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Document 62024CN0583

Causa C-583/24, Tagu: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 5 settembre 2024 – Procedimento penale a carico di DZ

GU C, C/2024/7304, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7304/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7304/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/7304

16.12.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 5 settembre 2024 – Procedimento penale a carico di DZ

(Causa C-583/24, Tagu  (1) )

(C/2024/7304)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

DZ

Altra parte: Openbaar Ministerie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI (2), relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 2, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), e paragrafo 2, della decisione quadro 2004/757/GAI (3), riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, debba essere interpretato nel senso che:

se la persona ricercata si oppone alla sua consegna adducendo il fatto di essere stata condannata in via definitiva nello Stato membro emittente a una pena detentiva minima sproporzionata per l'importazione di quantità modiche di stupefacenti per consumo personale, o quantomeno per l'importazione di quantità modiche di stupefacenti senza l'intento di commercializzarle,

l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare se la persona ricercata, in caso di consegna ai fini dell'esecuzione di tale pena, corra un rischio reale di dover scontare una pena sproporzionata rispetto al reato posto a fondamento del mandato d'arresto europeo.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)

quale criterio debba applicare l'autorità giudiziaria dell'esecuzione per valutare se si configuri un rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata, come indicato nella prima questione;

b)

quale ruolo svolga in tale verifica il fatto che il diritto dello Stato membro emittente,

in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della decisione quadro 2004/757/GAI, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, e il conseguente obbligo di punire con una pena massima con un minimo compreso tra 5 e 10 anni di reclusione,

impone al giudice di tale Stato di infliggere una pena minima di sette anni di reclusione in caso di condanna per, in breve, l'importazione degli stupefacenti più dannosi per la salute, a prescindere dalla quantità di stupefacenti coinvolte in tali condotte e a prescindere dal fatto se tali condotte siano finalizzate al consumo personale o siano effettuate con l'intento di commercializzare detti stupefacenti, laddove:

il giudice può ridurre la pena minima obbligatoria solo fino a un terzo in totale se vi sono circostanze che riducono la gravità del reato o la minaccia [costituita dall']autore del reato o se l’interessato confessa il reato, oppure fino alla metà in totale se l’interessato facilita l'identificazione e il perseguimento di altre persone che hanno commesso reati connessi agli stupefacenti, e

la durata di tale pena minima (eventualmente ridotta) osta a che il giudice disponga la sospensione dell’esecuzione della pena;

c)

se un eventuale rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata, ai sensi della prima questione, possa essere eliminato da una garanzia da parte dello Stato membro emittente, e come possa configurarsi tale garanzia.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.

(2)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 (GU 2002; L 190, pag. 1).

(3)  Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7304/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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