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Document 62025TN0375
Case T-375/25: Action brought on 9 June 2025 – Holzeisen v Commission
Causa T-375/25: Ricorso proposto il 9 giugno 2025 – Holzeisen/Commissione
Causa T-375/25: Ricorso proposto il 9 giugno 2025 – Holzeisen/Commissione
GU C, C/2025/6512, 15.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6512/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6512 |
15.12.2025 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2025 – Holzeisen/Commissione
(Causa T-375/25)
(C/2025/6512)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Renate Holzeisen (Bolzano, Italia) (rappresentante: A. Fusillo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione C(2025)1094 (final) della Commissione, del 12 febbraio 2025, che autorizza l’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kostaive - Zapomeran» ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 168 e 169 TFUE, degli articoli 1, 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, dell’allegato I, parte I, parte III, parte IV, della direttiva 2001/83/CE (1), degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14 bis, del regolamento (CE) n. 726/2004 (2) nonché della Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani (3) tramite elusione degli elevati standard di prova per i medicinali basati sui geni - Necessità di un controllo incidentale della legittimità delle norme della direttiva 2009/120/CE (4) ai sensi dell’articolo 277 TFUE |
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2. |
Secondo motivo di ricorso: violazione del regolamento (UE) n. 536/2014 (5) in quanto l’insieme della popolazione dell’Unione europea sarebbe stata sottoposta a un esperimento farmacologico di ingegneria genetica illegale e penalmente rilevante, mediante una sostanza somministrata illegalmente e trasmissibile per propagazione |
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3. |
Terzo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 1, 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
(3) Tale Dichiarazione è stata adottata dagli Stati membri durante la 29a Conferenza generale dell’UNESCO nel novembre 1997.
(4) Direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate (GU 2009, L 242, pag. 3).
(5) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU 2014, L 158, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6512/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)