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Document 62024CN0635

Causa C-635/24 P: Impugnazione proposta il 27 settembre 2024 da Kinda Makhlouf avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 17 luglio 2024, causa T-208/22, Makhlouf/Consiglio

GU C, C/2025/247, 20.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/247/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/247/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/247

20.1.2025

Impugnazione proposta il 27 settembre 2024 da Kinda Makhlouf avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 17 luglio 2024, causa T-208/22, Makhlouf/Consiglio

(Causa C-635/24 P)

(C/2025/247)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kinda Makhlouf (rappresentante: G. Karouni, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 luglio 2024, Makhlouf/Consiglio (T-208/22, in prosieguo: la «sentenza impugnata», ECLI:EU:T:2024:497), inclusa la parte in cui ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del Consiglio;

Decidere il ricorso nel merito e annullare le decisioni impugnate nella misura in cui esse inseriscono e mantengono la ricorrente negli elenchi allegati ai suddetti atti:

a)

In primo luogo, la decisione di esecuzione (PESC) 2022/242 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2022, L 40, pag. 26), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/237 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2022, L 40, pag. 6) (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti iniziali»),

b)

In secondo luogo, la decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2023, L 139, pag. 49), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2023, L 139, pag. 1) nella parte in cui tali atti la riguardano;

Disporre a favore della ricorrente il risarcimento del danno e condannare il Consiglio a versarle la somma di 50 000 EUR come risarcimento del danno;

Condannare il Consiglio a tutte le spese sostenute dalla ricorrente, sia dinanzi il Tribunale sia dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Con il primo motivo viene fatta valere una violazione delle garanzie procedurali delle quali la ricorrente avrebbe dovuto beneficiare, non essendo stata ascoltata prima dell’adozione degli atti iniziali emanati dal Consiglio. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha giudicato male la necessità dell’effetto sorpresa delle misure restrittive di cui trattasi, in particolare perché la proporzione che i beni della ricorrente rappresenterebbero rispetto al patrimonio successorio che essa riceverebbe era di poco conto e le misure erano intervenute undici anni dopo l’adozione di misure restrittive relative a suo padre.

2.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel convalidare la valutazione eseguita dal Consiglio per quanto riguarda il legame della ricorrente con il regime siriano e la sua influenza sulle decisioni di quest’ultimo. Facendo riferimento al criterio dell’appartenenza familiare, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova e avrebbe violato gli articoli 26, 29 e 40 TUE, gli articoli 240 e 275 TFUE e gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ciò in una situazione in cui la ricorrente era stata considerata dal Consiglio estranea agli affari politici ed economici siriani per un periodo superiore a dieci anni, Consiglio che ha modificato improvvisamente la sua valutazione due anni dopo il decesso del padre della ricorrente mentre essa si era stabilita in Polonia con il suo nuovo marito.

3.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere una violazione del principio di proporzionalità e deduce uno snaturamento dei fatti così come una motivazione insufficiente nella sentenza impugnata per quanto riguarda il congelamento dei suoi beni propri, oltre ai beni ereditari che erano congelati nel patrimonio di Mohammed Makhlouf. Concretamente, la ricorrente fa valere che gli elementi del fascicolo considerato dal Tribunale risalirebbero a sette anni prima del decesso di Mohammed Makhlouf e della successione e che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il Consiglio non poteva fondare la sua decisione di includere i fondi propri della ricorrente nelle misure restrittive su tali elementi.

4.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale la violazione del suo diritto ad una vita familiare normale in quanto esso ha ignorato che, a causa di misure restrittive adottate dal Consiglio, essa non poteva risiedere all’interno dell’Unione europea, installarvisi e stabilirvi il suo domicilio e il centro dei propri interessi insieme al marito, cittadino dell’Unione i cui interessi familiari, professionali e morali sono in Polonia.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/247/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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