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Document 62023CN0192
Case C-192/23: Action brought on 24 March 2023 — European Commission v Republic of Latvia
Causa C-192/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Lettonia
Causa C-192/23: Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Lettonia
GU C 173 del 15.5.2023, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 173/28 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Lettonia
(Causa C-192/23)
(2023/C 173/39)
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e I. Naglis, agenti)
Convenuta: Repubblica di Lettonia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), non avendo elaborato e attuato, piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati e non avendoli trasmessi senza indugio alla Commissione; |
— |
condannare la Repubblica di Lettonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1143/2014, la Repubblica di Lettonia disponeva di un termine di tre anni, dall'adozione dell'elenco dell'Unione, per elaborare, attuare e trasmettere una serie di piani d'azione per i vettori prioritari tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, definiti conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1143/2014. La Commissione ha adottato l’elenco di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1143/2014 il 13 luglio 2016, cosicché il termine di tre anni è scaduto il 13 luglio 2019.
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento in parola, la Lettonia ha identificato almeno cinque vettori prioritari (orticultura, introduzione secondaria e acquari, per le piante, e introduzione secondaria e di fuoriuscita da confinamento, per gli animali).
Nondimeno, la Lettonia ha elaborato e trasmesso alla Commissione piani d'azione unicamente per uno di tali vettori prioritari individuati.