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Document 62024CJ0659
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 16 October 2025.#A-GmbH & Co. KG v Hauptzollamt C.#Request for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof.#Reference for a preliminary ruling – Anti-dumping – Extended anti-dumping duty – Exemption of imports of certain bicycle parts originating in China – Exemption for the importation of small quantities by small-scale operators – Threshold of 300 units per type of essential bicycle parts declared for free circulation by a party or delivered to it.#Case C-659/24.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 ottobre 2025.
A-GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt C.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof.
Rinvio pregiudiziale – Antidumping – Dazio antidumping esteso – Esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese – Esenzione per l’importazione di piccole quantità da parte di operatori di ridotte dimensioni – Soglia di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da una parte o consegnate a quest’ultima.
Causa C-659/24.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 ottobre 2025.
A-GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt C.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof.
Rinvio pregiudiziale – Antidumping – Dazio antidumping esteso – Esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese – Esenzione per l’importazione di piccole quantità da parte di operatori di ridotte dimensioni – Soglia di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da una parte o consegnate a quest’ultima.
Causa C-659/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:796
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
16 ottobre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Antidumping – Dazio antidumping esteso – Esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese – Esenzione per l’importazione di piccole quantità da parte di operatori di ridotte dimensioni – Soglia di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da una parte o consegnate a quest’ultima»
Nella causa C‑659/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 14 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre 2024, nel procedimento
A-GmbH & Co. KG
contro
Hauptzollamt C,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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– |
per la A-GmbH & Co. KG, da U. Reimer, Steuerberater, |
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per la Commissione europea, da G. Gattinara e R. Pethke, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, lettera c), del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU 1997, L 17, pag. 17), come modificato dal regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013 (GU 2013, L 152, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la A-GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«importatore») e lo Hauptzollamt C (Ufficio doganale principale C, Germania) in merito alle condizioni per l’importazione nell’Unione europea di talune parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese esenti da dazi antidumping estesi. |
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 71/97
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3 |
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CEE) n. 2474/93, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU 1993, L 228, pag. 1). |
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4 |
Al fine di evitare l’elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 2474/93 attraverso l’importazione di parti di biciclette originarie della Cina utilizzate nell’assemblaggio di biciclette nell’Unione, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 71/97, del 10 gennaio 1997, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio esteso su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU 1997, L 16, pag. 55). |
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5 |
Il considerando 38 del regolamento n. 71/97 enuncia quanto segue: «La destinazione particolare a motivo della quale le importazioni dovrebbero beneficiare dell’esenzione del dazio antidumping va definita in riferimento a (i) operazioni di assemblaggio per le quali non sono state accertate pratiche di elusione e (ii) all’utilizzazione di parti essenziali di biciclette da parte di piccole imprese, principalmente come ricambi, che presumibilmente non dovrebbe costituire una forma di elusione. In quest’ultimo caso le importazioni di parti essenziali di biciclette avranno una portata economica non significativa e quindi non indeboliranno gli effetti del dazio in vigore in termini di quantitativi di biciclette prodotte con tali parti importate [articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base]. Affinché gli intermediari, che non importano direttamente parti essenziali di biciclette, possano acquistare tali prodotti presso gli importatori e rivenderli ad imprese di assemblaggio che non eludono il dazio, sarebbe necessario inserire anche tali transazioni nel sistema di controllo della destinazione particolare». |
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6 |
L’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo trattino, di tale regolamento dispone quanto segue: «1. La Commissione, sentito il comitato consultivo, adotta con regolamento le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 dall’applicazione del dazio esteso dall’articolo 2. 2. Il regolamento della Commissione deve tra l’altro prevedere: (...)
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Regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013
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7 |
I considerando 3 e 4 del regolamento n. 88/97 così recitano:
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8 |
L’articolo 14 del regolamento 88/97, come modificato nel 2013, intitolato «Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare», dispone quanto segue: «Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all’allegato III e delle condizioni di cui all’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1)] e agli articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:
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Regolamento n. 88/97, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/611
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9 |
L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 88/97, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione, del 17 marzo 2023 (GU 2023, L 80, pag. 67), prevede quanto segue: «Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)] e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. (...)». |
Regolamento di esecuzione 2023/611
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10 |
I considerando da 23 a 25 del regolamento di esecuzione 2023/611 così recitano:
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Codice doganale dell’Unione
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11 |
L’articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1) (in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), intitolato «Autorizzazione», al paragrafo 1, lettera a), così dispone: «È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per:
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12 |
L’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Regime di uso finale», al paragrafo 1 così dispone: «Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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13 |
Nell’ambito della sua attività, l’importatore importa dalla Cina diversi pezzi di bicicletta. A tale titolo, egli è titolare da anni di un’autorizzazione di destinazione particolare, rilasciata dall’ufficio doganale principale C. Tale autorizzazione, concessa sulla base dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, gli consente, conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, di procedere all’immissione in libera pratica nell’Unione di merci in esenzione totale o parziale dai dazi a causa del loro uso specifico. |
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14 |
L’autorizzazione in questione riguardava inizialmente:
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15 |
Detta autorizzazione indicava che, ogni mese, meno di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette potevano essere dichiarate per uso proprio o trasferite da una determinata parte ad altre parti (clienti finali). Tuttavia, a seguito di modifiche successive effettuate dall’amministrazione doganale, l’autorizzazione ha cessato di riguardare l’esenzione corrispondente a quella menzionata all’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013. |
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16 |
Nel 2018, l’importatore ha chiesto all’amministrazione doganale, sulla base dell’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione, un’estensione della stessa autorizzazione, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2018, affinché fosse presa in considerazione l’esenzione prevista all’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013. |
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17 |
A tal riguardo, esso ha sostenuto che tale disposizione autorizzava l’esenzione dal dazio antidumping esteso in particolare quando, su base mensile, meno di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette sono «consegnate» ad una parte. Secondo l’importatore, tale ipotesi di esenzione dovrebbe essere intesa nel senso che, nell’ambito dell’attività di un importatore che importa parti di biciclette al fine di consegnarle ai suoi diversi clienti, quest’ultimo è autorizzato ad importare mensilmente e per cliente, essendo esentato da dazi antidumping, 299 unità per tipo di parti essenziali di biciclette. |
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18 |
Poiché l’amministrazione doganale ha respinto tale domanda, l’importatore ha proposto ricorso avverso la decisione di rigetto di tale amministrazione dinanzi al Finanzgericht (Tribunale tributario, Germania), il quale ha respinto tale ricorso e ha confermato il rifiuto dell’estensione dell’autorizzazione di destinazione particolare di cui l’importatore è titolare. |
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19 |
Tale giudice ha ritenuto che l’esenzione di cui all’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, fosse prevista solo per gli operatori su piccola scala e che essa dovesse quindi limitarsi a situazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nelle quali meno di 300 unità sono consegnate complessivamente a tutti i clienti dell’importatore in questione. Tale interpretazione sarebbe corroborata dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 71/97, secondo il quale, in sostanza, il regolamento di esenzione che la Commissione adotterà dovrà prevedere «l’autorizzazione dell’esenzione e il controllo delle importazioni di parti essenziali di biciclette, in particolare quando sono realizzate da intermediari o con riguardo al loro uso in piccole quantità da parte di operatori di ridotte dimensioni». |
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20 |
L’importatore ha proposto ricorso per cassazione (Revision) avverso la decisione del Finanzgericht (Tribunale tributario) dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), giudice del rinvio. |
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21 |
A tale titolo, esso ha fatto valere che la nozione di «operatori di ridotte dimensioni», ai sensi di quest’ultima disposizione, non è definita dalla normativa in vigore e che l’obiettivo del regolamento n. 88/97 consiste unicamente nell’evitare un’elusione del dazio antidumping nell’ipotesi in cui più imprese che dichiarano merci consegnino ad un cliente quantitativi di queste ultime che, nel loro insieme, superano la soglia prevista. Pertanto, ai fini dell’esenzione dal dazio antidumping, occorrerebbe determinare non il volume di parti essenziali di biciclette vendute dalle imprese intermedie ad altri operatori, bensì il quantitativo mensile infine consegnato a ciascun cliente finale. Peraltro, la soglia di un «quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette», su base mensile, costituirebbe una franchigia che dà luogo all’esenzione di 299 di tali unità anche in caso di superamento di detta soglia, e non un valore limite che avrebbe come conseguenza che nessuna esenzione sarebbe applicata se una parte dichiara e consegna, su base mensile, più di 299 di dette unità. |
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22 |
Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dalla questione di stabilire quali importazioni di parti essenziali di biciclette siano esentate dal dazio antidumping esteso e, a tal riguardo, esprime i suoi dubbi quanto all’interpretazione dell’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013. |
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23 |
In primo luogo, esso si chiede se l’esenzione prevista da tale disposizione possa essere combinata con un’altra esenzione, ai sensi di tale articolo 14, lettere a) e/o b). A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che, se le esenzioni dal dazio antidumping esteso previste alle lettere a) e b) del citato articolo 14 possono essere combinate con l’esenzione di cui alla lettera d) dello stesso, è per la ragione che esse riguardano ciascuno dei destinatari di prodotti e operazioni di assemblaggio differenti e che non possono quindi coincidere. Per contro, una parte potrebbe violare l’obiettivo del regolamento n. 88/97 consistente nell’effettuare solo importazioni economicamente minime nei limiti in cui, avvalendosi contestualmente delle esenzioni di cui all’articolo 14, lettera a) e/o b), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, possa importare mensilmente un numero superiore alle 299 unità di parti essenziali di biciclette senza dover corrispondere un dazio antidumping. |
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24 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, alla luce dell’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, l’autorizzazione di destinazione particolare possa prevedere un’esenzione dal dazio antidumping esteso per meno di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette, per cliente e per mese, o se tale soglia massima si applichi a tutti i clienti. Esso rileva che la formulazione di tale disposizione non fornisce indicazioni al riguardo e che un’interpretazione estensiva di quest’ultima potrebbe condurre all’elusione del dazio antidumping. Essa indica altresì che il modo in cui una parte svolge i suoi affari o interviene sul mercato dovrebbe essere irrilevante nell’ambito dell’esame di tale questione. |
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25 |
In terzo luogo, il giudice del rinvio si pone la questione se la soglia di un «quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette» su base mensile, ai sensi dell’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, costituisca un valore limite, con la conseguenza che l’esenzione dal dazio antidumping esteso viene completamente meno qualora una parte dichiari e consegni più di 299 unità al mese. Deporrebbe a favore di tale interpretazione l’intenzione del legislatore dell’Unione di far beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione i piccoli importatori o i destinatari dei prodotti. |
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26 |
Date tali circostanze, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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27 |
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 14, lettera c), del n. 88/97, come modificato nel 2013 debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dal dazio antidumping esteso da esso prevista possa essere combinata, nella stessa autorizzazione di un regime di uso finale, ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, con le altre esenzioni di cui all’articolo 14, lettera a) e/o b), di tale regolamento, come modificato. |
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28 |
Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 14 marzo 2024, VR Bank Ravensburg-Weingarten, C‑536/22, EU:C:2024:234, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
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29 |
In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, occorre constatare che né l’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, espressamente menzionato nella prima questione, né l’articolo 211 di tale codice, entrambi relativi all’autorizzazione di uso finale, ostano a che un’autorizzazione di uso finale possa prevedere la combinazione di diversi tipi di esenzioni dal dazio antidumping. |
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30 |
Analogamente, i diversi tipi di esenzione di cui all’articolo 14, lettere da a) a c), del regolamento n. 88/97 sono menzionati in successione, collegati dalla congiunzione «oppure», non si può dedurre dall’utilizzo di tale congiunzione che un tipo di esenzione ne escluda necessariamente un altro. Infatti, sebbene un motivo di esenzione possa giustificare di per sé il beneficio del regime di esenzione dai dazi antidumping estesi, ciò non può escludere che più motivi di esenzione siano interessati da una stessa autorizzazione di uso finale in forza degli articoli 211 e 254 del codice doganale dell’Unione. |
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31 |
In secondo luogo, occorre rilevare che, alla luce del considerando 38 del regolamento n. 71/97, che espone i motivi che giustificano l’attuazione di esenzioni dai dazi antidumping estese, nonché del considerando 4 del regolamento n. 88/97, l’economia generale dell’articolo 14, lettere da a) a c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, appare in relazione all’obiettivo di quest’ultimo regolamento consistente nell’autorizzare importazioni di parti essenziali di biciclette, esenti da dazi antidumping estesi, aventi un’importanza economica piuttosto limitata. |
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32 |
Pertanto, è poco probabile che l’applicazione combinata di tali esenzioni comprometta l’obiettivo perseguito con l’istituzione dei dazi antidumping, tenuto conto sia dei quantitativi di biciclette che possono essere fabbricate mediante tali parti essenziali importate sia del carattere economicamente limitato delle importazioni che sono effettuate essendo esentate da tali dazi. |
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33 |
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dal dazio antidumping esteso da esso prevista possa essere combinata, nella stessa autorizzazione di uso finale, ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, con un’altra esenzione di cui all’articolo 14, lettera a) e/o b), di tale regolamento, come modificato. |
Sulla seconda questione
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34 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97 debba essere interpretato nel senso che l’autorizzazione di uso finale, ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, può prevedere un’esenzione dal dazio antidumping esteso per meno di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per cliente e per mese o se tale soglia riguardi tutti i clienti del beneficiario di tale autorizzazione. |
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35 |
Anzitutto, occorre ricordare che, nella sentenza del 29 luglio 2010, Isaac International (C‑371/09, EU:C:2010:458, punti 33 e 34), la Corte ha già dichiarato che l’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, che istituisce un’esenzione de minimis a favore di taluni operatori, «prevede un limite quantitativo mensile e precisa che il calcolo del numero delle unità viene effettuato prendendo in considerazione tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con l’importatore o il dichiarante». |
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36 |
Pertanto, è stato ritenuto, in sostanza, che tale eccezione de minimis fissi un numero massimo di unità per tipo di parti essenziali di biciclette, vale a dire meno di 300 unità, che possono essere importate ogni mese da un importatore non esentato, ai sensi dell’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, e ciò indipendentemente dal numero di imprese/persone alle quali esso consegna successivamente tali unità. |
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37 |
Una siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo del regolamento n. 88/97, consistente nell’autorizzare esenzioni dai dazi antidumping estese solo se esse non compromettono gli obiettivi perseguiti con l’istituzione di detti dazi. Orbene, autorizzare importazioni libere di tali dazi, certamente limitate a meno di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette, per mese e per cliente, che potrebbero essere consegnate ad un numero potenzialmente illimitato di clienti, potrebbe compromettere tali obiettivi. |
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38 |
Sulla base delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione di uso finale, ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, può prevedere un’esenzione dal dazio antidumping esteso per meno di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette, per mese e per la totalità dei clienti del beneficiario di tale autorizzazione. |
Sulla terza questione
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39 |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, debba essere interpretato nel senso che il superamento della soglia di un «quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette», su base mensile, implica che una parte che dichiara e consegna più di 299 unità al mese non beneficia di alcuna esenzione dai dazi antidumping estesi ai sensi di detta disposizione. |
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40 |
Anzitutto, dalla formulazione dell’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, non risulta che la soglia di un «quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette», su base mensile, costituisca una franchigia che, in caso di superamento, darebbe luogo, fino a tale soglia, all’esenzione dai dazi antidumping estesi. |
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41 |
Per contro, dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 88/97, come modificato dal regolamento di esecuzione 2023/611, in particolare, risulta che, qualora le parti abbiano dichiarato per l’immissione in libera pratica o ricevuto consegne di quantitativi di parti essenziali di biciclette superiori alla soglia prevista da tale articolo 14, lettera c), qualsiasi autorizzazione di esenzione concessa a tali parti è revocata retroattivamente. Ne consegue che detta soglia costituisce un valore il cui superamento priva completamente dette parti di una siffatta esenzione. |
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42 |
È vero che, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, tale evoluzione della normativa dell’Unione ha consentito di apportare un chiarimento alla luce delle prassi divergenti delle autorità doganali nazionali. Tuttavia, dal considerando 23 del regolamento di esecuzione 2023/611 risulta che la stessa soglia deve essere considerata, sin dalla sua fissazione da parte del regolamento n. 88/97, nella sua versione iniziale, un valore il cui superamento comporta la revoca dell’esenzione. Ciò è peraltro corroborato dal considerando 24 di tale regolamento di esecuzione, il quale enuncia che la «soglia [de minimis] sia resa esplicita nel regolamento [n. 88/97]», e ciò «[p]er garantire la certezza del diritto e la trasparenza», nonché dal considerando 25 di detto regolamento. |
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43 |
Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio e come risulta dal considerando 4 del regolamento n. 88/97, l’esenzione a titolo del regime di uso finale è stata introdotta al fine di consentire importazioni o consegne in piccoli quantitativi, aventi un’importanza economica limitata. Orbene, consentire ad operatori economici che effettuano importazioni o rivendite importanti di beneficiare automaticamente di una franchigia, almeno parziale, su tali operazioni pregiudicherebbe l’obiettivo perseguito dalla normativa antidumping. |
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44 |
Infine, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 12 maggio 2021, Hauptzollamt B (Caviale di storione) (C‑87/20, EU:C:2021:382). In tale sentenza, la Corte ha considerato che il quantitativo di 125 grammi di caviale delle specie di storione per persona, la cui introduzione non è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione, costituisce un valore limite, basandosi in particolare sul fatto che la disposizione di cui trattasi dev’essere considerata come una deroga che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente. |
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45 |
I fatti del procedimento principale presentano differenze rispetto a quelli della causa che ha dato luogo a tale sentenza, che riguardavano la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche, minacciate di estinzione, mediante il controllo del loro commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1). |
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46 |
Resta il fatto che la normativa antidumping mira nel caso di specie a proteggere l’industria europea rientrante nel settore delle biciclette e che le esenzioni dai dazi antidumping estesi, ai sensi del regolamento n. 88/97, sono concesse solo per le operazioni che non costituiscono un’elusione, in particolare quelle a favore dei piccoli operatori economici. Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, costituisca una disposizione derogatoria a favore dei piccoli operatori economici la cui attività, tenuto conto del suo scarso impatto economico, non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni volte ad evitare l’elusione dei dazi antidumping estesi. |
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47 |
Stando a quanto sopra, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, come modificato nel 2013, deve essere interpretato nel senso che il superamento della soglia di un «quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette», su base mensile, implica che una parte che dichiara e consegna più di 299 unità al mese non beneficia di alcuna esenzione dai dazi antidumping estesi ai sensi di detta disposizione. |
Sulle spese
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48 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.