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Document 62023CN0704
Case C-704/23 P: Appeal brought on 16 September 2023 by Tigran Khudaverdyan against the judgment delivered by the General Court (First Chamber) on 6 September 2023 in Case T-335/22
Causa C-704/23 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2023 da Tigran Khudaverdyan avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-335/22
Causa C-704/23 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2023 da Tigran Khudaverdyan avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-335/22
GU C, C/2024/540, 8.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/540/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/540 |
8.1.2024 |
Impugnazione proposta il 16 settembre 2023 da Tigran Khudaverdyan avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-335/22
(Causa C-704/23 P)
(C/2024/540)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tigran Khudaverdyan (rappresentanti: F. Bélot, T. Bontinck e M. Brésart, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, T-335/22, compresa la parte in cui condanna il ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio; |
— |
avocare a sé il ricorso nel merito e annullare le decisioni impugnate nella parte in cui inseriscono e mantengono il ricorrente negli elenchi allegati a detti atti, ossia:
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— |
disporre, a norma dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che il ricorrente ha patito a causa dell’adozione di tali atti; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’interpretazione e applicazione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, per quanto concerne la nozione di imprenditore di spicco (i.) e la nozione di notevole fonte di reddito per il governo (ii.). Il Tribunale ha altresì commesso errori di diritto nel valutare il nesso tra gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive e il comportamento individuale del ricorrente (iii.). |
2. |
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia travisato la portata del suo controllo giurisdizionale sostituendo la propria valutazione e il proprio ragionamento a quelli esposti nella motivazione delle decisioni impugnate adottate dal Consiglio. |
3. |
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto consistente nell’errata valutazione del motivo di ricorso addotto dinanzi al Tribunale in merito alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto esso ha confuso l’idoneità delle decisioni impugnate a conseguire gli obiettivi perseguiti dalle misure con la loro proporzionalità in senso stretto. |
4. |
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione del principio di eguaglianza e non discriminazione, limitando il suo esame alla lettera del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, senza analizzare se, in pratica, l’applicazione di tale criterio non fosse indice di una discriminazione. Inoltre, giacché il Tribunale ha confuso l’idoneità con la proporzionalità in senso stretto delle misure restrittive (terzo motivo d’impugnazione), il ricorrente rileva altresì, al quarto motivo d’impugnazione, che il ragionamento del Tribunale per quanto concerne i diritti fondamentali del ricorrente, e che fa riferimento all’esame della proporzionalità, risulta anch’esso viziato da un errore di diritto. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/540/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)