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Document 62025CN0701

Causa C-701/25, Graudu sabiedrība: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesa (Lettonia) il 5 novembre 2025 – SIA Graudu sabiedrība/Grainexport SA

GU C, C/2026/930, 23.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/930/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/930/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/930

23.2.2026

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesa (Lettonia) il 5 novembre 2025 – SIA «Graudu sabiedrība»/Grainexport SA

(Causa C-701/25, Graudu sabiedrība)

(C/2026/930)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Rīgas apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente e resistente in primo grado: SIA «Graudu sabiedrība»

Altra parte nel procedimento di ricorso e ricorrente in primo grado: Grainexport SA

Questioni pregiudiziali

1)

Tenuto conto della posizione comune dell’Unione europea contro l’aggressione militare compiuta dalla Federazione russa in Ucraina e del regime sanzionatorio dell’Unione europea, se la violazione del regolamento n. 269/2014 (1) debba essere considerata una violazione dell’«ordine pubblico» quando in uno Stato membro deve essere decisa la questione del riconoscimento di un lodo arbitrale straniero ai sensi dell’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, adottata a New York il 10 giugno 1958.

2)

Se l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica va considerata una «persona giuridica associata» qualora:

a)

le persone interessate dalle sanzioni possano di fatto nominare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione o di controllo di tale persona giuridica;

b)

il controllo su tale persona giuridica sia esercitato indirettamente da un’entità statale che agisce in posizione subordinata a un Ministero della Federazione russa.

3)

Se l’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 di «non concedere alcun diritto» trovi applicazione anche a una persona giuridica considerata «associata» ai sensi dell’articolo 2 del suddetto regolamento.

4)

Date le circostanze di fatto della controversia di cui al procedimento principale, quali effetti giuridici discendano dalla disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, secondo cui i diritti richiesti dalle persone di cui alle lettere a) o b) di tale paragrafo «non sono concessi».

5)

Se gli articoli 7 e 11 del regolamento n. 269/2014 debbano essere interpretati nel senso che l’articolo 11 disciplina il procedimento di riconoscimento di un lodo arbitrale straniero, che si svolge dinanzi a un giudice di uno Stato membro, mentre l’articolo 7 regola l’esecuzione di tale lodo, che ha luogo volontariamente o tramite un ufficiale giudiziario, e nel senso che l’articolo 7 non è applicabile di per sé come base per il riconoscimento del lodo arbitrale dinanzi al giudice dello Stato membro.

6)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro è tenuto a garantire che la sua decisione non abbia come conseguenza la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di persone associate a persone figuranti nell’allegato I. In caso di risposta affermativa, quali misure debbano essere adottate a tal fine.

7)

In caso di risposta affermativa alla sesta questione pregiudiziale:

a)

Se il giudice dello Stato membro abbia l’obbligo di rigettare la domanda (richiesta) o di dichiararla irricevibile qualora non sussistano garanzie che il pagamento sarà versato su un conto aperto presso un istituto finanziario in cui i fondi saranno congelati, vale a dire quando il giudice non possa garantire che la decisione non abbia come conseguenza la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di persone associate a persone figuranti nell’allegato I.

b)

Se sia sufficiente inserire una riserva specifica nel dispositivo della decisione, contenente la dichiarazione che la decisione potrà essere eseguita nel solo caso in cui i pagamenti vengano congelati in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014.


(1)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/930/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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