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Document 62025CN0676

Causa C-676/25, Viva Credit: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 22 ottobre 2025 – I. N. R. / Viva Credit AD

GU C, C/2026/289, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/289/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/289/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/289

26.1.2026

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 22 ottobre 2025 – I. N. R. / «Viva Credit» AD

(Causa C-676/25, Viva Credit)

(C/2026/289)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: I. N. R.

Resistente: «Viva Credit» AD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 8 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], l'articolo 12, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 (1) (RGPD), in combinato disposto con i considerando 58 e da 60 a 63 di tale regolamento e tenuto conto delle sentenze della Corte nelle cause C-487/21 (2) e C-307/22 (3), debbano essere interpretati nel senso che, nel contesto di rapporti obbligatori estinti tra un prestatore e un prestatario nel contesto di un contratto di prestito, il diritto dell’interessato di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento in forma di conservazione (archiviazione) per la durata e ai fini dell'applicazione delle misure antiriciclaggio, comporta l’obbligo del titolare del trattamento di fornire, su richiesta, anche una copia integrale del contratto di prestito in relazione al quale è stato dato il consenso al trattamento dei dati.

2)

Se il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che esso comprende il diritto dell'interessato di ottenere una copia cartacea integrale dei contratti di prestito, nel contesto della conclusione dei quali egli ha fornito propri dati personali, quando i contratti sono cessati e i dati raccolti/trattati in base ad essi sono conservati dal titolare del trattamento soltanto per la durata e ai fini dell'applicazione delle misure antiriciclaggio.

3)

Quale sia il rapporto tra, da un lato, i principi di trasparenza, di minimizzazione dei dati e di esattezza enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del RGPD e i diritti previsti all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 20, paragrafo 1, del RGPD — all'accesso e alla portabilità dei dati personali oggetto di trattamento in forma di conservazione (archiviazione) ai fini e per la durata di applicazione di misure antiriciclaggio — e, dall'altro, l'obbligo del titolare del trattamento di fornire all'interessato, oltre a una copia dei dati, una copia integrale del contratto di prestito quando: 1. tale contratto è stato concluso dopo una profilazione dell'interessato mediante algoritmi di apprendimento automatico e 2. il titolare del trattamento dimostra che l'interessato ne è già in possesso.

4)

Nel caso in cui l'obbligo di fornire una copia integrale del contratto di prestito non è assoluto (non è presunto), i dati sono trattati solo in forma di conservazione (archiviazione) ai fini e per la durata dell'applicazione di misure antiriciclaggio, e l'interessato sostiene di non poter comprendere il contesto e le conseguenze del trattamento in mancanza di copia integrale del contratto, in base a quali criteri oggettivi e presupposti il giudice nazionale dovrebbe valutare se il titolare del trattamento sia tenuto a fornire una copia integrale del contratto di prestito?

5)

Se, nell'ambito di applicazione della protezione di cui all'articolo 79 del RGPD e all'articolo 8 della Carta, la valutazione del titolare del trattamento, secondo la quale il contratto di prestito contiene clausole che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, del RGPD e la domanda è sproporzionata e ripetitiva, sia soggetta a controllo giurisdizionale e in base a quali criteri oggettivi e presupposti controllo debba essere effettuato dal giudice nazionale


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (GU 2016, L 119, pag. 1).

(2)  ECLI:EU:C:2023:369.

(3)  ECLI:EU:C:2023:811.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/289/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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