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Document 62025CC0249
Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 16 April 2026.###
Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 16 aprile 2026.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 16 aprile 2026.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2026:313
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 16 aprile 2026 (1)
Causa C‑249/25 [Jilin] (i)
Minister van Asiel en Migratie
contro
UB
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)]
« Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55/CE – Articolo 17, paragrafo 2 – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 31 – Sospensione dell’esame delle domande di protezione internazionale di beneficiari di una protezione temporanea – Limiti »
1. La controversia all’origine del presente rinvio pregiudiziale verte sulla questione se, quando una persona sfollata ha ottenuto in uno Stato membro una protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE (2) e ha chiesto in tale Stato il riconoscimento della protezione internazionale nel quadro della direttiva 2011/95/UE (3) e della direttiva 2013/32/UE (4), le autorità nazionali possano sospendere l’esame della sua domanda finché dura la situazione di protezione temporanea.
2. Le autorità dei Paesi Bassi hanno ammesso all’esame la domanda di protezione internazionale depositata da un cittadino di un paese terzo che, sfollato dall’Ucraina dopo l’invasione del 2022, aveva ottenuto nei Paesi Bassi la protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55. Il Ministro competente (5), tuttavia, ritiene di non essere obbligato a decidere in merito al riconoscimento dello status di protezione internazionale finché il richiedente beneficia della protezione temporanea.
3. Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di tale normativa nazionale con le disposizioni del diritto dell’Unione.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 2001/55
4. Ai sensi dell’articolo 1:
«La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d’origine e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi».
5. L’articolo 2 così dispone:
«Ai sensi della presente direttiva s’intende per:
a) “protezione temporanea”: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione;
(...)
e) “rifugiati”: i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra;
(...)».
6. L’articolo 3 così recita:
«1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra [del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967].
(...)
5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea».
7. Ai sensi dell’articolo 5:
«1. L’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
(...)».
8. Ai sensi dell’articolo 17:
«1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d’asilo.
2. L’esame di qualsiasi domanda d’asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto».
9. L’articolo 19 così recita:
«1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.
2. Fatto salvo l’articolo 28, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all’esame della domanda d’asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione».
2. Direttiva 2013/32
10. L’articolo 1 («Obiettivo») così stabilisce:
«Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE».
11. L’articolo 2 («Definizioni») così dispone:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
b) “domanda di protezione internazionale” o “domanda”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che possa essere richiesto con domanda separata;
(...)
g) “rifugiato”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE;
h) “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE;
i) “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k);
j) “status di rifugiato”, il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
k) “status di protezione sussidiaria”, il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;
(...)».
12. L’articolo 10 («Criteri applicabili all’esame delle domande») prevede quanto segue:
«(...)
2. Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria.
(...)».
13. L’articolo 31 («Procedura di esame») così dispone:
«1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
(...)
Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se:
(...)
b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;
(...)
In casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.
4. Fatti salvi gli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura di esame se non si può ragionevolmente attendere che l’autorità accertante decida entro i termini previsti al paragrafo 3 a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri:
a) riesaminano la situazione del paese di origine almeno ogni sei mesi;
b) comunicano ai richiedenti interessati, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio;
c) comunicano alla Commissione, entro un termine ragionevole, il rinvio della procedura per il paese di origine in questione.
5. In ogni caso gli Stati membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda.
(...)
9. (...)
Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono superare i termini laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale».
3. Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (6)
14. Ai sensi dell’articolo 1 («Oggetto»):
«È accertata l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l’Ucraina a seguito di un conflitto armato».
B. Diritto dei Paesi Bassi
1. Vreemdelingenwet 2000 (7)
15. L’articolo 1 definisce la «protezione temporanea» come il soggiorno legale, a norma dell’articolo 8, lettere f) o h), dello straniero che, ai sensi della direttiva 2001/55, non sia allontanato in forza di una domanda prevista dall’articolo 28.
16. Ai sensi dell’articolo 8, gli stranieri hanno diritto di soggiorno regolare nei Paesi Bassi esclusivamente:
«(...)
f) nel caso in cui, nelle more della decisione sulla domanda di permesso di soggiorno, ai sensi degli articoli 14 e 28, la presente legge, una disposizione adottata ai sensi della medesima o un provvedimento giudiziario disponga di non allontanare il richiedente sino all’emanazione di una decisione su detta domanda;
(...)
h) nel caso in cui, nelle more della decisione su un reclamo o ricorso, risulti opportuno, conformemente alla presente legge o a una disposizione adottata ai sensi della medesima o a un provvedimento giudiziario, non allontanare il richiedente sino all’emanazione di una decisione sul reclamo o sul ricorso».
17. A norma dell’articolo 28, il Ministro è competente ad accogliere, respingere, rigettare senza esame o dichiarare irricevibile una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, potendo anche decidere di non proseguirne l’esame.
18. L’articolo 42, paragrafo 1, prevede che la decisione su una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell’articolo 28 debba essere adottata entro i sei mesi successivi dal ricevimento della domanda. In virtù del paragrafo 4, il termine previsto nel paragrafo 1 può essere prorogato fino a nove mesi ulteriori. Conformemente al paragrafo 5, dopo la proroga prevista dal paragrafo 4, laddove necessario ai fini di un esame esaustivo e opportuno della domanda, il termine è prorogabile per un massimo di tre mesi.
19. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, con decisione del Ministro, per determinate categorie di stranieri che abbiano presentato una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo contemplata dall’articolo 28, il termine previsto all’articolo 42, paragrafo 1, può essere prorogato per un massimo di ventuno mesi, quando, con tutta probabilità, per un breve periodo di tempo sussiste un’incertezza in merito alla situazione nel paese d’origine e, per tale motivo, non è possibile decidere ragionevolmente se la domanda possa essere accolta in virtù di uno dei motivi menzionati all’articolo 29.
20. In conformità dell’articolo 43a, in deroga all’articolo 42, paragrafo 1, relativamente agli stranieri che beneficiano di protezione temporanea, la decisione in merito alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui all’articolo 28 si adotta in un momento compreso tra il ricevimento della domanda e sei mesi dopo la cessazione della protezione suddetta.
2. Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenbesluit 2000) (8)
21. Ai sensi dell’articolo 3.1.a, paragrafo 1, la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per motivi di asilo ha come effetto che l’allontanamento non avrà luogo finché rimarrà in vigore una decisione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/55, se lo straniero:
a) appartiene al gruppo specifico di stranieri definito in una decisione del Consiglio dell’Unione europea di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/55;
b) è coniuge dello straniero di cui alla lettera a), o partner con cui detto straniero mantenga una relazione stabile e conviva al momento dei fatti che hanno dato luogo alla decisione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/55;
c) è figlio minore non coniugato, adottato o meno, dello straniero di cui alle lettere a) o b).
3. Voorschrift Vreemdelingen 2000 (9)
22. L’articolo 3.9.a, paragrafo 1, designa come stranieri cui fa riferimento l’articolo 3.1.a, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regio decreto del 2000 sugli stranieri coloro che: a) sono di cittadinanza ucraina e sono fuggiti dall’Ucraina dopo il 26 novembre 2021 o sono entrati nel territorio dell’Unione europea nel periodo compreso tra il 27 novembre 2021 e il 23 febbraio 2022; b) sono di cittadinanza ucraina e possono dimostrare che risiedevano effettivamente nei Paesi Bassi già prima del 27 novembre 2021; o c) dispongono di un permesso di soggiorno permanente ucraino valido alla data del 23 febbraio 2022 e: 1. hanno probabilmente abbandonato l’Ucraina dopo il 26 novembre 2021; e 2. non risulta che siano tornati nel paese d’origine dopo il 23 febbraio 2022.
23. L’articolo 3.9.a, paragrafo 2, prevede che l’articolo 3.1.a, paragrafo 1, parte iniziale e lettere da b) a d), del regio decreto del 2000 sugli stranieri si applichi mutatis mutandis nei confronti dei familiari degli stranieri di cui al paragrafo 1.
II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
24. La decisione di rinvio contiene la seguente cronologia dei fatti:
– «Lo straniero ha la cittadinanza cinese. Egli ha dichiarato di aver abitato in Ucraina dal 2009 al 2014 e dal 2018 fino alla sua partenza nel febbraio 2022. Il 5 maggio 2012 egli ha contratto matrimonio con una donna ucraina con la quale ha un figlio. Il 7 marzo 2022, insieme alla moglie e al figlio, ha fatto ingresso nei Paesi Bassi, dove il 13 aprile 2022 ha presentato una domanda di asilo (...). Sua moglie e suo figlio non sono oggetto di questa procedura. Le parti [della controversia] convengono che lo straniero ha diritto alla protezione temporanea in forza della direttiva 2001/55, perché soggiornava in Ucraina, prima del 24 febbraio 2022, con sua moglie e suo figlio ucraini. È familiare di un cittadino ucraino, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione di esecuzione 2022/382» (10);
– «Il Ministro ha inizialmente avviato l’esame della domanda di asilo (…). In seguito, si è reso conto che lo straniero aveva diritto alla protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55. Il colloquio personale dello straniero sulla sua domanda di asilo si è svolto il 19 settembre 2023; in quello stesso giorno, il Ministro gli ha comunicato che la sua domanda di asilo non sarebbe stata ulteriormente esaminata, in quanto lo straniero beneficiava della protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55» (11).
25. Per quanto concerne lo svolgimento del procedimento, la decisione di rinvio così dispone:
– «Con lettera del 16 gennaio 2014 lo straniero ha messo in mora il Ministro per non aver preso una decisione tempestiva sulla sua domanda di asilo del 13 aprile 2022. Poiché il Ministro non ha poi adottato una decisione entro due settimane, lo straniero ha presentato ricorso al rechtbank [Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi)] (…), chiedendo a tale organo giurisdizionale di intimare al Ministro di prendere comunque una decisione entro due settimane e di irrogare nei suoi confronti una penalità di mora di cento euro per ogni giorno [di ritardo]» (12);
– «In primo grado, il rechtbank (tribunale) ha ritenuto che il termine di ventuno mesi previsto dall’articolo 31, paragrafo 5, della direttiva [2013/32] decorresse, in ogni caso, dal momento della domanda di asilo. (...) Pertanto, ciò significava (…) che, nel caso a lui sottoposto, il Ministro avrebbe dovuto adottare una decisione sulla domanda di asilo dello straniero nel gennaio 2024. Poiché questo non è avvenuto, per il rechtbank (tribunale) il Ministro non aveva adottato in tempo utile una decisione in merito alla domanda di asilo. Di conseguenza, il rechtbank (tribunale) ha intimato al Ministro di comunicare una decisione entro il termine di otto settimane a decorrere dalla notifica della sentenza (...)» (13);
– «In appello [dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)], il Ministro sostiene che il rechtbank (tribunale) ha dato un’interpretazione non corretta del rapporto tra la direttiva 2001/55 e la direttiva [2013/32]. Esso fa presente il fondamento autonomo e il carattere eccezionale della direttiva 2001/55, nonché il fatto che tale direttiva è al servizio del Sistema europeo comune di asilo (…), nel senso che è uno strumento per garantire che [tale sistema] continui a funzionare, in caso di afflusso massiccio, e non rischi il collasso. Secondo il Ministro, né dal testo, né dai termini per adottare la decisione previsti dalla direttiva [2013/32], né dallo spirito che sottende tale direttiva si evince che le norme relative ai suddetti termini siano applicabili anche alla situazione eccezionale disciplinata dalla direttiva 2001/55. Inoltre, il Ministro sostiene che il rechtbank (tribunale) ha interpretato erroneamente l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 e la sua attuazione nei Paesi Bassi tramite l’articolo 43a della [Vw 2000]. Sostiene che dal testo dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 risulta che l’esame di una domanda di asilo può essere portato a termine dopo la fine della protezione temporanea. A suo avviso, ciò è coerente con l’obiettivo della direttiva 2001/55» (14).
26. In tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [2001/55] debba essere interpretato nel senso che questa disposizione conferisce agli Stati membri la competenza di sospendere l’esame di una domanda di protezione internazionale di una persona beneficiaria della protezione temporanea per l’intera durata di tale protezione.
2) Se i termini per la decisione di cui all’articolo 31 della direttiva [2013/32] debbano essere interpretati nel senso che detti termini, nel caso in cui una domanda di protezione internazionale sia presentata prima o durante il periodo di protezione temporanea ad opera di un beneficiario della direttiva 2001/55, debbano iniziare o riprendere a decorrere soltanto dopo la scadenza del periodo di protezione temporanea».
III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
27. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 2 aprile 2025.
28. Hanno presentato osservazioni scritte UB, i governi tedesco, belga, dei Paesi Bassi e polacco, nonché la Commissione europea.
29. La Corte non ha ritenuto indispensabile lo svolgimento di un’udienza.
IV. Valutazione
A. Considerazioni preliminari
30. La Corte di giustizia si è pronunciata di recente, nella causa Framholm, sulla coesistenza dei regimi di protezione temporanea e di protezione internazionale applicabili nei confronti delle persone sfollate provenienti dall’Ucraina (15).
31. Nelle mie conclusioni su quella causa (16), dopo avere effettuato una serie di precisazioni concettuali e terminologiche sulle diverse categorie di protezione (temporanea, sussidiaria e internazionale), ho analizzato il sistema di protezione temporanea della direttiva 2001/55 in relazione alle persone sfollate dopo la invasione dell’Ucraina (17).
32. Nella sentenza Framholm, la Corte di giustizia ha dichiarato che gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55, alla luce delle direttive 2011/95 e 2013/32, «(...) non autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale, nella misura in cui essa è volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, per il solo motivo che il richiedente beneficia della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55» (18).
B. Normativa e prassi dei Paesi Bassi per quanto concerne la protezione temporanea
33. Il giudice del rinvio fornisce le seguenti informazioni sull’applicazione della direttiva 2001/55 nei Paesi Bassi:
– per beneficiare della protezione temporanea in virtù della direttiva 2001/55, la persona sfollata deve presentare una domanda di protezione internazionale (19);
– la persona sfollata deve presentarsi presso un comune, dove sarà iscritta nel registro dello stato civile. Il fatto che vi si presenti è ritenuto una manifestazione della sua volontà di accedere alla protezione internazionale. A decorrere da tale data, la persona suddetta beneficia di un soggiorno regolare ai sensi della Vw 2000;
– le persone iscritte nel registro di stato civile possono concordare un appuntamento con l’Immigratie- en Naturalisatiedienst (Servizio immigrazione e naturalizzazione, Paesi Bassi), che valuta, sulla base dei documenti disponibili, se rientrino effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/55. In tale atto, la persona sfollata presenta una domanda di protezione internazionale, firmando un modulo. Quindi riceve un certificato che attesta la condizione di persona beneficiaria di protezione temporanea;
– il termine per adottare la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale rimane in sospeso durante il periodo di protezione temporanea. Il Ministro ritiene pertanto di non dover adottare una decisione sulla domanda di protezione internazionale fino a quando non termina la protezione temporanea (20).
34. Benché con UB, date le circostanze, non sia stato seguito tale procedimento, poiché ha presentato la sua domanda da un centro di accoglienza, il Ministro ritiene che tale dato sia irrilevante e di «non essere tenuto in alcun caso, durante il periodo di protezione temporanea, a pronunciarsi sulle domande di asilo presentate da persone che sono state identificate come aventi diritto alla protezione temporanea» (21).
C. Questioni pregiudiziali
35. Nella sua decisione di rinvio, il giudice a quo ritiene, in via provvisoria (22), che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 possa essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri la possibilità di derogare ai termini per la decisione fissati dall’articolo 31 della direttiva 2013/32, ossia per il caso in cui un beneficiario di protezione temporanea abbia presentato una domanda di protezione internazionale.
36. Tuttavia, lo stesso giudice dubita della correttezza di tale interpretazione del diritto dell’Unione, ragion per cui sottopone alla Corte di giustizia le due questioni pregiudiziali sopra trascritte, a cui è possibile rispondere congiuntamente.
37. L’interrogativo che, in sintesi, è posto dal giudice a quo è se gli Stati membri possano, nel periodo di durata della protezione temporanea concessa a una persona sfollata, sospendere l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da quella medesima persona, affinché il termine per la decisione sulla domanda di protezione internazionale inizi (o riprenda) a decorrere soltanto dopo la scadenza del periodo di protezione temporanea.
1. Incidenza della sentenza Framholm
38. La risposta a tali questioni deve muovere, come premessa, dalle seguenti dichiarazioni della Corte di giustizia contenute nella sentenza Framholm:
– «[L]a direttiva 2001/55 è volta, in particolare, a preservare l’effettiva possibilità per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che godono di una protezione temporanea di ottenere la protezione internazionale in esito ad un adeguato esame della loro situazione individuale, garantendo loro al tempo stesso, nell’immediato, una protezione di minore ampiezza» (23);
– «Orbene, un siffatto obiettivo depone a favore di un’interpretazione degli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55 secondo la quale tali articoli impediscono agli Stati membri di ritenere che un beneficiario della protezione temporanea non possa chiedere, finché dura tale protezione, il beneficio della protezione [internazionale]» (24);
– «[A]llorché una persona soddisfa le norme minime stabilite dal diritto dell’Unione per beneficiare di uno di tali status, (...) gli Stati membri sono tenuti, fatte salve le cause di esclusione previste dalla medesima direttiva e i motivi di inammissibilità della domanda previsti dalla direttiva 2013/32, a riconoscere la protezione internazionale richiesta, atteso che gli stessi Stati non dispongono di un potere discrezionale al riguardo» (25);
– «[N]essuna disposizione della direttiva 2011/95 prevede che il beneficio della protezione [internazionale] non possa essere riconosciuto ai beneficiari della protezione temporanea (…)» (26);
– «[L]’articolo 10, paragrafo 2, [della direttiva 2013/32] (...) prevede che, nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, spetta all’autorità nazionale competente determinare anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se egli sia ammissibile alla protezione sussidiaria. Ne consegue che (...) una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto infondata solo a condizione che l’autorità competente sia giunta alla conclusione che né lo status di rifugiato, né lo status di beneficiario di protezione sussidiaria poteva essere riconosciuto al richiedente» (27).
2. Sospensione dell’esame delle domande di protezione internazionale
39. A differenza di quanto avvenuto nella causa Framholm, le autorità dei Paesi Bassi non rifiutano di esaminare le domande di protezione internazionale dei beneficiari di protezione temporanea, ma sospendono il trattamento delle stesse fino alla cessazione della protezione temporanea.
40. Ritengo, tuttavia, che tale differenza sia più nominale che reale. La sospensione automatica per tutto il periodo di durata della protezione temporanea equivale, in sostanza e di fatto, a un rifiuto di esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da una persona sfollata dall’Ucraina.
41. La direttiva 2001/55 non contiene alcuna norma che consenta (né tanto meno che imponga) di sospendere sine die l’esame delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari della protezione temporanea.
42. Nei lavori preparatori della direttiva 2001/55, l’articolo 16 della proposta iniziale della Commissione ammetteva la «sospensione dell’esame della domanda» (28). Tuttavia, il testo definitivo dell’articolo 17 della direttiva 2001/55 ha soppresso tale menzione, inter alia, poiché non è conforme alla Convenzione di Ginevra del 1951 e perché, se si lasciasse alla discrezionalità degli Stati la possibilità di sospendere l’esame delle domande, si pregiudicherebbe l’applicazione uniforme della direttiva (29).
43. I governi intervenuti in tale procedimento ritengono che la soppressione suddetta non abbia cambiato alcunché e che gli Stati membri beneficino del potere di sospendere l’esame delle domande di protezione internazionale per tutta la durata della protezione temporanea.
44. Per la Commissione, tuttavia, i lavori preparatori sottolineano che gli Stati membri non si sono messi d’accordo «(...) né sulla possibilità esplicita di una sospensione né sul divieto di tale possibilità. Perciò hanno raggiunto un accordo politico a favore dell’ambiguità funzionale dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva (...)» (30).
45. Benché il riferimento ai lavori preparatori della direttiva 2001/55 non sia determinante (31), la soppressione della possibilità di sospendere l’esame delle domande di protezione internazionale nel testo definitivo è un indizio del fatto che il legislatore europeo non sia giunto a esaminare tale postulato. Al fine di garantire la certezza del diritto per un regime uniforme in tutta l’Unione, il silenzio (o l’ambiguità) in merito all’ammissibilità della sospensione sine die dell’esame delle domande di protezione internazionale sembra favorirne il divieto, tanto più che la soppressione di detta possibilità è stata motivata, come ho appena menzionato, dal rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951.
46. Secondo la logica della direttiva 2001/55, gli Stati membri, a fronte di un afflusso massiccio di persone sfollate, adeguano il trattamento delle domande di protezione internazionale alla realtà del flusso di richieste e al proprio organico. La direttiva 2001/55, per contro, non autorizza la sospensione drastica, sine die, di tutti i procedimenti di protezione internazionale avviati in seguito alle domande depositate dalle persone che godono di protezione temporanea.
47. Nelle conclusioni Framholm ho prestato attenzione alla necessità che l’attivazione dello strumento della protezione temporanea non comporti il collasso dei sistemi nazionali di asilo, facendovi riferimento nei seguenti termini:
– «La direttiva 2001/55 lascia (...) agli Stati membri taluni poteri per limitare l’accesso alla protezione internazionale in caso di afflusso massiccio di sfollati. A tal fine, essa tiene conto dell’impatto che tale fattore potrebbe avere sul sistema nazionale di asilo. L’articolo 2, lettera a), che definisce la protezione temporanea, fa riferimento all’eventualità che, a causa dell’afflusso di sfollati, “vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento (...)”» (32);
– «La preoccupazione di non far collassare i sistemi nazionali di asilo in occasione della regolamentazione della protezione temporanea per gli sfollati a causa dell’invasione dell’Ucraina è stata sottolineata nella decisione di esecuzione 2022/382 e nelle sue successive proroghe. Essa trova riscontro nel sedicesimo considerando della decisione di esecuzione 2022/382 (33), nel settimo considerando della decisione di esecuzione 2023/2409 (34) e nel settimo e nell’ottavo considerando della decisione di esecuzione 2024/1836» (35). Ai quali si devono ora aggiungere il nono e il decimo considerando della decisione di esecuzione 2025/1460;
– «Gli Stati dispongono quindi di un certo margine di manovra per modulare il ritmo di trattamento delle domande di protezione internazionale, evitando il sovraccarico dei sistemi nazionali di asilo» (36);
– «Tale rischio di saturazione può, per decisione del legislatore dell’Unione, giustificare limitazioni transitorie al diritto di accesso alla protezione internazionale dei beneficiari di protezione temporanea. Si tratterà, in tal caso, di adattare la risposta alle reali possibilità di far fronte a una situazione eccezionale causata dall’esodo massiccio di sfollati» (37);
– «La direttiva 2001/55 si inserisce quindi nel sistema comune di esame delle domande di protezione internazionale, che prevede già la possibilità di rinviare la decisione di cui trattasi, quando “un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi” (…)» (38);
– «Ritengo tuttavia che (...) [i]l sistema comune di protezione internazionale non consent[a] che una disposizione nazionale obblighi a rigettare, di regola, tutte le domande di protezione [internazionale] delle persone che godono di protezione temporanea» (39).
48. Credo che tali considerazioni siano trasponibili al caso di specie. Come ho già indicato, nella prassi dei Paesi Bassi si verifica un fenomeno simile a quello analizzato nella causa Framholm: anche quando le autorità dei Paesi Bassi non dichiarano inammissibili le domande di protezione internazionale depositate da chi beneficia della protezione temporanea, le assoggettano a un regime di sospensione automatica, sine die, che priva i richiedenti di qualunque possibilità di accesso alla protezione internazionale per un periodo di tempo potenzialmente molto lungo (40).
49. A mio avviso, tale sospensione a tempo indeterminato, senza un limite temporale e scissa dall’incidenza che, nello specifico, può avere sul funzionamento del sistema di asilo in ogni Stato membro, non è conforme alla direttiva 2001/55.
50. Invero, non si può escludere che gli Stati membri sospendano lo svolgimento dell’esame di alcune domande di protezione internazionale, qualora tale esame comporti, come ho già affermato, il collasso dei sistemi nazionali di asilo. Tale è la premessa sottesa alla direttiva 2001/55, che tuttavia risulta incompatibile con la sospensione automatica, generalizzata e sine die, di tutte le domande, a prescindere dalla loro incidenza sul collasso del sistema. È quanto si verifica quando la protezione temporanea implica, automaticamente, la sospensione dei procedimenti di protezione internazionale.
51. Per il resto, il governo dei Paesi Bassi non si spinge a vincolare la sospensione dell’esame delle domande di protezione internazionale al rischio di collasso del sistema. Secondo quanto affermato dal suddetto governo, la sua legislazione gli consente di adottare una decisione su tali domande durante il periodo di protezione temporanea e, pertanto, è possibile evadere una parte delle domande in detto periodo (41).
52. L’«evasione scaglionata» delle domande di protezione internazionale cui fa riferimento il governo dei Paesi Bassi permetterebbe di adeguare il ritmo del trattamento di tali domande alle possibilità effettive del sistema, rispettando nel contempo il diritto delle persone sfollate di vedere valutata la loro situazione, quando previsto.
53. La sospensione automatica e a tempo indeterminato non si concilia neppure con il criterio che ispira la disciplina della direttiva 2013/32.
54. L’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/32 prevede il rinvio dell’esame delle domande di protezione internazionale, a fronte del rischio che vengano presentate richieste simultanee di «un gran numero di cittadini di paesi terzi (...), rendendo molto difficile, all’atto pratico, concludere la procedura entro il termine di sei mesi». Tuttavia, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, della direttiva 2013/32, «[i]n ogni caso gli Stati membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda».
55. Il sistema di protezione internazionale nell’Unione lascia dunque agli Stati membri la possibilità di prorogare il periodo di esame fino a 21 mesi, ma senza che possano in alcun caso sospendere a tempo indeterminato il relativo svolgimento.
56. A sostegno della possibilità di sospendere liberamente l’esame delle domande di protezione internazionale, il governo polacco (42) menziona l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE (43), che esclude dalla sua applicazione i casi in cui sono state applicate le disposizioni della direttiva 2001/55.
57. Nelle conclusioni Framholm ho avuto modo di affrontare l’argomento, spiegando che «[t]ale esclusione può essere interpretata, a contrario sensu, cosicché l’assenza di una siffatta disposizione nella direttiva 2013/32 rende tale direttiva applicabile nei casi di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55» (44).
58. Nelle stesse conclusioni ho affermato che «[l]’analisi degli ambiti di applicazione materiali disciplinati dalla direttiva 2001/55 e dalla direttiva 2013/33, per quanto riguarda l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, conferma quanto è stato finora affermato:
– la direttiva 2013/33, complementare alla direttiva 2011/95 e alla direttiva 2013/32, prende in considerazione le situazioni individuali dei richiedenti protezione internazionale al fine di fornire loro “condizioni di accoglienza” [definite all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/33] durante il trattamento della loro domanda. Per contro, la direttiva 2001/55 riguarda situazioni di afflusso massiccio di sfollati.
– La differenza nella designazione del destinatario dei benefici non impedisce che vi possano essere sovrapposizioni: una persona coinvolta in uno sfollamento massiccio a seguito di una guerra può soddisfare le condizioni per ottenere una delle forme di protezione internazionale.
– Ciò che conta è che l’equivalenza tra il contenuto e la portata della tutela prevista dalla direttiva 2001/55 e i requisiti di accoglienza della direttiva 2013/33 rende logico che quest’ultima preveda la sua disapplicazione quando è già in vigore un altro sistema di assistenza» (45).
59. Questa stessa logica spiega che l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 autorizza gli Stati membri a non cumulare il beneficio della protezione temporanea con lo status di richiedente asilo, durante l’esame della domanda.
60. Per il resto, nelle situazioni eccezionali contemplate dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, cui hanno fatto fronte la decisione (UE) 2015/1523 (46) e la decisione (UE) 2015/1601 (47), le garanzie della direttiva 2013/32 rimanevano in vigore (48). Non vedo alcun motivo per giustificare, in una situazione parimenti eccezionale come quella derivante dagli sfollamenti causati dalla guerra in Ucraina, la necessità di riservare un trattamento diverso ai richiedenti protezione internazionale.
61. Infine, occorre ricordare che l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), eleva al rango di diritto fondamentale il diritto di asilo. Tale disposizione garantisce il «godimento effettivo del (...) diritto (...) di chiedere asilo (…)» negli Stati membri (49).
62. Come ha evidenziato la Corte di giustizia, «(...) sebbene la presentazione e l’inoltro di una domanda di protezione internazionale costituiscano fasi successive e distinte (...), sussiste tuttavia un collegamento stretto tra tali azioni, dal momento che esse mirano a garantire, da un lato, l’accesso effettivo alla procedura che consente l’esame di una domanda di protezione internazionale e, dall’altro, l’effettività dell’articolo 18 della Carta» (50).
63. L’effettività del diritto di chiedere asilo è in aperto conflitto con la sospensione sine die dell’esame delle corrispondenti domande. Non sana tale vizio la circostanza che il Ministro adotti in una fase successiva una decisione sulle suddette domande (51), se l’esame di queste ultime si svolge quando possono essere trascorsi anni da quando la persona sfollata ha sollecitato l’acquisizione dello status di protezione internazionale. In tali condizioni, ribadisco, non si sarebbe salvaguardata l’effettività del diritto fondamentale di chiedere asilo.
64. L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 prevede la possibilità, per le persone che godono della protezione temporanea, di presentare «in qualsiasi momento una domanda d’asilo». Tale disposizione, al fine di rispettare l’esercizio di un diritto fondamentale, esige implicitamente che la domanda costituisca oggetto di un esame da parte dell’autorità competente e che quest’ultima valuti le circostanze relative alla persona sfollata (52). Il fatto di riconoscere il diritto di presentare una domanda per poi impiegare anni a esaminarla è un aspetto che non si concilia con la disposizione né, a fortiori, con il contenuto essenziale del diritto fondamentale riconosciuto dall’articolo 18 della Carta.
65. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, «[e]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà».
66. Sembra che dalla decisione di rinvio possa dedursi che, in realtà, la sospensione automatica dell’esame delle domande di protezione internazionale in tali casi trae origine non tanto da una decisione legislativa, quanto da una prassi del Ministro. Se così fosse, non sarebbe soddisfatto il requisito di stabilire per legge le limitazioni dei diritti fondamentali.
67. In tale contesto, non mi sembra convincente sostenere che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2001/55, la persona sfollata beneficia di protezione temporanea anche se non le viene accordata la protezione internazionale (53). Come ha dichiarato la Corte di giustizia al punto 82 della sentenza Kaduna (54), la protezione temporanea conferisce ai suoi beneficiari diritti più limitati rispetto a quelli derivanti dalla concessione della protezione internazionale.
68. Per contro, un’interpretazione conforme alla rilevanza del diritto fondamentale di asilo mi induce a ritenere che i beneficiari di protezione temporanea abbiano diritto a che le loro domande di protezione internazionale vengano esaminate, seppure a un ritmo condizionato dalle limitazioni inerenti al sistema, durante il periodo in cui è in vigore la protezione temporanea.
V. Conclusione
69. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) nei seguenti termini:
«L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
devono essere interpretati nel senso che:
non autorizzano gli Stati membri a sospendere automaticamente e sine die l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da una persona che beneficia di una protezione temporanea nel periodo di durata di tale protezione, affinché il termine per la decisione in merito alla domanda di protezione internazionale inizi o riprenda a decorrere soltanto dopo la scadenza del periodo di protezione temporanea».
1 Lingua originale: lo spagnolo.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12).
3 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
4 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
5 Si tratta del Minister van Asiel en Migratie (Ministro dell’Asilo e della Migrazione) (in prosieguo: il «Ministro»).
6 Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU 2022, L 71, pag. 1). La decisione di esecuzione 2022/382 è stata applicata per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, per poi essere prorogata fino al 4 marzo 2024. Il Consiglio ha deciso di estendere il periodo di protezione temporanea con la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409), fino al 4 marzo 2025. Tale periodo è stato nuovamente prorogato, fino al 4 marzo 2026, con la decisione di esecuzione (UE) 2024/1836, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2024/1836). La decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio, del 15 luglio 2025, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, stabilisce un’ulteriore proroga fino al 4 marzo 2027 (GU L, 2025/1460).
7 Legge del 2000 sugli stranieri, del 23 ottobre 2000 (Stb. 2000, n. 495; in prosieguo: la «Vw 2000»).
8 Regio decreto del 23 novembre 2000 recante attuazione della Vw 2000 (Stb. 2000, n. 497; in prosieguo: il «regio decreto del 2000 sugli stranieri»).
9 Regolamento sugli stranieri del 2000, del 18 dicembre 2000 (Stcrt. 2001, n. 10).
10 Punto 2.1 della decisione di rinvio.
11 Punto 2.2 della decisione di rinvio.
12 Punto 3.1 della decisione di rinvio.
13 Punto 3.2 della decisione di rinvio.
14 Punto 3.3 della decisione di rinvio.
15 Sentenza del 20 novembre 2025 (C‑195/25, EU:C:2025:904; in prosieguo: la «sentenza Framholm»).
16 EU:C:2025:700. In prosieguo: le «conclusioni Framholm».
17 Paragrafi da 29 a 38 delle conclusioni Framholm. Rinvio al loro contenuto, senza doverlo trascrivere in questa sede.
18 Sentenza Framholm, dispositivo, punto 1.
19 Punto 4.3 della decisione di rinvio, che fa riferimento a una comunicazione del Ministro del 30 marzo 2022, indirizzata al presidente della Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, con spiegazioni supplementari sull’interpretazione della legge di recepimento. Il governo dei Paesi Bassi afferma (punto 11 delle sue osservazioni scritte) che il legislatore dei Paesi Bassi ha scelto di subordinare l’ottenimento della protezione temporanea alla condizione che sia stata presentata una domanda di protezione internazionale.
20 Punto 4.3 della decisione di rinvio.
21 Punto 4.4 della decisione di rinvio.
22 Punto 12.1 della decisione di rinvio.
23 Sentenza Framholm, punto 48. Il corsivo è mio.
24 Ibidem, punto 49.
25 Ibidem, punto 54. Il corsivo è mio.
26 Ibidem, punto 55.
27 Ibidem, punto 57.
28 COM/2000/0303 final (GU 2000, C 311 E, pag. 251).
29 Ciò è quanto riportato nel documento adottato dal Gruppo «Asilo» il 2 ottobre 2000, disponibile all’indirizzo https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11650-2000-INIT/it/pdf. La nota 1 del paragrafo 2 descrive il dibattito sulla possibilità di sospendere l’esame delle domande di asilo.
30 Osservazioni scritte della Commissione, punto 27.
31 Nella decisione di rinvio (punto 11.7.4), il giudice a quo afferma che la genesi della direttiva 2001/55 non gli permette di desumere con certezza se gli Stati membri abbiano voluto, formalmente, prevedere o meno la possibilità di sospensione.
32 Conclusioni Framholm, paragrafo 73.
33 «L’applicazione della protezione temporanea dovrebbe andare altresì a vantaggio degli Stati membri, in quanto i diritti che accompagnano tale protezione limitano la necessità di chiedere immediatamente protezione internazionale da parte degli sfollati ed evitano il rischio di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri». Il corsivo è mio.
34 «La proroga della protezione temporanea contribuirà inoltre a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate dalle persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2024 nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o dalle persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell’Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2025».
35 Conclusioni Framholm, paragrafo 74.
36 Ibidem, paragrafo 75.
37 Ibidem, paragrafo 76.
38 Ibidem, paragrafo 77, con citazione della sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir (C‑662/23, EU:C:2025:326), punto 32.
39 Ibidem, paragrafo 78. Nei paragrafi 79 e 80 di tali conclusioni ho rilevato come l’articolo 33 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31), in relazione a situazioni caratterizzate dall’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi che desiderano ottenere la protezione internazionale, introduca «un sistema di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi volto ad attuare azioni preventive dirette, in particolare, a evitare che l’applicazione di tale regolamento sia ostacolata da un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro» (paragrafo 79 delle conclusioni Framholm). «Tuttavia, anche in questi casi, il legislatore dell’Unione non ha autorizzato gli Stati membri a dichiarare essi stessi l’inammissibilità automatica delle domande di protezione internazionale» (paragrafo 80 delle medesime conclusioni).
40 Il giudice del rinvio descrive (punto 11.4.1 della decisione di rinvio) come, a causa delle decisioni di esecuzione successive adottate dal Consiglio, tale periodo possa protrarsi per quattro anni, fino al 4 marzo 2026. A tale calcolo si dovrebbe aggiungere l’anno supplementare previsto dalla decisione di esecuzione 2025/1460 (posteriore alla decisione di rinvio), fino al 4 marzo 2027.
41 Punto 15 delle osservazioni scritte del governo dei Paesi Bassi.
42 Osservazioni scritte del governo polacco, punto 14.
43 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96). Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 3, «[l]a presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55 (...)». Nello stesso senso si pronunciava l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva che l’aveva preceduta, la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU 2003, L 31, pag. 18).
44 Conclusioni Framholm, paragrafo 67.
45 Ibidem, paragrafo 68.
46 Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 146).
47 Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80).
48 Trentunesimo e trentaseiesimo considerando, rispettivamente.
49 Sentenza del 22 giugno 2023, Commissione/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare a una domanda di asilo) (C‑823/21, EU:C:2023:504), punto 52, il corsivo è mio. La sentenza Framhom sottolinea l’effettività del diritto e il corrispondente obbligo degli Stati membri: «allorché una persona soddisfa le norme minime stabilite dal diritto dell’Unione per beneficiare di uno di tali status, (...) gli Stati membri sono tenuti, fatte salve le cause di esclusione previste dalla medesima direttiva [2002/55] e i motivi di inammissibilità della domanda previsti dalla direttiva 2013/32, a riconoscere la protezione internazionale richiesta, atteso che gli stessi Stati non dispongono di un potere discrezionale al riguardo» (punto 54).
50 Sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a. (C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505), punto 62, con citazione della sentenza del 25 giugno 2020, Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495), punto 93.
51 Punto 12.1 della decisione di rinvio.
52 V., in tal senso, il punto 11.4.2 della decisione di rinvio.
53 Punto 17 delle osservazioni scritte del governo tedesco,
54 Sentenza del 19 dicembre 2024 (C‑244/24 e C‑290/24, ECLI:EU:C:2024:1038). Il giudice a quo fa riferimento a tale sentenza nei punti 11.3, 11.4.6, 11.5 e 11.6 della decisione di rinvio.