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Document 62025CN0442

Causa C-442/25, SAS: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) il 4 luglio 2025 – SAS AB / Staten genom Justitiekanslern

GU C, C/2025/4749, 8.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4749/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4749/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/4749

8.9.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) il 4 luglio 2025 – SAS AB / Staten genom Justitiekanslern

(Causa C-442/25, SAS)

(C/2025/4749)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Stockholms tingsrätt

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SAS AB

Resistente: Staten genom Justitiekanslern

Questioni pregiudiziali

1.

Se l'obbligo di pagare interessi per il periodo durante il quale una misura di aiuto di Stato è stata illegale, derivante, tra l'altro, dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79), sia applicabile in una situazione come quella del presente procedimento, considerando il fatto che:

a.

l'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE è stato rispettato dallo Stato membro che ha concesso l'aiuto;

b.

l'aiuto è stato erogato dopo la decisione di autorizzazione della Commissione;

c.

la decisione di autorizzazione della Commissione è stata successivamente annullata dal Tribunale; e

d.

la Commissione ha successivamente adottato una nuova decisione in cui si afferma che la misura di aiuto attuata è compatibile con il mercato interno, purché alcune condizioni stabilite nella nuova decisione siano state attuate entro due mesi dalla data della nuova decisione e, in seguito, tali condizioni siano state attuate entro tale termine di due mesi.

2.

Nel caso in cui esista effettivamente un obbligo di pagare interessi nelle circostanze indicate nella prima questione, se una situazione come quella oggetto della controversia dinanzi al giudice nazionale possa costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell'obbligo di pagare interessi incombente al beneficiario dell'aiuto.

3.

Se l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 794/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che, in assenza di una decisione specifica della Commissione, il tasso d'interesse da applicare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento dev’essere calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base fissato dalla Commissione, anche qualora il beneficiario dell'aiuto abbia

i.

una solvibilità scarsa o negativa, o

ii.

una solvibilità buona con garanzie basse, o

iii.

una solvibilità soddisfacente con garanzie normali o basse (si veda la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione [2008/C 14/02].

4.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che prevede che le disposizioni relative al calcolo degli interessi di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applichino anche nel caso in cui la Commissione non abbia adottato nessuna decisione nel caso di specie.


(1)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2004 L 140, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4749/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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