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Document 62023CJ0762
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 5 June 2025.#RL and Others v Curtea de Apel Bucureşti.#Request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Bucureşti.#Reference for a preliminary ruling – Payment of severance pay to judges and prosecutors upon retirement – Suspension and cancellation of that payment for reasons connected to the need to eliminate a budget deficit – Article 2 TEU – Second subparagraph of Article 19(1) TEU – Principle of judicial independence – Powers of the legislature and executive of Member States to reduce judges’ remuneration – Conditions.#Case C-762/23.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2025.
RL e a. contro Curtea de Apel Bucureşti.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti.
Rinvio pregiudiziale – Versamento di un’indennità di pensionamento ai giudici e ai pubblici ministeri – Sospensione e soppressione di tale versamento per motivi connessi a vincoli di eliminazione del disavanzo di bilancio – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri a ridurre la retribuzione dei giudici – Presupposti.
Causa C-762/23.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2025.
RL e a. contro Curtea de Apel Bucureşti.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti.
Rinvio pregiudiziale – Versamento di un’indennità di pensionamento ai giudici e ai pubblici ministeri – Sospensione e soppressione di tale versamento per motivi connessi a vincoli di eliminazione del disavanzo di bilancio – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri a ridurre la retribuzione dei giudici – Presupposti.
Causa C-762/23.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:400
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
5 giugno 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Versamento di un’indennità di pensionamento ai giudici e ai pubblici ministeri – Sospensione e soppressione di tale versamento per motivi connessi a vincoli di eliminazione del disavanzo di bilancio – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri a ridurre la retribuzione dei giudici – Presupposti»
Nella causa C‑762/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 27 novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2023, nel procedimento
RL,
QN,
MR,
JT,
VS,
AX
contro
Curtea de Apel Bucureşti
con l’intervento di:
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M. Gavalec (relatore), presidente di sezione, Z. Csehi e F. Schalin, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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– |
per il governo rumeno, da E. Gane e L. Ghiţă, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da Ș. Ciubotaru, K. Herrmann e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE. |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, RL, QN, MR, JT, VS e AX, già magistrate, e, dall’altro, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania) in merito al mancato versamento a queste ultime di un’indennità di pensionamento. |
Contesto normativo
Legge n. 24/2000
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3 |
L’articolo 66 della Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (legge n. 24/2000, recante norme di tecnica legislativa per la redazione degli atti normativi), del 27 marzo 2000 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 260 del 21 aprile 2010), così dispone: «1. In casi particolari, l’applicazione di un atto normativo può essere sospesa mediante un altro atto normativo dello stesso rango o di rango superiore. In tale ipotesi saranno previste, in modo espresso, la data in cui si verifica la sospensione, nonché la durata di quest’ultima. (...) 3. La proroga della sospensione, la modifica o l’abrogazione dell’atto normativo o della disposizione sospesa può essere oggetto di un atto normativo o di una disposizione espressa, che entrerà in vigore alla data di scadenza della sospensione. (...)». |
Legge sul precedente status dei magistrati
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4 |
L’articolo 74 della Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2004, che disciplina lo status dei giudici e dei pubblici ministeri), del 28 giugno 2004 (ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 826 del 13 settembre 2005; in prosieguo: la «legge sul precedente status dei magistrati»), prevedeva quanto segue: «1. Per l’attività svolta, i giudici e i pubblici ministeri hanno diritto a una retribuzione fissata in relazione al grado dell’organo giurisdizionale o della procura, alla funzione svolta, all’anzianità maturata in magistratura e agli altri criteri previsti dalla legge. 2. I diritti retributivi dei giudici e dei pubblici ministeri possono essere ridotti o sospesi solo nei casi previsti dalla presente legge. La retribuzione dei giudici e dei pubblici ministeri è stabilita con legge speciale. (...)». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 81 della legge sul precedente status dei magistrati: «1. I giudici e i pubblici ministeri con un’anzianità di servizio in magistratura di 20 anni continuativi beneficiano, alla data del pensionamento o della cessazione dalle funzioni per altri motivi [ad essi] non imputabili, di un’indennità pari a sette indennità di inquadramento mensili lorde, tassata secondo la legge. 2. L’indennità prevista al paragrafo 1 è concessa una sola volta nel corso della carriera di giudice o pubblico ministero ed è registrata, a norma di legge. (...)». |
Legge n. 285/2010
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6 |
Secondo la relazione illustrativa della Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice (legge n. 285/2010, che fissa la retribuzione nel 2011 del personale remunerato con fondi pubblici), del 28 dicembre 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 878 del 28 dicembre 2010; in prosieguo: la «legge n. 285/2010»), «[n]el 2011, nonostante i lievi miglioramenti della situazione economica, le condizioni finanziarie si sono rivelate più difficili di quanto inizialmente previsto, essendo l’attività economica in Romania negli ultimi mesi ancora segnata dalla recessione». |
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7 |
L’articolo 13, paragrafo 1, di tale legge stabilisce quanto segue: «Non si applicano, nel 2011, le disposizioni di legge riguardanti la concessione degli aiuti o, se del caso, delle indennità di pensionamento, di dimissioni, di collocamento a riposo o di collocamento in riserva». |
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8 |
La sospensione del pagamento di tali indennità è stata prorogata ogni anno fino al 2023 incluso, da ultimo, con l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (decreto-legge n. 168/2022, recante misure tributarie e di bilancio, proroga di taluni termini nonché modifica e integrazione di taluni atti normativi), dell’8 dicembre 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1186 del 9 dicembre 2022). |
Legge sul nuovo status dei magistrati
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9 |
La Legea nr. 303/2022, privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2022, che disciplina lo status dei giudici e dei pubblici ministeri), del 15 novembre 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1102 del 16 novembre 2022; in prosieguo: la «legge sul nuovo status dei magistrati»), entrata in vigore il 16 dicembre 2022, ha abrogato la legge sul precedente status dei magistrati. |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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10 |
Le ricorrenti nel procedimento principale, già magistrate, non hanno percepito, al momento del loro pensionamento, l’indennità pari a sette indennità di inquadramento mensili lorde, prevista all’articolo 81, paragrafo 1, della legge sul precedente status dei magistrati (in prosieguo: l’«indennità di pensionamento»). Di fatto, l’articolo 13, paragrafo 1, della legge n. 285/2010 e le disposizioni che hanno prorogato ininterrottamente la sospensione del pagamento dell’indennità di pensionamento, fino al 2023 incluso, hanno avuto l’effetto di sospendere il versamento di tale indennità per tredici anni consecutivi, fino alla sua abrogazione, il 16 dicembre 2022, da parte della legge sul nuovo status dei magistrati. |
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11 |
Le ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) con un ricorso diretto, in particolare, a contestare la sospensione del pagamento dell’indennità di pensionamento e a ottenere il risarcimento del danno corrispondente all’importo di tale indennità che esse non hanno percepito. |
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12 |
Con sentenza del 9 maggio 2023, detto organo giurisdizionale ha respinto tale ricorso in quanto prematuro con la motivazione, in sostanza, che, tenuto conto della ripetuta sospensione dell’articolo 81, paragrafo 1, della legge sul precedente status dei magistrati, con atti normativi adottati in successione considerati conformi alla Costituzione rumena, l’indennità di pensionamento non è entrata nel patrimonio delle ricorrenti nel procedimento principale, essendo il diritto a tale indennità subordinato a un nuovo intervento da parte del legislatore. |
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13 |
Le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio, sostenendo, in particolare, che, in considerazione del principio di indipendenza dei giudici, derivante dall’articolo 19 TUE, il rifiuto di concedere loro l’indennità di pensionamento violava il diritto di proprietà. Esse ritengono altresì che la sospensione del pagamento di tale indennità, che era stata giustificata dalla grave crisi economica attraversata dalla Romania nel 2010, avrebbe dovuto avere solo carattere temporaneo. Pertanto, l’abrogazione dell’articolo 81, paragrafo 1, della legge sul precedente status dei magistrati sarebbe sproporzionata. |
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14 |
Il giudice del rinvio ricorda, in via preliminare, che l’indennità di pensionamento, volta a mostrare gratitudine verso i giudici per aver esercitato le loro funzioni ininterrottamente e in condizioni rispettabili per almeno 20 anni, era considerata un’indennità di natura retributiva o un compenso, poiché derivava direttamente da un rapporto di lavoro. |
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15 |
Tale giudice afferma che la sospensione del versamento di tale indennità, per gli anni dal 2010 al 2022, era stata decisa a causa di esigenze imperative connesse all’eliminazione del disavanzo di bilancio eccessivo dello Stato rumeno. Esso precisa, a tale riguardo, che la relazione illustrativa a vari decreti‑legge adottati dal governo, che hanno sospeso il versamento dell’indennità di pensionamento, evidenziavano il rischio che, in mancanza di adozione di misure di riduzione della retribuzione di questo tipo, il disavanzo di bilancio della Romania superasse la soglia del 3% del prodotto interno lordo (PIL) di cui all’articolo 126, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai Trattati UE e FUE, il che avrebbe potuto indurre la Commissione ad avviare una procedura per disavanzi eccessivi contro tale Stato membro. |
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16 |
Sebbene la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) abbia ritenuto che il diritto all’indennità di pensionamento non rientrasse nella categoria dei diritti fondamentali, cosicché il legislatore rumeno era libero di sopprimerne il versamento, il giudice del rinvio si chiede se la sospensione di lunga durata di un tale versamento, seguita dalla soppressione di detta indennità, non pregiudichi il principio di indipendenza dei giudici, che deriva dall’articolo 19 TUE. Infatti la stabilità finanziaria dei giudici, compresi i giudici in pensione, costituirebbe una delle garanzie dell’indipendenza della giustizia. Vari atti internazionali porrebbero peraltro l’accento su tale aspetto, in particolare il punto 54 della raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, intitolata «Sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità», adottata il 17 novembre 2010 (in prosieguo: la «raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2010») e il punto 6.4 della Carta europea sullo statuto dei giudici, adottata a Strasburgo il 10 luglio 1998 dal Consiglio d’Europa. |
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17 |
Date tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE (in combinato disposto con l’articolo 2 TUE) debba essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta all’abrogazione, con riferimento ai giudici rumeni con anzianità di servizio nella magistratura di 20 anni continuativi, del diritto di percepire, alla data di pensionamento o di cessazione dalle funzioni per altri motivi non imputabili, una somma pari a sette indennità di inquadramento mensile lorde, in caso di sospensione, prima dell’abrogazione, in modo continuativo e per un periodo prolungato, dell’esercizio di tale diritto retributivo, per motivi connessi principalmente ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio (il legislatore invoca espressamente la soglia del 3% del [PIL] prevista dal Trattato [FUE])». |
Sulla questione pregiudiziale
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18 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, debba essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta a che sia abrogata, dopo essere stata sospesa in modo continuativo per un lungo periodo, per motivi connessi, in particolare, ai vincoli per l’eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio dello Stato membro di cui trattasi, la normativa di tale Stato ai sensi della quale i magistrati con anzianità di servizio in magistratura di 20 anni continuativi percepivano, al momento del loro pensionamento o della cessazione dalle loro funzioni per altri motivi ad essi non imputabili, un’indennità di pensionamento. |
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19 |
Come risulta da costante giurisprudenza, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella loro competenza, essi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di quest’ultima, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione, in particolare quando stabiliscono le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 111, nonché del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 33). |
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20 |
L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai soggetti in forza di detto diritto. A tal fine è fondamentale preservare l’indipendenza di tali organi. Tale principio, inerente al compito di giudicare, rientra infatti nel contenuto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo, che riveste importanza capitale in quanto garanzia della protezione dell’insieme dei diritti riconosciuti ai soggetti dal diritto dell’Unione e della preservazione dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punti 47 e 48 nonché giurisprudenza citata). |
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21 |
La nozione di «indipendenza dei giudici» presuppone, in particolare, che l’organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni. Orbene, al pari dell’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi, il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 49 nonché giurisprudenza citata). |
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22 |
Sebbene, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro debba essere garantita, il solo fatto che tali poteri siano coinvolti nella determinazione della retribuzione dei giudici non è, in quanto tale, idoneo a creare una dipendenza dei giudici rispetto a detti poteri né a generare dubbi quanto alla loro indipendenza o imparzialità. Gli Stati membri dispongono infatti di un ampio margine di discrezionalità nell’elaborazione del loro bilancio e nella ponderazione delle diverse voci di spesa pubblica. Tale ampio margine di discrezionalità include la determinazione del metodo di calcolo di dette spese e, in particolare, della retribuzione dei giudici, atteso che i poteri legislativo ed esecutivo nazionali si trovano nella posizione migliore per tener conto del particolare contesto socioeconomico dello Stato membro, in cui tale bilancio deve essere elaborato e l’indipendenza dei giudici dev’essere garantita (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punti 50 e 51). |
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23 |
Ciò non toglie che le norme nazionali relative alla retribuzione dei giudici non devono far sorgere nelle persone dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti. A tal fine le carte, relazioni e altri documenti redatti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite possono fornire indicazioni pertinenti ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione in presenza di disposizioni nazionali adottate in materia (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punti 52 e 53). |
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24 |
Come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė (C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 65), i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro possono derogare alla normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di ridurre l’importo di tale retribuzione, a condizione che sia soddisfatto un certo numero di requisiti. |
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25 |
Sotto un primo aspetto, conformemente al principio di certezza del diritto, una misura di riduzione della retribuzione dei giudici o della loro pensione di anzianità deve essere determinata dalla legge, oggettiva, prevedibile e trasparente. Tale legge può prevedere l’intervento delle parti sociali, in particolare delle organizzazioni che rappresentano i giudici interessati. In tale contesto, la trasparenza della procedura legislativa contribuisce a garantire l’indipendenza dei giudici (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punti 54 e 66). |
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26 |
Sotto un secondo aspetto, una misura di riduzione della retribuzione dei giudici o della loro pensione di anzianità deve essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale un dovere imperativo di eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, TFUE, fermo restando che la possibilità per uno Stato membro di avvalersi di un tale dovere imperativo non presuppone l’avvio nei suoi confronti di una procedura ai sensi del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai Trattati UE e FUE (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punti 67 e 68 nonché giurisprudenza citata). |
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27 |
Le motivazioni di bilancio che abbiano giustificato l’adozione di una misura derogatoria alle norme di diritto ordinario in materia di retribuzione dei giudici devono essere chiaramente espresse. Inoltre, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, tali misure non devono riguardare specificamente i soli membri degli organi giurisdizionali nazionali e devono inserirsi in un quadro più generale, volto a far sì che un insieme più ampio di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di bilancio perseguito (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 49, e del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 69). |
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28 |
Come previsto dal punto 54 della raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2010, «[d]evono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici». Per contro, come precisa il punto 57 della relazione illustrativa a tale raccomandazione, «[l]a disposizione relativa alla mancata riduzione della retribuzione dei giudici specificamente non osta a una riduzione della retribuzione nell’ambito delle politiche pubbliche volte alla riduzione generale delle retribuzioni dei membri del servizio pubblico». |
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29 |
Di conseguenza, quando uno Stato membro adotta misure restrittive di bilancio che colpiscono i suoi funzionari e i suoi agenti pubblici esso può, in una società caratterizzata dalla solidarietà, come sottolineato dall’articolo 2 TUE, decidere di applicare tali misure anche ai giudici nazionali (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 71). |
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30 |
Sotto un terzo aspetto, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione [sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 31], una misura diretta a ridurre la retribuzione dei giudici deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito, limitarsi allo stretto necessario per conseguirlo e non essere sproporzionata rispetto a detto obiettivo, il che implica la ponderazione dell’importanza di quest’ultimo e della gravità dell’ingerenza nel principio di indipendenza dei giudici. |
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31 |
A tale titolo, una misura di questa natura, che appare idonea alla realizzazione dell’obiettivo di interesse generale di cui al punto 26 della presente sentenza, deve rimanere eccezionale e temporanea, in quanto non deve applicarsi oltre il periodo necessario alla realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito, quale l’eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo. Inoltre, l’incidenza di detta misura sulla retribuzione dei giudici non deve essere sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punti 73 e 74). |
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32 |
Tuttavia, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nell’elaborazione del loro bilancio e nella ponderazione delle diverse voci di spesa pubblica, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, uno Stato membro può adottare una misura legislativa diretta non già a derogare alla normativa di base che fissa la retribuzione dei giudici per far fronte a una crisi di bilancio, bensì a modificare tale normativa per il futuro, diminuendo la loro retribuzione, al fine di migliorare la sua situazione di bilancio a lungo termine. |
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33 |
Il principio di indipendenza dei giudici, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, non può ostare a una tale modifica, anche se essa non è limitata nel tempo, purché il livello di retribuzione dei giudici, come nuovamente fissato, rimanga sufficiente a garantire la loro indipendenza. |
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34 |
La salvaguardia dell’indipendenza dei giudici richiede infatti che, nonostante l’applicazione nei loro confronti di una misura di restrizione di bilancio, il livello della loro retribuzione sia sempre adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, affinché essi restino al riparo da interventi o pressioni esterni tali da mettere a repentaglio la loro indipendenza di giudizio e a influenzare le loro decisioni, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 21 della presente sentenza. |
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35 |
A tale riguardo, dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel (C‑49/18, EU:C:2019:106, punti 70, 71 e 73), risulta che il livello retributivo dei giudici deve essere sufficientemente elevato, in considerazione del contesto socioeconomico dello Stato membro interessato, da conferire loro un’indipendenza economica certa, tale da tutelarli dal rischio che eventuali interventi o pressioni dall’esterno possano compromettere la neutralità delle loro decisioni. Pertanto, il livello di detta retribuzione deve essere tale da proteggere i giudici dal rischio di corruzione. |
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36 |
La valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici presuppone, in particolare, che si tenga conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato. In tale prospettiva, è opportuno confrontare la retribuzione media dei giudici con la retribuzione media in detto Stato (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 62). |
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37 |
Le considerazioni esposte nei due punti precedenti valgono mutatis mutandis per i giudici in pensione. Invero, il fatto che i giudici in servizio abbiano la garanzia che essi percepiranno, dopo il loro pensionamento, una pensione sufficientemente elevata è tale da proteggerli contro il rischio di corruzione durante il loro periodo di servizio. |
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38 |
Occorre menzionare, al riguardo, il punto 54 della raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2010, ai sensi del quale «deve essere garantito (...) il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio». Analogamente, dal punto 6.4 della Carta europea sullo statuto dei giudici menzionata al punto 16 della presente sentenza risulta che tale statuto deve garantire ai giudici «che hanno raggiunto l’età legale per la cessazione dalle funzioni[,] dopo averle svolte a titolo professionale per un periodo determinato[,] il pagamento di una pensione di anzianità il cui livello deve essere il più vicino possibile a quello della loro ultima retribuzione percepita in servizio». |
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39 |
Sotto un quarto aspetto, una misura di riduzione della retribuzione deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro di cui trattasi. |
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40 |
Sebbene, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, non spetti alla Corte applicare le norme del diritto dell’Unione a una determinata fattispecie, essa può, a partire dal fascicolo del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte di cui dispone e al fine di fornire una risposta utile ai giudici del rinvio, dare loro indicazioni idonee a consentire a tali giudici di statuire (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 77 nonché giurisprudenza citata). |
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Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che l’abrogazione dell’articolo 81, paragrafo 1, della legge sul precedente status dei magistrati da parte della legge sul nuovo status dei magistrati è stata motivata, nel caso di specie, da esigenze imperative connesse all’eliminazione del disavanzo di bilancio eccessivo dello Stato membro di cui trattasi, come indicato in particolare dalla relazione illustrativa alla legge n. 285/2010, quale menzionata al punto 6 della presente sentenza. Più in generale, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, il giudice del rinvio rileva che la relazione illustrativa a vari decreti‑legge adottati dal governo, i quali hanno sospeso il versamento dell’indennità di pensionamento, ha evidenziato il rischio che il disavanzo di bilancio della Romania superasse la soglia del 3% del PIL di cui all’articolo 126, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai Trattati UE e FUE, nonché il rischio, per tale Stato membro, di dover far fronte all’avvio, da parte della Commissione, di una procedura per disavanzi eccessivi, in mancanza di adozione urgente di misure di riduzione della retribuzione. |
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In secondo luogo, la soppressione dell’indennità di pensionamento comporta una riduzione limitata dell’importo della retribuzione dei giudici rumeni. Inoltre, tale misura incide non già sulla retribuzione principale dei giudici rumeni bensì su un’integrazione della retribuzione che poteva essere percepita una sola volta, al momento del pensionamento. Pertanto, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la soppressione di tale indennità non appare sproporzionata. |
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In terzo luogo, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte basandosi sul grafico 34 della sua comunicazione COM (2023) 309 final, intitolata «Quadro di valutazione UE della giustizia 2023», all’inizio della carriera e per i giudici degli organi giurisdizionali supremi, la retribuzione media annua dei giudici rumeni rappresenta, rispettivamente, 2,9 volte e 5,8 volte la retribuzione media lorda annua rumena. |
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Dai due punti che precedono risulta che, nonostante l’abrogazione dell’articolo 81, paragrafo 1, della legge sul precedente status dei magistrati, la retribuzione dei giudici rumeni resta adeguata all’importanza delle funzioni che esercitano. |
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In quarto luogo, la sospensione e, successivamente, l’abrogazione di tale disposizione, si inseriscono in una politica più ampia di riduzione della retribuzione del personale del pubblico impiego rumeno. Invero, l’articolo 13, paragrafo 1, della legge n. 285/2010 disponeva che «non si applicano, nel 2011, le disposizioni di legge riguardanti la concessione degli aiuti o, se del caso, delle indennità di pensionamento, di dimissioni, di collocamento a riposo o di collocamento in riserva». Orbene, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la soppressione dell’aiuto che accompagnava il collocamento in riserva riguardava i militari, gli agenti di polizia nonché i dipendenti pubblici che beneficiavano di uno status particolare nel sistema di gestione penitenziaria. |
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In quinto luogo, nel contesto della presente causa, l’abrogazione dell’articolo 81, paragrafo 1, della legge sul precedente status dei magistrati, dopo che tale disposizione è stata sospesa in modo continuativo per tredici anni, ha contribuito a chiarire la situazione del diritto nazionale e, in tal modo, a garantire la certezza del diritto. |
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Inoltre, e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, le ricorrenti nel procedimento principale non possono far valere alcun legittimo affidamento quanto al mantenimento del beneficio dell’indennità di pensionamento. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, «[l]’aspettativa legittima di poter continuare a godere del bene deve avere una “base sufficiente nel diritto interno”, ad esempio quando è confermata da una giurisprudenza consolidata dei tribunali o quando è fondata su una disposizione legislativa o su un atto legale riguardante l’interesse patrimoniale in questione» (Corte EDU, 23 settembre 2014, Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italia, CE:ECHR:2014:0923JUD004615411, § 38). |
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Orbene, nel caso di specie, tanto dalla giurisprudenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), menzionata al punto 16 della presente sentenza, quanto dall’articolo 66, paragrafo 3, della legge n. 24/2000 menzionata al punto 3 della presente sentenza, risulta che, a partire dal 2010, non si può ritenere che il diritto a beneficiare di un’indennità di pensionamento sia fondato su una base sufficiente nel diritto rumeno. La Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha infatti reputato che, poiché il diritto all’indennità di pensionamento non costituisce un diritto fondamentale, il legislatore rumeno fosse libero di sopprimerne il versamento. Quanto a tale articolo 66, paragrafo 3, esso stabilisce che l’abrogazione di una disposizione che è stata sospesa può essere oggetto di disposizione espressa, con effetto a decorrere dalla data di scadenza della sospensione. |
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, deve essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta a che sia abrogata, dopo essere stata sospesa in modo continuativo per un lungo periodo, per motivi connessi, in particolare, ai vincoli per l’eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio dello Stato membro di cui trattasi, la normativa di tale Stato ai sensi della quale i magistrati con anzianità di servizio in magistratura di 20 anni continuativi percepivano, al momento del loro pensionamento o della cessazione dalle loro funzioni per altri motivi ad essi non imputabili, un’indennità di pensionamento. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
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L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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il principio di indipendenza dei giudici non osta a che sia abrogata, dopo essere stata sospesa in modo continuativo per un lungo periodo, per motivi connessi, in particolare, ai vincoli per l’eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio dello Stato membro di cui trattasi, la normativa di tale Stato ai sensi della quale i magistrati con anzianità di servizio in magistratura di 20 anni continuativi percepivano, al momento del loro pensionamento o della cessazione dalle loro funzioni per altri motivi ad essi non imputabili, un’indennità di pensionamento. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.