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Document 62025TN0375

Causa T-375/25: Ricorso proposto il 9 giugno 2025 – Holzeisen/Commissione

GU C, C/2025/6512, 15.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6512/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6512/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/6512

15.12.2025

Ricorso proposto il 9 giugno 2025 – Holzeisen/Commissione

(Causa T-375/25)

(C/2025/6512)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Renate Holzeisen (Bolzano, Italia) (rappresentante: A. Fusillo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione C(2025)1094 (final) della Commissione, del 12 febbraio 2025, che autorizza l’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kostaive - Zapomeran» ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 168 e 169 TFUE, degli articoli 1, 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, dell’allegato I, parte I, parte III, parte IV, della direttiva 2001/83/CE (1), degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14 bis, del regolamento (CE) n. 726/2004 (2) nonché della Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani (3) tramite elusione degli elevati standard di prova per i medicinali basati sui geni - Necessità di un controllo incidentale della legittimità delle norme della direttiva 2009/120/CE (4) ai sensi dell’articolo 277 TFUE

2.

Secondo motivo di ricorso: violazione del regolamento (UE) n. 536/2014 (5) in quanto l’insieme della popolazione dell’Unione europea sarebbe stata sottoposta a un esperimento farmacologico di ingegneria genetica illegale e penalmente rilevante, mediante una sostanza somministrata illegalmente e trasmissibile per propagazione

3.

Terzo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 1, 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

(3)  Tale Dichiarazione è stata adottata dagli Stati membri durante la 29a Conferenza generale dell’UNESCO nel novembre 1997.

(4)  Direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate (GU 2009, L 242, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU 2014, L 158, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6512/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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