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Document 62024CA0391

Causa C-391/24, Nolgers: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 ottobre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgio) – Procedimento penale a carico di LZ (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/947/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Libertà vigilata con obbligo di sottoporsi a una terapia con ricovero in un istituto di custodia – Misura privativa della libertà – Obbligo di riconoscimento e di esecuzione)

GU C, C/2025/6144, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6144/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6144/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/6144

24.11.2025

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 ottobre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgio) – Procedimento penale a carico di LZ

(Causa C-391/24  (1) , Nolgers  (2) )

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2008/947/GAI - Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale - Articolo 1 - Ambito di applicazione - Libertà vigilata con obbligo di sottoporsi a una terapia con ricovero in un istituto di custodia - Misura privativa della libertà - Obbligo di riconoscimento e di esecuzione)

(C/2025/6144)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parte nel procedimento penale principale

LZ

Dispositivo

La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive,

dev’essere interpretata nel senso che:

il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza con la quale è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata di una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una «terapia con ricovero» per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale decisione quadro, cosicché l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può essere tenuta a riconoscere e a eseguire una siffatta sentenza sulla base di detta decisione quadro.


(1)  GU C, C/2024/5599.

(2)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6144/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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