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Document 62023CN0389
Case C-389/23, Bulgarfrukt: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Wedding (Germany) lodged on 27 June 2023 — Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH v Oranzherii Gimel II EOOD
Causa C-389/23, Bulgarfrukt: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 27 giugno 2023 — Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH / Oranzherii Gimel II EOOD
Causa C-389/23, Bulgarfrukt: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 27 giugno 2023 — Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH / Oranzherii Gimel II EOOD
GU C 321 del 11.9.2023, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 321/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 27 giugno 2023 — Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH / Oranzherii Gimel II EOOD
(Causa C-389/23, Bulgarfrukt)
(2023/C 321/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Wedding
Parti
Ricorrente: Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH
Resistente: Oranzherii Gimel II EOOD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regolamento (CE) n. 1393/2007 (1) nonché il regolamento (CE) n. 1896/2006 (2) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che un’ingiunzione di pagamento europea, qualora non sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata al convenuto, debba essere dichiarata nulla dal giudice investito di un ricorso. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se i regolamenti sopra menzionati debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che l’esecuzione forzata dell’ingiunzione di pagamento europea debba essere dichiarata illegittima, qualora l’ingiunzione non sia stata validamente notificata al convenuto. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che un convenuto, il quale sia a conoscenza dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea che tuttavia non gli è stata notificata o la cui notifica non è stata validamente effettuata, non può ancora presentare validamente opposizione a detta ingiunzione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU. 2007, L 324, pag. 79).
(2) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).