This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62025CN0253
Case C-253/25, Ayuntamiento de Murcia II and Others: Request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Social n.o 3 de Murcia (Spain) lodged on 3 April 2025 – AIMS v Ayuntamiento de Murcia
Causa C-253/25, Ayuntamiento de Murcia II e a.: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Murcia (Spagna) il 3 aprile 2025 – AIMS / Ayuntamiento de Murcia
Causa C-253/25, Ayuntamiento de Murcia II e a.: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Murcia (Spagna) il 3 aprile 2025 – AIMS / Ayuntamiento de Murcia
GU C, C/2025/4972, 22.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4972/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/4972 |
22.9.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Murcia (Spagna) il 3 aprile 2025 – AIMS / Ayuntamiento de Murcia
(Causa C-253/25, Ayuntamiento de Murcia II e a.)
(C/2025/4972)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 3 de Murcia
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: AIMS
Resistente: Ayuntamiento de Murcia
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se, nonostante il punto 115 della sentenza della CGUE del 13 giugno 2024 , cause riunite C-331/22 e C-332/22 (1), stabilisca che la trasformazione del lavoratore pubblico vittima di un abuso è possibile solo quando una trasformazione del genere non comporta un’interpretazione contra legem del diritto nazionale, dal momento che (i) la direttiva 1999/70 (2) e la clausola 5 del relativo accordo quadro impongono l’obbligo di sanzionare gli abusi incompatibili con detta direttiva mediante una misura sanzionatoria proporzionata e sufficientemente effettiva e dissuasiva per garantire il conseguimento degli obiettivi della clausola 5 dell’accordo quadro e l’effetto utile della stessa, e (ii) la sentenza della CGUE (Grande Sezione) dell’8 marzo 2022, causa C-205/20, NE / Fürstenfeld (3), stabilisce che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate (v. punto 57), qualora uno Stato membro, come la Spagna, non abbia trasposto la direttiva 1999/70 nel proprio diritto nazionale nel settore pubblico, e non esista nella legislazione interna alcuna misura sanzionatoria che garantisca il conseguimento degli obiettivi della clausola 5 dell’accordo quadro, le autorità nazionali siano tenute a sanzionare l’abuso verificatosi disapplicando una normativa nazionale contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni, di modo che tali autorità, per non pregiudicare l’obiettivo e l’effetto utile della direttiva 1999/70 e garantire la piena efficacia della stessa, possano disporre la trasformazione di un rapporto temporaneo abusivo in un rapporto permanente, anche se una trasformazione del genere comporta un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla questione precedente, se sia conforme al diritto dell’Unione il fatto che l’effetto diretto sia riconosciuto dalla sentenza della CGUE dell’8 marzo 2022 , [causa C-205/20], in relazione alla direttiva 2014/67/UE (4), ma non sia riconosciuto in relazione alla direttiva 1999/70/CE, sebbene entrambe, secondo costante giurisprudenza della CGUE, impongano di sanzionare gli abusi verificatisi con una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva, considerando che l’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE prevede che gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’osservanza, e l’articolo 2 della direttiva 1999/70/CE dispone che gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire sempre i risultati prescritti dalla direttiva nella suddetta clausola 5 dell’accordo quadro. |
|
3) |
In subordine, in che modo l’affermazione contenuta nella sentenza della CGUE del 13 giugno 2024 , secondo cui la trasformazione è possibile solo se non è contra legem rispetto al diritto nazionale, si concili con la costante giurisprudenza della CGUE secondo la quale: «l’accordo quadro deve essere interpretato nel senso che, qualora l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda nel settore considerato altra misura effettiva per evitare e, se del caso, sanzionare l’utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi, l’accordo quadro osta all’applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare “fabbisogni permanenti e durevoli” del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi» (v. sentenze della CGUE del 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler [e a.] (5) , punto 10[5]; del 14 settembre 2016, cause C-184/15 e C-197/15 (6) , punto 41, e del 25 ottobre 2018, C-331/17 (7) , punti 70 e 71; ordinanza della CGUE del 30 settembre 2020, C-135/20 (8) ; [sentenze della CGUE] del 13 gennaio 2022, C-282/19 (9) , e del 22 febbraio 2024, cause riunite C-59/22, C-110/22 e C-159/22 (10) ; v. altresì la medesima sentenza della CGUE del 13 giugno 2024, punti 98 e 110). |
|
4) |
Se una procedura di selezione, dall’esito incerto, che (1) non garantisce che tutti i dipendenti pubblici temporanei vittime di un abuso incompatibile con la direttiva siano trasformati in dipendenti pubblici permanenti, (2) la cui indizione è aleatoria e imprevedibile, in quanto dipende dalla valutazione discrezionale, dal mero capriccio o dalla volontà dell’Amministrazione datrice di lavoro che ha causato l’abuso, e (3) da cui non deriva alcuna sanzione né alcun effetto pregiudizievole o negativo per l’Amministrazione datrice di lavoro responsabile di tali abusi che la dissuada dal continuare ad abusare dei suoi lavoratori temporanei, possa essere intesa come una misura sanzionatoria che garantisce il conseguimento degli obiettivi della clausola 5 dell’accordo quadro. |
|
5) |
Se la clausola 5 dell’accordo quadro osti a una normativa nazionale che prevede, quale misura sanzionatoria, soltanto il versamento ai dipendenti pubblici, al momento della cessazione dal servizio o dell’estinzione del rapporto di lavoro e nel caso in cui la vittima dell’abuso non superi la procedura di selezione per acquisire la qualità di dipendente permanente, di indennità fissate in 20 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio con un massimo di 12 mensilità, senza che – come richiesto dalla sentenza della CGUE del 7 marzo 2018, Santoro (11), e dall’ordinanza della CGUE dell’8 gennaio 2024, C-278/23 (12) – tale indennità sia accompagnata da una compensazione per la perdita di opportunità né da alcun altro meccanismo supplementare di sanzione effettivo e dissuasivo. |
|
6) |
Se il fatto che l’ordinamento giuridico spagnolo esiga che la vittima dell’abuso fornisca la prova del danno o pregiudizio subito violi il principio comunitario di effettività, in quanto tale obbligo probatorio imposto dal diritto nazionale rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dei lavoratori pubblici, del loro diritto al risarcimento integrale del danno subito a causa del ricorso abusivo, da parte del datore di lavoro pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato e, pertanto, la possibilità di rimuovere le conseguenze di una siffatta infrazione al diritto dell’Unione. |
|
7) |
Dal momento che nell’ordinamento giuridico spagnolo non esiste, nel settore pubblico, alcuna misura effettiva per sanzionare in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato – diversamente da quanto accade nel settore privato, in cui i lavoratori temporanei sono trasformati in lavoratori permanenti o a tempo indeterminato qualora superino, in un periodo di 30 mesi, i 24 mesi di servizio per lo stesso datore di lavoro –, mentre la menzionata clausola 5 osta all’applicazione della normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi, se sia conforme alla direttiva 1999/70 l’applicazione della medesima trasformazione in lavoratori permanenti nel settore pubblico, onde evitare che tale abuso non sia sanzionato in detto settore e garantire il conseguimento degli obiettivi e l’effetto utile della menzionata clausola 5 dell’accordo quadro, anche se una trasformazione del genere comporta un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. |
|
8) |
Se, quando un’autorità nazionale sottopone una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, le altre autorità amministrative e giudiziarie nazionali siano tenute a sospendere i procedimenti in corso dinanzi ad esse qualora la risoluzione dei medesimi dipenda dalla sentenza pronunciata dalla CGUE nell’ambito del procedimento pregiudiziale, anche se la normativa nazionale non prevede o vieta tale sospensione. |
|
9) |
Dal momento che la nozione di lavoratore è una nozione autonoma propria del diritto dell’Unione, se si debba ritenere che la direttiva 1999/70 e il relativo accordo quadro, o le sentenze della CGUE pronunciate in applicazione della stessa, laddove si riferiscono a un lavoratore temporaneo, riguardino tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dalla classe, dal corpo o dalla categoria in cui rientrano, siano essi dipendenti in regime contrattuale, dipendenti pubblici ad interim o personale sanitario statutario temporaneo, cosicché la direttiva e le sentenze della CGUE si applichino a tutti i lavoratori temporanei del settore pubblico, sebbene siano state adottate in relazione a una specifica classe o categoria di dipendenti pubblici. |
|
10) |
Se il diritto dell’Unione e in particolare la direttiva 1999/70 e la direttiva 2012/29 (13) esigano che, in presenza di un abuso incompatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro, siano immediatamente adottate misure per tutelare il lavoratore vittima dell’abuso, evitando una seconda vittimizzazione oppure le intimidazioni o le ritorsioni dell’Amministrazione datrice di lavoro che ha causato l’abuso, o se, al contrario, il diritto dell’Unione consenta che la vittima dell’abuso rimanga nelle mani dell’Amministrazione datrice di lavoro responsabile di tale abuso, determinando il protrarsi della situazione temporanea abusiva di detta vittima mediante il suo mantenimento nel posto di lavoro fino a quando l’Amministrazione non decida di nominare al suo posto un dipendente pubblico permanente, così che il lavoratore vittima di abuso rimanga nel frattempo in una situazione di mancanza di tutela e vulnerabilità di fronte al datore di lavoro, di insicurezza, difficoltà e sofferenza psicologica, di mancanza di diritti sociali e del lavoro, nonché di precarietà personale, familiare e sociale. |
|
11) |
Qualora uno Stato membro non abbia trasposto la direttiva 1999/70 e il relativo accordo quadro nel settore pubblico del proprio diritto nazionale, né articolato una misura sanzionatoria che garantisca il conseguimento degli obiettivi della clausola 5 dell’accordo quadro in tale settore, e né la normativa che disciplina la responsabilità patrimoniale delle amministrazioni pubbliche né gli indennizzi ivi previsti garantiscano il conseguimento di tali obiettivi, se le autorità nazionali possano invocare l’assenza di misure sanzionatorie effettive e proporzionate e di indennità adeguate nella normativa interna per non adempiere il loro obbligo di sanzionare gli abusi incompatibili con la clausola 5 dell’accordo quadro e, di conseguenza, lasciare che l’abuso verificatosi non sia sanzionato. |
|
12) |
Se si possa ritenere che un indennizzo risponda agli obiettivi della clausola 5 dell’accordo quadro di prevenire ed evitare gli abusi nelle assunzioni abusive nel settore pubblico, quando il responsabile dell’abuso è un’Amministrazione datrice di lavoro che, da un lato, gestisce fondi e bilanci multimilionari, sicché il versamento di un indennizzo economico ai suoi lavoratori vittime di un abuso non la dissuade dal continuare ad abusare dei suoi dipendenti pubblici, e, dall’altro, trattandosi di una pubblica amministrazione, è la collettività dei cittadini ad assumersi con le proprie imposte le conseguenze economiche del pagamento di tali indennizzi e non il datore di lavoro, ossia le autorità responsabili di detti abusi e, infine, le menzionate autorità possono avere più interesse a che l’Amministrazione datrice di lavoro paghi gli indennizzi per non ledere la loro immagine o la loro carriera politica. |
|
13) |
Se un indennizzo garantisca il conseguimento degli obiettivi della clausola 5 dell’accordo quadro qualora la normativa nazionale richieda, quale presupposto preliminare, che la vittima dell’abuso dimostri l’esistenza del danno derivante dalla sua nomina temporanea abusiva o se, al contrario, l’applicazione di tale requisito probatorio renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei propri diritti da parte dei dipendenti pubblici vittime di un abuso. |
|
14) |
Se, dopo che sia stata dichiarata la sussistenza di un abuso incompatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro, le autorità giudiziarie possano obbligare la vittima ad esercitare una nuova azione per la determinazione della sanzione adeguata – nella fattispecie un indennizzo già richiesto in sede di impugnazione della cessazione dal servizio o di richiesta di applicazione della direttiva 1999/70 –, qualora ciò comporti per tale lavoratore vittima di abuso inconvenienti processuali, in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli sono conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. |
(1) Sentenza del 13 giugno 2024, Dirección General de la Función Pública de la Generalidad de Cataluña e Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, C-331/22 e C-332/22, EU:C:2024:496).
(2) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
(3) Sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg Fürstenfeld (Effetto diretto) (C-205/20, EU:C:2022:168).
(4) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU 2014, L 159, pag. 11).
(5) Sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C-212/04, EU:C:2006:443).
(6) Sentenza del 14 settembre 2016, Martínez Andrés e Castrejana López (C-184/15 e C-197/15, EU:C:2016:680).
(7) Sentenza del 25 ottobre 2018, Sciotto (C-331/17, EU:C:2018:859).
(8) Ordinanza del 30 settembre 2020, Câmara Municipal de Gondomar (C-135/20, non pubblicata, EU:C:2020:760).
(9) Sentenza del 13 gennaio 2022, MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (C-282/19, EU:C:2022:3).
(10) Sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid e a. (C-59/22, C-110/22 e C-159/22, EU:C:2024:149).
(11) Sentenza del 7 marzo 2018, Santoro (C-494/16, EU:C:2018:166).
(12) Ordinanza dell’8 gennaio 2024, Ministero della Difesa (C-278/23, EU:C:2024:111).
(13) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU 2012, L 315, pag. 57).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4972/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)