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Document 62025TN0557

Causa T-557/25: Ricorso proposto il 12 agosto 2025 – Shammout / Consiglio

GU C, C/2025/5220, 6.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5220/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5220/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5220

6.10.2025

Ricorso proposto il 12 agosto 2025 – Shammout / Consiglio

(Causa T-557/25)

(C/2025/5220)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Issam Shammout (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2025/1096 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che modifica la decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2023, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui si applica al ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2025/1095 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che attua la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui si applica al ricorrente;

annullare il regolamento (UE) 2025/1098 del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui si applica al ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1094 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui si applica al ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del rinnovo delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti del ricorrente, poiché le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio hanno raggiunto il loro obiettivo, in quanto il regime di Bashar AL ASSAD è stato deposto l’8 dicembre 2024;

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del rinnovo delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti del ricorrente, considerato che il Consiglio fonda la sua decisione sul considerando 8 della decisione (PESC) 2025/1096 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2023, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria senza esporre i motivi che giustificano l’applicazione di tale considerando al ricorrente, in particolare;

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti commesso dal Consiglio per essersi erroneamente basato su vari motivi al fine di giustificare l’imposizione di misure restrittive nei confronti del ricorrente e sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di motivazione in quanto esso non ha basato la sua decisione su alcun argomento o elemento di prova affidabile e ha ignorato gli elementi di prova contrari forniti dal ricorrente.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5220/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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