Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0100

Causa T-100/23: Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — ABLV Bank / BCE

GU C 173 del 15.5.2023, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/30


Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — ABLV Bank / BCE

(Causa T-100/23)

(2023/C 173/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in relazione alla ricorrente, la decisione della BCE dell’8 dicembre 2022 con cui quest’ultima ha respinto la domanda di accesso ai documenti della BCE presentata dalla ricorrente ai sensi delle norme che disciplinano l'accesso del pubblico ai documenti;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’elenco di documenti fornito dalla convenuta nella decisione impugnata era manifestamente incompleto.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha illegittimamente rinviato la ricorrente al sito internet delle autorità di un paese terzo invece di divulgare il documento pertinente in suo possesso.

1.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha negato illegittimamente l’accesso a sette documenti.

La ricorrente sostiene che la convenuta non ha motivato specificamente il diniego di accesso in relazione ad ogni documento, che la convenuta ha interpretato e applicato erroneamente la nozione di «informazioni, tutelat[e] come tal[i] dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (1), che la BCE ha interpretato e applicato erroneamente l’eccezione relativa agli interessi commerciali ai sensi del primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, che la BCE non ha considerato l’interesse pubblico alla divulgazione e che la stessa ha invocato erroneamente la tutela dei documenti per uso interno o per consultazioni preliminari con le autorità nazionali competenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione e non ha fornito una sufficiente motivazione a tale riguardo.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha consentito l’accesso al fascicolo.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, illegittimamente e senza alcuna base giuridica, ha sospeso l’esecuzione di una parte della domanda di accesso.


(1)  Decisione 2004/258/CE (BCE/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).


Top