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Document 62023TN0428
Case T-428/23: Action brought on 17 July 2023 — ABN AMRO Bank and ABN AMRO Hypotheken Groep v SRB
Causa T-428/23: Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — ABN AMRO Bank e ABN AMRO Hypotheken Groep/SRB
Causa T-428/23: Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — ABN AMRO Bank e ABN AMRO Hypotheken Groep/SRB
GU C, C/2023/142, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/142 |
16.10.2023 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — ABN AMRO Bank e ABN AMRO Hypotheken Groep/SRB
(Causa T-428/23)
(C/2023/142)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: ABN AMRO Bank NV (Amsterdam, Paesi Bassi), ABN AMRO Hypotheken Groep BV (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Raas e T. Barkhuysen, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente la decisione del SRB del 2 maggio 2023 (SRB/ES/2023/23), compresi gli allegati, nella misura in cui essa mira a una determinazione inesatta e iniqua dei contributi dell’ABN AMRO Hypotheken Groep (in prosieguo: «AAHG») per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e/o 2023, includendo la posta di rettifica sul bilancio di AAHG nel calcolo dei contributi e segnatamente nelle «passività totali» di AAHG, e |
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condannare il SRB alle spese di ABN AMRO o, in subordine, a una parte congrua di dette spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo: La decisione impugnata fissa il contributo al Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRB») di AAHG per gli anni da 2016 a 2023, in violazione del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento delegato (UE) 2015/63 includendo in modo inesatto e iniquo nella base imponibile una posta di rettifica contabile e non escludendola dal calcolo del contributo SRB come passività infragruppo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. La ABN AMRO è ovviamente lieta di assumersi la sua responsabilità di contribuire al SRB ma non intende pagare ingiustamente il doppio per quello che sostanzialmente è la stessa passività. Al riguardo si osserva che il SRB:
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2. |
Secondo motivo: La decisione impugnata dà luogo ad una violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del diritto a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta), il che deve essere esaminato anche alla luce del diritto alla tutela della proprietà (articolo 17 della Carta).
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3. |
Terzo motivo: La decisione impugnata del SRB determina in sé anche una violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TFUE e articolo 52, paragrafo 1, della Carta), che viene tutelato anche dal diritto a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta) e dal diritto alla tutela della proprietà (articolo 17 della Carta).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)