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Document 62023TN1098R(01)
Corrigendum to notice in the Official Journal in Case T-1098/23 (OJ C, C/2024/1102, 5.2.2024)
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-1098/23 (GU C, C/2024/1102, 5.2.2024)
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-1098/23 (GU C, C/2024/1102, 5.2.2024)
GU C, C/2024/90010, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1102/corrigendum/2024-02-22/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1102/corrigendum/2024-02-22/oj
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/90010 |
22.2.2024 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-1098/23
( «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» GU C, C/2024/1102, 5 febbraio 2024 )
(C/2024/90010)
La comunicazione nella GU relativa alla causa T-1098/23, Khudaynatov/Consiglio, deve essere letta come segue:
Ricorso proposto il 23 novembre 2023 — Khudaynatov / Consiglio
(Causa T-1098/23)
(C/2024/1102)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eduard Yurevich Khudaynatov (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, D. Rovetta e M. Moretto, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio del 13 settembre 2023, in quanto rende applicabile fino al 15 marzo 2024 la decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/883 del 3 giugno 2022, che ha inserito il nome del ricorrente nell’allegato della decisione 2014/145; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio del 13 settembre 2023, nella parte in cui mantiene il nomme del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 269/2014 del 17 marzo 2014; |
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dichiarare illegittimo, in subordine, il criterio d’inserimento previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 269/2014, come modificato, rispettivamente, dalla decisione (PESC) 2023/1094 del Consiglio del 5 giugno 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e il regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio del 5 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui fa riferimento a imprenditori di spicco che operano in Russia o a imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, che è responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto ai motivi dedotti dal Consiglio, e segnatamente rispetto ai criteri di designazione applicati al ricorrente e alla natura delle misure adottate. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1102/corrigendum/2024-02-22/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)