This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62025CN0442
Case C-442/25, SAS: Request for a preliminary ruling from the Stockholms tingsrätt (Sweden) lodged on 4 July 2025 – SAS AB v Staten genom Justitiekanslern
Causa C-442/25, SAS: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) il 4 luglio 2025 – SAS AB / Staten genom Justitiekanslern
Causa C-442/25, SAS: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) il 4 luglio 2025 – SAS AB / Staten genom Justitiekanslern
GU C, C/2025/4749, 8.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4749/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/4749 |
8.9.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) il 4 luglio 2025 – SAS AB / Staten genom Justitiekanslern
(Causa C-442/25, SAS)
(C/2025/4749)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Stockholms tingsrätt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: SAS AB
Resistente: Staten genom Justitiekanslern
Questioni pregiudiziali
|
1. |
Se l'obbligo di pagare interessi per il periodo durante il quale una misura di aiuto di Stato è stata illegale, derivante, tra l'altro, dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79), sia applicabile in una situazione come quella del presente procedimento, considerando il fatto che:
|
|
2. |
Nel caso in cui esista effettivamente un obbligo di pagare interessi nelle circostanze indicate nella prima questione, se una situazione come quella oggetto della controversia dinanzi al giudice nazionale possa costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell'obbligo di pagare interessi incombente al beneficiario dell'aiuto. |
|
3. |
Se l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 794/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che, in assenza di una decisione specifica della Commissione, il tasso d'interesse da applicare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento dev’essere calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base fissato dalla Commissione, anche qualora il beneficiario dell'aiuto abbia
|
|
4. |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che prevede che le disposizioni relative al calcolo degli interessi di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applichino anche nel caso in cui la Commissione non abbia adottato nessuna decisione nel caso di specie. |
(1) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2004 L 140, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4749/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)