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Document 62025TN0359

Causa T-359/25: Ricorso proposto il 30 maggio 2025 – Apple e and Apple Distribution International / Commissione

GU C, C/2025/5213, 6.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5213/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5213/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5213

6.10.2025

Ricorso proposto il 30 maggio 2025 – Apple e and Apple Distribution International / Commissione

(Causa T-359/25)

(C/2025/5213)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) and Apple Distribution International Ltd (Cork, Irlanda) (rappresentanti: D. Beard, S. Love e J. Bourke, barristers-at-Law, S. Orton e R. Arnold, solicitors, e W. Knibbeler e L. Knoke, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare inapplicabile ai sensi dell'articolo 277 TFUE l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 [regolamento sui mercati digitali o Digital Markets Act (DMA)] (1);

annullare, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2025 e il relativo allegato (la decisione impugnata), recante il riferimento DMA.100204 (2), e l'allegato a tale decisione, adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali; e di

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese relative a eventuali interventi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali è incompatibile con i requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio di proporzionalità, e che l'articolo 1 della decisione impugnata è illegittimo in quanto impone e specifica obblighi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali nei confronti di Apple in relazione a iOS e iPadOS.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea, adottando la decisione impugnata, avrebbe oltrepassato i limiti alla sua competenza imposti dall'articolo 291 TFUE e dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha interpretato e applicato erroneamente l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sui mercati digitali nella decisione impugnata.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha commesso un errore di diritto e di fatto imponendo e/o specificando, nella decisione impugnata, requisiti di effettiva interoperabilità adeguata alle esigenze future per il processo basato su richieste di Apple.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha commesso un errore di diritto e di fatto imponendo e/o specificando i requisiti temporali per il processo basato su richieste di Apple nella decisione impugnata.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha commesso un errore di diritto e di fatto imponendo e/o specificando i requisiti tecnici del programma di riferimento per il processo basato su richieste di Apple nella decisione impugnata.


(1)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU 2022, L 265, pag. 1).

(2)  GU 2025, C 5000.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5213/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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