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Document 62024CA0249
Case C-249/24, Ineo Infracom: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 4 September 2025 (request for a preliminary ruling from the Cour de cassation – France) – RT, ED v Ineo Infracom (Reference for a preliminary ruling – Social policy – Collective redundancies – Directive 98/59/EC – Article 1(1) – Scope – Concept of redundancy – Collective internal mobility agreement – Redundancies for economic reasons based on the refusal to apply that agreement – Termination of the employment contract on the employer’s initiative for one or more reasons not related to the individual workers concerned – Article 2 – Procedures for information and consultation with workers’ representatives)
Causa C-249/24, Ineo Infracom: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Francia) – RT, ED / Ineo Infracom (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di licenziamento – Accordo collettivo relativo alla mobilità interna – Licenziamenti per motivi economici fondati sul rifiuto di applicazione di tale accordo – Cessazione del contratto di lavoro verificatasi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore – Articolo 2 – Procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori)
Causa C-249/24, Ineo Infracom: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Francia) – RT, ED / Ineo Infracom (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di licenziamento – Accordo collettivo relativo alla mobilità interna – Licenziamenti per motivi economici fondati sul rifiuto di applicazione di tale accordo – Cessazione del contratto di lavoro verificatasi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore – Articolo 2 – Procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori)
GU C, C/2025/5559, 27.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5559/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5559 |
27.10.2025 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Francia) – RT, ED / Ineo Infracom
(Causa C-249/24 (1) , Ineo Infracom)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Nozione di «licenziamento» - Accordo collettivo relativo alla mobilità interna - Licenziamenti per motivi economici fondati sul rifiuto di applicazione di tale accordo - Cessazione del contratto di lavoro verificatasi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore - Articolo 2 - Procedure di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori)
(C/2025/5559)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: RT, ED
Resistente: Ineo Infracom
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che: al fine di valutare se le risoluzioni dei contratti di lavoro fondate sul rifiuto dei lavoratori di consentire l’applicazione al loro contratto di lavoro delle clausole di un accordo collettivo relative alla mobilità interna debbano essere considerate comprese nella nozione di «licenziamento» ai sensi del primo comma, lettera a), di tale disposizione, il giudice del rinvio deve esaminare se, in considerazione di detto accordo collettivo e delle clausole del contratto di lavoro, i lavoratori interessati siano tenuti ad accettare il cambiamento dell’assegnazione geografica proposto dal datore di lavoro e, in caso di risposta negativa, se tale cambiamento costituisca una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto di lavoro, così da doversene tener conto nel calcolo del numero di licenziamenti effettuati. Se tale condizione non fosse soddisfatta, la risoluzione del contratto di lavoro conseguente al rifiuto del lavoratore di accettare una tale modifica costituirebbe una cessazione di tale contratto verificatasi su iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della stessa direttiva, così da doversene ugualmente tener conto nel calcolo del numero di licenziamenti effettuati. |
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2) |
L’articolo 2 della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che: l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori alle quali si procede prima della conclusione di un accordo collettivo relativo alla mobilità interna possono costituire una consultazione ai sensi di tale articolo, purché siano rispettati gli obblighi di informazione previsti al paragrafo 3 di quest’ultimo. |
(1) GU C, C/2024/4079.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5559/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)