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Document 62023CN0011

Causa C-11/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Palma de Mallorca (Spagna) il 12 gennaio 2023 — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

GU C 155 del 2.5.2023, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spagna) il 12 gennaio 2023 — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

(Causa C-11/23)

(2023/C 155/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca

Parti

Ricorrente: Eventmedia Soluciones SL

Resistente: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Questioni pregiudiziali

1)

– Se l’inserimento nel contratto di trasporto aereo della clausola oggetto del presente procedimento, nella misura in cui essa limita gli obblighi del vettore restringendo la possibilità per il passeggero di veder soddisfatto il proprio diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo mediante la cessione del credito, possa essere considerata una rinuncia inammissibile ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

2)

– Se l’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 possa essere interpretato nel senso che il pagamento della compensazione pecuniaria per cancellazione del volo a carico del vettore aereo sarebbe un obbligo derivante dal regolamento indipendentemente dall’esistenza di un contratto di trasporto con il passeggero e dall’inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali del vettore aereo.

In subordine, qualora si ritenga che la clausola di cui trattasi non costituisce una rinuncia inammissibile ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 261/2004 oppure che il diritto a compensazione pecuniaria ha natura contrattuale, viene posta la seguente questione pregiudiziale:

3)

– Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale adito con un ricorso mirante all’attuazione del diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004, è tenuto a controllare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di trasporto che non consente al passeggero di cedere i propri diritti, allorché il ricorso venga proposto dal cessionario, il quale, a differenza del cedente, non ha lo status di consumatore e utente.

4)

– Se, qualora occorra effettuare un controllo d’ufficio, possa venir meno l’obbligo di informare il consumatore e di verificare se quest’ultimo contesti il carattere abusivo della clausola o la accetti, considerato il comportamento concludente dell’avvenuta cessione del suo credito in violazione della clausola potenzialmente abusiva che non consentiva la cessione del credito.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU 2004 L 46, pag. 1).

(2)  GU 1993, L 95, pag. 29.


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