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Dokumentum 62024CN0667
Case C-667/24, AMCO: Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Brindisi (Italy) lodged on 11 October 2024 – YP v AMCO – Asset Management Company SpA and IFIS NPL Servicing SpA
Causa C-667/24, AMCO: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi (Italia) l’11 ottobre 2024 – YP / AMCO – Asset Management Company SpA e per essa IFIS NPL Servicing SpA
Causa C-667/24, AMCO: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi (Italia) l’11 ottobre 2024 – YP / AMCO – Asset Management Company SpA e per essa IFIS NPL Servicing SpA
GU C, C/2025/150, 13.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/150/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/150 |
13.1.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi (Italia) l’11 ottobre 2024 – YP / AMCO – Asset Management Company SpA e per essa IFIS NPL Servicing SpA
(Causa C-667/24, AMCO)
(C/2025/150)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Brindisi
Parti nella causa principale
Ricorrente opponente: YP
Resistente opposta: AMCO - Asset Management Company SpA et pour son compte IFIS NPL Servicing SpA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (1) e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al giudice dell’esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell’opposizione all’esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d’ufficio o su richiesta del debitore, nonché di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l’introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal giudice della cognizione la predetta vessatorietà. Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni:
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2) |
Se, in tale fattispecie, ai fini della predetta valutazione di compatibilità della disciplina interna, assuma rilievo, anche solo ad abundantiam, che il consumatore acquisisca consapevolezza del proprio status dopo la proposizione della prima tempestiva opposizione e tale presa di coscienza sia stata precedentemente preclusa dal diritto vivente (che disconosceva in capo ad esso la qualità di consumatore solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia). |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/150/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)