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Document 62024TN0659

Causa T-659/24: Ricorso proposto il 18 dicembre 2024 – Bloom/Commissione

GU C, C/2025/1437, 10.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1437/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1437/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1437

10.3.2025

Ricorso proposto il 18 dicembre 2024 – Bloom/Commissione

(Causa T-659/24)

(C/2025/1437)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bloom (Parigi, Francia) (rappresentante: F. Lafforgue, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 18 ottobre 2024, recante rigetto della richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 della Commissione, del 23 maggio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato gangui operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur);

condannare la Commissione europea a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sull’errore di diritto e sull’errore manifesto di valutazione della Commissione in quanto quest’ultima ritiene che il regolamento di esecuzione non sia in contrasto con il diritto dell’ambiente. Il motivo è suddiviso in due parti:

la ricorrente sostiene, in via principale, che la deroga concessa riguarda in particolare una zona coperta da due aree marine protette rientranti nell’ambito di applicazione del paragrafo 4 dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, sulla quale non può essere concessa alcuna deroga. Essa sostiene altresì, a tale proposito, che, anche ritenendo che la deroga alla pesca con reti da traino al di sopra delle praterie di posidonia possa riguardare aree marine protette rientranti nell’ambito di applicazione del paragrafo 4, queste due aree marine protette sono state designate non solo per la conservazione delle praterie di posidonia, ma anche per quella di altri tipi di praterie marine, in particolare di Cymodocea nodosa, e di habitat coralligeni; orbene, secondo la ricorrente, non può essere concessa alcuna deroga per la pesca con reti da traino in zone marine protette per la conservazione di tali habitat;

la ricorrente fa poi valere, in subordine, che il regolamento di esecuzione sarebbe illegittimo in quanto non limita la deroga alle praterie di posidonia.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1437/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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