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Document 62024CC0467
Opinion of Advocate General Rantos delivered on 16 July 2026.###
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 16 luglio 2026.
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 16 luglio 2026.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2026:608
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 16 luglio 2026 (1)
Causa C‑467/24
2Valorise Ham NV,
2Valorise Amel NV,
2Valorise NV,
Luminus NV,
EDF Belgium NV,
ActiVent Wallonie NV,
e‑NosVents NV NV,
CVLumiwind,
Luminus Wind Together cv,
Rouge Lux BVBA,
Biospace CV,
Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven,
Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW,
Wind4wallonia 2 NV,
Electrabel NV,
Eoly Energy NV
contro
Ministerraad
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano – Interpretazione – Validità alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, lettera e), nonché articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 – Applicazione del tetto di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta ai ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata a partire da combustibili da biomassa – Facoltà o obbligo degli Stati membri di prevedere un tetto superiore – Validità alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nonché dell’obbligo di motivazione – Articolo 7, paragrafo 3, prima frase – Facoltà degli Stati membri di non applicare il tetto agli impianti di produzione di elettricità con capacità installata massima di 1 MW – Assenza di progressività o della possibilità di prevedere un’eccezione a seconda della capacità installata dell’impianto interessato – Validità alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta – Articolo 6, paragrafo 1 – Prelievo del 100% dei ricavi eccedenti – Validità alla luce dell’articolo 17 della Carta – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8 – Possibilità per gli Stati membri di introdurre un tetto inferiore a EUR 180 per MWh – Normativa nazionale che introduce un tetto di EUR 130 per MWh – Presupposti – Interpretazione – Validità alla luce degli articoli 16 e 17 della Carta – Articolo 2, punto 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Determinazione dei “ricavi di mercato” – Normativa nazionale che prevede il ricorso a presunzioni assolute o in parte assolute – Distinzione tra i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare e i produttori di energia elettrica da altre fonti – Interpretazione – Validità alla luce degli articoli 17, 20 e 21 della Carta – Articolo 6, paragrafo 1, articoli 7 e 8 nonché articolo 22, paragrafo 2, lettera c) – Tetto dei ricavi applicato in una data anteriore a quella prevista dal regolamento 2022/1854 – Interpretazione – Validità alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di irretroattività e di solidarietà energetica nonché dell’articolo 17 della Carta – Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione – Presupposti »
I. Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), verte, in sostanza, sull’interpretazione nonché sulla validità di talune disposizioni del regolamento (UE) 2022/1854 (2), alla luce, a seconda dei casi, degli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dei principi di solidarietà energetica, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di irretroattività degli atti dell’Unione e dell’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE.
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di sei ricorsi riuniti dinanzi al giudice del rinvio, proposti da diverse imprese attive nel settore dell’energia in Belgio (in prosieguo: le «ricorrenti nei procedimenti principali») (3) nei confronti del Ministerraad (Consiglio dei Ministri, Belgio), diretti all’annullamento, totale o parziale, di una normativa nazionale che fissa un tetto sui ricavi di mercato ottenuti da taluni produttori di energia elettrica.
3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sull’analisi delle questioni pregiudiziali dalla prima all’ottava, decima, dodicesima, quattordicesima e quindicesima. Queste ultime sollevano, essenzialmente, questioni inedite di interpretazione e di validità di diverse disposizioni del regolamento 2022/1854, il quale ha istituito, per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 30 giugno 2023, un meccanismo eccezionale di fissazione di un tetto sui ricavi di mercato percepiti da taluni produttori di energia elettrica, destinato a prelevare e a ridistribuire i ricavi eccedenti al fine di attenuare le conseguenze dei prezzi eccezionalmente elevati dell’energia derivanti, in particolare, dalla guerra in Ucraina. Il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sia sulla portata di tale meccanismo, segnatamente sul suo ambito di applicazione e sulle modalità della sua attuazione da parte degli Stati membri, sia sulla sua compatibilità con talune disposizioni della Carta e con vari principi generali del diritto dell’Unione. Esso solleva altresì la questione del mantenimento nel tempo degli effetti di una normativa nazionale che attua detto meccanismo nell’ipotesi in cui essa fosse dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
4. Il presente rinvio pregiudiziale, che si inserisce nel solco di una serie di cause recenti dinanzi alla Corte (4), offre a quest’ultima l’opportunità di precisare ulteriormente la propria giurisprudenza relativa all’interpretazione del regolamento 2022/1854, ma anche di pronunciarsi, per la prima volta, sulla validità di diverse disposizioni di tale regolamento, concepito come strumento eccezionale e temporaneo, in un contesto di crisi energetica senza precedenti.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
5. Ai sensi dei considerando 6, 11, da 23 a 25, da 27 a 30, da 32 a 34, 37, 40 a 42 e 46 del regolamento 2022/1854:
«(6) È pertanto necessaria una risposta rapida e coordinata a livello dell’Unione. L’introduzione di un intervento di emergenza consentirebbe di attenuare temporaneamente il rischio che i prezzi dell’energia elettrica e il suo costo per i clienti finali raggiungano livelli ancora meno sostenibili e che gli Stati membri adottino misure nazionali non coordinate, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione (...).
(...)
(11) Il mancato coordinamento dei tetti sui ricavi di mercato dell’energia elettrica prodotta da generatori con costi marginali inferiori quali le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite («generatori inframarginali») può condurre a gravi distorsioni tra i produttori nell’Unione, in quanto, all’interno dell’Unione, i produttori competono in un mercato dell’energia elettrica accoppiato. Tali distorsioni possono essere evitate da un impegno a favore di un tetto comune a livello dell’Unione per i ricavi di mercato da generatori inframarginali. (...)
(...)
(23) Nel mercato all’ingrosso del giorno prima il dispacciamento delle centrali elettriche meno costose è effettuato per primo, ma il prezzo ricevuto da tutti i partecipanti al mercato è fissato dall’ultima centrale necessaria a coprire la domanda, che è la centrale con i costi marginali più elevati, quando il mercato raggiunge l’equilibrio. (...)
(24) Dato che il prezzo nel mercato del giorno prima funge da riferimento per il prezzo in altri mercati all’ingrosso di energia elettrica, e dato che tutti i partecipanti al mercato ricevono il prezzo di equilibrio, in seguito all’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina nel febbraio 2022 le tecnologie con costi marginali nettamente inferiori hanno costantemente registrato ricavi elevati, ben oltre le relative aspettative al momento della decisione di investimento.
(25) In una situazione in cui i consumatori sono esposti a prezzi estremamente elevati che danneggiano anche l’economia dell’Unione, è necessario limitare, su base temporanea, i ricavi straordinari di mercato dei produttori che hanno costi marginali inferiori, applicando un tetto a tali ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica all’interno dell’Unione.
(...)
(27) Il livello al quale è fissato il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe compromettere la capacità dei produttori ai quali è applicato, compresi i produttori di energia rinnovabile, di recuperare i loro costi di investimento e di esercizio e dovrebbe preservare e incentivare i futuri investimenti nelle capacità necessarie per un sistema elettrico decarbonizzato e affidabile. Essendo il tetto sui ricavi di mercato un tetto uniforme per tutta l’Unione, è la misura più appropriata per preservare il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica (...).
(28) Sebbene i picchi occasionali e a breve termine dei prezzi possano essere considerati una caratteristica normale del mercato dell’energia elettrica, utili per alcuni investitori che così recuperano gli investimenti effettuati nella produzione, il drastico e duraturo aumento dei prezzi in atto dal febbraio 2022 si differenzia sostanzialmente da una normale situazione di mercato caratterizzata da picchi occasionali. Il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe pertanto essere fissato al di sotto delle ragionevoli aspettative dei partecipanti al mercato in merito al livello medio dei prezzi dell’energia elettrica nelle ore in cui la domanda era ai massimi livelli, prima della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Negli ultimi decenni, prima del febbraio 2022, i prezzi medi di picco sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica si assestavano nettamente e sistematicamente al di sotto dei 180 EUR/MWh in tutta l’Unione, nonostante le differenze nei prezzi dell’energia elettrica tra le regioni dell’Unione. Poiché la decisione iniziale di investimento dei partecipanti al mercato è stata assunta in base all’aspettativa secondo la quale, in media, i prezzi sarebbero stati inferiori a tale livello nelle ore di punta, il tetto sui ricavi di mercato a 180 EUR/MWh costituisce un livello nettamente superiore alle aspettative iniziali dei mercati. Lasciare un margine sul prezzo che gli investitori avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi rende necessario fare in modo che il tetto sui ricavi di mercato non infici la valutazione iniziale della redditività degli investimenti.
(29) Inoltre, il tetto sui ricavi di mercato di 180 EUR/MWh è sistematicamente superiore – margine ragionevole compreso – agli attuali costi totali livellati della produzione di energia (levelised cost of energy – LCOE) per le tecnologie di produzione pertinenti, consentendo ai produttori coinvolti di coprire i costi di investimento e di esercizio. Considerando che il tetto sui ricavi di mercato lascia un notevole margine tra un LCOE ragionevole e il tetto sui ricavi di mercato, esso non dovrebbe compromettere gli investimenti in nuove capacità inframarginali.
(30) Il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe essere fissato sui ricavi di mercato (...). Indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina gli scambi di energia elettrica, il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati. (...)
(...)
(32) È opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato alle tecnologie con costi marginali inferiori al tetto sui ricavi di mercato, come ad esempio l’energia eolica, solare, nucleare o la lignite.
(33) Non è opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato alle tecnologie con costi marginali alti determinati dal prezzo del combustibile necessario per la produzione di energia elettrica, come le centrali elettriche a gas e a carbon fossile, perché avrebbero costi operativi nettamente superiori al livello del tetto sui ricavi di mercato e applicandolo si metterebbe a repentaglio la loro redditività economica. Per mantenere l’incentivo a una riduzione generale del consumo di gas, non è opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato neppure alle tecnologie che, in concorrenza diretta con le centrali elettriche alimentate a gas, offrono flessibilità al sistema elettrico (...).
(34) Non è opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato alle tecnologie che come combustibili usano sostituti del gas naturale, come il biometano, per evitare di compromettere la conversione delle odierne centrali elettriche a gas in linea con gli obiettivi di REPowerEU (...). [(5)].
(...)
(37) Al fine di garantire un’effettiva applicazione del tetto sui ricavi di mercato, i produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato dovrebbero fornire i dati necessari alle autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati. In considerazione dell’elevato numero di singole operazioni per le quali le autorità competenti degli Stati membri devono garantire l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato, tali autorità dovrebbero avere la possibilità di utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato.
(...)
(40) Dato che il mix energetico e la struttura dei costi degli impianti di generazione variano notevolmente da uno Stato membro all’altro, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere o introdurre, a determinate condizioni, misure nazionali di crisi.
(41) [È] opportuno che gli Stati membri continuino a poter limitare ulteriormente i ricavi dei produttori a cui si applica il tetto sui ricavi di mercato (...).
(42) Per assicurare la sicurezza dell’approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero poter fissare un tetto più elevato sui ricavi di mercato per i produttori che sarebbero altrimenti soggetti al tetto sui ricavi di mercato a livello dell’Unione, quando i loro costi di investimento e di esercizio sono superiori al tetto sui ricavi di mercato a livello dell’Unione.
(...)
(46) Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i ricavi eccedenti risultanti dall’applicazione del tetto sui ricavi di mercato nel settore dell’energia elettrica siano trasferiti ai clienti finali per attenuare l’impatto dei prezzi eccezionalmente alti dell’energia elettrica. (...)».
6. L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», precisava, al punto 5, quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, (...) si applicano le definizioni seguenti:
(...)
5) “ricavi di mercato”: redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell’Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio (...)».
7. L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato», ai paragrafi da 1 a 3 così recitava:
«1. I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori (...).
3. Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci per prevenire l’elusione degli obblighi che incombono ai produttori a norma del paragrafo 2 (...)»
8. L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica», ai paragrafi 1, 3 e 5 così prevedeva:
«1. Il tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti:
a) energia eolica;
b) energia solare (termica e fotovoltaica);
c) energia geotermica;
d) energia idroelettrica senza serbatoio;
e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
f) rifiuti;
g) energia nucleare;
h) lignite;
i) prodotti del petrolio greggio;
j) torba.
(...)
3. Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, comporti un onere amministrativo significativo, che esso non si applichi ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata di al massimo 1 MW. (...)
(...)
5. Gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato si applichi solo al 90% dei ricavi di mercato che superano il tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 1».
9. L’articolo 8 del regolamento 2022/1854, intitolato «Misure nazionali di crisi», disponeva quanto segue:
«1. Gli Stati membri possono:
a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie (...);
b) fissare un tetto più elevato per i ricavi di mercato per i produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, a condizione che i loro investimenti e costi di esercizio superino il limite massimo di cui all’articolo 6, paragrafo 1;
(...)
2. In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1:
a) sono proporzionate e non discriminatorie;
b) non compromettono i segnali di investimento;
c) assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;
d) non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e, in particolare, non incidono sull’ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso;
e) sono compatibili con il diritto dell’Unione».
10. L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», così recitava:
«1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. (...) il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti:
(...)
c) gli articoli 6, 7, e 8 si applicano dal 1o dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
(...)».
B. Diritto belga
11. Articolo 2 della legge relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica, del 29 aprile 1999 (6), nella versione risultante dalla legge che modifica quest’ultima e introduce un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica, del 16 dicembre 2022 (7), applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 16 dicembre 2022»), precisava che quest’ultima garantiva «l’esecuzione parziale del [regolamento 2022/1854]».
12. L’articolo 22 ter della legge summenzionata era così formulato:
«§1. Il presente articolo stabilisce un tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica mediante un prelievo a favore dello Stato sui ricavi eccedenti realizzati tra il 1o agosto 2022 e il 30 giugno 2023 dai debitori di cui al paragrafo 2.
§2. Il prelievo si applica a:
1o qualsiasi persona fisica o giuridica che, durante il periodo di cui al paragrafo 1, abbia immesso energia elettrica nel sistema di trasmissione, in un sistema con funzione di trasmissione, in un sistema (chiuso) di distribuzione, in un sistema industriale chiuso, in una rete di trazione ferroviaria o in una linea diretta, mediante un impianto di produzione di energia elettrica situato in Belgio rientrante in una delle tecnologie di cui all’articolo 7[, paragrafo 1] del regolamento [2022/1854], con una capacità installata minima di 1 MW;
2o qualsiasi esercente un impianto nucleare (...);
3o qualsiasi società contributiva (...);
4o qualsiasi proprietario della centrale nucleare di cui all’articolo 4/1 della legge del 31 gennaio 2003 sull’eliminazione progressiva dell’energia nucleare a fini di produzione industriale di energia elettrica [(8)].
(...)
§3. Il prelievo applicato al debitore di cui al paragrafo 2 è pari al 100% dei ricavi eccedenti.
I ricavi eccedenti sono costituiti dalla differenza positiva tra i ricavi di mercato e il tetto sui ricavi di mercato stabilito conformemente al paragrafo 4, calcolati per ogni operazione di vendita di energia elettrica in MWh forniti nel corso del periodo di cui al paragrafo 1 e per impianto di produzione di energia elettrica situato in Belgio rientrante in una delle tecnologie di cui all’articolo 7[, paragrafo 1] del regolamento [2022/1854], con una capacità installata minima di 1 MW.
(...)
§4. Il tetto sui ricavi di mercato è di EUR 130 per MWh di energia elettrica.
(...)
In deroga al comma 1, il tetto sui ricavi di mercato è di EUR 180 per MWh di energia elettrica per gli impianti che producono energia elettrica da combustibili solidi o gassosi da biomassa.
(...)»
13. In forza del paragrafo 5, primo comma, dell’articolo 22 ter di detta legge, i «ricavi di mercato» erano definiti come i redditi realizzati, per ciascuna operazione, dai produttori di energia elettrica interessati, in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nel periodo di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo (9).
14. Il secondo comma di tale paragrafo 5 introduceva una serie di presunzioni destinate a determinare i ricavi di mercato, che variavano a seconda delle categorie di impianti di produzione interessati. I punti 1 e 2 di tale comma stabilivano presunzioni assolute applicabili alle centrali nucleari. I punti da 3 a 5 di detto comma istituivano, a loro volta, presunzioni relative applicabili, rispettivamente: agli impianti non contemplati ai punti 1 e 2 del medesimo comma la cui produzione era oggetto di un contratto di compravendita di energia elettrica (punto 3 del secondo comma di detto paragrafo 5); agli impianti non contemplati ai punti 1, 2 e 3 di tale comma che non beneficiavano di un meccanismo di sostegno alla produzione, o che beneficiavano di tale meccanismo il cui importo non dipendeva dall’andamento del prezzo dell’energia elettrica, o che ne dipendeva solo alla luce dell’andamento di tale prezzo per un periodo di tre anni (punto 4 di detto comma); nonché a tutti gli altri impianti non contemplati ai punti da 1 a 4 del medesimo comma (punto 5 del secondo comma del medesimo paragrafo 5). Conformemente al punto 6 di tale comma, i produttori rientranti nelle presunzioni relative di cui ai punti da 3 a 5 di detto comma potevano superare queste ultime fornendo la prova che i ricavi effettivi di mercato si discostavano da quelli determinati in forza di dette presunzioni, purché tale prova riguardasse l’intero loro parco di produzione. Dette presunzioni potevano essere tuttavia superate solo mediante le seguenti presunzioni:
«a) le vendite e gli acquisti di energia elettrica all’interno di un’impresa verticalmente integrata, o tra imprese di cui una è controllata o parzialmente detenuta direttamente o indirettamente dall’altra, sono considerate concluse, ai fini dell’applicazione del presente articolo, sulla base di un prezzo coerente con il prezzo di mercato del giorno dell’operazione per il periodo di fornitura interessato dall’operazione, come pubblicato su una piattaforma per lo scambio di blocchi di energia operante in Belgio;
b) tutti i volumi di energia elettrica prodotti e venduti, ma non venduti a termine, sono considerati venduti al prezzo di riferimento del mercato;
c) ciascuna vendita di energia elettrica a termine costituisce un’operazione definita dalla data dell’operazione, dal prezzo e dal volume della stessa;
d) il volume di energia elettrica venduto sul mercato del giorno prima è considerato oggetto di un’operazione per ciascun periodo di fornitura di un’ora».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
15. Con atti introduttivi pervenuti alla cancelleria del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale), giudice del rinvio, il 21 e il 22 giugno 2023, le ricorrenti nel procedimento principale hanno investito ciascuna tale giudice di un ricorso di annullamento, totale o parziale, della legge del 16 dicembre 2022. Le sei cause promosse dinanzi a detto giudice sono state riunite.
16. A sostegno del loro ricorso, la 2Valorise e a. affermano, in sostanza, che l’articolo 5 della legge del 16 dicembre 2022 viola l’articolo 8 del regolamento 2022/1854, in quanto impone un tetto di EUR 180 per MWh sia alle imprese che producono energia elettrica a partire da rifiuti da biomassa sia a quelle che producono energia elettrica a partire da altri combustibili, sebbene le prime sostengano costi di investimento e di esercizio più elevati. A loro avviso, l’articolo 8 di tale regolamento vieta agli Stati membri di introdurre un tetto che impedisca ai produttori di energia elettrica di recuperare i loro costi. Pertanto, fissando un siffatto limite massimo, l’articolo 5 di tale legge viola tale divieto.
17. La Luminus e a. fanno valere, da un lato, che l’articolo 5 della legge del 16 dicembre 2022 viola in particolare l’articolo 2, punti 5 e 9, e gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854 nonché l’articolo 17 della Carta, in quanto stabilisce presunzioni al fine di determinare i ricavi di mercato sui quali si applica il tetto di cui trattasi nel procedimento principale, le quali sono o assolute o relative superabili da altre presunzioni che sarebbero anch’esse assolute, mentre le citate disposizioni di tale regolamento richiedono che il tetto sia applicato ai ricavi che un produttore percepisce da un’operazione, vale a dire ai ricavi effettivamente percepiti. D’altro lato, esse affermano che tale articolo 5 viola gli articoli 6 e 8 di detto regolamento nonché gli articoli 16 e 17 della Carta, in quanto introduce un tetto di EUR 130 per MWh, mentre l’articolo 6 del medesimo regolamento prevede un tetto di EUR 180 per MWh e le condizioni fissate all’articolo 8 di quest’ultimo per poter adottare misure che limitino ulteriormente i ricavi di mercato non sono soddisfatte.
18. La Rouge Lux e la Biospace affermano, da un lato, che la legge del 16 dicembre 2022 è incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 in quanto assoggetta a un prelievo i produttori di energia elettrica da biogas mediante un processo di biometanizzazione e con l’ausilio di un impianto di cogenerazione, ma non quelli che producono energia elettrica da biometano tramite depurazione e compressione di biogas e mediante un processo di biometanizzazione, sebbene questi due metodi ricorrano a tecniche di produzione analoghe. Tale disparità di trattamento non si fonderebbe quindi su alcun criterio oggettivo e non sarebbe ragionevolmente giustificata. D’altro lato, esse criticano l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2022/1854, in quanto si limita a consentire agli Stati membri di esentare dal prelievo i produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata massima di 1 MW, senza tuttavia prevedere la possibilità di un prelievo progressivo o di eccezioni a seconda del tipo di impianto.
19. La FEBEG e a. sostengono, anzitutto, che l’articolo 5 della legge del 16 dicembre 2022 viola gli articoli da 6 a 8, 20 e 22 del regolamento 2022/1854, l’articolo 288 TFUE nonché i principi di leale cooperazione, di primato, di effettività, di solidarietà energetica, di certezza del diritto e di irretroattività, in quanto applica il prelievo a decorrere dal 1o agosto 2022. Orbene, a loro avviso, tale regolamento autorizzerebbe gli Stati membri a limitare i ricavi di mercato solo a partire dal 1o dicembre 2022 e l’obiettivo di interesse generale perseguito da detto regolamento non può giustificare la retroattività di tale legge. Inoltre, al pari della Luminus e a., esse criticano l’applicazione del prelievo a ricavi determinati sulla base di presunzioni. Infine, sempre al pari della Luminus e a., esse contestano la fissazione del tetto a EUR 130 per MWh di energia elettrica prodotta.
20. La Electrabel critica, in primo luogo, al pari della Luminus e a. e della FEBEG e a., l’applicazione del prelievo di cui trattasi nel procedimento principale a ricavi determinati sulla base di presunzioni. In secondo luogo, essa afferma, al pari della FEBEG e a., che l’applicazione di una misura di limitazione dei ricavi a decorrere dal 1o agosto 2022 viola l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, nonché i principi di proporzionalità e di sussidiarietà. In terzo luogo, essa ritiene che il tetto di EUR 130 per MWh violi l’articolo 2, punto 9), e gli articoli da 6 a 8 di tale regolamento, in quanto risulta in particolare dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultimo che la fissazione di un tetto specifico è possibile solo per i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbone fossile. In quarto luogo, la Electrabel fa valere che la legge del 16 dicembre 2022 arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta, in quanto prevede un’aliquota d’imposta del 100% applicata su una base imponibile determinata mediante presunzioni, una diminuzione del tetto a EUR 130 per MWh e un’applicazione di tale massimale anteriore all’entrata in vigore di detto regolamento.
21. La Eoly deduce, dal canto suo, una violazione, da parte della legge del 16 dicembre 2022, dell’articolo 2, punto 5, nonché degli articoli 6 e 7 del regolamento 2022/1854, dell’articolo 288 TFUE nonché dei principi del primato e dell’effettività. A suo avviso, l’articolo 5 di tale legge introduce una disparità di trattamento tra, da un lato, i contribuenti soggetti al prelievo, i quali sarebbero tassati sulla base di redditi inesistenti e presunti in modo assoluto, e, dall’altro, contribuenti soggetti ad altre imposte, che non sono tassati sulla base di tali redditi. Inoltre, la Eoly sostiene che, essendosi tutelata per via contrattuale contro le variazioni del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, essa non avrebbe tratto alcun vantaggio dai picchi di prezzo che hanno giustificato l’introduzione del tetto di cui trattasi. Pertanto, tale tetto non può esserle applicato.
22. Il Consiglio dei Ministri contesta tutti e sei i ricorsi. Inoltre, esso chiede al giudice del rinvio, in caso di annullamento della legge del 16 dicembre 2022, di mantenere i suoi effetti per il passato, tenuto conto delle notevoli difficoltà di bilancio e amministrative che deriverebbero da un annullamento non modulato. Infatti, un siffatto annullamento, che non mantenga gli effetti di tale legge, rischierebbe di comportare una violazione del regolamento 2022/1854, poiché l’obbligo che esso impone agli Stati membri di istituire il tetto previsto non sarebbe più rispettato. Le ricorrenti nel procedimento principale si oppongono a tale mantenimento, sostenendo, in particolare, che motivi di bilancio o amministrativi non possono essere sufficienti per giustificare il mantenimento degli effetti di una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione.
23. In tali circostanze, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sulla non applicazione del prelievo di cui trattasi nel procedimento principale agli impianti che producono energia elettrica da biometano, mentre i produttori di energia elettrica da biogas mediante un processo di biometanizzazione e con l’ausilio un impianto di cogenerazione, come la Rouge Lux e la Biospace, vi sono, dal canto loro, assoggettati.
24. A tal riguardo, detto giudice rileva, da un lato, che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 riguarda l’energia elettrica «generata» da «combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano» e, secondo il considerando 34 di tale regolamento, non è opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato alle tecnologie che come combustibili usano sostituti del gas naturale, come il biometano. Tuttavia, detto regolamento non fornirebbe una definizione precisa della nozione di «combustibili da biomassa», salvo che si tratti di combustibili solidi o gassosi. D’altro canto, l’articolo 2, secondo comma, punto 28, della direttiva (UE) 2018/2001 (10) definisce la nozione di «biogas» come «combustibile gassoso prodotto dalle biomasse». Pertanto, poiché detto considerando 34 non menziona l’energia elettrica «generata» da biometano, bensì l’«uso» del biometano e le centrali elettriche «alimentate» a biometano, sussisterebbero dubbi riguardo alla questione se la Rouge Lux e la Biospace, che producono energia elettrica da biogas mediante un processo di biometanizzazione e con l’ausilio di un impianto di cogenerazione, rientrino nell’ambito di applicazione del tetto.
25. D’altro lato, si pone la questione se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 sia compatibile con gli articoli 20 e 21 della Carta, nella parte in cui esclude dall’ambito di applicazione del prelievo i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da biometano tramite depurazione e compressione di biogas e mediante un processo di biometanizzazione, mentre non esclude i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da biogas attraverso un processo di biometanizzazione e mediante un impianto di cogenerazione. Su tale punto, detto giudice rileva che, nel piano REPowerEU, il biogas e il biometano sono presentati come fonti di energia analoghe nell’ambito della transizione dalle energie fossili alle energie rinnovabili.
26. In secondo luogo, per quanto riguarda la non applicazione del prelievo di cui trattasi nel procedimento principale agli impianti con una capacità installata massima di 1 MW, come prevista dalla legge del 16 dicembre 2022, lo stesso giudice osserva che essa costituisce un’attuazione della facoltà offerta all’articolo 7, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2022/1854, giustificata dal legislatore belga con la motivazione che, al di sotto di tale soglia, i produttori interessati devono essere considerati piccoli produttori, per i quali l’onere amministrativo connesso alla riscossione del prelievo sarebbe sproporzionato rispetto al quantitativo di elettricità che può essere venduto a terzi. Nondimeno, detta soglia inciderebbe in particolare sui produttori di energia elettrica da biomassa, dal momento che numerose centrali a biomassa presenterebbero una capacità installata o leggermente superiore o leggermente inferiore a 1 MW. È vero che, alla luce degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, la fissazione di una soglia in 1 MW non è priva di una giustificazione ragionevole. Tuttavia, nei limiti in cui il superamento di tale soglia comporta l’applicazione di un prelievo ad un’aliquota del 100% dei ricavi eccedenti il tetto, si pone la questione se l’articolo 7, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento, nella parte in cui istituisce una siffatta soglia senza lasciare agli Stati membri la possibilità di introdurre un’aliquota progressiva né di prevedere una deroga o un’eccezione a seconda della capacità installata dell’impianto interessato, sia compatibile con gli articoli 20 e 21 della Carta.
27. In terzo luogo, per quanto riguarda l’aliquota del prelievo di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che un’aliquota fissata al 100%, tenuto conto anche della facoltà di adottare un tetto inferiore a EUR 180 per MWh, potrebbe costituire un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, tale da rompere il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e quelle della tutela del diritto di proprietà. Poiché l’aliquota di prelievo del 100% prevista dalla legge del 16 dicembre 2022 è stata ripresa dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, si pone la questione se tale disposizione, nella parte in cui implica un prelievo del 100% dei ricavi eccedenti il tetto fissato, sia conforme all’articolo 17 della Carta.
28. In quarto luogo, tale giudice si interroga sulla riduzione del tetto generale a EUR 130 per MWh adottata dal legislatore belga. Sotto un primo profilo, si pongono questioni relative al rapporto tra l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 e l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), di quest’ultimo, in particolare, per quanto riguarda la portata del termine «massimo» contenuto in tale articolo 6, paragrafo 1.
29. Sotto un secondo profilo, permane il dubbio se l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento consenta a uno Stato membro di fissare un tetto inferiore di EUR 50 per MWh a quello stabilito da detto regolamento, tenuto conto del carattere significativo di una siffatta riduzione. A tal riguardo, detto giudice sottolinea la necessità di tutelare gli interessi dei produttori di energia elettrica, che costituisce un obiettivo perseguito dal medesimo regolamento, tenendo conto della sua economia, vale a dire fornire una risposta coordinata all’aumento dei prezzi dell’energia.
30. Sotto un terzo profilo, lo stesso giudice si chiede se il tetto istituito dall’articolo 5 della legge del 16 dicembre 2022 possa essere giustificato sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2022/1854. Più precisamente, occorre stabilire se una riduzione di tale tetto debba essere considerata una «misura nazionale di crisi», ai sensi del titolo dell’articolo 8 di tale regolamento, mentre il legislatore belga ha invocato il paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo unicamente sulla base della motivazione generale che ha condotto all’introduzione del tetto, vale a dire l’aumento dei prezzi sul mercato belga dell’energia elettrica. Di conseguenza, sussisterebbe il dubbio se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 di detto regolamento consentano a uno Stato membro di fissare a EUR 130 per MWh il tetto applicabile ai ricavi di mercato.
31. Sotto un quarto profilo, il giudice del rinvio si interroga sull’introduzione, da parte dell’articolo 5 della legge del 16 dicembre 2022, del tetto di EUR 130 per MWh, e in particolare se esso arrechi un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa, garantiti dalla Carta, e se sia compatibile con l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, disposizione a partire dalla quale la Corte avrebbe elaborato il «principio di solidarietà energetica», elevato al rango di «principio fondamentale del diritto dell’Unione» (11).
32. In quinto luogo, per quanto riguarda il tetto di EUR 180 per MWh previsto per gli impianti che producono energia elettrica a partire da combustibili solidi o gassosi da biomassa, tale giudice rileva che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2022/1854 consente agli Stati membri di fissare un tetto sui ricavi di mercato più elevato per i produttori che producono energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultimo, a condizione che i costi di investimento e di esercizio superino il limite massimo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento al fine, secondo il suo considerando 42, di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Tuttavia, le autorità belghe competenti avrebbero dichiarato, in occasione dei dibattiti parlamentari che hanno condotto all’adozione della legge del 16 dicembre 2022, che, se tali impianti si fossero trovati di fronte a costi di produzione più elevati, l’importo generale di EUR 180 per MWh poteva essere mantenuto, in mancanza di dati oggettivi che consentissero di verificare il superamento dei costi di investimento e di esercizio richiesto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
33. Tenuto conto di tali elementi, nonché dei dati oggettivi che la 2Valorise e a. sostengono di aver presentato al fine di suffragare i costi più elevati della loro produzione, ma anche del fatto che l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento autorizza unicamente gli Stati membri a limitare i ricavi a un «massimo» di EUR 180 per MWh, derogabile solo alle condizioni previste all’articolo 8 di quest’ultimo, la questione della validità di tale articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 si può rimettere in discussione nei limiti in cui essi impongono altresì, per l’energia elettrica prodotta a partire da combustibili da biomassa, l’obbligo di fissare un tetto sui ricavi di mercato a EUR 180 per MWh. Qualora la Corte dovesse confermare la validità di tali disposizioni, occorrerebbe inoltre stabilire se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, di tale regolamento imponga agli Stati membri di introdurre, per gli impianti che producono energia elettrica a partire da combustibili solidi o gassosi da biomassa, un tetto superiore a EUR 180 per MWh.
34. In sesto luogo, per quanto riguarda le presunzioni stabilite per calcolare i ricavi di mercato sui quali si applica il prelievo, il giudice del rinvio precisa che, tra le cinque presunzioni previste dalla legge del 16 dicembre 2022, le prime due, assolute, riguardano centrali nucleari, rinviano a metodi di calcolo dei ricavi stabiliti dalle leggi relative a tali centrali e sono conformi alle strategie di vendita definite da tali leggi. Secondo i lavori preparatori summenzionati, il fatto che tali presunzioni si basino sui metodi di calcolo previsti dalle leggi di cui trattasi giustifica che esse non possano essere superate. Per contro, la terza, la quarta e la quinta presunzione possono essere superate. L’operatore interessato deve dimostrare, per l’intero parco produttivo, che i ricavi di mercato differiscono da quelli determinati conformemente a una di tali presunzioni. La possibilità di superare dette presunzioni è tuttavia delimitata da un insieme di ipotesi vincolanti per l’operatore, le quali, secondo gli stessi lavori preparatori, costituiscono vere e proprie «garanzie».
35. Tuttavia, sebbene il regolamento 2022/1854 non precisi espressamente il modo in cui tali ricavi devono essere determinati, l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo lascerebbe intendere che tale regolamento riguarda i ricavi effettivamente realizzati. Ciò premesso, il considerando 37 di detto regolamento autorizzerebbe il ricorso a stime ragionevoli e il legislatore belga avrebbe ritenuto che non fosse possibile determinare con precisione un prezzo per ogni MWh venduto e fornito nel corso del periodo considerato. L’uso di presunzioni si baserebbe altresì sull’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che impone agli Stati membri di adottare misure efficaci per evitare che il tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica possa essere eluso.
36. Il giudice del rinvio rileva altresì che i calcoli presentati dalla Luminus e a., dalla FEBEG e a., dalla Electrabel e dalla Eoly, al fine di dimostrare l’esistenza di differenze considerevoli tra i loro ricavi reali e i risultati delle stime contestate, sembrano credibili. Pertanto, sussisterebbero dubbi riguardo all’interpretazione dell’articolo 2, punto 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, letti alla luce del considerando 30 di quest’ultimo, in quanto potrebbero autorizzare uno Stato membro a basarsi su presunzioni, piuttosto che sui ricavi effettivamente realizzati nella vendita e nella consegna di energia elettrica, per determinare i ricavi di mercato soggetti al tetto. Tali dubbi riguardano in particolare la portata delle presunzioni, in quanto l’operatore soggetto al tetto non potrebbe superarle o potrebbe farlo, ma solo sulla base di un’altra presunzione, che non terrebbe conto dei ricavi effettivamente percepiti. La circostanza che l’uso di presunzioni sia diretto ad alleviare gli oneri amministrativi degli operatori soggetti al tetto e a prevenire l’elusione del prelievo non può essere sufficiente a dissipare detti dubbi, in particolare, per il fatto che una presunzione di frode e di abuso non può giustificare una misura fiscale di portata generale che determini forfettariamente una base imponibile senza lasciare all’operatore la possibilità di dimostrare che tali circostanze non ricorrono.
37. In caso di risposta affermativa a tale questione, occorrerebbe stabilire se l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, letti alla luce del suo considerando 30, consentano a uno Stato membro, nell’applicazione di presunzioni, di distinguere i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare, che non possono superare le presunzioni ad essi applicabili, dagli altri produttori di energia elettrica a partire da altre fonti, che possono superare, sulla base di un’altra presunzione, quelle ad essi applicabili. Inoltre, tale giudice si chiede, da un lato, se, nel caso in cui tali disposizioni autorizzino uno Stato membro a determinare, solo in base a presunzioni, i ricavi di mercato ai quali si applica il tetto, senza possibilità per i produttori interessati di dimostrare i loro ricavi effettivi, dette disposizioni siano compatibili con il diritto di proprietà sancito all’articolo 17 della Carta. D’altro lato, qualora queste stesse disposizioni consentano a uno Stato membro, nell’applicazione di presunzioni per determinare i ricavi di mercato, di distinguere i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare e quelli che producono energia elettrica a partire da altre fonti di energia, detto giudice si chiede se le disposizioni summenzionate siano compatibili con gli articoli 20 e 21 della Carta.
38. In settimo luogo, il medesimo giudice si interroga sull’applicazione nel tempo del prelievo di cui trattasi nel procedimento principale. Esso rileva che tale prelievo si applicava ai ricavi eccedenti realizzati tra il 1o agosto 2022 e il 30 giugno 2023, mentre il regolamento 2022/1854 è entrato in vigore solo l’8 ottobre 2022 e il tetto previsto da quest’ultimo era applicabile dal 1o dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Orbene, tale regolamento non prevedrebbe espressamente la possibilità per gli Stati membri di applicare tale tetto prima della data del 1o dicembre 2022, contrariamente alla proposta iniziale di regolamento che la prevedeva. Occorre quindi chiedersi in quale misura detto regolamento consenta a uno Stato membro di applicare il tetto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo prima della data di applicazione fissata dal medesimo regolamento e, in tal caso, se una siffatta applicazione sia compatibile con i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di irretroattività delle leggi e di solidarietà energetica, nonché con l’articolo 17 della Carta.
39. In ottavo e ultimo luogo, per quanto riguarda la domanda in subordine formulata dal Consiglio dei Ministri in cui si richiede il mantenimento definitivo degli effetti delle disposizioni della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale che siano eventualmente annullate, il giudice del rinvio rileva due circostanze dedotte dal Consiglio dei Ministri. Da un lato, quest’ultimo ha sottolineato le difficoltà di bilancio e amministrative che deriverebbero da un annullamento non modulato, in quanto il gettito dei prelievi era già stato utilizzato per finanziare diverse misure volte a limitare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia elettrica per i clienti finali. D’altro lato, esso ha fatto valere che la legge del 16 dicembre 2022 attuava in parte il regolamento 2022/1854, il quale impone all’autorità federale di limitare i ricavi di mercato di cui hanno beneficiato i produttori di energia elettrica tra il 1o dicembre 2022 e il 30 giugno 2023. Un annullamento retroattivo di tale legge avrebbe quindi l’effetto di non applicare alcun tetto in Belgio. A tal riguardo, detto giudice ricorda che occorre tener conto delle limitazioni derivanti dal diritto dell’Unione connesse al mantenimento degli effetti delle norme nazionali annullate per non conformità a tale diritto. I loro effetti potrebbero essere quindi mantenuti solo alle condizioni stabilite dalla Corte in risposta ad una questione pregiudiziale su tale punto.
40. Alla luce di tali circostanze, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte quindici questioni pregiudiziali, di cui le seguenti sono oggetto delle presenti conclusioni mirate:
«1) Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento 2022/1854] debba essere interpretato nel senso che soltanto l’energia elettrica generata da biometano tramite depurazione e compressione di biogas e mediante un processo di biometanizzazione, e non l’energia elettrica generata da biogas mediante un processo di biometanizzazione e con l’ausilio di un impianto di cogenerazione, è esclusa dall’ambito di applicazione del tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita dell’energia elettrica, fissato all’articolo 6 di detto regolamento.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento 2022/1854], nell’interpretazione secondo la quale soltanto l’energia elettrica generata da biometano tramite depurazione e compressione di biogas e mediante un processo di biometanizzazione, e non l’energia elettrica generata da biogas mediante un processo di biometanizzazione e con l’ausilio di un impianto di cogenerazione, è esclusa dall’ambito di applicazione del tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita dell’energia elettrica, fissato all’articolo 6 di detto regolamento, violi gli articoli 20 e 21 della [Carta].
3) Se l’articolo 7, paragrafo 3, prima frase, del [regolamento 2022/1854] violi gli articoli 20 e 21 della [Carta], nella parte in cui esso consente agli Stati membri, segnatamente nei casi in cui l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato fissato all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento comporti un onere amministrativo significativo, di dichiarare che il tetto non si applica ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione abbiano una capacità installata massima di 1 MW, senza consentire agli Stati membri di prevedere un’aliquota progressiva o una deroga o un’eccezione a seconda della capacità installata dell’impianto di cui trattasi.
4) Se l’articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento 2022/1854], tenendo eventualmente presenti le risposte che dovranno essere date alla quinta e sesta questione pregiudiziale, violi l’articolo 17 della [Carta], nella parte in cui, stabilendo che i ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica indicati all’articolo 7, paragrafo 1, [di tale] regolamento vengono limitati a un “massimo” di EUR 180 per MWh, implica che l’eccedenza di tali ricavi sia assoggettata a un’aliquota d’imposta pari al 100%.
5) Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del [regolamento 2022/1854], letti alla luce del suo considerando 40, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di introdurre una misura nazionale, come l’articolo 5 della [legge del 16 dicembre 2022], con cui il tetto sui ricavi di mercato è fissato a EUR 130 per MWh e come giustificazione si fa rinvio all’aumento dei prezzi sul mercato belga dell’energia elettrica.
6) In caso di risposta affermativa alla quinta questione pregiudiziale, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del [regolamento 2022/1854] violino gli articoli 16 e 17 della [Carta] e il principio di solidarietà energetica previsto dal diritto europeo.
7) Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento 2022/1854] violino gli articoli 20 e 21 della [Carta], i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento nonché l’obbligo di motivazione sancito all’articolo 296 [TFUE], nella parte in cui essi applicano il tetto obbligatorio sui ricavi di mercato pari a un massimo di EUR 180 per MWh anche alla vendita di energia elettrica generata da combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa).
8) Se l’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 2, del [regolamento 2022/1854] debba essere interpretato nel senso che esso obbliga gli Stati membri a introdurre, per impianti che generano energia elettrica da combustibili solidi o gassosi da biomassa, un tetto superiore al prezzo massimo di EUR 180 per MWh, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
(...)
10) Se l’articolo 2, punto 5), e l’articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento 2022/1854], letti alla luce del suo considerando 30, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono a uno Stato membro, riguardo all’uso di presunzioni per la fissazione dei ricavi di mercato a cui si applica il prezzo massimo, di far distinzione tra i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare e i produttori di energia elettrica da altre fonti.
(...)
12) In caso di risposta affermativa alla decima questione pregiudiziale, se l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento 2022/1854], letti alla luce del suo considerando 30, violino gli articoli 20 e 21 della [Carta].
(...)
14) In caso di risposta affermativa alla tredicesima questione pregiudiziale [(12)], se l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, l’articolo 8 e l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento 2022/1854], violino i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento e il principio secondo il quale le norme giuridiche non hanno efficacia retroattiva, il principio di solidarietà energetica e l’articolo 17 della [Carta].
15) Se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che, qualora [il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale)], sulla base delle risposte alle questioni pregiudiziali ora formulate, giungesse alla conclusione che la [legge del 16 dicembre 2022], che dà attuazione al [regolamento 2022/1854], viola uno o più obblighi derivanti dalle disposizioni citate in dette questioni, esso osta a che [il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale)] possa mantenere in vigore gli effetti della [legge del 16 dicembre 2022]».
41. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la 2Valorise e a., la Luminus e a., la Rouge Lux e la Biospace, la FEBEG e a., la Electrabel, la Eoly, i governi belga e austriaco, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea.
IV. Analisi
42. Prima di iniziare l’analisi delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, in merito alle quali la Corte ha richiesto conclusioni mirate, mi sembra utile esporre brevemente le principali problematiche sollevate da tali questioni, che possono essere raggruppate come segue:
– una questione di interpretazione e una questione di valutazione della validità relative all’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 nonché all’applicazione del tetto sui ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata a partire da combustibili da biomassa (prima e seconda questione);
– una questione di valutazione della validità vertente sulla soglia di capacità installata massima di 1 MW, che delimita una categoria di produttori ai quali gli Stati membri possono scegliere di non applicare la misura del tetto sui ricavi prevista da tale regolamento (terza questione);
– una questione di valutazione della validità relativa all’aliquota di prelievo dei ricavi eccedente il tetto, fissata, in linea di principio, al 100% conformemente a detto regolamento (quarta questione);
– una questione di interpretazione e una questione di valutazione della validità connesse al tetto di EUR 130 per MWh fissato dalla legge del 16 dicembre 2022, mentre l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede, in linea di principio, un tetto di EUR 180 per MWh (quinta e sesta questione);
– una questione di interpretazione e una questione di valutazione della validità in relazione all’applicazione del tetto sui ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata a partire da combustibili da biomassa (settima e ottava questione);
– due questioni di interpretazione e due questioni di valutazione della validità attinenti alla possibilità di ricorrere a presunzioni al fine di determinare l’importo dei ricavi di mercato al quale si applica il tetto, come previsto da tale legge (questioni dalla nona alla dodicesima);
– una questione di interpretazione e una questione di valutazione della validità in merito all’ambito di applicazione temporale della misura del massimale istituita dal regolamento 2022/1854 nonché all’eventuale incidenza di quest’ultimo sulle competenze degli Stati membri (tredicesima e quattordicesima questione), e
– una questione relativa all’eventuale possibilità, per il giudice del rinvio, di mantenere gli effetti di detta legge nel caso in cui esso constati che quest’ultima viola una o più disposizioni di tale regolamento (quindicesima questione).
A. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale
43. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 debba essere interpretato nel senso che soltanto l’energia elettrica generata da biometano ottenuto tramite depurazione e compressione di biogas derivante da un processo di biometanizzazione, e non l’energia elettrica generata da biogas derivante da un siffatto processo con l’ausilio di un impianto di cogenerazione, è esclusa dall’ambito di applicazione del tetto sui ricavi di mercato, fissato all’articolo 6 di detto regolamento (13). In caso di risposta affermativa, tale giudice si interroga sulla validità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento, alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, nella parte in cui esenta da tale tetto i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta da biometano ottenuto tramite depurazione e compressione di biogas derivante da un processo di biometanizzazione, escludendo al contempo dal beneficio di tale esenzione i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta da biogas derivante dal medesimo processo e generata mediante un impianto di cogenerazione.
44. La Corte è quindi invitata, in primo luogo, a precisare l’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 e, più in particolare, a stabilire se il biogas debba essere qualificato come «combustibile da biomassa» o, eventualmente, come «biometano», in quanto tale qualificazione è determinante al fine di stabilire se i ricavi dei produttori interessati siano o meno soggetti al meccanismo del massimale previsto all’articolo 6 di tale regolamento.
45. Rilevo, in via preliminare, che dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 risulta che i ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica generata da combustibili solidi o gassosi da biomassa sono soggetti alla misura del massimale prevista da tale regolamento, mentre quelli ottenuti dalla vendita di energia elettrica da biometano ne sono esclusi. Occorre tuttavia constatare che – sebbene il legislatore dell’Unione abbia inteso riservare un trattamento distinto a queste due fonti energetiche – né la nozione di «combustibili da biomassa» né quella di «biometano» sono definite da detto regolamento (14). Lo stesso dicasi per la nozione di «biogas», alla quale fa riferimento il giudice del rinvio e che non è espressamente menzionata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.
46. Al fine di rispondere alla prima questione pregiudiziale, occorre interpretare tali nozioni conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui esse si inseriscono nonché degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854 (15).
47. Osservo che la direttiva 2018/2001 definisce, all’articolo 2, punti 27 e 28, rispettivamente, i «combustibili da biomassa» (16) come «combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse» e il «biogas» come «combustibile gassoso prodotto dalle biomasse» (17).
48. Per quanto riguarda il «biometano», nozione che non era definita dal diritto dell’Unione al momento dell’adozione del regolamento 2022/1854 (18), è pacifico che tale termine designa, sul piano chimico, metano (CH4) non fossile ad alto tenore di purezza, prodotto da fonti biologiche mediante depurazione e compressione del biogas. Tale processo di depurazione e di compressione consente di eliminare le impurità contenute nel biogas e di ottenere un gas che presenti un livello di qualità paragonabile a quello del gas naturale. Il biometano può quindi sostituirsi al gas naturale in numerose applicazioni, in particolare per l’immissione nelle reti di gas naturale o per la produzione di energia elettrica.
49. Dagli elementi che precedono, risulta pertanto, prima facie, che il biogas e il biometano costituiscono due prodotti distinti, sia per quanto riguarda la loro composizione chimica e il loro grado di trattamento, sia per i loro rispettivi usi. Il biogas può, a tal riguardo, essere considerato un prodotto «intermedio», mentre il biometano appare come un prodotto «più sviluppato» o «finalizzato», risultante dalla depurazione del biogas. Il biometano presenta, di conseguenza, caratteristiche chimiche analoghe a quelle del gas naturale fossile immesso nelle reti o utilizzato per la produzione di energia elettrica.
50. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici perseguiti dal regolamento 2022/1854, dall’elenco delle fonti di energia di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultimo risulta che il tetto sui ricavi di mercato riguarda unicamente i ricavi, straordinari e inattesi, ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata mediante tecnologie i cui costi marginali sono inferiori a tale tetto (ricavi cosiddetti «inframarginali»). Per contro, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione le tecnologie di produzione di energia elettrica caratterizzate da costi marginali elevati, segnatamente quelle basate sul gas naturale, a causa, in particolare, del costo del combustibile utilizzato (19). Il legislatore dell’Unione ha infatti ritenuto che l’applicazione del meccanismo del massimale a tali tecnologie, fortemente colpite dalla crisi energetica, rischierebbe di compromettere tanto la redditività economica dei produttori interessati quanto la sicurezza dell’approvvigionamento. Constato altresì che il considerando 34 di tale regolamento, al quale fa riferimento il giudice del rinvio, precisa che non è opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato alle tecnologie che come combustibili usano sostituti del gas naturale, come il biometano, per evitare di compromettere la conversione delle odierne centrali elettriche a gas in linea con gli obiettivi di REPowerEU (20).
51. Tenuto conto di tali elementi, ritengo che occorra distinguere le due tecniche di produzione dell’energia elettrica considerate dal giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, vale a dire, da un lato, «l’energia elettrica generata da biometano ottenuto a seguito di depurazione e compressione di biogas mediante un processo di biometanizzazione» e, dall’altro, «l’energia elettrica generata dal metano di origine biologica contenuto in tale biogas». Infatti, nel primo caso, il biogas è oggetto di un trattamento complementare volto a estrarne il biossido di carbonio e le altre impurità, al fine di ottenere un gas avente caratteristiche equivalenti a quelle del gas naturale e idoneo, a tale titolo, ad essere immesso nelle reti del gas, anche in quanto sostituto del gas naturale. Per contro, nel secondo caso, l’energia elettrica è prodotta direttamente dal biogas, senza previa operazione di depurazione, in quanto il metano che esso contiene è utilizzato come tale, unitamente ad altri gas (21). Pertanto, sebbene siano basate, in definitiva, sull’origine biologica comune del metano, queste due categorie di energia elettrica corrispondono a processi tecnici di produzione distinti che il legislatore dell’Unione ha inteso trattare in modo diverso ai fini dell’applicazione del tetto, a causa della significativa differenza dei costi marginali tra queste due tecnologie.
52. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la problematica relativa alla disparità di trattamento tra i combustibili da biomassa, oggetto della seconda questione pregiudiziale, occorre anzitutto ricordare che l’articolo 20 della Carta, ai sensi del quale tutte le persone sono uguali davanti alla legge, sancisce, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio generale del diritto dell’Unione di parità di trattamento, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (22). Quanto all’articolo 21 della Carta, esso vieta qualsiasi forma di discriminazione. Ciò posto, il divieto di discriminazione è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, e tale principio, cui fa eco anche l’articolo 20 della Carta, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato (23).
53. Da tale giurisprudenza della Corte deriva che la comparabilità di situazioni diverse è valutata tenendo conto di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Inoltre, devono essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (24). Peraltro, la Corte ha più volte dichiarato, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di parità di trattamento da parte del legislatore dell’Unione, che quest’ultimo dispone, nell’esercizio delle competenze che gli sono conferite, di un ampio potere discrezionale quando interviene in un ambito che richiede scelte di natura politica, economica e sociale e quando è chiamato a effettuare valutazioni e accertamenti complessi. Pertanto, solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale materia, in relazione allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura (25).
54. Orbene, nei limiti in cui, come ho rilevato ai paragrafi da 49 a 51 delle presenti conclusioni, il biogas e il biometano costituiscono, in realtà, due prodotti distinti, tanto alla luce delle loro caratteristiche essenziali quanto delle modalità del loro utilizzo per la produzione di energia elettrica, e il legislatore dell’Unione ha inteso distinguere, nell’applicazione del tetto, le diverse tecnologie a seconda dei loro costi marginali nonché della loro tendenza a sostituirsi al gas naturale (26), la distinzione operata tra queste due tecnologie si basa su criteri oggettivi e risulta ragionevolmente giustificata tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854 (27). Ne consegue che la disparità di trattamento asserita da talune ricorrenti nel procedimento principale non può essere accolta, dal momento che non si tratta, nel caso di specie, di produttori o di tecnologie che si trovano in situazioni analoghe che sarebbero state trattate in modo diverso, ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 52 e 53 delle presenti conclusioni.
55. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 deve essere interpretato nel senso che solo i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da biometano, e non l’energia elettrica generata da biogas derivante da un siffatto processo e mediante un impianto di cogenerazione, sono esclusi dall’ambito di applicazione del tetto fissato all’articolo 6 di tale regolamento. Una siffatta interpretazione non è contraria agli articoli 20 e 21 della Carta.
B. Sulla terza questione pregiudiziale
56. Con la terza questione, che occorre esaminare alla luce delle risposte che propongo di fornire alle prime due questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2022/1854 sia valido alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, nella parte in cui consente agli Stati membri di decidere che il tetto sui ricavi di mercato fissato all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento non si applica ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione abbiano una capacità installata massima di 1 MW, senza offrire loro la possibilità di prevedere un’aliquota di prelievo progressiva o una deroga o un’eccezione che tenga conto della capacità installata dell’impianto interessato (28).
57. Ricordo che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2022/1854 consente agli Stati membri di decidere che il tetto non si applica ai produttori di energia elettrica che utilizzano impianti con una capacità installata massima di 1 MW, in particolare quando l’applicazione di tale limite massimo potrebbe comportare un onere amministrativo significativo.
58. Occorre rilevare, a tal riguardo, che la prevenzione di oneri amministrativi eccessivi è già stata riconosciuta dalla Corte come un criterio di differenziazione adeguato, anche in contesti che non erano caratterizzati da un grado di urgenza (29) come avviene, nel caso di specie, con la crisi energetica che ha portato all’adozione del regolamento 2022/1854.
59. A mio avviso, non vi è alcun dubbio che la soglia di 1 MW appare giustificata alla luce dell’obiettivo consistente nel prevenire un onere amministrativo eccessivo e sproporzionato, sia per le autorità nazionali competenti sia per i produttori che dispongono di una capacità installata ridotta. Tenuto conto, inoltre, del contesto specifico in cui si inseriscono le misure di emergenza istituite dal regolamento 2022/1854, nonché del numero particolarmente elevato di operazioni nei confronti delle quali le autorità competenti degli Stati membri devono garantire, entro un termine limitato (30), l’applicazione del tetto sui ricavi di mercato, l’introduzione di una siffatta soglia era tale da garantire un’attuazione immediata ed effettiva delle misure adottate per far fronte alla crisi energetica (31). La soglia di 1 MW adottata dal legislatore dell’Unione si basa, peraltro, su un criterio oggettivo che consente di distinguere in modo ragionevole i piccoli produttori, esclusi dal meccanismo del massimale, dagli altri produttori che dispongono di una capacità di produzione maggiore, i quali restano soggetti al prelievo.
60. Parimenti, osservo che, tenuto conto del contesto economico e sociale nel quale la misura del massimale è stata adottata, il legislatore dell’Unione disponeva di un ampio margine di discrezionalità, in particolare per il fatto che il suo intervento implicava scelte di natura politica, economica e sociale, nonché apprezzamenti e valutazioni complessi (32). Tale margine si estende, a mio avviso, anche alla determinazione dei parametri che definiscono l’ambito di applicazione di tale misura, tra i quali rientra il livello della soglia oltre alla quale le imprese interessate sono soggette al prelievo previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 (33).
61. Ritengo, peraltro, che la circostanza secondo la quale, a causa della soglia di cui trattasi, solo taluni produttori sono soggetti alla misura del prelievo, non è di per sé tale da mettere in discussione la ragionevolezza della soglia di 1 MW. Per definizione, l’esistenza di una siffatta soglia può comportare situazioni in cui ad alcuni operatori soggetti al prelievo sia applicato un trattamento diverso (in particolare per quanto riguarda l’applicazione o meno della misura del tetto sui ricavi), mentre le loro situazioni, benché oggettivamente distinte, possono apparire, in pratica, assai simili, o addirittura quasi identiche. Una siffatta conseguenza è inerente, se non intrinseca, a qualsiasi meccanismo che si basi su un criterio oggettivo di delimitazione delle situazioni, dal momento che è impossibile prendere in considerazione tutte le particolarità proprie di ogni singolo caso.
62. Pertanto, e tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell’Unione, ritengo che quest’ultimo non sia incorso in un errore manifesto di valutazione consentendo agli Stati membri, di applicare una soglia de minimis e fissando il limite massimo di tale soglia a 1 MW, senza subordinarla ad una maggiore flessibilità.
63. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2022/1854 deve essere interpretato nel senso che esso non viola gli articoli 20 e 21 della Carta, consentendo agli Stati membri di non applicare il tetto sui ricavi di mercato, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione abbiano una capacità installata massima di 1 MW, senza prevedere la possibilità di introdurre un’aliquota progressiva di prelievo né di introdurre una deroga o un’eccezione fondata sulla capacità installata dell’impianto interessato.
C. Sulla quarta questione pregiudiziale
64. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 sia valido alla luce dell’articolo 17 della Carta, in quanto prevede un’aliquota di prelievo del 100% dell’eccedenza dei ricavi di mercato.
65. Ricordo che l’articolo 17 della Carta sancisce il principio di tutela del diritto di proprietà. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la tutela conferita da tale disposizione non verte su semplici interessi o opportunità di carattere commerciale, la cui aleatorietà è inerente alla natura stessa delle attività economiche, bensì su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all’ordinamento giuridico, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare (34). Come dichiarato dalla Corte, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») relativa all’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, che occorre considerare, al pari della CEDU, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, quale soglia di tutela minima, risulta che la nozione di «beni» può ricomprendere sia «beni attuali» che «valori patrimoniali», compresi i crediti, in virtù dei quali l’interessato può pretendere di avere almeno un’«aspettativa legittima» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (35). Tuttavia, la Corte ha altresì considerato, come risulta da tale giurisprudenza, che il reddito futuro può essere considerato un «bene» che può beneficiare della tutela di tale articolo solo se è stato già percepito, se è stato oggetto di un credito certo o in presenza di circostanze specifiche che possono fondare, in capo all’interessato, il legittimo affidamento di conseguirne il valore patrimoniale (36).
66. Prima di esaminare la validità dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 alla luce dell’articolo 17 della Carta, occorre stabilire se i ricavi eccedenti considerati da tale disposizione soddisfino i criteri elaborati dalla giurisprudenza summenzionata per essere qualificati come «bene» ai sensi di quest’ultima e, pertanto, rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 della Carta. A mio avviso, tale conclusione s’impone. Infatti, poiché è pacifico che i ricavi soggetti alla misura del massimale sono stati effettivamente percepiti dai produttori interessati e sono stati loro prelevati solo successivamente, tali ricavi devono essere considerati «beni» ai sensi della giurisprudenza citata, nonostante il loro carattere eccezionale e aleatorio. Si tratta, infatti, di redditi nei cui confronti le imprese interessate potevano nutrire una «legittima aspettativa», nel senso economico del termine, in quanto detti ricavi riflettevano il prezzo e, di conseguenza, la realtà economica esistente all’epoca considerata (37).
67. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta non è una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (38). A tal riguardo, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge, rispettare il loro contenuto essenziale e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta altresì che l’imposizione fiscale costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto garantito dal primo comma dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, poiché essa priva la persona interessata della somma che essa è tenuta a versare (39). Da quest’ultima giurisprudenza risulta, peraltro, che qualsiasi ingerenza nel diritto di proprietà, compresa quella derivante da una misura volta a garantire il pagamento delle imposte, deve rispettare un «giusto equilibrio» tra i requisiti dell’interesse generale della comunità e i requisiti della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (40). Pertanto, l’obbligo finanziario sorto dal prelievo di imposte o di contributi può violare il diritto di proprietà se impone alla persona o all’entità interessata un «onere eccessivo» o «lede fondamentalmente la loro situazione finanziaria» (41).
68. Sebbene sia pacifico che la misura del massimale istituita dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 costituisce un’ingerenza nel diritto di proprietà dei produttori interessati, ritengo tuttavia che le condizioni alle quali una siffatta ingerenza può essere ammessa siano, nel caso di specie, soddisfatte.
69. Osservo, in primo luogo, che tanto l’importo del tetto quanto le modalità di attuazione dell’aliquota di prelievo del 100% dei ricavi eccedenti tale tetto sono espressamente previsti da tale regolamento e risultano dalle sue disposizioni in modo chiaro, preciso e dettagliato (42).
70. Constato, in secondo luogo, che, anche se l’aliquota di prelievo è fissata al 100%, il contenuto essenziale del diritto di proprietà dei produttori interessati continua ad essere preservato, dal momento che solo i ricavi eccedenti, ai sensi di detto regolamento, sono soggetti al prelievo e il tetto è stato fissato a un livello notevolmente superiore alle previsioni iniziali del mercato, lasciando così un margine ragionevole a favore degli operatori interessati (43). Ricordo, a tal riguardo, che le misure di emergenza adottate ai sensi del medesimo regolamento non riguardano né gli attivi delle imprese interessate né i loro ricavi «ordinari», ma si limitano ai guadagni eccezionali generati dalla crisi energetica, che i produttori interessati non potevano ragionevolmente attendersi (44).
71. Osservare, in terzo luogo, che la misura del massimale persegue un obiettivo di interesse generale dell’Unione. Dagli articoli 1 e 10 nonché dai considerando 6 e 46 del regolamento 2022/1854 risulta, in particolare, che il prelievo sui ricavi eccedenti è stato introdotto al fine di consentire la loro ridistribuzione mirata a favore dei clienti finali di energia elettrica, allo scopo di finanziare misure di sostegno destinate ad attenuare gli effetti dei prezzi eccezionalmente elevati dell’energia elettrica su questi ultimi, in un contesto caratterizzato, in particolare, dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tale prelievo presenta quindi un nesso diretto e manifesto con l’obiettivo principale perseguito da detto regolamento. Inoltre, nessun elemento contenuto nella decisione di rinvio consente di ritenere che l’aliquota di prelievo del 100% dei ricavi eccedenti non sia idonea a garantire il finanziamento delle misure di sostegno a favore dei clienti finali di energia elettrica previste da detto regolamento.
72. In quarto luogo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, ricordo che quest’ultimo esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (45).
73. Orbene, le misure straordinarie introdotte dal legislatore dell’Unione nell’ambito del regolamento 2022/1854 sono destinate ad essere applicate solo in modo rigorosamente limitato nel tempo (46). Infatti, fatta salva la facoltà riconosciuta agli Stati membri di adottare misure nazionali al di fuori del periodo di applicazione temporale previsto da tale regolamento, i suoi articoli 6 e 8 si applicano soltanto tra il 1o dicembre 2022 e il 30 giugno 2023.
74. Inoltre, per quanto riguarda l’intensità dell’ingerenza nel diritto di proprietà alla luce dell’obiettivo perseguito, preciso, come rilevato al paragrafo 70 delle presenti conclusioni, che, sebbene l’aliquota di prelievo sui ricavi eccedenti sia stata fissata al 100%, tale aliquota riguarda solo i redditi eccedenti il tetto determinato dal legislatore dell’Unione e, se del caso, dagli Stati membri. I ricavi che rimanevano al di sotto di tale soglia non erano, dal canto loro, in alcun modo interessati dalla misura del massimale. Occorre rilevare che il regolamento 2022/1854 lascia, inoltre, agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità, consentendo loro, da un lato, di limitare il prelievo al 90% dei ricavi eccedenti o di prevedere un tetto più elevato per i produttori che sostengono costi di investimento e di esercizio superiori al tetto fissato all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento e, dall’altro, di escludere talune categorie specifiche di produttori da tale massimale.
75. Ne consegue che, nel prevedere che l’obiettivo di interesse generale perseguito dal regolamento 2022/1854, consistente nell’attenuare gli effetti dei prezzi eccezionalmente elevati dell’energia, sia realizzato mediante misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo, il legislatore dell’Unione ha provveduto a circoscrivere gli effetti dell’ingerenza nel diritto di proprietà delle imprese interessate e ad evitare che l’onere finanziario che ne deriva presenti un carattere eccessivo.
76. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 deve essere interpretato nel senso che esso non viola l’articolo 17 della Carta nel prevedere che i ricavi di mercato eccedenti dei produttori di energia elettrica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento siano soggetti a un’aliquota di prelievo del 100%.
D. Sulla quinta questione pregiudiziale
77. Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del regolamento 2022/1854, letti alla luce del considerando 40 di quest’ultimo, debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di introdurre una misura con la quale il tetto sui ricavi di mercato è fissato a EUR 130 per MWh, giustificato dall’aumento dei prezzi sul mercato belga dell’energia elettrica.
78. Anzitutto, preciso che le questioni sollevate dal giudice del rinvio traggono origine dal fatto che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, intitolato «Misure nazionali di crisi», elenca le misure che gli Stati membri possono adottare. Esso si chiede quindi se, come sostengono alcune delle ricorrenti nel procedimento principale, l’introduzione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di una delle misure previste da tale disposizione sia subordinato all’esistenza di caratteristiche o di circostanze proprie dello Stato membro interessato, distinte dalla circostanza generale che ha giustificato l’introduzione, da parte di tale regolamento, del tetto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, vale a dire, in sostanza, l’aumento dei prezzi sul mercato dell’energia elettrica. In altri termini, tale giudice si chiede se gli Stati membri siano tenuti a dimostrare l’esistenza di circostanze particolari che giustifichino l’adozione di misure nazionali che derogano al tetto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.
79. Ricordo, in primo luogo, che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 preveda che i ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento siano limitati a un massimo di EUR 180 per MWh di energia elettrica prodotta, l’articolo 8, del suddetto regolamento stabilisce, in particolare, al paragrafo 1, lettera a), che gli Stati membri possono mantenere o introdurre «misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato» dei produttori che producono elettricità da tali fonti.
80. Tenuto conto della formulazione di tali disposizioni e dell’ampio margine di discrezionalità che il regolamento 2022/1854 riconosce, in generale, agli Stati membri nella sua attuazione, non vi è alcun dubbio, a mio avviso, che esse consentano agli Stati membri di introdurre un tetto applicabile ai ricavi di cui trattasi a un livello inferiore al tetto massimo di EUR 180 per MWh previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, come sostengono, correttamente, i governi belga e austriaco nonché il Consiglio e la Commissione (47).
81. Tale interpretazione è già stata, del resto, confermata dalla Corte nelle recenti cause che hanno dato luogo alle sentenze Secab (48) e Electrabel e a. (49), le quali vertevano sulla compatibilità con il regolamento 2022/1854 di taluni aspetti dei regimi adottati, rispettivamente, dalla Repubblica italiana e dal Regno del Belgio ai sensi di tale regolamento.
82. Osservo, in secondo luogo, che l’interpretazione sostenuta da talune ricorrenti nel procedimento principale, secondo la quale l’introduzione di un tetto inferiore a quello fissato dal diritto dell’Unione sarebbe possibile solo in presenza di circostanze proprie di uno Stato membro che giustifichino l’adozione di misure nazionali che derogano a quelle previste dal regolamento 2022/1854, non trova alcun sostegno nel testo stesso di detto regolamento e risulta difficilmente conciliabile con i suoi principi direttivi e con gli obiettivi perseguiti da quest’ultimo.
83. Più precisamente, per quanto riguarda il considerando 40 del medesimo regolamento (50), cui fa riferimento il giudice del rinvio nella quinta questione pregiudiziale, ritengo che l’espressione «determinate condizioni» non possa essere interpretata nel senso che imporrebbe l’esistenza di circostanze particolari, distinte da quelle che hanno giustificato l’adozione di una misura di massimale a livello dell’Unione, né che essa subordinerebbe l’adozione di misure nazionali a requisiti supplementari a carico degli Stati membri. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che le misure da esso elencate possano essere adottate dagli Stati membri solo a condizione di dimostrare l’esistenza di circostanze particolari proprie dei loro mercati nazionali, distinte da quelle adottate dal legislatore dell’Unione per giustificare l’introduzione del tetto sui ricavi previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento (51). Ne consegue che, nei limiti in cui il considerando 40 di detto regolamento fa riferimento a «determinate condizioni», queste ultime devono essere intese nel senso che rinviano alle condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
84. Una siffatta lettura appare, peraltro, difficile da conciliare, da un lato, con il fatto che il considerando di un atto di diritto dell’Unione può certamente chiarirne l’interpretazione, ma non può, in ogni caso, aggiungere condizioni distinte o supplementari a quelle in base alle quali l’azione degli Stati membri deve essere valutata (52), e, dall’altro, con l’ampio margine di discrezionalità che il regolamento 2022/1854 sembra riconoscere agli Stati membri nella sua attuazione.
85. Sottolineo, in terzo e ultimo luogo, che il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’importo del tetto di EUR 130 per MWh fissato dal governo belga. Esso si chiede, più precisamente, se la circostanza che tale tetto sia inferiore di EUR 50 per MWh a quello previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 possa compromettere gli obiettivi perseguiti da tale regolamento, in particolare quello relativo alla tutela degli interessi dei produttori di energia elettrica.
86. A tal riguardo, vorrei ricordare che, sebbene l’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento consenta agli Stati membri di introdurre o di mantenere un tetto inferiore a quello di EUR 180 per MWh previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, il margine di discrezionalità di cui essi dispongono è circoscritto dai requisiti stabiliti all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (che prevede talune limitazioni al potere discrezionale nazionale nell’attuazione del tetto sui ricavi). Prevedendo una serie di condizioni che devono essere rispettate, tale disposizione mira proprio a garantire che, qualora uno Stato membro si avvalga di tale possibilità, il tetto adottato non sia fissato in modo arbitrario (e che siano salvaguardati taluni principi fondamentali del diritto dell’Unione in materia di energia).
87. Occorre tuttavia constatare che il rispetto di tali condizioni viene valutato concretamente in fatto e non in maniera astratta. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare se queste ultime ricorrano nella controversia di cui al procedimento principale. In tal senso, spetta ad esso esaminare se il tetto sia stato fissato ad un livello che consenta, da un lato, di coprire e di recuperare i costi di esercizio dei produttori interessati e, dall’altro, di rispondere alle aspettative di un investitore ragionevole al fine di evitare eventuali effetti negativi sugli investimenti. Tale esame porterà quindi tale giudice a valutare se il tetto di EUR 130 per MWh sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, alla luce degli elementi di fatto dedotti dal governo belga (53) e delle censure formulate dalle ricorrenti nel procedimento principale. I considerando da 27 a 29 di tale regolamento forniscono, al riguardo, indicazioni utili (54).
88. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del regolamento 2022/1854, letti alla luce del considerando 40 di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi autorizzano gli Stati membri a introdurre una misura con la quale il tetto sui ricavi di mercato è fissato a EUR 130 per MWh, sempreché siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
E. Sulla sesta questione pregiudiziale
89. Con la sesta questione, presentata in caso di risposta affermativa alla quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla validità dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8 del regolamento 2022/1854, alla luce degli articoli 16 e 17 della Carta nonché del principio di solidarietà energetica (55).
90. In via preliminare, preciso che, se la quarta questione pregiudiziale verte sulla validità, alla luce del diritto dell’Unione, del tetto istituito dal regolamento 2022/1854, la sesta questione pregiudiziale riguarda, a sua volta, la validità, alla luce delle disposizioni della Carta, del tetto previsto dal diritto belga e fissato a EUR 130 per MWh. A tal riguardo, e nei limiti in cui tale regolamento non determina esso stesso il tetto di EUR 130 per MWh contestato nel procedimento principale, l’analisi che sarà sviluppata nei paragrafi seguenti delle presenti conclusioni si limiterà alla valutazione della validità delle disposizioni di detto regolamento considerate dal giudice del rinvio, in quanto consentono a uno Stato membro, nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultimo, di fissare un tetto sui ricavi inferiore a quello di EUR 180 per MWh previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Ricordo, in tal senso, che, tra le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2022/1854, figura l’obbligo, per gli Stati membri, di garantire che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, siano «compatibili con il diritto dell’Unione», compresa la Carta (56).
1. Sulla validità dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8 del regolamento 2022/1854 alla luce degli articoli 16 e 17 della Carta
91. Per quanto riguarda l’articolo 16 della Carta, dedicato alla libertà d’impresa, quest’ultimo prevede che tale libertà è riconosciuta conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la tutela garantita da tale articolo implica, in particolare, la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza, nonché il diritto, per ogni impresa, di poter disporre liberamente, nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, delle proprie risorse economiche, tecniche e finanziarie (57). Peraltro, tale libertà, che non costituisce una prerogativa assoluta, può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei pubblici poteri idonei a introdurre, nell’interesse generale, limitazioni all’esercizio dell’attività economica. Tale circostanza trova segnatamente riscontro nel modo in cui occorre valutare la normativa dell’Unione alla luce del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (58).
92. Mi sembra importante ricordare che la questione se il tetto istituito dal governo belga sia, in pratica, tale da violare l’articolo 16 della Carta non può essere valutata in astratto. Una siffatta valutazione richiede, al contrario, un esame concreto delle circostanze del caso di specie, che rientra nella competenza esclusiva del giudice del rinvio.
93. In ogni caso, osservo che né la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2022/1854, di fissare un tetto sui ricavi inferiore a EUR 180 per MWh, né il prelievo dei ricavi «eccedenti» generati da circostanze eccezionali, quando è attuato nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, non sembrano, in quanto tali, idonei a pregiudicare la capacità di investimento dei produttori interessati né la loro libertà di esercitare la propria attività economica. Solo nel caso in cui fosse dimostrato che il tetto imposto dal diritto nazionale è incompatibile con tale disposizione, in particolare in quanto comprometterebbe i segnali di investimento o non consentirebbe di coprire i costi di investimento e di esercizio di tali produttori, potrebbe essere presa in considerazione un’eventuale violazione dell’articolo 16 della Carta. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio valutare se, alla luce di tutti gli elementi di cui dispone, il tetto sui ricavi previsto all’articolo 22 ter della legge del 16 dicembre 2022 soddisfi effettivamente le condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento (59).
94. In ogni caso, anche supponendo che la Corte constati che il prelievo dei ricavi eccedenti, quando è applicato secondo modalità più rigorose rispetto al tetto di EUR 180 per MWh previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, è tale da limitare l’esercizio della libertà d’impresa, una siffatta restrizione mi sembrerebbe giustificata per gli stessi motivi esposti ai paragrafi da 69 a 74 delle presenti conclusioni. Infatti, l’eventuale limitazione alla libertà d’impresa che sarebbe causata dal prelievo dei ricavi eccedenti in misura più rigorosa rispetto al tetto di EUR 180 per MWh previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, sembra rispettare il contenuto essenziale di tale libertà, tenuto conto delle condizioni fissate all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, nel senso che tale prelievo era applicabile solo per un breve periodo e che non ha impedito l’attività imprenditoriale dei produttori interessati.
95. L’analisi che precede è altresì applicabile alla parte della sesta questione pregiudiziale relativa alla validità delle disposizioni del regolamento 2022/1854 considerate dal giudice del rinvio alla luce dell’articolo 17 della Carta (60).
2. Sulla validità dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8 del regolamento 2022/1854 alla luce del principio di solidarietà energetica
96. Per quanto riguarda il principio di solidarietà energetica, ricordo che l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE stabilisce che, nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell’energia, a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, a promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, e a promuovere l’interconnessione delle reti energetiche. Così, lo spirito di solidarietà tra gli Stati membri, menzionato nella disposizione sopra citata, costituisce un’espressione specifica, nel settore dell’energia, del principio di solidarietà, il quale a sua volta costituisce uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, ed è strettamente connesso al principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (61). Inoltre, nulla permette di ritenere che il principio di solidarietà enunciato all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE non possa, come tale, produrre effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione. Al contrario, tale principio, come risulta dal tenore letterale e dalla struttura stessi di detta disposizione, è sotteso alla totalità degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di energia, raggruppandoli e dando loro una coerenza (62). Ne consegue, in particolare, che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione a titolo di detta politica, devono essere interpretati, e la loro legittimità deve essere valutata, alla luce di detto principio (63).
97. Occorre altresì ricordare che il principio di solidarietà energetica deve essere preso in considerazione dalle istituzioni dell’Unione nonché dagli Stati membri, nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e, segnatamente, di quello del gas naturale, provvedendo a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, il che implica non soltanto far fronte a situazioni di emergenza, allorché queste si verificano, ma anche adottare misure volte a prevenire le situazioni di crisi. A questo scopo, è necessario valutare l’esistenza di rischi per gli interessi energetici degli Stati membri e dell’Unione, e segnatamente per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, al fine di procedere al bilanciamento degli interessi in gioco alla luce di tale principio, tenendo conto degli interessi tanto degli Stati membri quanto dell’Unione nel suo complesso. Tuttavia, l’applicazione di detto principio non significa che la politica dell’Unione in materia di energia non debba in alcun caso avere un impatto negativo sugli interessi particolari di uno Stato membro in materia di energia (64). Nondimeno, come ho sottolineato al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione, nell’attuazione di tale politica, tanto gli interessi dell’Unione quanto quelli dei diversi Stati membri potenzialmente interessati, e a procedere a un bilanciamento tra tali interessi in caso di conflitti (65).
98. Nel caso di specie, il regolamento 2022/1854 è stato adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, che rientra nel capo 1, intitolato «Politica economica», del titolo VIII, della parte terza del Trattato FUE. Non si può tuttavia dedurre, solo in base alla scelta di tale base giuridica da parte del legislatore dell’Unione, che tale atto esuli dalla politica dell’Unione in materia di energia, né che la sua legittimità possa, per tale motivo, non essere valutata alla luce del principio di solidarietà energetica (66).
99. Pertanto, poiché dalla giurisprudenza della Corte, richiamata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, risulta che il principio di solidarietà energetica deve guidare qualsiasi azione rientrante nella politica energetica dell’Unione, anche in situazioni di crisi, e che esso si impone sia alle istituzioni dell’Unione sia agli Stati membri, implicando l’adozione di misure destinate a far fronte alle situazioni di emergenza e a prevenire le crisi, non vi è dubbio che, a mio avviso, il regolamento 2022/1854 illustri lo «spirito di solidarietà» di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE. Infatti, in quanto risposta coordinata a livello dell’Unione al forte rincaro dei prezzi dell’energia elettrica nonché ai suoi effetti sulle famiglie e sull’industria, e adottato, in particolare, al fine di evitare l’adozione di misure nazionali non coordinate che possono nuocere al mercato interno dell’energia e compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento, tale regolamento si basa esso stesso sul principio di solidarietà, o addirittura ne costituisce una manifestazione concreta (67).
100. Peraltro, constato che, contrariamente a quanto sostengono talune ricorrenti nel procedimento principale, la circostanza che il regolamento 2022/1854 consenta l’introduzione di massimali diversi a seconda degli Stati membri, o il fatto che alcuni di essi si siano avvalsi di tale facoltà per determinare massimali inferiori a quello previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, non può, di per sé, essere considerato una violazione del principio di solidarietà energetica. È vero che l’intervento del legislatore dell’Unione mirava ad evitare una frammentazione del mercato dell’energia elettrica dell’Unione, stabilendo un insieme di norme comuni, in particolare mediante l’introduzione di un «tetto uniforme per tutta l’Unione», come risulta dal considerando 27 di detto regolamento. Tuttavia, l’armonizzazione così perseguita non era né massima né esaustiva. Il legislatore dell’Unione ha, al contrario, tenuto conto delle specificità dei mercati dell’energia elettrica dei diversi Stati membri. L’obiettivo perseguito non consisteva quindi nell’imporre un tetto uniforme in tutta l’Unione, bensì nel garantire l’istituzione, in tutti gli Stati membri, di un meccanismo del massimale sui ricavi eccedenti, nel rispetto di un tetto massimo comune.
101. Da tali elementi risulta che, consentendo agli Stati membri di fissare, alle condizioni enunciate all’articolo 8 del regolamento 2022/1854, un tetto sui ricavi di mercato inferiore a quello previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, il legislatore dell’Unione non ha violato tale principio.
102. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del regolamento 2022/1854 devono essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di prevedere un tetto inferiore a quello previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, e non violano gli articoli 16 e 17 della Carta nonché il principio di solidarietà energetica.
F. Sulla settima questione pregiudiziale
103. Con la settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 violino gli articoli 20 e 21 della Carta, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento nonché l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE, in quanto assoggettano il tetto obbligatorio di EUR 180 per MWh sui ricavi di mercato anche alla vendita di energia elettrica prodotta a partire da combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa).
1. Sulla validità del tetto alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta
104. Per quanto riguarda, in primo luogo, la parte della questione relativa alla validità dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, il giudice del rinvio considera che tale questione deve essere esaminata in quanto le disposizioni contestate assoggettano al tetto di EUR 180 per MWh tutte le imprese che producono energia elettrica da biomassa, sebbene esistano differenze sostanziali tra tali imprese e quelle che producono energia elettrica a partire da altre tecnologie, in particolare per quanto riguarda i loro costi di investimento e di esercizio, il che rischierebbe di comportare una disparità di trattamento ingiustificata tra tali diversi produttori.
105. Ricordo che, secondo il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854, i ricavi ottenuti dalla produzione di energia elettrica da combustibili solidi o gassosi da biomassa, escluso il biometano, devono, al pari di quelli ottenuti dalle altre fonti energetiche elencate all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, essere soggetti al tetto di EUR 180 per MWh. Così facendo, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il ricorso a combustibili solidi e gassosi generati dalla biomassa non esponesse i produttori di energia elettrica interessati a costi di produzione paragonabili a quelli sostenuti dai produttori particolarmente colpiti dall’aumento eccezionale del prezzo elevato del gas come fattore produttivo, cosicché i primi potevano, in sostanza, rientrare nella categoria dei «generatori inframarginali» oggetto della misura del massimale (68).
106. Tengo altresì ad osservare che uno degli obiettivi principali del regolamento 2022/1854 consisteva nel limitare i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dai produttori con i costi marginali più bassi, i quali potevano realizzare ricavi eccedenti significativi. Il prelievo di tali ricavi mirava a consentire agli Stati membri di finanziare misure di sostegno a favore dei clienti finali di energia elettrica (69).
107. Ritengo, inoltre, che l’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell’Unione nell’adozione di misure di emergenza come quelle previste dal regolamento 2022/1854 gli consenta di raggruppare i produttori di energia elettrica soggetti al massimale all’interno di una categoria generale fondata sulla fonte di energia utilizzata per la produzione di energia elettrica e, pertanto, di trattare in modo omogeneo i diversi tipi di combustibili solidi o gassosi, senza essere tenuto a operare una distinzione più sottile tra le diverse forme di biomassa di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. È certamente pacifico che, tra i produttori soggetti al massimale, taluni sostengono costi di produzione più elevati di altri. Una siffatta circostanza non può tuttavia, di per sé, rimettere in discussione la categorizzazione adottata dal legislatore dell’Unione tra i diversi produttori di energia elettrica. Infatti, la definizione di categorie implica necessariamente un certo grado di generalizzazione, che non consente di tener conto di tutte le situazioni particolari. Orbene, poiché tali categorie sono state stabilite sulla base di criteri oggettivi, non si può contestare al legislatore dell’Unione di aver agito in tal modo. A mio avviso, seguire l’argomento delle ricorrenti nel procedimento principale equivarrebbe a richiedere l’introduzione di massimali distinti per ciascuna fonte di energia, soluzione che, pur essendo certamente ipotizzabile, rischierebbe, in pratica, di complicare l’applicazione del meccanismo del massimale e di comprometterne l’effettività.
108. Tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regolamento 2022/1854, ricordato al paragrafo 107 delle presenti conclusioni, nonché del contesto economico e politico particolare nel quale esso è stato adottato, il legislatore dell’Unione non è incorso in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che, nonostante le differenze tra le fonti di energia di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, queste ultime dovessero essere soggette allo stesso massimale, dal momento che sono state tutte identificate come rientranti nelle tecnologie inframarginali.
2. Sull’obbligo di motivazione
109. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE, ricordo che da una costante giurisprudenza della Corte risulta che la motivazione deve essere adeguato alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Non è richiesto, peraltro, che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di tale disposizione deve essere valutata alla luce non soltanto del tenore letterale dell’atto stesso, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia (70). Inoltre, la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e, nel caso di atti di portata generale, la motivazione può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. In tale contesto, la Corte ha precisato, in particolare, che sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d’indole tecnica operate se l’atto contestato evidenzia i termini essenziali dello scopo perseguito dall’istituzione (71).
110. Per le ragioni esposte al paragrafo seguente delle presenti conclusioni, ritengo che, nel caso di specie, il legislatore dell’Unione abbia adempiuto l’obbligo di motivazione ad esso incombente.
111. Infatti, per quanto riguarda, anzitutto, la decisione del legislatore dell’Unione di fissare il tetto a EUR 180 per MWh, rilevo che i motivi che hanno condotto alla scelta di tale importo, nonché gli elementi concreti sui quali tale scelta si basa, emergono in modo chiaro e sufficientemente preciso dal testo stesso del regolamento 2022/1854, in particolare dai suoi considerando da 27 a 30. Inoltre, per quanto riguarda l’elenco delle fonti di energia di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e soggetto alla misura del massimale, anche i considerando 11 e da 32 a 34 di quest’ultimo forniscono spiegazioni sufficienti al riguardo. Infine, se è vero che detto regolamento non contiene una motivazione specifica per ciascuna delle fonti di energia interessate quanto alle ragioni dell’applicazione del massimale, il criterio determinante adottato per l’applicazione di tale misura, vale a dire la distinzione tra le tecnologie inframarginali soggette al tetto e quelle che sostengono costi più elevati escluse da quest’ultimo, risulta tuttavia in modo sufficientemente chiaro e preciso dal medesimo regolamento. L’esame più approfondito della questione se talune tecnologie rientrino, nel caso di specie, nella nozione di «tecnologie inframarginali» eccederebbe, per il suo carattere altamente tecnico, i requisiti derivanti dall’obbligo di motivazione.
3. Sui principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
112. Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, ricordo che il primo di tali principi esige che le norme giuridiche siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Il principio di certezza del diritto impone, in particolare, che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (72). Tuttavia, tali requisiti non possono essere intesi nel senso che ostano a che il legislatore dell’Unione, nell’ambito di una norma che esso adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta. Il che sembra ovvio, dal momento che non è possibile determinare in anticipo, in modo preciso e specifico, tutte le situazioni che potrebbero verificarsi. Il principio di certezza del diritto non comporta nemmeno l’obbligo di mantenere l’ordinamento giuridico inalterato nel tempo, giacché il legislatore dell’Unione rimane libero, nei lmiti del suo margine di discrezionalità, di modificare la situazione normativa esistente (73). Una rigidità legislativa eccessiva, di conseguenza, osterebbe a qualsiasi adeguamento a nuove circostanze che potrebbero verificarsi.
113. Quanto al principio di tutela del legittimo affidamento, il diritto di far valere quest’ultimo presuppone che assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate e affidabili siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione. Un operatore economico non può neppure riporre il proprio legittimo affidamento nel fatto che non interverrà assolutamente alcuna modifica legislativa di una situazione esistente da parte del legislatore dell’Unione (74).
114. Ritengo, per le ragioni esposte nei paragrafi seguenti delle presenti conclusioni, che non possa essere dimostrata alcuna violazione di tali principi da parte dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854.
115. Da un lato, per quanto riguarda il principio di certezza del diritto, rilevo che queste due disposizioni definiscono in modo sufficientemente chiaro e preciso sia l’ambito di applicazione della misura del massimale sia le modalità della sua attuazione (75). Esse consentono quindi ai produttori interessati di determinare con sufficiente precisione la portata degli obblighi ad essi incombenti, conformemente alla giurisprudenza menzionata al paragrafo 112 delle presenti conclusioni (76). Inoltre, dal momento che, secondo tale giurisprudenza, il principio di certezza del diritto non implica il mantenimento di un ordinamento giuridico immutato, non si può contestare al legislatore dell’Unione di aver adottato, in un contesto di emergenza, misure eccezionali volte a far fronte alla crisi energetica.
116. D’altro lato, per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, come risulta dalla giurisprudenza della Corte esposta al paragrafo 113 delle presenti conclusioni, ogni operatore economico può avvalersi di tale principio qualora l’autorità competente dell’Unione abbia fatto sorgere nei suoi confronti aspettative fondate mediante assicurazioni precise, incondizionate e concordanti. Orbene, nel caso di specie, è giocoforza constatare che nessuna delle ricorrenti nel procedimento principale sostiene che il legislatore dell’Unione abbia fornito siffatte assicurazioni quanto all’esclusione, dall’ambito di applicazione della misura del massimale, dei ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da combustibili solidi o gassosi da biomassa (fatta eccezione per il biometano) (77).
117. Ne consegue che né il principio di certezza del diritto né il principio di tutela del legittimo affidamento possono essere interpretati nel senso che ostano a qualsiasi intervento delle autorità pubbliche volto a rimediare a una carenza del mercato, in particolare, qualora tale intervento abbia carattere di urgenza in risposta a un evento eccezionale e quindi, per definizione, imprevedibile. Inoltre, le imprese interessate non possono legittimamente fondarsi sul mantenimento di una situazione giuridica o economica esistente, dato che quest’ultima può essere modificata nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono le autorità competenti dell’Unione.
118. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla settima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854 devono essere interpretati nel senso che essi non violano gli articoli 20 e 21 della Carta, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento né l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE, nella parte in cui assoggettano al tetto di EUR 180 per MWh anche i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da combustibili da biomassa.
G. Sull’ottava questione pregiudiziale
119. Con la sua ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 debba essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di fissare, per gli impianti che producono energia elettrica da combustibili solidi o gassosi da biomassa, un tetto sui ricavi di mercato superiore al tetto di EUR 180 per MWh previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.
120. Osservo, in via preliminare, che, sebbene il governo belga abbia introdotto un tetto di EUR 130 per MWh per tutti gli operatori che producono energia elettrica da una delle fonti elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, esso ha tuttavia ritenuto necessario elevare a EUR 180 per MWh il tetto applicabile all’energia elettrica prodotta da combustibili solidi o gassosi da biomassa, tenuto conto dei suoi costi di produzione più elevati rispetto alla produzione da altre fonti di energia soggette a tale tetto (78). Le ricorrenti nel procedimento principale sostengono tuttavia che l’applicazione uniforme di un tetto di EUR 180 per MWh a tutte le imprese che producono energia elettrica da biomassa non sarebbe giustificata. Esse fanno valere, a tal riguardo, da un lato, l’esistenza di differenze sostanziali tra tali produttori quanto ai loro costi di investimento e di esercizio e, dall’altro, l’incidenza sproporzionata che una siffatta misura eserciterebbe sulla capacità dei produttori che utilizzano rifiuti da biomassa di coprire tali costi. A loro avviso, il legislatore dell’Unione avrebbe quindi dovuto fissare il tetto ad un importo superiore a EUR 180 per MWh.
121. Osservo, in tal senso, che, sebbene l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2022/1854 consenta effettivamente agli Stati membri di derogare al limite «massimo» di EUR 180 per MWh previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, fissando un tetto superiore, tale facoltà non ha affatto carattere obbligatorio. È giocoforza constatare, infatti, che l’esercizio di tale facoltà resta subordinato alla condizione che i costi di investimento e di esercizio dei produttori interessati eccedano il tetto di EUR 180 per MWh fissato all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. Il considerando 42 di detto regolamento precisa, peraltro, che tale possibilità mira a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.
122. Di conseguenza, spetta agli Stati membri stabilire, alla luce delle caratteristiche proprie dei loro mercati nazionali e sulla base di dati oggettivi relativi ai costi di produzione degli impianti interessati, se si debba ricorrere a tale facoltà. Occorre rilevare, a tal riguardo, che, se i produttori interessati contestano al governo belga di aver fissato un tetto che non consentirebbe di coprire i loro costi di investimento e di esercizio, una siffatta constatazione – che si basa su una valutazione di fatto che esula dalla competenza della Corte – non è dimostrata o, in ogni caso, non risulta chiaramente dalla decisione di rinvio (79).
123. Per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, anch’esso oggetto dell’ottava questione pregiudiziale, tale disposizione è tesa a circoscrivere il potere discrezionale degli Stati membri nell’adozione delle misure nazionali di fissazione del massimale definendo i criteri che tali misure devono soddisfare per essere conformi. Preciso, su tale punto, che, se l’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento richiede, infatti, che le misure nazionali adottate dagli Stati membri garantiscano, in particolare, la copertura dei costi di investimento e di esercizio, la valutazione della ragionevolezza del tetto adottato dal governo belga per i produttori di energia elettrica che ricorrono a combustibili da biomassa rientra in un’analisi fattuale che esula dalla competenza della Corte (80).
124. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere all’ottava questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2022/1854 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di fissare, per gli impianti che producono energia elettrica da combustibili solidi o gassosi da biomassa, un tetto sui ricavi di mercato superiore al tetto di EUR 180 per MWh previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultimo.
H. Sulla decima e sulla dodicesima questione pregiudiziale
125. Con la decima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, letti alla luce del considerando 30 di quest’ultimo, autorizzino, per quanto riguarda il ricorso a presunzioni, una distinzione tra i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare e i produttori di energia elettrica da altre fonti di energia. In caso risposta affermativa, tale giudice chiede, con la dodicesima questione, se tali disposizioni violino gli articoli 20 e 21 della Carta.
126. Rilevo, in primo luogo, che la decima questione pregiudiziale corrisponde, essenzialmente, alla seconda questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d’Appello di Bruxelles (Belgio) nella causa che ha dato luogo alla sentenza Electrabel e a. (81). In tale sentenza la Corte ha dichiarato che gli articoli da 6 a 8 del regolamento 2022/1854 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’importo dei ricavi a cui si applica un tetto sui ricavi di mercato previsto in applicazione di tale articolo 8 è determinato, a seconda degli impianti di produzione di energia elettrica considerati, o a partire da presunzioni assolute o a partire da presunzioni relative, che possono tuttavia essere superate solo, da un lato, giustificando i ricavi realmente realizzati dall’insieme degli impianti dell’operatore interessato e, dall’altro, mediante altre presunzioni, purché tali presunzioni consentano di ottenere stime ragionevoli di detti ricavi, che siano rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato (82).
127. A tal proposito, la Corte ha considerato che poiché la questione se una determinata presunzione soddisfi tale condizione è di natura fattuale, essa rientra nella competenza delle autorità nazionali, che agiscono sotto il controllo dei giudici nazionali. Essa ha tuttavia dichiarato, al fine di guidare il giudice del rinvio nella sua valutazione, che, ai fini di tale valutazione, occorre tener conto di tutti gli elementi fattuali e tecnici che caratterizzano non solo la situazione degli operatori e degli impianti interessati, ma anche il mercato nazionale dell’energia elettrica (83). Possono quindi, in particolare, essere pertinenti al riguardo l’entità, tenuto conto di tali particolarità, degli ostacoli alla raccolta e al controllo dei dati che consentirebbero di determinare, in un lasso di tempo compatibile con l’urgenza intrinseca all’obiettivo di tutela dei clienti finali di energia elettrica, i ricavi esatti degli impianti o degli operatori soggetti alla misura di limitazione di cui trattasi, nonché la questione se le presunzioni poste in essere siano sufficientemente precise per evitare di condurre a una sopravvalutazione o a una sottovalutazione significativa dei ricavi realizzati dagli operatori interessati, nonché la questione se esista un meccanismo correttivo che consenta, se del caso, agli operatori o alle autorità nazionali di far valere i ricavi reali al fine di rettificare il risultato di tali presunzioni qualora esse non conducano a stime ragionevoli, rappresentative della realtà del mercato nel corso del periodo considerato (84).
128. La Corte ha altresì precisato, nella sentenza Electrabel e a., che il fatto che uno Stato membro abbia eventualmente scelto di istituire, sulla base di elementi distintivi oggettivi, presunzioni variabili a seconda degli operatori, degli impianti o della tecnologia interessati, o una catena di presunzioni, non è idoneo a dimostrare che la condizione ricordata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni non sia soddisfatta, purché, per ciascuna categoria di operatori, di impianti o di tecnologia eventualmente interessata, la presunzione istituita consenta di ottenere una stima ragionevole dei ricavi propri di tale categoria.
129. Pertanto, la giurisprudenza della Corte richiamata ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni porta a rispondere in senso affermativo alla decima questione pregiudiziale. Infatti, l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, letti alla luce del considerando 30 di quest’ultimo, non ostano, per quanto riguarda il ricorso a presunzioni, a una distinzione tra i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare e i produttori di energia elettrica da altre fonti di energia. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che tale distinzione si basi su elementi oggettivi che consentano di giungere a una stima ragionevole dei ricavi propri di ciascuna categoria interessata.
130. In secondo luogo, per quanto riguarda la validità dell’articolo 2, punto 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, ricordo che i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, sanciti rispettivamente da queste ultime due disposizioni, impongono che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (85).
131. Anche supponendo, come sostengono alcune delle ricorrenti nel procedimento principale, che i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare e i produttori di energia elettrica da altre fonti di energia si trovino in una situazione analoga alla luce dell’obiettivo consistente nel prelevare i ricavi eccedenti realizzati dai produttori che utilizzano tecnologie cosiddette «inframarginali», questa sola circostanza non può, a mio avviso, ostare a che le autorità nazionali competenti, tenuto conto in particolare dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono, ricorrano a metodi di calcolo distinti al fine di determinare i ricavi soggetti al tetto e applichino, a tal fine, presunzioni diverse a seconda delle categorie di impianti interessati. Ciò si verifica in particolare quando una siffatta distinzione si basa su considerazioni oggettive di ordine pratico e sulla necessità di garantire l’applicazione effettiva della misura del massimale, in particolare semplificando le modalità di attuazione di quest’ultima e alleviando l’onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali competenti (86). Ricordo che, nel caso di specie, la distinzione operata dal legislatore belga tra l’energia elettrica di origine nucleare e quella prodotta da altre fonti di energia si basa sulla circostanza che, per quanto riguarda la prima categoria, la strategia di commercializzazione dei produttori interessati era disciplinata dalla legge del 16 dicembre 2022.
132. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla dodicesima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, letti alla luce del considerando 30 di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non violano gli articoli 20 e 21 della Carta, consentendo a uno Stato membro che si avvale di presunzioni ai fini della determinazione dei ricavi di mercato soggetti al tetto di operare una distinzione tra i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare e i produttori di energia elettrica da altre fonti energetiche.
I. Sulla tredicesima e sulla quattordicesima questione pregiudiziale
133. Con la tredicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, gli articoli 7 e 8 nonché l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di introdurre una misura nazionale di limitazione dei ricavi di mercato con effetto a decorrere dal 1o agosto 2022. Con la quattordicesima questione, sollevata in caso di risposta affermativa alla tredicesima questione pregiudiziale, detto giudice intende stabilire se le citate disposizioni di tale regolamento siano valide alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di irretroattività delle norme giuridiche e di solidarietà energetica nonché dell’articolo 17 della Carta.
134. Dalla decisione di rinvio risulta che tali questioni traggono origine dal fatto che il prelievo istituito dalla legge del 16 dicembre 2022 è stato applicato ai ricavi eccedenti realizzati in Belgio nel periodo compreso tra il 1o agosto 2022 e il 30 giugno 2023, mentre il regolamento 2022/1854 è entrato in vigore solo l’8 ottobre 2022, che il tetto fissato da quest’ultimo era applicabile solo per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 30 giugno 2023 e che tale regolamento non prevedeva espressamente la possibilità per gli Stati membri di applicare tale tetto prima del 1o dicembre 2022, e tuttavia una siffatta facoltà è stata prevista nella proposta che ha portato all’adozione di detto regolamento.
135. Anzitutto, osservo che la stessa problematica è stata sollevata nella causa che ha dato luogo alla sentenza Electrabel e a. (87). La Corte ha dichiarato che le disposizioni cui fa riferimento la tredicesima questione pregiudiziale, in combinato disposto con l’articolo 288 TFUE e con i principi del primato e di effettività del diritto dell’Unione nonché di leale cooperazione, dovevano essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale adottata posteriormente all’entrata in vigore del regolamento 2022/1854 e che prevede l’applicazione di una misura del massimale sui ricavi di mercato simile a quella di cui detto regolamento impone l’introduzione, ma per un periodo anteriore a quello fissato dal medesimo regolamento (88). A tal riguardo, essa ha rilevato, in particolare, che non risultava da alcuna disposizione del medesimo regolamento che esso sarebbe stato applicato a una siffatta normativa o che esso avrebbe subordinato l’adozione di una siffatta normativa alle condizioni previste dallo stesso (89). Essa ha altresì rilevato che gli Stati membri dovevano esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione, ma che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risultava che il giudice del rinvio in tale causa dubitasse della compatibilità nel merito della normativa nazionale all’origine delle controversie principali con altre disposizioni del diritto dell’Unione che sarebbero state applicabili ratione temporis (90).
136. Ciò precisato, occorre quindi trasporre l’analisi e la risposta adottate dalla Corte nella sentenza Electrabel e a., come sintetizzate al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, e rispondere in senso affermativo alla tredicesima questione pregiudiziale.
137. Tenuto conto della risposta che propongo di fornire alla tredicesima questione pregiudiziale, occorre rispondere anche alla quattordicesima questione pregiudiziale. Per le stesse ragioni esposte ai paragrafi da 112 a 118 delle presenti conclusioni, ritengo che l’articolo 6, paragrafo 1, gli articoli 7 e 8 nonché l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854 non possano essere considerati lesivi dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Ciò vale anche per quanto riguarda l’articolo 17 della Carta e il principio di solidarietà energetica, per ragioni analoghe a quelle elaborate ai paragrafi da 69 a 75, 99 e 100 delle presenti conclusioni.
138. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla quattordicesima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, gli articoli 7 e 8 nonché l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854 devono essere interpretati nel senso che non violano i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di irretroattività delle norme giuridiche e di solidarietà energetica nonché l’articolo 17 della Carta.
J. Sulla quindicesima questione pregiudiziale
139. Con la quindicesima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a che tale giudice mantenga gli effetti della legge del 16 dicembre 2022 nell’ipotesi in cui esso constati, alla luce delle risposte fornite dalla Corte, l’incompatibilità di tale legge con gli obblighi derivanti dal regolamento 2022/1854.
140. Alla luce delle risposte che suggerisco di fornire alle questioni pregiudiziali che precedono, non occorre rispondere a tale quindicesima questione. Le considerazioni che seguono sono quindi formulate ad abundantiam, nell’eventualità che la Corte ritenga comunque utile pronunciarsi sulla stessa.
141. In via preliminare, desidero sottolineare il fatto che il giudice del rinvio non chiede una limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza, ma si interroga sulla possibilità di mantenere, nel suo ordinamento giuridico nazionale, gli effetti della legge del 16 dicembre 2022, quand’anche ne constati l’incompatibilità con il regolamento 2022/1854.
142. A tal riguardo, sottolineo che è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto dell’Unione sul loro territorio (91). In tal senso, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, in virtù del principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti a rimuovere le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione. Un siffatto obbligo incombe, nell’ambito delle sue competenze, a ciascun organo dello Stato membro interessato, inclusi i giudici nazionali investiti di un ricorso contro un atto nazionale che costituisce una tale violazione (92). Pertanto, è compito delle autorità dello Stato membro interessato, qualora constatino che una normativa nazionale è incompatibile con il diritto dell’Unione, pur mantenendo un potere discrezionale quanto alle misure da adottare, vigilare affinché il diritto nazionale sia rapidamente adeguato al diritto dell’Unione e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti agli individui dall’ordinamento dell’Unione (93). Infatti, se i giudici nazionali avessero il potere di attribuire alle norme nazionali il primato rispetto al diritto dell’Unione al quale tali disposizioni sono contrarie, anche solo provvisoriamente, ne risulterebbe pregiudicata l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione (94).
143. È solo in via puramente eccezionale e per ragioni imperative di certezza del diritto che la Corte ha riconosciuto la possibilità di concedere una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione rispetto al diritto interno con essa in contrasto. Una siffatta limitazione nel tempo degli effetti dell’interpretazione data dalla Corte a tale diritto può essere concessa solo nella stessa sentenza che statuisce sull’interpretazione richiesta (95).
144. In tal senso, la Corte ha riconosciuto che un giudice nazionale possa, se il diritto interno lo consente, mantenere gli effetti di misure dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno, e detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità (96). La Corte ha altresì ammesso, in sostanza, che, tenuto conto dell’esistenza di una considerazione imperativa connessa alla tutela dell’ambiente, il giudice nazionale può essere autorizzato, in via eccezionale, ad applicare una normativa nazionale che gli consenta di mantenere determinati effetti di un atto nazionale la cui procedura di adozione non sia stata conforme a una direttiva in materia di ambiente, quando esiste il rischio che l’annullamento di tale atto crei una lacuna giuridica incompatibile con l’obbligo, per lo Stato membro interessato, di adottare le misure di recepimento di un altro atto di diritto dell’Unione diretto alla tutela dell’ambiente (97).
145. Nel caso di specie, sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni scritte presentate dal governo belga risulta che tale Stato membro invoca, a sostegno della sua domanda volta al mantenimento degli effetti della legge controversa, da un lato, difficoltà di bilancio e amministrative conseguenti a un annullamento non modulato di tale legge (98). D’altro lato, tale governo fa valere che un siffatto annullamento potrebbe creare una lacuna giuridica, in mancanza di un qualsivoglia meccanismo di fissazione di un massimale applicabile, compromettendo in tal modo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2022/1854.
146. Tuttavia, è giocoforza rilevare che le sole difficoltà di bilancio e amministrative invocate da detto governo non possono essere assimilate a considerazioni imperative ai sensi della citata giurisprudenza. Infatti, la Corte ha già dichiarato che il semplice richiamo a difficoltà di bilancio e amministrative che potrebbero risultare dall’annullamento delle disposizioni contestate non è sufficiente a concretizzare considerazioni imperative di certezza del diritto (99). Nello stesso senso, essa ha altresì dichiarato che l’esistenza di conseguenze finanziarie derivanti per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustifica, di per sé, la limitazione nel tempo degli effetti di tale sentenza (100).
147. Di conseguenza, nessuna delle ragioni addotte dal governo belga è tale da giustificare il mantenimento degli effetti della legge del 16 dicembre 2022 (101). Del resto, un siffatto mantenimento avrebbe l’effetto, come sostenuto da talune ricorrenti nel procedimento principale, di prolungare l’applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione e idonee a comportare gravi violazioni dei diritti conferiti alle imprese interessate, in particolare il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (102).
V. Conclusione
148. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) come segue:
1) L’articolo 7, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia
deve essere interpretato nel senso che:
solo i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da biometano, e non l’energia elettrica generata da biogas derivante da un siffatto processo e mediante un impianto di cogenerazione, sono esclusi dall’ambito di applicazione del tetto fissato all’articolo 6 di detto regolamento. Una siffatta interpretazione non è contraria agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2) L’articolo 7, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2022/1854
deve essere interpretato nel senso che:
esso non viola gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto consente agli Stati membri di non applicare il tetto sui ricavi di mercato fissato all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione abbiano una capacità installata massima di 1 MW, senza prevedere la possibilità di introdurre un’aliquota progressiva di prelievo né di introdurre una deroga o un’eccezione fondata sulla capacità installata dell’impianto interessato.
3) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854
deve essere interpretato nel senso che:
esso non viola l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali nella parte in cui prevede che i ricavi di mercato eccedenti dei produttori di energia elettrica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento sono soggetti a un’aliquota di prelievo del 100%.
4) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del regolamento 2022/1854
devono essere interpretati nel senso che:
essi autorizzano gli Stati membri a introdurre un tetto sui ricavi di mercato fissato a EUR 130 per Mwh, sempreché siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.
5) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del regolamento 2022/1854
devono essere interpretati nel senso che:
essi consentono agli Stati membri di prevedere un tetto inferiore a quello previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, e non violano gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali nonché il principio di solidarietà energetica.
6) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2022/1854
devono essere interpretati nel senso che:
essi non violano gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento né l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE, nella parte in cui assoggettano al tetto di EUR 180 per MWh anche i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da combustibili da biomassa.
7) L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2022/1854
deve essere interpretato nel senso che:
esso non impone agli Stati membri di fissare, per gli impianti che producono energia elettrica da combustibili solidi o gassosi da biomassa, un tetto sui ricavi di mercato superiore al tetto di EUR 180 per MWh previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultimo.
8) L’articolo 2, punto 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854
devono essere interpretati nel senso che:
essi non violano gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali, consentendo a uno Stato membro che si avvale di presunzioni, ai fini della determinazione dei ricavi di mercato soggetti al tetto, di operare una distinzione tra i produttori di energia elettrica che sfruttano l’energia nucleare e i produttori di energia elettrica da altre fonti energetiche.
9) L’articolo 6, paragrafo 1, gli articoli 7 e 8 nonché l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854
devono essere interpretati nel senso che:
essi non violano i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di irretroattività delle norme giuridiche e di solidarietà energetica nonché l’articolo 17 della Carta.
1 Lingua originale: il francese.
2 Regolamento del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1). Più precisamente, sono esaminati l’articolo 2, punto 5, l’articolo 6, paragrafo 1, gli articoli 7 e 8, nonché l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce, se del caso, dei considerando 30 e 40 di quest’ultimo.
3 Si tratta, rispettivamente, della 2Valorise Ham NV, della 2Valorise Amel NV e della 2Valorise NV (in prosieguo, congiuntamente: la «2Valorise e a.»); della Luminus NV, della EDF Belgium NV, della ActiVent Wallonie NV, della e‑NosVents NV, della CVLumiwind e della Luminus Wind Together cv (in prosieguo, congiuntamente: la «Luminus e a.»); della Rouge Lux BVBA e della Biospace CV; della Federatie van de Belgische Elektriciteits‑en Gasbedrijven, della Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW e della Wind4wallonia 2NV (in prosieguo, congiuntamente, la « FEBEG e a.»); della Eletrabel NV nonché della Eoly Energy NV (in prosieguo: la «Eoly»).
4 V., a tal riguardo, sentenze del 18 dicembre 2025, Electrabel e a. (C‑633/23; in prosieguo: la «sentenza Electrabel e a. », EU:C:2025:991), nonché del 22 gennaio 2026, Secab (C‑423/23; in prosieguo: la «sentenza Secab», EU:C:2026:32), cause nelle quali ho redatto le conclusioni. V. anche le mie conclusioni presentate il 25 giugno 2026 nelle cause Axpo Energy Romania e PPC Renewables Romania (C‑251/24 e C‑392/24). Inoltre, segnalo che altre cause sono ancora pendenti dinanzi alla Corte, in particolare, le cause Varo Energy Belgium e a. (C‑358/24), Vermilion Energy Ireland e a. (C‑533/24), nonché Acea Produzione e a. (C‑153/25), di cui saranno lette le mie conclusioni il 22 ottobre 2026. Tale regolamento è oggetto, peraltro, di vari ricorsi di annullamento attualmente pendenti dinanzi al Tribunale. V., a tal riguardo, cause Electrawinds Shabla South/Consiglio (T‑759/22), Vermilion Energy Netherlands e a./Consiglio (T‑775/22), Vermilion Exploration and Production Ireland e Vermilion Energy Ireland/Consiglio (T‑795/22), ExxonMobil Producing Netherlands e Mobil Erdgas Erdöl/Consiglio (T‑802/22), nonché Petrogas E&P Netherlands/Consiglio (T‑803/22).
5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 maggio 2022, Piano REPowerEU [COM(2022) 230 final; in prosieguo: il «Piano REPowerEU»).
6 Moniteur belge dell’11 maggio 1999, pag. 16264.
7 Moniteur belge del 22 dicembre 2022, pag. 98819.
8 Moniteur belge del 28 febbraio 2003, pag. 9879.
9 Ai fini delle presenti conclusioni mirate, che affrontano la questione delle presunzioni solo in via accessoria, si è proceduto alla sintesi del paragrafo 5 dell’articolo 22 ter della legge del 16 dicembre 2022. V., per la versione integrale, Moniteur belge del 22 dicembre 2022, pag. 98819 o sentenza Electrabel e a. (punto 13).
10 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82).
11 Il giudice del rinvio fa riferimento, a tal riguardo, alla sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia (C‑848/19 P; in prosieguo: la «sentenza Germania/Polonia», EU:C:2021:598, punti da 37 a 53).
12 La tredicesima questione pregiudiziale, che non è oggetto delle presenti conclusioni mirate, è formulata come segue: «Se gli articoli 6, paragrafi 1, 7, 8 e 22, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento 2022/1854] debbano essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di adottare una misura nazionale, come l’articolo 5 della [legge del 16 dicembre 2022], con cui il tetto sui ricavi di mercato viene applicato anteriormente al 1° dicembre 2022, ossia il 1o agosto 2022».
13 Dalla decisione di rinvio risulta che tale questione si pone alla luce della situazione particolare dei soli produttori ricorrenti nel procedimento principale che producono energia elettrica da biogas, ossia la Rouge Lux e la Biospace. Tali produttori dichiarano che la loro attività di produzione di energia elettrica ha carattere accessorio rispetto alla loro attività principale, rientrante nel settore agricolo. Essi precisano, a tal riguardo, di non procedere alla depurazione del biogas prima del suo utilizzo per alimentare i loro impianti di produzione di energia elettrica, e ciò per una duplice ragione, vale a dire, da un lato, i motori di cogenerazione consentono di trasformare direttamente il biogas come tale e, dall’altro, le infrastrutture necessarie per l’immissione del biogas depurato (ossia il biometano) nella rete di gas naturale fossile non sono disponibili in prossimità dei loro siti di produzione.
14 Del pari, le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54) e per la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), trovano applicazione anche ai fini del regolamento 2022/1854.
15 Sentenza del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli (C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91 nonché giurisprudenza citata).
16 L’articolo 2, punto 24, della direttiva 2018/2001 definisce la «biomassa» come «la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica». Tale definizione riprende, essenzialmente, quella contenuta nell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU 2001, L 283, pag. 33).
17 Sembrerebbe quindi che, nell’intento del legislatore dell’Unione, il «biogas» costituisca una nozione generica che comprende qualsiasi combustibile gassoso proveniente dalla biomassa.
18 La direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788), definisce ora, all’articolo 2, punto 1, la nozione di «gas naturale» come «gas costituito principalmente di metano, incluso biometano, (...) che può essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza» e, in tale articolo 2, punto 2, la nozione di «gas rinnovabile» come «il biogas ai sensi dell’articolo 2, punto 28), della [direttiva 2018/2001], incluso il biogas che è stato trasformato in biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai sensi dell’articolo 2, punto 36), [di tale] direttiva». Da tali definizioni risulta che il legislatore dell’Unione ritiene che la nozione di «gas naturale» comprenda anche il biometano. Inoltre, dette definizioni evidenziano anche che il biogas può essere «trasformato in biometano». Tale trasformazione dipende da un processo complementare di depurazione e di compressione.
19 V., a tal riguardo, considerando 33 del regolamento 2022/1854.
20 Osservo, peraltro, che la proposta all’origine del regolamento 1854/2022 va, nello stesso senso, precisando che «il tetto non dovrebbe applicarsi alle centrali elettriche che utilizzano biometano. Quanto detto è necessario per mantenere gli incentivi affinché tali tecnologie e tipi di produzione riducano il consumo di gas, come indicato [nel piano RePowerEU]». V., in particolare, pag. 10 di tale piano.
21 Tale modalità di trasformazione è caratterizzata da un utilizzo locale e immediato del biogas, generalmente mediante impianti di cogenerazione, come avviene nel caso di specie.
22 V. sentenza del 12 luglio 2018, Spika e a. (C‑540/16, EU:C:2018:565, punto 35 nonché giurisprudenza citata).
23 V. sentenza del 29 luglio 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e a. (C‑623/22, EU:C:2024:639, punto 24 nonché giurisprudenza citata).
24 V. sentenza del 29 luglio 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e a. (C‑623/22, EU:C:2024:639, punto 25 nonché giurisprudenza citata).
25 V. sentenza del 29 luglio 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e a. (C‑623/22, EU:C:2024:639, punto 24 nonché giurisprudenza citata).
26 Come è stato rilevato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, il meccanismo del massimale non si applica né al gas naturale né alle tecnologie basate su combustibili che possono fungere da sostituti, come il biometano.
27 Peraltro, nessun elemento contenuto nella decisione di rinvio consente di ritenere che la scelta del legislatore dell’Unione di distinguere tra le due tecnologie di cui trattasi sia manifestamente errata.
28 Al pari delle prime due questioni pregiudiziali, questa terza questione trae origine dalla particolare situazione della Rouge Lux e della Biospace, la cui attività di produzione di energia elettrica ha carattere accessorio rispetto alla loro attività principale, rientrante nel settore agricolo. Dalla decisione di rinvio risulta che l’impianto di una di esse supera solo marginalmente la soglia di 1 MW di capacità installata massima, in quanto la sua capacità totale installata è pari a 1,004 MW. Secondo tali parti, l’impossibilità, per gli Stati membri, di prevedere un’aliquota di prelievo progressiva a seconda della capacità installata degli impianti soggetti alla misura del massimale costituirebbe una violazione degli articoli 20 e 21 della Carta. Esse sostengono, al riguardo, che produttori che si trovano in situazioni praticamente identiche, vale a dire a seconda che il loro impianto presenti una capacità installata leggermente inferiore o superiore a tale soglia, sarebbero comunque oggetto di un trattamento diverso.
29 V., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Commissione/Spagna (C‑400/08, EU:C:2011:172, punto 124 e giurisprudenza citata).
30 V., per analogia, considerando 37 del regolamento 2022/1854, nonché sentenza Electrabel e a. (punto 42).
31 Osservo, ad ogni buon conto, che la motivazione della proposta che ha condotto all’adozione del regolamento 2022/1854 si riferisce sia all’obiettivo consistente nel prevenire oneri amministrativi eccessivi sia a quello di garantire un’applicazione efficace della misura prevista. V., a tale riguardo, proposta di regolamento del Consiglio relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell’energia [COM(2022) 473 final].
32 V., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 57 nonché giurisprudenza citata).
33 Per quanto riguarda l’esercizio del potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione, dalla giurisprudenza della Corte risulta, come ho ricordato al paragrafo 53 delle presenti conclusioni, che il principio della parità di trattamento può essere considerato violato solo se l’istituzione interessata ha operato una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dal regime di cui trattasi. Orbene, è evidente che ciò non avviene nel caso di specie. Rilevo, a tal riguardo, che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento idoneo a mettere in discussione la ragionevolezza della soglia adottata né a dimostrare che il legislatore dell’Unione, nel caso di specie, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. Tenuto conto, inoltre, dell’ampiezza di tale margine di discrezionalità, la fissazione di una soglia di 1 MW non può essere considerata irragionevole, e ancor meno manifestamente irragionevole, per il solo motivo che avrebbero potuto essere prese in considerazione anche altre misure.
34 V. sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a. (C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 145 nonché giurisprudenza citata).
35 V., in tal senso, sentenze del 15 aprile 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C‑798/18 e C‑799/18, EU:C:2021:280, punti 35 e 36), nonché del 5 settembre 2024, Novo Banco e a. (da C‑498/22 a C‑500/22, EU:C:2024:686, punto 112).
36 V. sentenza del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione (C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 61).
37 Ricordo, a tal riguardo, che i prezzi dell’energia elettrica sul mercato dell’Unione sono determinati secondo un meccanismo di tariffazione marginale (o di prezzo marginale), nel cui ambito il dispacciamento degli impianti avviene in ordine crescente di costi di produzione: le centrali che presentano i costi marginali più bassi sono mobilitate per prime, mentre tutti i produttori sono remunerati al prezzo fissato dall’ultima centrale necessaria per soddisfare la domanda. V. anche, a tal proposito, considerando 23 e 24 del regolamento 2022/1854.
38 V., sentenza del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 85 e giurisprudenza citata).
39 V., in particolare, Corte EDU, 29 aprile 2008, Burden c. Regno Unito, CE:ECHR:2008:0429JUD001337805, § 59.
40 V., in particolare, Corte EDU, 22 gennaio 2009, «Bulves» AD c. Bulgaria, CE:ECHR:2009:0122JUD000399103, § 62.
41 V., in particolare, Corte EDU, 3 luglio 2003, Buffalo Srl in liquidazione c. Italia, CE:ECHR:2003:0703JUD003874697, § 32. V., altresì, sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a. (C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 153).
42 V. paragrafo 111 delle presenti conclusioni.
43 V. considerando 28 e 29 del regolamento 2022/1854.
44 Come risulta dal considerando 28 del regolamento 2022/1854, tale tetto è stato fissato a un livello superiore sia alle ragionevoli aspettative del mercato sia ai prezzi che avrebbero potuto essere normalmente previsti in assenza delle circostanze eccezionali di cui trattasi, dal momento che i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica non avevano, in media, superato EUR 80 per MWh negli anni precedenti.
45 V. sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 50 e giurisprudenza citata).
46 V., per analogia, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a. (C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 55).
47 V., in tal senso, il considerando 41 del regolamento 2022/1854 il quale precisa che «è opportuno che gli Stati membri continuino a poter limitare ulteriormente i ricavi dei produttori a cui si applica il tetto sui ricavi di mercato». Occorre inoltre rilevare che almeno 17 Stati membri hanno adottato un tetto inferiore a EUR 180 per Mwh come risulta dalla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame degli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia in conformità del regolamento [2022/1854] del 5 giugno 2023 [COM(2023) 302 final].
48 V. sentenza Secab (punti 42 e 68).
49 V. sentenza Electrabel e a. (punti 29 e 30).
50 Ricordo che in tale considerando si dichiara che, poiché il mix energetico e la struttura dei costi degli impianti di generazione variano notevolmente da uno Stato membro all’altro, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere o introdurre, a determinate condizioni, misure nazionali di crisi.
51 Inoltre, il considerando 41 del regolamento 2022/1854, che considera la possibilità per gli Stati membri di limitare ulteriormente i ricavi dei produttori a cui si applica il tetto, non fa alcun riferimento a «determinate condizioni».
52 V., a tal riguardo, sentenza del 2 giugno 2022, Skeyes (C‑353/20, EU:C:2022:423, punto 60 e giurisprudenza citata).
53 Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte del governo belga risulta che il Consiglio dei ministri belga precisa che il prezzo di riferimento di EUR 130 per MWh adottato è fondato, da un lato, sul prezzo massimo dell’energia elettrica atteso prima della crisi COVID‑19 e della crisi energetica, ossia EUR 80 per MWh, e, dall’altro, su un margine di EUR 50 per MWh destinato a coprire i rischi commerciali nonché le perdite sopportate dai produttori di energia elettrica, tenendo conto in particolare dell’inflazione e dell’aumento dei costi di approvvigionamento di energia elettrica.
54 Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se, fissando il massimale a tale importo, le autorità belghe si siano basate non solo sui prezzi medi osservati in passato, ma anche sulle tariffe di picco. Il considerando 28 del regolamento 2022/1854 precisa, a tal riguardo, che il tetto sui ricavi non dovrebbe essere stabilito sulla base dei prezzi medi, ma dovrebbe lasciare un margine ed essere fissato a un livello che rifletta la tariffa di picco, dal momento che gli investitori tengono conto anche dei ricavi generati durante i periodi di prezzi elevati. Inoltre, al fine di valutare l’impatto potenziale di tale massimale sugli investimenti nelle energie rinnovabili, il considerando 29 di tale regolamento sottolinea che occorre fare riferimento ai «costi totali livellati della produzione di energia (levelised cost of energy - LCOE)» della tecnologia in questione, che misura i costi netti di produzione di energia elettrica sostenuti da un produttore per l’intera durata di vita dell’impianto.
55 Il governo austriaco contesta la ricevibilità di tale sesta questione pregiudiziale nella parte in cui riguarda il principio di solidarietà energetica, per il motivo che il giudice del rinvio non espone le ragioni per le quali ritiene che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del regolamento 2022/1854 possano violare tale principio. Tuttavia, tenuto conto della presunzione di rilevanza di cui godono le questioni pregiudiziali, nonché degli elementi forniti da tale giudice, in particolare i suoi interrogativi quanto alla questione se il legislatore dell’Unione abbia proceduto a un bilanciamento adeguato degli interessi dell’Unione e di quelli dei diversi Stati membri, ritengo che tale obiezione debba essere respinta.
56 È evidente che tale obbligo implica anche, per gli Stati membri, il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali sanciti dal diritto dell’Unione. A tal riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione [v. sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 43 e giurisprudenza citata)].
57 V., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2025, INTERZERO e a. (C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 140 nonché giurisprudenza citata), e del 13 novembre 2025, PB Vi Goods (C‑563/24, EU:C:2025:887, punto 27 nonché giurisprudenza citata).
58 V., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a. (C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 141 nonché giurisprudenza citata).
59 V. al riguardo, paragrafo 87 delle presenti conclusioni.
60 La risposta a tale questione richiede una trasposizione degli elementi di analisi relativi ad una limitazione del diritto di proprietà, che costituisce l’oggetto della quarta questione pregiudiziale. V., a tal riguardo, paragrafi da 69 a 75 delle presenti conclusioni.
61 V. sentenza Germania/Polonia (punti 38 e 41 nonché giurisprudenza citata).
62 V., in tal senso, sentenze Germania/Polonia (punti 38 e 41 nonché giurisprudenza citata), e del 26 settembre 2024, Orlen/Commissione (C‑255/22 P, EU:C:2024:790, punto 91).
63 V., in tal senso, sentenze Germania/Polonia (punti 44 e 45), nonché del 26 settembre 2024, Orlen/Commissione (C‑255/22 P, EU:C:2024:790, punto 92). V. anche le mie conclusioni nella causa Orlen/Commissione (C‑255/22 P, EU:C:2024:466, paragrafi 48 e 49).
64 V. sentenza Germania/Polonia (punti 53 e 69).
65 V. sentenza Germania/Polonia (punto 73).
66 Infatti, tale disposizione prevede che «fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia» (il corsivo è mio).
67 V. considerando 9 del regolamento 2022/1854.
68 V., altresì, paragrafi 50 e 51 delle presenti conclusioni.
69 V. considerando 6 e 46 del regolamento 2022/1854.
70 V. sentenza del 10 luglio 2025, Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (C‑287/24, EU:C:2025:550, punto 24 e giurisprudenza citata).
71 V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2018, Swedish Match (C‑151/17, EU:C:2018:938, punti 78 e 79 nonché giurisprudenza citata).
72 V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 188 nonché giurisprudenza citata).
73 V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punti 158, 159 e 162 nonché giurisprudenza citata).
74 V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punti 616 e 617 nonché giurisprudenza citata).
75 Ciò comprende, in particolare, l’importo del tetto e le tecnologie alle quali esso si applica.
76 Peraltro, la circostanza che il legislatore dell’Unione abbia adottato un criterio comune al fine di operare tale categorizzazione, senza chiarirne l’applicazione nei confronti di ciascuna tecnologia interessata, non può ledere il principio di certezza del diritto.
77 Preciso, peraltro, che la misura del massimale istituita dal regolamento 2022/1854 riguarda i «ricavi eccedenti», i quali corrispondono a utili eccezionali che le imprese interessate non avrebbero potuto prevedere in assenza di circostanze imprevedibili che abbiano inciso sui mercati dell’energia. V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Secab (C‑423/23, EU:C:2025:63, paragrafi 52 e 53).
78 V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
79 Peraltro, la determinazione di soglie numeriche, quando avviene entro l’ambito fissato dal legislatore, non richiede, di norma, una motivazione specifica. Qualsiasi soglia numerica può essere infatti sostituita da una soglia più favorevole, senza che quest’unica circostanza faccia sorgere un obbligo di motivazione specifico. V., a tal proposito, paragrafo 61 delle presenti conclusioni.
80 Più precisamente, per quanto riguarda i criteri che possono essere presi in considerazione dal giudice del rinvio nell’ambito di tale analisi, rinvio al paragrafo 87 delle presenti conclusioni.
81 La nona questione pregiudiziale nella presente causa, anch’essa vertente sul ricorso del governo belga a presunzioni, corrisponde alla prima questione pregiudiziale sollevata nella causa che ha dato luogo alla sentenza Electrabel e a.
82 V. sentenza Electrabel e a. (punto 48).
83 V. sentenza Electrabel e a. (punto 53).
84 V. sentenza Electrabel e a. (punti da 51 a 55).
85 V. paragrafi 52 e 53 delle presenti conclusioni.
86 In ogni caso, e tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nel caso di specie, solo un errore manifesto di valutazione potrebbe essere sanzionato, come ricordato al paragrafo 53 delle presenti conclusioni. Orbene, nessuno degli elementi di cui dispone la Corte consente di concludere per l’esistenza di un siffatto errore.
87 La terza questione pregiudiziale sollevata dalla Cour d’appel di Bruxelles in tale causa era formulata in termini pressoché identici. In detta causa era in discussione la stessa disposizione di diritto nazionale che disciplina l’ambito di applicazione temporale della legge del 16 dicembre 2022, vale a dire il suo articolo 22 ter.
88 V. sentenza Electrabel e a. (punti da 57 a 65)
89 V. sentenza Electrabel e a. (punto 58).
90 V. sentenza Electrabel e a. (punto 64).
91 V. sentenza dell’8 giugno 2023, UFC - Que choisir e CLCV (C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 78 e giurisprudenza citata).
92 V. sentenza dell’8 giugno 2023, UFC - Que choisir e CLCV, (C-‑407/21, EU:C:2023:449, punto 79 e giurisprudenza citata).
93 V. sentenza del 12 settembre 2024, Chaudfontaine Loisirs (C‑73/23, EU:C:2024:734, punto 54 e giurisprudenza citata).
94 V. sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 135 e giurisprudenza citata).
95 V. sentenza del 12 settembre 2024, Chaudfontaine Loisirs (C‑73/23, EU:C:2024:734, punto 60 e giurisprudenza citata).
96 V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, InterEnvironnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, punti da 178 a 180). In tale causa, era in discussione la legittimità di misure adottate in violazione dell’obbligo, previsto dal diritto dell’Unione, di procedere a una valutazione preliminare dell’impatto ambientale di un progetto. La Corte ha ivi confermato la facoltà dei giudici nazionali di disciplinare gli effetti dell’annullamento di una disposizione nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione per considerazioni imperative connesse alla tutela dell’ambiente. Essa ha tuttavia precisato che, qualora tali considerazioni riguardino la sicurezza dell’approvvigionamento, l’annullamento o la sospensione degli effetti delle misure nazionali controverse sono subordinati all’esistenza di una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica, alla quale non può essere posto rimedio con altri mezzi e alternative. V., altresì, sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e a Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punti 92 e 94 nonché giurisprudenza citata), nonché del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 218).
97 V., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, InterEnvironnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, punti 178 e 179 nonché giurisprudenza citata), e dell’8 giugno 2023, UFC - Que choisir e CLCV (C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 82 nonché giurisprudenza citata).
98 Infatti, le entrate riscosse a titolo del prelievo di cui trattasi sono già state destinate al finanziamento di diverse misure adottate nell’ambito della crisi energetica, cosicché un annullamento ex tunc della legge controversa implicherebbe il loro rimborso, con la conseguenza di un contenzioso giudiziario importante nonché di perdite fiscali significative per il Regno del Belgio. Il governo belga dichiara, al riguardo, nelle sue osservazioni scritte, che tali perdite potrebbero superare il miliardo di euro, vale a dire lo 0,2% del suo PIL.
99 V. sentenza del 5 ottobre 2023, Osteopathie Van Hauwermeiren (C‑355/22, EU:C:2023:737, punto 37 e giurisprudenza citata).
100 V. sentenza del 14 aprile 2015, Manea (C‑76/14, EU:C:2015:216, punto 55 e giurisprudenza citata). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tjebbes e a. (C‑221/17, EU:C:2018:572, paragrafi 53 e 54 nonché giurisprudenza citata), e dell’avvocato generale Medina nella causa UFC - Que choisir e CLCV (C‑407/21, EU:C:2022:690, paragrafo 102 nonché giurisprudenza citata). Rilevo, per completezza, che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, un rischio grave di ripercussioni economiche può essere riconosciuto solo a condizione che esista un elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e qualora risultasse che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di una oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione. V., a tal riguardo, sentenza del 28 ottobre 2020, Bundesrepublik Deutschland (Determinazione delle aliquote dei pedaggi per l’uso di autostrade) (C‑321/19, EU:C:2020:866, punto 56 e giurisprudenza citata).
101 È vero che l’adozione della legge del 16 dicembre 2022 in applicazione del regolamento 2022/1854 si inserisce in un contesto eccezionale caratterizzato da una situazione di emergenza senza precedenti. A tal riguardo, devono essere presi in considerazione diversi elementi, tra i quali rientrano, da un lato, l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nell’attuazione di tale regolamento, comprendente la facoltà di adottare misure più o meno rigorose di quelle da esso espressamente previste, e, dall’altro, l’assenza di orientamenti specifici della Commissione, nonostante le disposizioni di detto regolamento in tal senso. Inoltre, gli obiettivi legittimi perseguiti dal medesimo regolamento, in particolare la tutela dei consumatori, rivestono un’importanza particolare. Tali elementi consentono di contestualizzare l’azione del legislatore nazionale e possono giustificare una certa flessibilità nella valutazione delle misure adottate dagli Stati membri. Tuttavia, essi non possono, di per sé, giustificare un’attenuazione dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione né essere interpretati nel senso che conferiscono agli Stati membri una qualsivoglia immunità nei loro confronti. Tengo a ricordare che la giurisprudenza della Corte relativa alla possibilità, per i giudici nazionali, di pianificare gli effetti dell’annullamento di una disposizione nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione riveste un carattere strettamente eccezionale. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte richiamata al paragrafo 146 delle presenti conclusioni, la mera esistenza di un contesto di crisi, sia pure eccezionale, non può, di per sé, giustificare una deroga a tale principio.
102 V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 219), in cui la Corte ha dichiarato che il mantenimento degli effetti della normativa nazionale in questione avrebbe avuto come conseguenza di continuare ad imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica obblighi contrari al diritto dell’Unione, che comportavano gravi ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati erano stati conservati.