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Document 62023CN0116

    Causa C-116/23, Sozialministeriumservice: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 27 febbraio 2023 — XXXX

    GU C 223 del 26.6.2023, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 223/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 27 febbraio 2023 — XXXX

    (Causa C-116/23, Sozialministeriumservice)

    (2023/C 223/14)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: XXXX

    Altra parte: Sozialministeriumservice

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’indennità per congedo di assistenza rappresenti una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) o, eventualmente, un’altra prestazione di cui all’articolo 3 del regolamento medesimo.

    2)

    Qualora si tratti di prestazione di malattia, se l’indennità per congedo di assistenza sia una prestazione in denaro ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    3)

    Se l’indennità per congedo di assistenza sia una prestazione per la persona che presta assistenza o per la persona non autosufficiente.

    4)

    Se, pertanto, una fattispecie in cui un richiedente l’indennità per congedo di assistenza — un cittadino italiano che vive stabilmente in Austria, nel Bundesland Oberösterreich (Land federale dell’Alta Austria), dal 28 giugno 2013, che lavora in Austria nel citato Land, ininterrottamente dal 1o luglio 2013 presso il medesimo datore di lavoro, cosicché non sussiste in capo al richiedente alcun elemento indicante uno status di lavoratore frontaliero — concorda con il datore di lavoro un congedo di assistenza per assistere il padre, cittadino italiano che vive stabilmente in Italia (Sassuolo) per il periodo rilevante ai fini del procedimento, ossia dal 1o maggio 2022 al 13 giugno 2022, e chiede all’autorità convenuta l’erogazione di un’indennità per congedo di assistenza, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

    5)

    Se l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 o il principio di non discriminazione nelle diverse espressioni nel diritto europeo [ad esempio: articolo 18 TFUE, articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, e simili] ostino a una normativa nazionale che subordina l’erogazione dell’indennità per congedo di assistenza alla titolarità, da parte della persona non autosufficiente, dell’assegno di assistenza austriaco a partire dal livello di inquadramento 3.

    6)

    Se, in una fattispecie come quella in esame, il principio di effettività o il principio di non discriminazione, entrambi sanciti dal diritto dell’Unione, nelle diverse espressioni nel diritto europeo [ad esempio: articolo 18 TFUE, articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, e simili] ostino all’applicazione di una disposizione nazionale o di una giurisprudenza consolidata a livello nazionale che non prevede alcun margine per una riqualificazione di una «domanda di indennità per congedo di assistenza» come «domanda di congedo per assistenza fine vita in ambito familiare», poiché è stato chiaramente utilizzato un formulario relativo a una «domanda di indennità per congedo di assistenza» e non a una «domanda di congedo per assistenza fine vita in ambito familiare» ed è stato anche chiaramente concluso con il datore di lavoro un accordo che parla di «assistenza a favore di parenti stretti» e non di «assistenza di fine vita» — benché, visto il decesso nel frattempo intervenuto del padre non autosufficiente, la situazione sottostante avrebbe soddisfatto in linea di principio anche i presupposti per l’indennità per congedo di assistenza del titolo relativo al congedo per assistenza fine vita in ambito familiare, se solo fosse stato concluso un accordo diverso con il datore di lavoro e fosse stata presentata all’autorità un’altra domanda.

    7)

    Se l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 o un’altra disposizione del diritto dell’Unione (ad esempio l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali) osti a una disposizione nazionale (articolo 21c, paragrafo 1, del BPGG) che subordina l’erogazione dell’indennità per congedo di assistenza alla titolarità, da parte della persona non autosufficiente, dell’assegno di assistenza austriaco a partire dal livello di inquadramento 3, mentre un’altra disposizione nazionale (articolo 21c, paragrafo 3, del BPGG), se applicata alla medesima fattispecie, non subordina la prestazione a una condizione equivalente.


    (1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, 30.4.2004, pag. 1).


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