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Document 62024TO0178

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 febbraio 2025.
Corinne Reverbel contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19 – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire.
Causa T-178/24.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:173

 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

11 febbraio 2025 ( *1 )

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19 – Diniego implicito di accesso – Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso – Non luogo a statuire»

Nella causa T‑178/24,

Corinne Reverbel, residente a Dému (Francia), rappresentata da D. Protat, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Burón Pérez e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da P. Škvařilová-Pelzl (relatrice), presidente, G. Steinfatt e R. Meyer, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la sig.ra Corinne Reverbel, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione implicita della Commissione europea del 7 febbraio 2024, che ha respinto la sua domanda confermativa di accesso a diversi documenti in data 15 dicembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2

Il 1o marzo 2023 la ricorrente ha presentato, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), una domanda di accesso a diversi documenti relativi alla produzione di vaccini contro la COVID-19.

3

La Commissione ha risposto a detta domanda in data 30 novembre 2023.

4

In tale decisione, in primo luogo, la Commissione ha informato la ricorrente di aver individuato un documento rientrante nell’ambito di applicazione della sua domanda. Si trattava di una relazione di valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 25 novembre 2021 (in prosieguo: la «relazione dell’EMA»).

5

In secondo luogo, la Commissione ha accordato un accesso parziale alla relazione dell’EMA, in quanto la sua divulgazione integrale era impedita, a suo parere, dalle eccezioni al diritto di accesso previsto, innanzitutto, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, poi, all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di tale regolamento e, infine, all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, di detto regolamento, poiché tali eccezioni riguardano, sotto un primo profilo, la tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell’Unione europea sulla protezione dei dati personali, sotto un secondo profilo, la tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, e, sotto un terzo profilo, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

6

Con lettera del 15 dicembre 2023, registrata dalla Commissione il 18 dicembre 2023, la ricorrente ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, chiedendo alla Commissione di rivedere la sua posizione.

7

Con e-mail del 17 gennaio 2024, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che la risposta alla sua domanda di conferma non poteva esserle fornita nel termine di 15 giorni previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, che scadeva lo stesso giorno. Infatti, secondo la Commissione, a tale data, gli elementi necessari per procedere ad un’analisi completa non erano ancora stati raccolti.

8

Con e-mail del 7 febbraio 2024, la Commissione ha informato la ricorrente che la risposta alla sua domanda confermativa non poteva essere adottata dal momento che erano in corso consultazioni interne e che, tenuto conto dell’origine del documento richiesto, essa era altresì tenuta, in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, a consultare terzi.

9

La ricorrente ha proposto il presente ricorso in data 2 aprile 2024.

10

Il 4 giugno 2024 la Commissione ha adottato, in risposta alla domanda confermativa della ricorrente, una decisione esplicita sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «decisione confermativa esplicita»). Con tale decisione, essa ha concesso alla ricorrente un accesso parziale più ampio alla relazione dell’EMA.

11

Nella decisione confermativa esplicita, la Commissione ha spiegato che un accesso integrale alla relazione dell’EMA non era possibile, in considerazione delle eccezioni al diritto di accesso previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, le quali riguardano, da un lato, la tutela dell’interesse pubblico per quanto attiene alle relazioni internazionali e, dall’altro, la tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo. Inoltre, in tale decisione, la Commissione ha confermato di non essere in possesso di alcun altro documento che corrispondesse alla descrizione fornita nella domanda del 1o marzo 2023 (v. punto 2 supra)

12

Il 17 giugno 2024, la Commissione ha presentato una domanda di non luogo a statuire.

Conclusioni delle parti

13

Nell’atto introduttivo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

14

Nella propria domanda di non luogo a statuire, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire;

condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

15

Nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire della Commissione, la ricorrente chiede al Tribunale di respingere tale domanda e conferma la propria istanza di annullamento della decisione impugnata.

In diritto

16

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 2 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte ne fa richiesta, il Tribunale può constatare che l’oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire.

17

Poiché la Commissione ha chiesto di constatare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.

18

Occorre ricordare che, in conformità di una consolidata giurisprudenza della Corte, l’oggetto della controversia deve permanere, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, a pena di un non luogo a statuire. Ciò presuppone che il ricorso possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 43).

19

Nel caso di specie, la Commissione, con decisione del 30 novembre 2023, citata al precedente punto 3, ha parzialmente respinto la domanda di accesso ai documenti presentata il 1o marzo 2023 dalla ricorrente. A seguito di tale decisione, la ricorrente ha presentato una domanda di conferma.

20

È pacifico che la Commissione ha adottato la decisione confermativa esplicita successivamente alla proposizione del presente ricorso. Con tale decisione, essa ha concesso un accesso parziale più ampio alla relazione dell’EMA e, per il resto, ha confermato esplicitamente il rigetto della domanda di conferma della ricorrente.

21

In primo luogo, per quanto riguarda il rigetto esplicito della domanda di conferma, occorre ricordare che un’istituzione, con l’adozione di una decisione esplicita di rigetto di una domanda confermativa di accesso ai documenti, provvede al ritiro della decisione implicita di rigetto di tale domanda (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punti 8889; del 2 luglio 2015, Typke/Commissione, T‑214/13, EU:T:2015:448, punto 37; del 26 marzo 2020, ViaSat/Commissione, T‑734/17, non pubblicata, EU:T:2020:123, punti 1617, e del 29 settembre 2021, AlzChem Group/Commissione, T‑569/19, EU:T:2021:628, punto 27).

22

Tale revoca dell’atto contestato, tenuto conto del suo carattere retroattivo (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punto 35), comporta la cessazione della materia del contendere (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti 4849; del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45, e del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 33).

23

In una siffatta ipotesi, l’esame di un ricorso contro una decisione implicita non può essere giustificato né dall’obiettivo di evitare che si ripeta l’illegittimità contestata né da quello di facilitare un eventuale ricorso per risarcimento, in quanto tali obiettivi possono essere realizzati con l’esame di un ricorso contro la decisione esplicita (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2010, Ryanair/Commissione, da T‑494/08 a T‑500/08 e T‑509/08, EU:T:2010:511, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

24

Nel caso di specie, l’adozione della decisione confermativa esplicita, nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente, ha avuto l’effetto di revocare parzialmente la decisione impugnata e ha quindi fatto venir meno, al riguardo, l’oggetto del presente ricorso, il quale era diretto all’annullamento di quest’ultima decisione.

25

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente che riguardano il rigetto esplicito della sua domanda.

26

Così, la ricorrente sostiene che il rigetto esplicito della sua domanda di conferma, a causa del termine di trattamento anormalmente lungo all’esito del quale esso sarebbe stato adottato, è nullo e privo di effetto e che, di conseguenza, non le è «opponibile».

27

A tal riguardo, occorre rilevare che il diniego parziale opposto alla domanda della ricorrente produce necessariamente effetti sulla sua situazione, dal momento che quest’ultima non ha accesso, a causa di tale diniego, ai documenti di cui trattasi.

28

Inoltre, anche supponendo che si ritenga che la ricorrente contesti la legittimità del rigetto esplicito della sua domanda di conferma e che tale eventuale illegittimità possa incidere sull’opponibilità di tale rigetto, occorrerebbe, in ogni caso, respingere il suo argomento.

29

Infatti, sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’adozione di una decisione confermativa esplicita di rigetto al di fuori del termine di risposta previsto dall’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, la Corte ha dichiarato che, in caso di inosservanza da parte di un’istituzione dei termini di risposta di cui a detto articolo, tale istituzione resta tenuta a fornire, anche tardivamente, una risposta motivata alla domanda dell’interessato. Essa ha altresì dichiarato che, in un’ipotesi del genere, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001, l’interessato può avvalersi di due tipi di procedimento. Questi può tanto presentare una denuncia al Mediatore europeo ai sensi dell’articolo 228 TFUE, quanto proporre dinanzi al Tribunale un ricorso per risarcimento ai sensi dell’articolo 340 TFUE volto ad ottenere la riparazione dell’eventuale pregiudizio arrecato dall’inosservanza dei termini di risposta (sentenza del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione, C‑271/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:557, punti da 85 a 87).

30

Di conseguenza, occorre constatare che la violazione dei termini di cui all’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 non influisce sulla legittimità della decisione confermativa esplicita.

31

Sotto un secondo profilo, per quanto concerne l’adozione di una decisione di revoca entro un termine irragionevole, è vero che, secondo la giurisprudenza, la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo da cui discendono diritti soggettivi deve intervenire entro un termine ragionevole (v. sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

32

Tuttavia, la decisione impugnata, che è una decisione di rigetto opposta alla domanda della ricorrente, non costituisce nei confronti di quest’ultima un atto costitutivo di diritti. Pertanto, la giurisprudenza citata al precedente punto 31 è inconferente nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, punto 60).

33

Inoltre, la condizione che subordina la revoca di un atto all’illegittimità dello stesso si applica nei settori in cui è necessario evitare che tale revoca consenta a un’istituzione di sfuggire a qualsivoglia controllo giurisdizionale sul suo operato (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑362/09 P, EU: C:2010:783, punti da 68 a 71, e dell’11 luglio 2013, BVGD/Commissione, T‑104/07 e T‑339/08, non pubblicata, EU:T:2013:366, punto 80). Orbene, l’adozione di una decisione confermativa esplicita non comporta un siffatto rischio. Al contrario, essa consente al richiedente di conoscere i motivi del rigetto che l’istituzione gli oppone.

34

Di conseguenza, la ricorrente non ha più interesse ad ottenere l’annullamento del rigetto implicito della sua domanda di conferma di accesso ai documenti in quanto tale decisione implicita è stata successivamente confermata da una decisione esplicita di rigetto.

35

In secondo luogo, per quanto riguarda l’accesso parziale più ampio alla relazione dell’EMA concesso dalla Commissione, occorre ricordare che la mera concessione di un accesso ai documenti controversi a seguito del rigetto di una domanda, senza che l’istituzione, mediante l’adozione di una revoca espressa, riconosca il proprio errore, non può essere considerata una revoca (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commissione, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, punti da 72 a 75, e del 22 marzo 2018, De Capitani/Parlamento, T‑540/15, EU:T:2018:167, punti da 31 a 33).

36

A tal riguardo, la caducazione delle decisioni impugnate, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso, non comporta, di per sé sola, l’obbligo per il Tribunale di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 47; del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45; del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 33; e del 20 giugno 2024, EUIPO/Indo European Foods, C‑801/21 P, EU:C:2024:528, punto 59).

37

La ricorrente può quindi conservare un interesse all’annullamento della decisione impugnata ai fini di un eventuale ricorso per responsabilità, in quanto l’accesso parziale più ampio alla relazione dell’EMA le è stato concesso solo al momento dell’adozione della decisione confermativa esplicita.

38

Tuttavia, un ricorrente non può dimostrare di avere un interesse ad agire semplicemente invocando la possibilità di proporre in futuro un ricorso diretto al risarcimento del danno, senza invocare elementi concreti riguardanti le conseguenze dell’illegittimità lamentata sulla sua situazione e la natura del danno asseritamente subito e che un siffatto ricorso mirerebbe a far risarcire (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commissione, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, punto 74, e ordinanza del 28 settembre 2021, Airoldi Metalli/Commissione, T‑611/20, non pubblicata, EU:T:2021:641, punti 6869).

39

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcun elemento concreto.

40

Di conseguenza, essa non può legittimamente opporsi al non luogo a procedere per il motivo che un’eventuale constatazione dell’illegittimità della decisione impugnata le consentirebbe poi di proporre un ricorso per risarcimento destinato a risarcire il danno che tale decisione le avrebbe causato.

41

Alla luce di tutto quanto precede, si deve constatare che il ricorso in esame è divenuto senza oggetto e che non vi è più luogo a statuire su di esso.

Sulle spese

42

Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

43

Tenuto conto delle circostanze della fattispecie, si deve disporre che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

 

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

 

2)

La sig.ra Corinne Reverbel e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

 

Lussemburgo, 11 febbraio 2025

Il cancelliere

V. Di Bucci

La presidente

P. Škvařilová-Pelzl


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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