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Document 62024TN0449

Causa T-449/24: Ricorso proposto il 27 agosto 2024 – Dryade e a./ Commissione

GU C, C/2024/6106, 21.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6106/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6106/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6106

21.10.2024

Ricorso proposto il 27 agosto 2024 – Dryade e a./ Commissione

(Causa T-449/24)

(C/2024/6106)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dryade VZW (Bruxelles, Belgio), Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging (Fossielfrij NL) (Amsterdam, Paesi Bassi), Protect Our Winters Austria - Verein für Klimabildung und nachhaltigen Wintertourismus (Vienna, Austria) (rappresentanti: T. Johnston, Barrister-at-Law e F. Logue, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, comunicata con lettera del 17 giugno 2024, con la quale la Commissione ha respinto una richiesta di riesame interno, presentata il 14 gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di Aarhus (in prosieguo: la «decisione impugnata»), del regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; (1) e

condannare la convenuta a farsi carico delle spese sostenute dai ricorrenti nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su asseriti errori di diritto nella decisione impugnata riguardanti la portata della competenza della Commissione nell’esercizio del potere delegato di stabilire criteri di vaglio tecnico (Technical Standard Criteria – TSC; in prosieguo: i «TSC») [ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 (in prosieguo: il «regolamento Tassonomia») (2)]. La Commissione avrebbe: frainteso il significato dei termini «prove scientifiche irrefutabili» (articolo 19, paragrafo 1); errato nell’interpretare e applicare il principio di precauzione (nel contesto del regolamento Tassonomia); errato nel sostenere che la Commissione ha la competenza di ponderare i diversi requisiti obbligatori di cui all’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento Tassonomia; errato nel procedere sulla base della presunzione che la normativa esistente dell’UE sia compatibile con i requisiti del regolamento Tassonomia; errato nel presumere che successivi emendamenti ai TSC possano giustificare l’adozione di standard meno rigorosi.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto nella decisione impugnata riguardante la portata della competenza della Commissione, laddove essa ha concluso che il tasso di sostituzione, aspetto fondamentale dei TSC nell’aviazione, soddisfaceva i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento Tassonomia. Il tasso di sostituzione non sarebbe di facile utilizzo, né stabilito in modo da agevolare la verifica di conformità.

3.

Terzo motivo, vertente su diversi errori che inficerebbero la decisione impugnata riguardo alla valutazione di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla qualifica di attività aeree conformi ai TSC come attività di transizione, alla crescita della flotta globale, ai valori limite sostenibili dei carburanti aerei e all’omessa considerazione del trasferimento modale su rotaia o di effetti non dovuti alla CO2.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancanza di competenza della Commissione ad adottare i TSC per le spedizioni nell’atto delegato. Rifiutando di riesaminare l’atto delegato e considerando la Commissione competente ad adottarlo, la decisione impugnata rivelerebbe diversi evidenti errori in diritto.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto nel quale sarebbe incorsa la Commissione nel dichiarare la sussistenza di prove scientifiche irrefutabili a sostegno della conclusione che l’indice di efficienza energetica in materia di progettazione quale TSC contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò sarebbe vero anche adottando il criterio utilizzato dalla Commissione secondo cui devono sussistere «...prove scientifiche non inconcludenti, o, in altre parole, prove scientifiche che consentano di giungere a una conclusione».


(1)   GU 2023, L 2485.

(2)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6106/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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