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Document 62025CN0550
Case C-550/25 P: Appeal brought on 14 August 2025 by ABLV Bank AS, in liquidation, against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 4 June 2025 in Case T-100/23, ABLV Bank v ECB
Causa C-550/25 P: Impugnazione proposta il 14 agosto 2025 dalla ABLV Bank AS, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2025, causa T-100/23, ABLV Bank / BCE
Causa C-550/25 P: Impugnazione proposta il 14 agosto 2025 dalla ABLV Bank AS, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2025, causa T-100/23, ABLV Bank / BCE
GU C, C/2025/6296, 1.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6296/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6296 |
1.12.2025 |
Impugnazione proposta il 14 agosto 2025 dalla ABLV Bank AS, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2025, causa T-100/23, ABLV Bank / BCE
(Causa C-550/25 P)
(C/2025/6296)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ABLV Bank AS, in liquidazione (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione LS/CL/2022/261 della BCE dell’8 dicembre 2022 recante rigetto della sua domanda di accesso a taluni documenti; |
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condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese della presente impugnazione; e |
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nel caso in cui la Corte non sia in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce dodici motivi.
Primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel consentire alla BCE di reinterpretare e restringere unilateralmente la portata di una domanda di accesso a documenti, in contrasto con la formulazione espressa della domanda.
Secondo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto (o, se ciò è considerato un accertamento di fatto, ha manifestamente snaturato i fatti) nel ritenere che l’elenco dei documenti forniti dalla BCE alla ricorrente fosse completo. Il Tribunale inoltre ha manifestamente snaturato gli elementi di prova, non ha risposto al motivo di ricorso della ricorrente, e ha fornito una motivazione insufficiente nel negare la rilevanza dell’allegato C.2 della replica.
Terzo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha fornito una motivazione insufficiente nel ritenere che alcune parti della domanda di accesso ai documenti della ricorrente non fossero sufficientemente precise ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258/CE della BCE del 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della BCE (1).
Quarto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale non ha risposto al motivo di ricorso della ricorrente secondo cui la BCE non è autorizzata a sospendere unilateralmente una domanda di accesso ai documenti quando chiede chiarimenti a un richiedente. Il Tribunale, inoltre, ha commesso un errore di diritto nel constatare che la BCE ha assistito la ricorrente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2004/258.
Quinto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel consentire alla BCE di rinviare la ricorrente al sito web del Financial Crimes Enforcement Network (rete di lotta contro la criminalità finanziaria, FinCEN), in violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2004/258.
Sesto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel constatare che la BCE non ha violato il suo obbligo di motivazione in relazione al rifiuto di divulgare i documenti 3, 4, e 9.
Settimo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la BCE può fondarsi sull’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento MVU (2) e sull’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 (3) in relazione agli obblighi di riservatezza. Il Tribunale inoltre ha commesso un errore di diritto nel riconoscere alla BCE un’ampia discrezionalità ai sensi dei criteri di cui alla sentenza Baumeister (4).
Ottavo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel constatare che i documenti 3, 4, e 9 sono riservati conformemente ai criteri di cui alla sentenza Baumeister.
Nono motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la BCE non era tenuta, in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/258, a consultare terzi riguardo alla questione se potesse divulgare i documenti 3, 4, 7, 8, e 9.
Decimo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel constatare che la BCE non ha violato il suo obbligo di motivazione in relazione al suo rifiuto di divulgare i documenti n. 5, 6, 7, e 8.
Undicesimo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel constatare che la BCE si è giustamente fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2004/258 per giustificare il suo rifiuto di divulgare i documenti 5, 6, 7, e 8. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore di diritto nel non richiedere alla BCE di distinguere tra documenti preparatori relativi a processi decisionali in corso e quelli che non avevano più incidenza su questioni ancora attuali o pendenti.
Dodicesimo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la BCE non ha omesso di concedere l'accesso alla ricorrente al fascicolo e interpreta così erroneamente l’articolo 41 e l’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della stessa.
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013 L 176, pag. 338).
(4) Sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (C-15/16, EU:C:2018:464).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6296/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)