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Document 62023TN0305
Case T-305/23: Action brought on 23 May 2023 — Fest v Parliament
Causa T-305/23: Ricorso proposto il 23 maggio 2023 — Fest/Parlamento
Causa T-305/23: Ricorso proposto il 23 maggio 2023 — Fest/Parlamento
GU C 286 del 14.8.2023, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 286/29 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2023 — Fest/Parlamento
(Causa T-305/23)
(2023/C 286/40)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nicolaus Fest (Zagabria, Croazia) (rappresentante: G. Seidel, Rechtsanwalt)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare nulla la decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 (P9_TA(2023) 0061) sulla domanda di rimozione dell’immunità nei confronti del sig. Nicolaus Fest [2022/2056 (IMM)], mediante la quale è stata approvata la relazione redatta dalla sig.ra Ilana Cicurel (A9-0055/2023). |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dei membri del Parlamento (1) Il ricorrente sostiene che le esternazioni che gli vengono contestate costituiscono parte di un dibattito parlamentare sulla tutela dei minori svoltosi nel plenum del Parlamento europeo, e che esse rientravano nell’interesse generale e nella libertà di opinione del membro del Parlamento europeo. Il tweet che gli viene contestato sarebbe la risposta al tweet di un ex membro del Bundestag tedesco, che con il suo tweet aveva replicato direttamente ad un’accusa del ricorrente in un dibattito parlamentare. Il ricorrente è dell’avviso che il Parlamento europeo non sia legittimato a rimuovere la sua immunità per questi motivi. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’esistenza di un fumus persecutionis Il ricorrente nutre il sospetto che la Procura della Repubblica di Berlino, che si è attivata in vista dell’azione penale, nella presente fattispecie si sia mossa soltanto per danneggiare un avversario politico oppure per vendicarsi di uno smacco subìto in un precedente procedimento. |
(1) Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266).