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Document 62024TJ0653
Judgment of the General Court (Chamber giving preliminary rulings) of 28 January 2026.#Accorinvest and Société générale v Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.#Reference for a preliminary ruling – Taxation – Excise duties – Other indirect taxes on excise goods – Article 1(2) of Directive 2008/118/EC – Concept of ‘other indirect tax’ – Tariff-based contribution on electricity transmission and distribution services – Passing on the tax to the consumer – Direct and inseverable link between the tax and the consumption of electricity.#Case T-653/24.
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 28 gennaio 2026.
Accorinvest e Société générale contro Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa – Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE – Nozione di “altra imposta indiretta” – Contributo tariffario per i servizi di trasporto e distribuzione di elettricità – Ripercussione dell’imposta sul consumatore – Nesso diretto e indissolubile tra l’imposta e il consumo di elettricità.
Causa T-653/24.
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 28 gennaio 2026.
Accorinvest e Société générale contro Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa – Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE – Nozione di “altra imposta indiretta” – Contributo tariffario per i servizi di trasporto e distribuzione di elettricità – Ripercussione dell’imposta sul consumatore – Nesso diretto e indissolubile tra l’imposta e il consumo di elettricità.
Causa T-653/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:48
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale)
28 gennaio 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa – Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE – Nozione di “altra imposta indiretta” – Contributo tariffario per i servizi di trasporto e distribuzione di elettricità – Ripercussione dell’imposta sul consumatore – Nesso diretto e indissolubile tra l’imposta e il consumo di elettricità»
Nella causa T‑653/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 29 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2024, nel procedimento
Accorinvest,
Société générale
contro
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,
IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale),
composto, al momento della deliberazione, da S. Papasavvas, presidente, T. Pynnä (relatrice), J. Laitenberger, G. Hesse e I. Dimitrakopoulos, giudici,
avvocata generale: M. Brkan
cancelliere: L. Ramette, amministratore
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 18 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 12 settembre 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Accorinvest e la Société générale, da S. Espasa Mattei e J.-P. Renaudin, avvocati;
– per il governo francese, da P. Chansou e B. Travard, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Björkland e M. Herold, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due procedimenti riuniti dinanzi al giudice a quo che vedono contrapposti, rispettivamente, la Accorinvest e la Société générale al Ministre de l’Économie, des Finances et de la Suvaineté industrielle et numérique (Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale, Francia), vertenti sulla legittimità di un’imposta che tali società hanno sopportato, in applicazione della normativa francese, in ragione della stipulazione di contratti di accesso alla rete elettrica.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 La direttiva 2008/118 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU 2020, L 58, pag. 4). Tuttavia, la direttiva 2008/118 resta applicabile ratione temporis ai fatti oggetto dei procedimenti principali.
4 L’articolo 1 della direttiva 2008/118 così disponeva:
«1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE [del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51)];
(…)
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
3. Gli Stati membri possono applicare imposte:
(…)
b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari.
(…)».
Normativa nazionale
5 L’articolo 18 della loi no 2004-803, du 9 août 2004, relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (legge del 9 agosto 2004, che disciplina il servizio pubblico dell’elettricità e del gas e le imprese operanti nel settore dell’elettricità e del gas) (in prosieguo: la «legge del 9 agosto 2004»), dispone quanto segue:
«I. Si istituisce a favore della Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cassa nazionale delle industrie operanti nel settore dell’elettricità e del gas) un contributo tariffario sulle prestazioni di trasporto e di distribuzione di elettricità (…)
II. Tale contributo tariffario è dovuto:
1º Per l’elettricità:
a) dai gestori delle reti pubbliche di trasporto o di distribuzione che lo applicano, in aggiunta alla tariffa di utilizzo delle reti pubbliche di trasporto e di distribuzione, (…) ai consumatori (…), con i quali detti gestori hanno concluso un contratto di accesso alla rete;
b) dai fornitori di elettricità che lo applicano, in aggiunta al loro prezzo di vendita, ai consumatori (…), quando tali fornitori hanno stipulato un contratto di accesso alle reti (…) per alimentare detti consumatori;
c) dai fornitori di elettricità che lo applicano, in aggiunta alle tariffe di vendita (…);
(…)
III. Tale contributo tariffario è determinato:
1º Per l’elettricità:
– sulla base della quota fissa, al netto delle imposte, della tariffa di utilizzo delle reti pubbliche di trasporto e di distribuzione dell’elettricità, quando il contributo tariffario è dovuto in applicazione della parte II, punto 1, lettera a);
– sulla base della quota fissa, al netto delle imposte, della parte relativa all’utilizzo delle reti, compresa nel prezzo di vendita dell’elettricità, quando il contributo tariffario è dovuto in applicazione della parte II, punto 1, lettera b);
– sulla base della quota fissa, al netto delle imposte, della parte relativa all’utilizzo delle reti, compresa nelle tariffe regolamentate di vendita di elettricità, quando il contributo tariffario è dovuto in applicazione della parte II, punto 1, lettera c) (…)
(…)
IV. Il contributo tariffario è dovuto, in ragione dei contratti stipulati dalle persone di cui alla parte II per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla parte I, al momento dell’incasso degli acconti o del prezzo da parte del soggetto passivo o, a scelta di quest’ultimo, al momento dell’addebito; in tal caso, esso è dovuto in ogni caso al momento dell’incasso degli acconti o del prezzo se questo precede l’addebito.
(…)
VII. Un decreto del Conseil d’État (Consiglio di Stato) stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo».
6 L’articolo 1 del décret no 2005-123, du 14 février 2005, relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel (decreto n. 2005-123, del 14 febbraio 2005, che disciplina il contributo tariffario sulle prestazioni di trasporto e di distribuzione dell’elettricità e del gas naturale) (in prosieguo: il «decreto del 14 febbraio 2005»), nella versione applicabile fino al 31 luglio 2017, così disponeva:
«I. La quota fissa, al netto delle imposte, della tariffa di utilizzo delle reti pubbliche di trasporto e di distribuzione dell’elettricità, menzionata nella parte III, punto 1, dell’articolo 18 della legge del 9 agosto 2004 (…), è costituita dalla somma degli elementi seguenti:
– la componente annua di gestione quale definita dalla decisione che approva le tariffe di utilizzo delle reti pubbliche di trasporto e di distribuzione dell’elettricità in vigore;
– la componente annua di conteggio quale definita dalla decisione che approva le tariffe di utilizzo delle reti pubbliche di trasporto e di distribuzione dell’elettricità in vigore;
– la quota fissa della componente annua dei prelievi (…);
– la quota fissa della componente annua delle alimentazioni di riserva e di emergenza (…)».
7 Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 14 febbraio 2005, nella versione applicabile a far data dal 1º agosto 2017:
«(…) la quota fissa, al netto delle imposte, della tariffa di utilizzo delle reti pubbliche di trasporto e di distribuzione di elettricità è costituita dalla somma degli elementi tariffari quali definiti nelle decisioni sulle tariffe di utilizzo delle reti pubbliche di trasporto e di distribuzione dell’elettricità in vigore, elencati ai punti da 1 a 4:
1º la componente annua di gestione;
2º la componente annua di conteggio;
3º la quota fissa della componente annua dei prelievi. Detta quota fissa è costituita dagli elementi che figurano nelle formule tariffarie relative a tale componente, stabilite in funzione delle potenze impegnate, ad esclusione delle componenti mensili di superamento della potenza impegnata;
4º la quota fissa della componente annua delle alimentazioni di riserva e di emergenza. Tale quota fissa è costituita dalla componente annua delle alimentazioni di riserva e di emergenza, escluse la quota energia e le componenti mensili dei superamenti di potenza impegnata, nei casi in cui l’alimentazione di emergenza rientra in una classe di tensione diversa da quella dell’alimentazione principale».
8 Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del 14 febbraio 2005:
«Il fornitore di elettricità che percepisce il contributo tariffario in applicazione dell’articolo 18, parte II, punto 1, lettera b) o c), della legge del 9 agosto 2004 (…), calcola la quota fissa, al netto delle imposte, della quota relativa all’utilizzo delle reti nel prezzo di vendita o la tariffa di vendita conformemente all’articolo 1».
9 L’articolo L. 341-3 del code de l’énergie (codice dell’energia) così dispone:
«I metodi utilizzati per stabilire le tariffe di utilizzo delle reti pubbliche di trasporto e di distribuzione di elettricità sono fissati dalla Commission de régulation de l’énergie (Autorità di regolazione dell’energia) (…)».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
10 La Accorinvest e la Société générale sono due società di diritto francese che, in quanto consumatori finali di elettricità, hanno sopportato un contributo tariffario sulle prestazioni di trasporto e di distribuzione di elettricità (in prosieguo: il «contributo tariffario di dispacciamento»).
11 Nell’ambito di due procedimenti distinti, la Accorinvest e la Société générale hanno chiesto al tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi, Francia) di condannare lo Stato francese a versare loro un’indennità di un importo equivalente al contributo tariffario di dispacciamento che esse hanno sopportato, rispettivamente, per gli anni dal 2016 al 2018 e per gli anni 2017 e 2018. A sostegno delle loro domande, tali società hanno fatto valere che detto contributo aveva natura di «altra imposta indiretta gravante sui prodotti soggetti ad accisa», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, e che esso non rispettava le norme fiscali stabilite da tale disposizione. Con ordinanze del 26 aprile 2021, la presidente della 1ª sezione del tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) ha respinto tali domande in quanto proposte dinanzi a un giudice incompetente a conoscerne.
12 Investita degli appelli proposti dalla Accorinvest e dalla Société générale, la cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi, Francia) ha annullato tali ordinanze e, avocando a sé la decisione, ha respinto le loro domande di risarcimento per il motivo che non esisteva un «nesso diretto e indissolubile» tra il contributo tariffario di dispacciamento e il consumo di elettricità, ai sensi della giurisprudenza della Corte, cosicché tale contributo non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.
13 La Accorinvest e la Société générale hanno entrambe proposto impugnazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), giudice del rinvio.
14 Il giudice del rinvio osserva che il contributo tariffario di dispacciamento è determinato sulla base della quota fissa delle tariffe di utilizzo delle reti pubbliche di elettricità, la quale è essenzialmente in funzione della classe di tensione e della potenza impegnata nell’ambito del contratto di allacciamento alle reti, ad esclusione della quota variabile di tali tariffe, la sola che dipende dal quantitativo di elettricità consumato.
15 Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che il primo motivo di impugnazione dedotto dalla Accorinvest e dalla Société générale, vertente sul fatto che il contributo tariffario di dispacciamento è ripercosso di diritto sul consumatore finale di elettricità, pone la questione se l’esistenza di un meccanismo legale di ripercussione sul consumatore finale di un’imposta su un prodotto soggetto ad accisa implichi, di per sé, l’esistenza di un nesso diretto e indissolubile tra tale imposta e il consumo di detto prodotto, anche nel caso in cui tale imposta sia calcolata indipendentemente dal quantitativo di prodotto effettivamente consumato. Esso osserva, dall’altro lato, che il secondo motivo di impugnazione della Accorinvest e della Société générale, vertente sull’esistenza di un nesso diretto e indissolubile tra tale contributo e il consumo di elettricità, pone la questione se si debba ritenere che un’imposta basata esclusivamente sulla quota fissa delle tariffe per l’utilizzo delle reti pubbliche di elettricità, ma che è dovuta in ragione dei contratti di accesso alla rete stipulati dai consumatori o dai loro fornitori, presenti un siffatto nesso. Il giudice del rinvio ritiene che tali questioni, rientranti nell’interpretazione della direttiva 2008/118, siano determinanti per la soluzione della controversia.
16 In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [2008/118] debbano essere interpretate nel senso che l’esistenza di un meccanismo legale di ripercussione dell’imposta sul consumatore finale di un prodotto sottoposto ad accisa implichi, di per sé, l’esistenza di un nesso diretto e indissolubile tra detta imposta e il consumo del prodotto di cui trattasi, cosicché essa debba essere considerata come altra imposta indiretta ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [2008/118], anche nel caso in cui tale imposta sia calcolata indipendentemente dal quantitativo effettivamente consumato del prodotto.
2) Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [2008/118] debbano essere interpretate nel senso che un’imposta come il contributo tariffario di dispacciamento, il quale è determinato in base alla quota fissa delle tariffe di utilizzo delle reti pubbliche di energia elettrica – esclusa la quota variabile di tali tariffe, la sola a dipendere dal quantitativo di energia elettrica consumato –, ma è dovuto in funzione dei contratti di accesso alla rete stipulati dai consumatori o dai loro fornitori, presenta un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità, cosicché esso dev’essere considerato come altra imposta indiretta ai sensi di tali disposizioni».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
17 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2025, a seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocata generale, la Accorinvest e la Société générale hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.
18 A sostegno della loro domanda, la Accorinvest e la Société générale osservano, in sostanza, che le conclusioni dell’avvocata generale contengono argomenti che non sono stati oggetto di discussione tra le parti interessate. Infatti, l’analisi dell’avvocata generale si fonderebbe su un approccio basato su un contesto inerente agli obiettivi della direttiva 2008/118 in materia di formalità e di controllo che non sarebbe stato sviluppato dalle parti interessate nelle loro memorie, né avrebbe costituito l’oggetto di quesiti posti in udienza.
19 Occorre rilevare, da un lato, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura del Tribunale prevedono la facoltà per le parti o gli interessati menzionati all’articolo 23 di tale Statuto di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. Il Tribunale non è vincolato né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 14 marzo 2024, f6 Cigarettenfabrik, C‑336/22, EU:C:2024:226, punto 25 e giurisprudenza citata).
20 Certamente, il Tribunale può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 222 del suo regolamento di procedura, in particolare se esso non si ritiene sufficientemente edotto, o quando, a seguito della chiusura di tale fase, un interessato ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione del Tribunale, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.
21 Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per statuire e la Accorinvest e la Société générale, nella loro domanda di riapertura della fase orale della presente causa, non hanno affatto dimostrato che quest’ultima debba essere decisa sulla base di un argomento che non sarebbe stato oggetto di discussione tra gli interessati. Inoltre, tale domanda non contiene alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione che il Tribunale è chiamato a pronunciare in detta causa. In tali circostanze, il Tribunale, sentita l’avvocata generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che un meccanismo legale di ripercussione dell’imposta sul consumatore finale di elettricità implica, di per sé, l’esistenza di un nesso diretto e indissolubile tra tale imposta, calcolata indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato, e il consumo di elettricità, cosicché detta imposta deve essere considerata un’«altra imposta indiretta», ai sensi di tale disposizione.
23 A tal riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2008/118 mira, come risulta dal suo considerando 2, ad armonizzare le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
24 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2008/118 stabilisce il regime generale delle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti elencati in tale disposizione, tra i quali figurano i «prodotti energetici [e l’]elettricità di cui alla direttiva [2003/96]».
25 L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, il quale mira a tener conto della diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia e del ricorso frequente alle imposte indirette per l’attuazione di politiche non di bilancio, consente agli Stati membri di istituire, in aggiunta all’accisa minima, altre imposte indirette che perseguono una finalità specifica (sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 58).
26 In quanto disposizione che deroga al principio dell’armonizzazione delle condizioni relative alla riscossione dell’accisa sui prodotti rientranti nel suo ambito di applicazione, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v. sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 39 e giurisprudenza citata).
27 Un’imposta che non grava, direttamente o indirettamente, sul consumo di elettricità né su quello di un altro prodotto soggetto ad accisa non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/118 (sentenza del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a., C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16, EU:C:2017:705, punti da 61 a 63). Dalla giurisprudenza risulta che, affinché un’imposta sia qualificata come altra imposta indiretta sull’elettricità, deve sussistere un nesso diretto e indissolubile tra tale imposta e il consumo di elettricità (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 1999, Braathens, C‑346/97, EU:C:1999:291, punto 23, e del 3 marzo 2021, Promociones Oliva Park, C‑220/19, EU:C:2021:163, punto 54).
28 Al fine di stabilire se si possa ritenere che un’imposta presenti un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità, la giurisprudenza prende in considerazione diversi fattori.
29 Nella sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354, punti da 62 a 65), la Corte ha dichiarato che non esisteva un nesso diretto e indissolubile tra l’utilizzazione di combustibile nucleare, che costituiva l’elemento generatore dell’imposta di cui trattavasi in tale causa, e il consumo di elettricità. La Corte ha preso in considerazione due elementi. In primo luogo, essa ha rilevato, da un lato, che la quantità di elettricità prodotta da un reattore di centrale nucleare non era direttamente dipendente dalla quantità di combustibile nucleare utilizzato, ma che essa poteva variare a seconda della natura e delle proprietà del combustibile utilizzato nonché in base al livello di rendimento del reattore in questione, e, dall’altro, che l’imposta istituita poteva essere riscossa in ragione dell’innesco di una reazione a catena autosostenuta, addirittura senza che un quantitativo di elettricità venisse necessariamente prodotto o consumato. In secondo luogo, essa ha osservato che tale imposta era applicata non direttamente nei confronti del consumatore, bensì a carico del produttore di elettricità e che essa non poteva essere traslata per intero sul consumatore finale di elettricità.
30 Nella sentenza del 3 marzo 2021, Promociones Oliva Park (C‑220/19, EU:C:2021:163, punti 50, 51, 54 e 58), la Corte ha preso in considerazione, in primo luogo, il fatto generatore dell’imposta in questione, vale a dire la produzione netta di energia elettrica, in secondo luogo, il fatto che detta imposta fosse riscossa non direttamente in capo a consumatori di elettricità, bensì in capo agli operatori economici che la producevano e la immettevano nel sistema, e che non esistesse alcun meccanismo formale di ripercussione dell’imposta e, in terzo luogo, il fatto che tale imposta fosse calcolata in funzione della sola qualità di produttore di elettricità, sulla base dei redditi dei contribuenti parzialmente fissi e quindi indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente prodotto e immesso nel sistema elettrico. In tali circostanze, la Corte ha concluso per l’assenza di un nesso diretto e indissolubile tra tale imposta e il consumo di elettricità.
31 Infine, nella sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2017:17, punti da 30 a 38), la Corte, per valutare se taluni corrispettivi dovuti dalle imprese a copertura degli oneri generali del sistema elettrico costituissero imposte indirette, ha preso in considerazione quattro elementi, ossia, in primo luogo, l’obbligo previsto dalla legge di pagare tali corrispettivi; in secondo luogo, la destinazione dei corrispettivi richiesti, i quali dovevano finanziare obiettivi di interesse generale; in terzo luogo, la possibilità di ripercuotere detti corrispettivi sulle fatture indirizzate ai consumatori finali di elettricità e, in quarto luogo, il fatto che tali corrispettivi fossero connessi all’elettricità consumata.
32 Dalle sentenze citate ai punti da 29 a 31 supra, come ricordato dall’avvocata generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, risulta che la ripercussione integrale di un contributo sul consumatore finale non è di per sé sufficiente per concludere che un siffatto contributo costituisce un’altra imposta indiretta, ma che si tratta di un elemento tra gli altri da prendere in considerazione per una siffatta qualificazione.
33 Considerato quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un meccanismo legale di ripercussione di un’imposta sul consumatore finale di elettricità non implica, di per sé, che tale imposta, calcolata indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato, presenti un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità e sia considerata un’«altra imposta indiretta», ai sensi di tale disposizione.
Sulla seconda questione
34 Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se un’imposta dovuta in ragione dei contratti di accesso alla rete di fornitura di energia elettrica stipulati dai consumatori o dai loro fornitori e il cui calcolo non dipende dal consumo di elettricità, presenti un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità, cosicché essa debba essere considerata un’«altra imposta indiretta», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.
35 Dai punti da 29 a 31 supra risulta che la giurisprudenza sancisce diversi fattori da prendere in considerazione quando si tratta di accertare l’esistenza di un nesso diretto e indissolubile ai fini della qualificazione di un’imposta come «altra imposta indiretta», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, in particolare il fatto generatore dell’imposta, le sue modalità di calcolo e la sua eventuale ripercussione sul consumatore.
36 Nel caso di specie, dalle informazioni presentate dal giudice del rinvio risulta che, in primo luogo, il fatto generatore del contributo tariffario di dispacciamento è la sottoscrizione da parte dei consumatori di elettricità o dei loro fornitori di un contratto stipulato per l’accesso alla rete elettrica. Come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, tale fatto generatore si colloca a monte di qualsiasi consumo di elettricità.
37 In secondo luogo, per quanto riguarda il calcolo del contributo tariffario di dispacciamento, dalle informazioni di cui dispone il Tribunale, e fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, risulta che detto contributo è basato, in forza degli articoli 1 e 2 del decreto del 14 febbraio 2005, sulla componente annua di gestione, sulla componente annua di conteggio, sulla quota fissa della componente annua di prelievo e sulla quota fissa della componente annua delle alimentazioni di riserva e di emergenza.
38 Il giudice del rinvio precisa che le componenti sui quali è basato il contributo tariffario di dispacciamento non dipendono dal consumo di elettricità. In particolare, benché la quota fissa della componente annua di prelievo dipenda dalla potenza impegnata dal consumatore e dalle opzioni tariffarie scelte, risulta dalle informazioni di cui dispone il Tribunale che la scelta del consumatore è effettuata sulla base di una stima del suo consumo futuro di elettricità, senza alcun nesso con il suo consumo effettivo. Dalle discussioni in udienza è emerso che, sebbene sia possibile una modifica di detta scelta da parte del consumatore, tale modifica è valida per il futuro e non comporta la restituzione del contributo tariffario di dispacciamento che esso avrebbe versato in passato sulla base di una potenza impegnata non corrispondente alle sue esigenze. Peraltro, l’assenza totale di consumo di elettricità durante un determinato periodo non dispenserebbe il consumatore dal pagamento del contributo tariffario di dispacciamento.
39 In terzo luogo, come risulta dai punti da 29 a 33 supra, sebbene il contributo tariffario di dispacciamento si ripercuota sul consumatore finale di elettricità, tale elemento non è sufficiente, di per sé, per concludere nel senso dell’esistenza di un nesso diretto e indissolubile tra un’imposta e il consumo di elettricità.
40 Di conseguenza, e fatta salva la verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme di diritto nazionale su cui si fondano le considerazioni esposte ai punti da 36 a 39 supra, occorre constatare che il contributo tariffario di dispacciamento non costituisce un’«altra imposta indiretta» gravante direttamente o indirettamente sul consumo di elettricità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.
41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che un’imposta dovuta in ragione dei contratti di accesso alla rete di fornitura di elettricità stipulati dai consumatori o dai loro fornitori e il cui calcolo non dipende dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato non rientra nella nozione di «altra imposta indiretta», ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale)
dichiara:
1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un meccanismo legale di ripercussione di un’imposta sul consumatore finale di elettricità non implica, di per sé, che tale imposta, calcolata indipendentemente dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato, presenti un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità e sia considerata un’«altra imposta indiretta», ai sensi di tale disposizione.
2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che un’imposta dovuta in ragione dei contratti di accesso alla rete di fornitura di elettricità stipulati dai consumatori o dai loro fornitori e il cui calcolo non dipende dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato non rientra nella nozione di «altra imposta indiretta», ai sensi di tale disposizione.
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Papasavvas |
Pynnä |
Laitenberger |
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Hesse |
Dimitrakopoulos |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 2026.
Firme
* Lingua processuale: il francese.