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Document 62023CJ0529
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 July 2025.#European Parliament v TC.#Appeal – Law governing the institutions – European Parliament – Rules governing expenses and allowances for Members of Parliament – Parliamentary assistance allowance – Recovery of sums unduly paid – Article 41(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Right to be heard – Right of access to the file – Regulation (EU) 2018/1725 – Protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the European Union institutions, bodies, offices and agencies – Article 9 – Transmissions of personal data to recipients established in the European Union other than Union institutions and bodies – Article 26 of the Staff Regulations of Officials of the European Union.#Case C-529/23 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2025.
Parlamento europeo contro TC.
Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo – Regolamento (UE) 2018/1725 – Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea e sulla libera circolazione di tali dati – Articolo 9 – Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi da tali istituzioni e organi – Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
Causa C-529/23 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2025.
Parlamento europeo contro TC.
Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo – Regolamento (UE) 2018/1725 – Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea e sulla libera circolazione di tali dati – Articolo 9 – Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi da tali istituzioni e organi – Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
Causa C-529/23 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:521
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 luglio 2025 (*)
« Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo – Regolamento (UE) 2018/1725 – Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea e sulla libera circolazione di tali dati – Articolo 9 – Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi da tali istituzioni e organi – Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea »
Nella causa C‑529/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 agosto 2023,
Parlamento europeo, rappresentato da M. Ecker, N. Görlitz, J.-C. Puffer e S. Toliušis, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
TC, rappresentato da D. Aukštuolytė-Kapp, advokatė,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2024,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 30 gennaio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, il Parlamento europeo chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 giugno 2023, TC/Parlamento (T‑309/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:315), con la quale quest’ultimo ha parzialmente accolto il ricorso di TC e ha annullato la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 16 marzo 2021 che accerta un credito nei confronti di TC, per una somma indebitamente versata a titolo di spese di assistenza parlamentare e ha ordinato il recupero di tale somma (in prosieguo: la «decisione controversa»), e la nota di addebito n. 7010000523, del 31 marzo 2021 (in prosieguo: la «nota di addebito»), nella parte in cui esse ordinavano il recupero, presso TC, delle retribuzioni, dei costi sociali e delle spese di viaggio relativi all’impiego del suo assistente parlamentare accreditato A nel periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 31 marzo 2016, per un importo pari a EUR 50 754,54.
Contesto normativo
Atto elettorale
2 L’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU 1976, L 278, pag. 5), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 283, pag. 1; in prosieguo: l’«atto elettorale»), dispone come segue:
«I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo».
Lo Statuto dei Deputati
3 L’articolo 2 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «statuto dei deputati»), così recita al suo paragrafo 1:
«I deputati sono liberi e indipendenti».
4 Conformemente all’articolo 4 dello statuto dei deputati, «[i] documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato non sono assimilati a documenti del Parlamento, a meno che non siano stati depositati conformemente al regolamento».
5 L’articolo 21 dello statuto dei deputati così dispone:
«1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.
2. Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l’impiego degli assistenti.
3. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto».
Le misure di attuazione
6 L’articolo 33, paragrafi 1 e 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1, in prosieguo: le «MAS») dispone quanto segue:
«1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali, da loro scelti liberamente. Il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute e risultanti interamente ed esclusivamente dall’assunzione di uno o più assistenti o dal ricorso a prestatori di servizi in conformità delle presenti misure di applicazione e alle condizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza.
2. Possono essere rimborsate unicamente le spese corrispondenti all’assistenza necessaria e direttamente legata all’esercizio del mandato parlamentare del deputato. Non possono in alcun caso essere coperte spese attinenti alla sfera privata del deputato».
7 L’articolo 68 delle misure di attuazione è così formulato:
«1. Ogni somma indebitamente versata in applicazione delle presenti misure di applicazione dà luogo a ripetizione. Il segretario generale impartisce istruzioni in vista del recupero di tali somme presso il deputato interessato.
2. Ogni decisione in materia di recupero è adottata vegliando all’esercizio effettivo del mandato del deputato e al buon funzionamento del Parlamento, previa audizione del deputato interessato da parte del segretario generale.
3. Il presente articolo si applica anche agli ex deputati e ai terzi».
Regolamento (UE) 2016/679
8 Il considerando 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119 , pag. 1), così recita:
«Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. (...)».
9 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:
«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
(...)
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti».
Regolamento (UE) 2018/1725
10 I considerando 5 e 22 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), sono formulati come segue:
«(5) È nell’interesse di un approccio coerente alla protezione dei dati in tutta l’Unione [europea] e della libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione allineare per quanto possibile le norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione a quelle adottate per il settore pubblico degli Stati membri. Quando le disposizioni del presente regolamento seguono gli stessi principi delle disposizioni del regolamento [2016/679], conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (...), le disposizioni dei due regolamenti dovrebbero essere interpretate in modo omogeneo, in particolare in considerazione del fatto che il regime del presente regolamento dovrebbe essere inteso come equivalente a quello del regolamento [2016/679].
(...)
(22) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sulla necessità delle istituzioni e degli organi dell’Unione di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, sulla necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o su qualsiasi altra base legittima a norma del presente regolamento, incluso il consenso dell’interessato o la necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. (...)».
11 L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», al paragrafo 1 così recita:
«I dati personali sono:
(...)
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”);
(...)
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 13, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato (“limitazione della conservazione”);
(...)».
12 L’articolo 9 di detto regolamento, intitolato «Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione», così dispone:
«1. Fatti salvi gli articoli da 4 a 6 e l’articolo 10, i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se:
a) il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito;
b) il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto.
2. Ove dia origine alla trasmissione a norma del presente articolo il titolare del trattamento dimostra che la trasmissione dei dati personali è necessaria e proporzionata alle finalità cui è destinata, applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Le istituzioni e gli organi dell’Unione conciliano il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto di accesso ai documenti in conformità del diritto dell’Unione».
Statuto
13 L’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), recita:
«Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:
a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;
b) le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.
Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l’istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell’inserimento nel fascicolo personale.
La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata all’ultimo indirizzo indicato dal funzionario.
Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose del funzionario, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.
Il comma precedente non vieta tuttavia l’inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti al funzionario che risultano necessari all’applicazione del presente statuto.
Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale.
Il funzionario ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo e di estrarne copia.
Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell’amministrazione o su un supporto informatico protetto. Viene tuttavia trasmesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, quando sia presentato un ricorso che riguardi il funzionario».
RAA
14 L’articolo 1 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: il «RAA»), così dispone:
«Il presente regime si applica ad ogni agente, assunto dall’Unione con contratto. Tale agente può avere la qualifica:
(...)
– di assistente parlamentare accreditato.
(...)».
15 L’articolo 5 bis del RAA così prevede:
«Sono considerati “assistenti parlamentari accreditati”, ai sensi del presente regime, le persone scelte da uno o più deputati e assunte mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell’istituzione, al deputato o ai deputati nell’esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca derivante dalla libertà di scelta di cui all’articolo 21 [dello statuto dei deputati]».
16 Dall’articolo 127, prima frase, del RAA risulta che gli articoli da 11 a 26 bis dello Statuto si applicano per analogia agli assistenti parlamentari accreditati.
Fatti
17 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 26 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei seguenti termini.
18 Il 22 maggio 2015 il Parlamento, sulla base dell’articolo 5 bis del RAA, ha concluso con A un contratto di assistente parlamentare accreditato a tempo pieno a Bruxelles (Belgio) ai fini dell’assistenza di TC, deputato al Parlamento, fino al termine della settima legislatura.
19 Il 25 febbraio 2016, TC ha chiesto all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento (in prosieguo: l’«AACC») la risoluzione di tale contratto per diversi motivi comprendenti il venir meno del rapporto di fiducia, tra cui alcune assenze senza valido motivo e il mancato rispetto delle norme relative alle autorizzazioni all’esercizio di attività esterne.
20 Dopo il fallimento di un tentativo di conciliazione, il 24 giugno 2016 l’AACC ha notificato ad A la sua decisione di risolvere il suddetto contratto per il venir meno del rapporto di fiducia in quanto egli non aveva rispettato le norme relative alle autorizzazioni all’esercizio di attività esterne.
21 Il 14 aprile 2017, A ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione del 24 giugno 2016 dinanzi al Tribunale.
22 Con sentenza del 7 marzo 2019, L/Parlamento (T‑59/17, in prosieguo: la «sentenza L/Parlamento», EU:T:2019:140), il Tribunale ha annullato la suddetta decisione. In tale sentenza, il Tribunale ha constatato che dagli elementi del fascicolo risultava che TC era a conoscenza delle attività esterne di A e che ne era il diretto promotore. Il Tribunale ha pertanto considerato che il motivo fornito dall’AACC per giustificare la stessa decisione, vale a dire il venir meno del rapporto di fiducia, non risultava plausibile. Secondo il Tribunale, l’AACC aveva quindi commesso un errore manifesto di valutazione nel dare seguito alla domanda di risoluzione del contratto di A formulata da TC per tale motivo. Quest’ultimo non era parte nella causa che ha dato luogo a detta sentenza.
23 Con lettera dell’8 giugno 2020, redatta in inglese e inviata a TC con messaggio di posta elettronica il 30 luglio 2020, il segretario generale del Parlamento ha informato TC dell’avvio di un procedimento di recupero di somme indebitamente versate, in forza dell’articolo 68 delle misure di attuazione, per un importo totale pari a EUR 78 838,21 riguardante l’assistenza parlamentare fornita a TC da A. Il segretario generale del Parlamento ha invitato TC a presentare, entro un termine di due mesi, osservazioni e elementi di prova diretti a confutare le conclusioni preliminari del Parlamento sulle attività esterne che A aveva esercitato a sua conoscenza e sotto la sua direzione dal 22 maggio 2015 al 22 novembre 2016 e a dimostrare che, durante tale periodo, A aveva effettivamente esercitato funzioni di assistente parlamentare accreditato.
24 Dal punto 13 della sentenza impugnata risulta che, con messaggio di posta elettronica del 4 agosto 2020, TC ha chiesto al Parlamento di trasmettergli:
– il fascicolo personale di A al Parlamento (tutti i documenti relativi alla sua assunzione e al suo lavoro), comprese le informazioni relative al numero di volte in cui era stata richiesta la protezione del Parlamento «per A» e i dati relativi alla presenza di quest’ultimo (dati della sua tessera di accesso al Parlamento);
– le copie della corrispondenza intercorsa con i rappresentanti del Parlamento in merito al lavoro di A e
– il fascicolo completo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/Parlamento.
25 Il 4 settembre 2020, il segretario generale del Parlamento ha inviato a TC una lettera, redatta in lituano e datata 3 settembre 2020, avente un contenuto sostanzialmente identico a quello della lettera dell’8 giugno 2020, menzionata al punto 23 della presente sentenza. A tale lettera del 3 settembre 2023 era allegata una copia della sentenza L/Parlamento nonché il rendiconto delle somme versate dal Parlamento ad A.
26 Il 22 settembre 2020, TC ha ricordato al Parlamento la domanda di cui al punto 24 della presente sentenza e gli ha inoltre chiesto il verbale della procedura di conciliazione tra lui stesso e A in lituano, nonché la copia di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019».
27 Con messaggio di posta elettronica del 29 ottobre 2020, TC ha inviato al Parlamento le sue osservazioni preliminari nonché un certo numero di documenti, chiedendo al contempo di essere autorizzato a comunicare informazioni e elementi di prova supplementari successivamente.
28 Con messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2020, TC ha nuovamente chiesto al Parlamento le informazioni che aveva chiesto con i suoi messaggi di posta elettronica del 4 agosto e del 22 settembre 2020, in particolare i dati relativi all’accesso di A al Parlamento e la copia dei messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019.
29 Con messaggio di posta elettronica del 24 novembre 2020, TC ha trasmesso al Parlamento osservazioni ed elementi di prova complementari a quelli che gli aveva inviato con il suo messaggio di posta elettronica del 29 ottobre 2020.
30 Con messaggio di posta elettronica del 27 novembre 2020, il direttore generale delle finanze del Parlamento (in prosieguo: il «direttore generale delle finanze») ha informato TC che il termine impartitogli per presentare le sue osservazioni e i suoi elementi di prova nell’ambito del procedimento di recupero disciplinato dall’articolo 68 delle misure di attuazione era scaduto il 4 novembre 2020, ma che, se desiderava ottenere informazioni riguardanti A, egli poteva rivolgersi a due persone di cui forniva l’indirizzo di posta elettronica, senza che tali domande potessero incidere su detto procedimento.
31 Con lettera inviata al Parlamento il 1º dicembre 2020, TC ha contestato il contenuto di tale messaggio di posta elettronica del 27 novembre 2020. Inoltre, egli ha inviato le sue richieste di documenti alle persone menzionate in tale messaggio di posta elettronica.
32 Con lettera dell’8 gennaio 2021 (in prosieguo: la «lettera dell’8 gennaio 2021»), il direttore generale delle finanze ha trasmesso a TC il verbale menzionato al punto 26 della presente sentenza, ma gli ha negato l’accesso agli altri documenti richiesti. Inoltre, egli ha concesso a TC un termine di quindici giorni per presentare osservazioni complementari, ciò che TC ha fatto il 21 gennaio 2021.
33 Con la decisione controversa, il segretario generale del Parlamento ha considerato che una somma di EUR 78 838,21 era stata indebitamente rimborsata da tale istituzione nell’ambito dell’impiego di A per il periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 22 novembre 2016 e che essa doveva essere recuperata presso TC in applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, delle misure di attuazione. Pertanto, il 31 marzo 2021 il direttore generale delle finanze, nella sua qualità di ordinatore delegato, ha emesso la nota di addebito, ordinando il recupero di tale somma presso TC e invitando quest’ultimo a pagare tale somma entro il 30 maggio 2021. Il 31 marzo 2021 il direttore generale delle finanze ha trasmesso a TC la decisione controversa e la nota di addebito.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
34 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2021, TC ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata e della nota di addebito. A sostegno di tale ricorso, egli ha dedotto cinque motivi.
35 In primo luogo, dai punti 27 e 28 della sentenza impugnata risulta che, a seguito di un controllo effettuato in occasione della causa che ha condotto a tale sentenza, il Parlamento ha constatato che, nel marzo 2016, aveva deciso di sospendere il pagamento delle retribuzioni e delle spese di viaggio di A a partire dal 1º aprile 2016. Di conseguenza, l’8 novembre 2022, il segretario generale del Parlamento ha parzialmente revocato ex tunc la decisione controversa, per la parte in cui essa riguardava una somma complessiva pari a EUR 28 083,67. Il 15 novembre 2022 è stata emessa una nota di credito per una somma identica.
36 Risulta altresì dai punti 32 e da 36 a 42 della motivazione e 1 del dispositivo della sentenza impugnata che, in tali circostanze, su domanda del Parlamento e dopo aver sentito le osservazioni di TC, il Tribunale ha constatato che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che non vi era luogo a statuire sulla legittimità della decisione controversa e della nota di addebito, nella parte in cui esse riguardavano le retribuzioni, i costi sociali e le spese di viaggio relativi all’impiego di A nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 22 novembre 2016, per tale somma di EUR 28 083,67.
37 In secondo luogo, dopo aver ricordato, ai punti da 45 a 53 della sentenza impugnata, le norme relative alla presa a carico delle spese di assistenza parlamentare e al recupero delle somme indebitamente versate a tale titolo, nonché la relativa giurisprudenza, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 54 a 66 di tale sentenza, il primo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, e l’ha respinto in quanto infondato.
38 In terzo e ultimo luogo, il Tribunale ha esaminato il secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltato, del diritto di accesso al fascicolo e dell’obbligo di motivazione, quali previsti all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In tale contesto, esso ha altresì esaminato taluni argomenti, riassunti ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, che TC aveva dedotto nell’ambito del primo motivo del suo ricorso.
39 Ai punti da 74 a 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’argomento del Parlamento, riassunto al punto 73 di tale sentenza, secondo cui TC non poteva rimettere in discussione la risposta fornitagli dal direttore generale delle finanze nella lettera dell’8 gennaio 2021, dal momento che il termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE per proporre un ricorso avverso la decisione contenuta in tale lettera era scaduto.
40 Come risulta dai punti da 78 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che tale lettera conteneva la risposta del Parlamento alla domanda di TC diretta alla produzione di documenti che quest’ultimo considerava necessari al fine di dimostrare che A aveva effettivamente esercitato funzioni di assistente parlamentare accreditato durante il periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 22 novembre 2016. Il Tribunale ha altresì ritenuto che tale risposta rientrasse nell’ambito della procedura di recupero delle somme indebitamente versate. Esso ha pertanto ritenuto che TC potesse far valere, nell’ambito del suo ricorso contro la decisione controversa e la nota di addebito, le irregolarità che, a suo avviso, inficiavano detta lettera, cosicché l’argomento della TC relativo alla medesima lettera era ricevibile.
41 Nell’ambito dell’esame nel merito del secondo motivo di ricorso e di taluni argomenti dedotti nell’ambito del primo motivo di quest’ultimo, il Tribunale ha constatato, al punto 87 della sentenza impugnata, che, con messaggi di posta elettronica del 4 agosto, del 22 settembre e del 20 novembre 2020, TC aveva chiesto al Parlamento di trasmettergli diversi documenti, vale a dire:
– il verbale in lituano della procedura di conciliazione tra egli stesso e A;
– una copia di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019»;
– una copia della corrispondenza intercorsa con i rappresentanti del Parlamento in merito al lavoro di A;
– il fascicolo completo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/Parlamento.
– il fascicolo personale di A al Parlamento («tutti i documenti relativi alla sua assunzione e al suo lavoro»), comprese le informazioni relative al numero di volte in cui era stata richiesta la protezione del Parlamento per A e i dati relativi alla presenza di quest’ultimo che potevano essere desunti dati della sua tessera di accesso al Parlamento.
42 Al punto 88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il Parlamento aveva trasmesso a TC tale verbale nonché i documenti relativi alla fine del contratto di A. Per contro, secondo il Tribunale, con la lettera dell’8 gennaio 2021, il Parlamento ha rifiutato di trasmettere a TC gli altri documenti menzionati al punto precedente della presente sentenza.
43 Al punto 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, quando un deputato è invitato a fornire al Parlamento la prova che un assistente parlamentare accreditato ha lavorato per lui nell’ambito del suo mandato parlamentare, tale deputato può, sulla base del diritto di essere ascoltato, chiedere alle istituzioni, agli organismi e alle agenzie dell’Unione di comunicargli gli elementi in loro possesso che gli appaiano pertinenti. Secondo il Tribunale, quando il Parlamento riceve una siffatta richiesta, esso non può rifiutare di fornire i dati richiesti senza violare il diritto di essere ascoltato, salvo invocare, a sostegno di tale rifiuto, motivi che possono essere considerati giustificati alla luce, da un lato, delle circostanze del caso di specie e, dall’altro, delle norme applicabili.
44 Di conseguenza, come risulta dal punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di dover esaminare se i motivi invocati dal Parlamento nella lettera dell’8 gennaio 2021 per non comunicare a TC i dati richiesti da quest’ultimo presentassero un carattere giustificato.
45 In primo luogo, il Tribunale ha esaminato i motivi invocati dal Parlamento per respingere la domanda di TC relativa alla comunicazione di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019» e della corrispondenza intercorsa tra quest’ultimo e i servizi competenti del Parlamento in merito al lavoro di A.
46 Al punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il Parlamento aveva respinto tale domanda con la motivazione che, secondo la sua politica, la conservazione dei messaggi elettronici era limitata a 90 giorni e, eccezionalmente, a un anno. Il Parlamento avrebbe aggiunto che i messaggi di posta elettronica successivi al 2019 avrebbero potuto essere comunicati, ma non erano pertinenti, in quanto non riguardavano il periodo durante il quale A era tenuto a lavorare per TC.
47 A tal riguardo, al punto 95 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, dall’inizio del 2016, il Parlamento era venuto a conoscenza di una situazione conflittuale tra TC e A quanto al fatto di sapere se quest’ultimo esercitasse o meno le sue attività nel rispetto delle norme che disciplinano l’assistenza parlamentare. Di conseguenza, secondo il Tribunale, a partire da tale momento, occorreva che il Parlamento garantisse la conservazione dei messaggi di posta elettronica idonei a dimostrare la natura esatta delle attività di A durante lo svolgimento della procedura di licenziamento e, qualora quest’ultima avesse dato luogo ad altri procedimenti, giurisdizionali o amministrativi, come un procedimento di recupero, fintantoché tali altri procedimenti fossero rimasti aperti.
48 Ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento del Parlamento secondo cui spettava ai parlamentari conservare i loro messaggi di posta elettronica, creando fascicoli personali che consentissero l’archiviazione di questi ultimi per un periodo indeterminato, come il Parlamento avrebbe invitato i parlamentari a fare in tre comunicazioni da esso inviate loro il 14 giugno 2014, il 13 ottobre 2014 e il 30 marzo 2015. Il Tribunale ha ritenuto che la possibilità di effettuare un archivio personale non potesse avere l’effetto di esonerare il Parlamento dall’obbligo di garantire la conservazione di qualsiasi messaggio di posta elettronica pertinente e di comunicare i messaggi di posta elettronica così conservati, qualora, in applicazione del diritto di essere ascoltato, il Parlamento sia sollecitato in tal senso dal parlamentare interessato che è oggetto di un procedimento di recupero per utilizzo irregolare delle spese di assistenza parlamentare.
49 Il Tribunale ha aggiunto, da un lato, al punto 102 della sentenza impugnata, che il Parlamento non era riuscito a dimostrare che tali comunicazioni fossero state portate a conoscenza di TC. In particolare, per quanto riguarda la comunicazione del 14 giugno 2014, il Tribunale ha osservato che essa era indirizzata ai «nuovi arrivati», di cui TC non faceva parte, in quanto era deputato del Parlamento prima di tale data.
50 Dall’altro lato, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il Parlamento non aveva indicato alcuna ragione che consentisse di giustificare il suo rifiuto di trasmettere a TC la corrispondenza che quest’ultimo aveva scambiato con i servizi competenti del Parlamento.
51 Tali considerazioni hanno condotto il Tribunale a dichiarare l’infondatezza, al punto 104 della sentenza impugnata, dei motivi invocati dal Parlamento per respingere la domanda di TC relativa alla comunicazione di «tutti i messaggi di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019» e alla corrispondenza intercorsa tra quest’ultimo e i servizi competenti del Parlamento in merito al lavoro di A.
52 In secondo luogo, ai punti da 105 a 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato i motivi invocati dal Parlamento per respingere la domanda riguardante il «fascicolo personale» di A, compresi tutti i documenti connessi alla sua assunzione e al suo lavoro, nonché le informazioni relative al numero di volte in cui era stata richiesta la protezione del Parlamento per A, e i dati relativi alla sua presenza che potevano essere estratti dalla sua tessera di accesso al Parlamento.
53 Al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il Parlamento aveva giustificato il suo rifiuto di comunicare tale fascicolo, tali documenti, informazioni e dati facendo valere che la loro trasmissione era contraria, da un lato, al regolamento 2018/1725 e, dall’altro, all’articolo 26 dello Statuto. Inoltre, al punto 106 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che il direttore generale delle finanze aveva indicato a TC che gli interventi degli agenti di sicurezza del Parlamento non erano oggetto di una registrazione ufficiale e che i dati relativi all’utilizzo delle carte di accesso al Parlamento erano conservati per un periodo massimo di quattro mesi.
54 Anzitutto, ai punti da 107 a 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il motivo vertente sul regolamento 2018/1725. A tal riguardo, esso ha rilevato, ai punti 110 e 111 di tale sentenza, che, poiché dovevano servire alla sua difesa nell’ambito del procedimento di recupero, i dati richiesti da TC non potevano essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento. Il Tribunale ha tuttavia considerato, al punto 113 della suddetta sentenza, che «[a]lla luce dell’importanza riconosciuta al diritto di essere ascoltato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la circostanza che tali elementi possano trovarsi nel “fascicolo personale” [di A] non può, in quanto tale, ostare a che tali elementi siano comunicati [a TC] al fine di consentirgli di formulare le proprie osservazioni, come richiesto dalla giurisprudenza, in modo utile ed effettivo, nell’ambito dell’esercizio di detto diritto».
55 Esso ha aggiunto, ai punti da 114 a 116 della stessa sentenza, che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere considerato alla luce della sua funzione nella società ed essere ponderato, a tale titolo, con altri diritti fondamentali, nell’ambito di un’azione che attribuisce a ciascuno dei diritti coinvolti il ruolo che gli spetta, alla luce dei fatti del caso di specie, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, conformemente al principio di proporzionalità. Secondo il Tribunale, necessità di garantire una siffatta ponderazione tra il diritto alla protezione dei dati personali e gli altri diritti fondamentali riconosciuti in tale ordinamento giuridico è sottolineata dal legislatore dell’Unione al considerando 4 del regolamento 2016/679, del quale il regolamento 2018/1725 è «l’equivalente» per quanto riguarda la protezione dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, come indicato dal considerando 5 di quest’ultimo regolamento.
56 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 117 della sentenza impugnata, che non si poteva ammettere che il Parlamento potesse invitare TC a pronunciarsi utilmente ed efficacemente su elementi contenuti, se del caso, nel fascicolo di A, senza dargli accesso a tali elementi, dopo aver ponderato, da un lato, l’interesse di A a che i dati che lo riguardano non siano trasmessi a terzi e, dall’altro, l’interesse di TC a presentare le sue osservazioni in modo utile ed effettivo nell’ambito del procedimento di recupero avviato nei suoi confronti. Orbene, al punto 118 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che, nel caso di TC, il Parlamento non aveva proceduto in tal senso.
57 Per quanto riguarda poi il motivo relativo all’articolo 26 dello Statuto, il Tribunale ha rilevato, al punto 121 della sentenza impugnata, che, nella misura necessaria all’esercizio, da parte di TC, del suo diritto di essere ascoltato, la riservatezza dei documenti contenuti nel fascicolo personale di A non poteva essere opposta a TC, il quale, del resto, era l’autore di alcuni dei documenti in questione, in quanto superiore gerarchico di A. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 122 di tale sentenza, che, basandosi su tale articolo 26, il Parlamento non aveva, a torto, preso in considerazione l’interesse di TC ad avere accesso a taluni documenti del fascicolo personale di A al fine di presentare le sue osservazioni in modo utile nell’ambito del procedimento di recupero avviato nei suoi confronti.
58 Infine, per quanto riguarda il motivo vertente sui dati relativi alla tessera di accesso di A, il Tribunale ha osservato, al punto 123 della sentenza impugnata, che per ragioni analoghe a quelle esposte ai punti 100 e 101 di tale sentenza, riassunti al punto 48 della presente sentenza, il Parlamento avrebbe dovuto adottare le misure necessarie affinché tali dati fossero conservati per un periodo superiore a quattro mesi, dal momento che il licenziamento di A aveva dato luogo a un procedimento giurisdizionale e che un procedimento di recupero delle spese di assistenza parlamentare era stato avviato nei confronti del deputato per il quale il Parlamento aveva assunto A.
59 Di conseguenza, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che non potevano essere considerati fondati i motivi invocati dal Parlamento per respingere la domanda di TC riguardante il «fascicolo personale [di A] (tutti i documenti connessi alla sua assunzione e al suo lavoro)», ivi comprese le informazioni relative al numero di volte in cui era stata richiesta la protezione del Parlamento per A e i dati relativi alla sua presenza che potevano essere estratti dalla sua tessera di accesso al Parlamento.
60 In terzo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 126 a 128 della sentenza impugnata, i motivi dedotti dal Parlamento per respingere la domanda di TC diretta alla comunicazione del fascicolo relativo alla causa che ha dato luogo alla sentenza L/Parlamento. A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, al punto 125 della sentenza impugnata, che tale domanda era stata respinta dal Parlamento in quanto tale comunicazione sarebbe stata contraria all’articolo 9 del regolamento 2018/1725 e che, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, A aveva ottenuto l’anonimato.
61 Per quanto riguarda il motivo vertente sull’articolo 9 del regolamento 2018/1725, il Tribunale ha rinviato ai punti da 112 a 118 della sentenza impugnata, riassunti ai punti da 54 a 56 della presente sentenza. Inoltre, il Tribunale ha indicato che l’anonimato, come quello concesso ad A nella causa che ha dato luogo alla sentenza L/Parlamento, mira ad omettere il nome di una parte della controversia o quello di altre persone menzionate nell’ambito del procedimento di cui trattasi, o ancora altri dati nei documenti relativi alla causa ai quali il pubblico ha accesso e non riguarda la riservatezza degli elementi inseriti nel fascicolo di tale procedimento al di fuori di quest’ultimo, nell’ambito dei rapporti tra le parti e i terzi. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 129 della sentenza impugnata, che la decisione del Tribunale relativa all’anonimato nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza L/Parlamento non vietava al Parlamento di comunicare a TC i documenti, scambiati nel corso di quest’ultimo procedimento, che potevano essere pertinenti ai fini dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, del suo diritto di essere ascoltato.
62 A titolo di conclusione, il Tribunale ha rilevato, ai punti 130 e 131 della sentenza impugnata, che i motivi invocati dal Parlamento nella sua lettera dell’8 gennaio 2021 non erano fondati o erano insufficienti e che, non avendo il Parlamento correttamente giustificato il suo rifiuto di comunicare a TC i documenti che potevano consentirgli di esercitare in modo utile ed effettivo il suo diritto di essere ascoltato, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, nell’ambito del procedimento di recupero delle somme versate a titolo di spese di assistenza parlamentare avviata nei suoi confronti, non si poteva escludere che quest’ultimo fosse stato privato di un’opportunità di difendersi più efficacemente. Il Tribunale ha pertanto accolto il secondo motivo, nella parte in cui verteva su una violazione del diritto di essere ascoltato, e, senza esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti da TC, ha annullato la decisione controversa e la nota di addebito nella parte in cui riguardavano le retribuzioni, i costi sociali e le spese di viaggio relativi all’impiego di A nel periodo compreso tra il 22 maggio 2015 e il 31 marzo 2016.
Domande delle parti in sede di impugnazione
63 Il Parlamento chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– statuire definitivamente sulla controversia sottoposta al Tribunale, accogliendo le conclusioni da esso presentate in primo grado;
– condannare TC alle spese sia del procedimento di primo grado che dell’impugnazione.
64 TC chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il Parlamento alle spese.
Sull’impugnazione
65 A sostegno della sua impugnazione, il Parlamento deduce cinque motivi: Il primo motivo verte su una violazione dell’oggetto della controversia in primo grado e della natura preparatoria della lettera dell’8 gennaio 2021, su una violazione del diritto di essere ascoltato nonché su una violazione della giurisprudenza relativa agli effetti delle irregolarità procedurali. Il secondo motivo, suddiviso in tre parti, verte sulle considerazioni del Tribunale riguardanti i messaggi di posta elettronica di TC degli anni 2015, 2016 e 2019 nonché la corrispondenza tra quest’ultimo e i servizi del Parlamento e che conducono alla constatazione di una violazione del diritto di essere ascoltato. Il terzo motivo, suddiviso in quattro parti, verte sulle considerazioni del Tribunale riguardanti il fascicolo personale di A, i dati dell’utilizzo della tessera di accesso al Parlamento di quest’ultimo e le informazioni relative al numero di volte in cui era stato richiesto l’intervento dei servizi di sicurezza in relazione ad esso. Il quarto motivo verte sulle considerazioni del Tribunale relative al fascicolo della causa che ha dato luogo alla sentenza L/Parlamento e che conducono alla constatazione di una violazione del diritto di essere ascoltato. Il quinto motivo verte sulle considerazioni del Tribunale riguardanti il diritto di TC di chiedere, sulla sola base del diritto di essere ascoltato, la comunicazione da parte del Parlamento di qualsiasi elemento che gli consentisse di formulare le sue osservazioni.
66 Occorre esaminare, in primo luogo e congiuntamente, la prima parte del secondo motivo nonché il terzo e il quinto motivo.
Sulla prima parte del secondo motivo nonché sul terzo e sul quinto motivo
Argomenti delle parti
67 Con la prima parte del suo secondo motivo, il Parlamento contesta la motivazione esposta ai punti 2, da 92 a 104, 130 e 131 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha dichiarato che esso aveva violato il diritto di essere ascoltato di TC, omettendo di conservare i suoi messaggi di posta elettronica del 2015 e del 2016. Secondo il Parlamento, il Tribunale si è basato su una concezione eccessivamente ampia del diritto di essere ascoltato e ha violato il principio del libero mandato dei deputati, quale risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto elettorale e dall’articolo 2 dello statuto dei deputati, principio che osterebbe a qualsiasi intrusione o ingerenza dei servizi del Parlamento nella sfera protetta dei deputati. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di tener conto del principio di minimizzazione dei dati, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1725.
68 Il Parlamento aggiunge che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 95 della sentenza impugnata, che, non appena il Parlamento è venuto a conoscenza, all’inizio del 2016, dell’esistenza di una situazione conflittuale tra TC e A, esso avrebbe dovuto conservare i messaggi di posta elettronica idonei a dimostrare la natura esatta delle attività di A. Il Parlamento contesta altresì la constatazione del Tribunale, secondo la quale la comunicazione del 14 giugno 2014, menzionata ai punti 98 e 102 della sentenza impugnata, era destinata ai deputati «nuovi arrivati», di cui TC non faceva parte.
69 Con il suo terzo motivo, il Parlamento contesta i punti da 105 a 124, 130 e 131 della sentenza impugnata. Con la prima parte di tale motivo, esso fa valere che le motivazioni riguardanti l’articolo 9 del regolamento 2018/1725, esposte ai punti da 107 a 118 di tale sentenza, sono incoerenti. Il Tribunale avrebbe, da un lato, constatato che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725 ostava alla trasmissione a TC dei dati di A e, dall’altro, avrebbe dichiarato che il Parlamento avrebbe potuto procedere alla trasmissione di tali dati a TC. Il Parlamento si sarebbe così trovato in una situazione in cui gli sarebbe stato impossibile conformarsi alla sentenza impugnata, come richiesto dall’articolo 266 TFUE.
70 Con la seconda parte del suo terzo motivo, il Parlamento contesta i motivi esposti ai punti da 119 a 122, 124, 130 e 131 della sentenza impugnata, in merito al rifiuto del Parlamento di trasmettere a TC il fascicolo personale di A. Esso fa valere che l’articolo 26, ultimo comma, prima frase, dello Statuto ostava a qualsiasi trasmissione degli elementi contenuti nel fascicolo personale di A, potendo tale fascicolo essere consultato solo negli uffici dell’amministrazione o su un supporto informatico protetto. In ogni caso, detto fascicolo non avrebbe potuto contenere documenti tali da dimostrare l’effettività del lavoro svolto da A e il nesso esistente tra tale lavoro e l’esercizio del mandato di TC.
71 Con la terza parte del suo terzo motivo, il Parlamento contesta i motivi esposti ai punti 123, 124, 130 e 131 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha considerato che il diritto di essere ascoltato obbligava il Parlamento ad adottare le misure necessarie per la conservazione dei dati relativi all’utilizzo della tessera di accesso al Parlamento di A. Il Parlamento contesta al Tribunale di essersi basato su una concezione eccessivamente ampia del diritto di essere ascoltato e di aver violato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2018/1725.
72 Con la quarta parte del suo terzo motivo, il Parlamento contesta la motivazione esposta ai punti 124, 130 e 131 della sentenza impugnata per giustificare la conclusione del Tribunale secondo cui il Parlamento aveva violato il diritto di essere ascoltato di TC, non fornendogli le informazioni relative al numero di volte in cui la protezione del Parlamento è stata richiesta per A. Il Parlamento contesta al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che, come spiegato nella lettera dell’8 gennaio 2021, siffatte informazioni non erano registrate dalla direzione generale «Sicurezza e protezione» del Parlamento. In ogni caso, tali informazioni non sarebbero state pertinenti.
73 Con il suo quinto motivo, il Parlamento fa valere che i punti 90 e 91 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha considerato che TC poteva, sulla sola base del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, chiedere la comunicazione di elementi che apparivano pertinenti al fine di dimostrare la regolarità dell’utilizzo delle spese di assistenza parlamentare di cui trattasi.
74 Secondo il Parlamento, tale considerazione del Tribunale crea un nuovo diritto di accesso agli elementi detenuti dal Parlamento, al di là del diritto di accesso al fascicolo previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta. A tal riguardo, il Tribunale non avrebbe esposto i motivi che giustificherebbero il riconoscimento di un siffatto diritto, il quale non troverebbe alcun fondamento nell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Inoltre, ciò avrebbe l’effetto di contraddire l’economia generale di tale articolo 41, paragrafo 2, il quale stabilirebbe, alla lettera b), una via chiaramente definita e completa, che consente all’interessato di avere accesso a qualsiasi elemento del fascicolo che lo riguarda.
75 TC risponde alla prima parte del secondo motivo, relativa all’accesso ai messaggi di posta elettronica degli anni 2015 e 2016, che dai punti da 94 a 102 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha tenuto conto delle circostanze eccezionali del caso di specie, caratterizzate dal fatto che, dall’inizio del 2016, il Parlamento è venuto a conoscenza della situazione conflittuale tra TC e A nonché del mancato rispetto, da parte di quest’ultimo, delle norme che disciplinano la sua attività. Secondo TC, era questa situazione conflittuale che aveva giustificato l’avvio del procedimento di recupero nei suoi confronti. TC contesta al Parlamento di non averlo informato della sua intenzione di cancellare i suoi messaggi di posta elettronica, i quali conterrebbero la prova del lavoro svolto da A. TC ritiene, peraltro, che gli argomenti del Parlamento vertenti sull’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto elettorale e sull’articolo 2 dello statuto dei deputati siano nuovi, in quanto non sono stati dedotti dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tali argomenti non potrebbero essere accolti, in quanto, da un lato, la semplice conservazione dei messaggi di posta elettronica di un deputato da parte del Parlamento, gestore del proprio sistema di corrispondenza elettronica, non potrebbe essere qualificata come «ingerenza» e, dall’altro, il Parlamento conserverebbe i messaggi di posta elettronica dei deputati per 90 giorni.
76 Per quanto riguarda gli argomenti del Parlamento relativi al regolamento 2018/1725, TC fa valere che il Parlamento non ha fornito dettagli sul modo in cui tratta i dati personali né ha spiegato in che modo periodi di conservazione dei messaggi di posta elettronica più lunghi potrebbero essere incompatibili con il regime istituito da tale regolamento. Peraltro, il principio di minimizzazione dei dati, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, riguarderebbe il volume dei dati trattati e non la durata della loro conservazione.
77 Inoltre, nonostante un invito in tal senso del Tribunale, il Parlamento non avrebbe versato al fascicolo di primo grado alcun elemento che dimostrasse che TC aveva avuto conoscenza delle comunicazioni relative alla politica di conservazione dei messaggi di posta elettronica, le quali, del resto, sarebbero redatte in lingue non comprese da TC. Pertanto, la questione se, nel 2014, egli dovesse o meno essere considerato un deputato «nuovo arrivato» sarebbe irrilevante.
78 In risposta alla prima parte del terzo motivo, TC fa valere che il Tribunale ha chiaramente indicato, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, che il Parlamento era tenuto a rispettare i regolamenti 2016/679 e 2018/1725 nonché a trattare i dati personali in modo da consentirgli di esercitare il suo diritto di essere ascoltato. Per quanto riguarda la seconda e la quarta parte di tale motivo, TC rileva che tutti gli elementi che aveva richiesto e che il Parlamento ha rifiutato di fornirgli potevano servire direttamente o indirettamente a provare il lavoro svolto da A.
79 In risposta al quinto motivo, TC rileva che il Parlamento non ha contestato, né nella lettera dell’8 gennaio 2021 né nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il suo diritto di ottenere informazioni, e che esso si è limitato a invocare l’articolo 9 del regolamento 2018/1725. Ne consegue, secondo TC, che con tale motivo il Parlamento deduce argomenti nuovi, sui quali il Tribunale non ha avuto occasione di pronunciarsi.
80 In ogni caso, TC ritiene che non occorra distinguere tra «diritto d’informazione» e «diritto di essere ascoltato». Tali diritti sarebbero, in sostanza, solo componenti del diritto generale a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta. Orbene, il Parlamento avrebbe ritenuto di non essere vincolato da alcun obbligo nell’ambito della procedura di recupero delle spese di assistenza parlamentare. Esso distruggerebbe gli elementi pertinenti in suo possesso e, successivamente, chiederebbe ai deputati di produrre gli stessi elementi, in quanto l’onere della prova graverebbe su di loro.
81 TC sottolinea, peraltro, che dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che l’accesso al fascicolo amministrativo non può essere subordinato a una domanda della persona interessata. Egli ritiene che, nel caso di specie, il Parlamento abbia limitato in modo significativo il suo diritto di accesso al fascicolo e a formulare in modo effettivo le sue osservazioni. L’esercizio utile del diritto di essere ascoltato implicherebbe la possibilità di formulare osservazioni fondate su elementi di prova, di cui almeno alcuni si troverebbero in possesso del Parlamento. Quest’ultimo non può, secondo TC, limitarsi ad invitarlo a presentare le sue osservazioni, rispettando così in modo puramente formale il suo diritto di essere ascoltato, senza dargli i mezzi per esercitarlo effettivamente.
Giudizio della Corte
82 In via preliminare, nei limiti in cui TC sostiene che il Parlamento deduce, nell’ambito, da un lato, della prima parte del suo secondo motivo e, dall’altro, del suo quinto motivo, argomenti nuovi, non dedotti dinanzi al Tribunale, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione facendo valere motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione, C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
83 Orbene, con la prima parte del suo secondo motivo, il Parlamento contesta i motivi dedotti nella sentenza impugnata per giustificare la constatazione di cui al punto 131 di quest’ultima, secondo la quale il Parlamento non aveva correttamente giustificato il suo rifiuto di comunicare a TC, in particolare, i suoi messaggi di posta elettronica degli anni 2015 e 2016.
84 Inoltre, con il suo quinto motivo, il Parlamento contesta, in sostanza, la fondatezza della motivazione esposta al punto 90 della sentenza impugnata, secondo la quale, qualora un deputato chiamato a giustificare il lavoro svolto dal suo assistente parlamentare chieda al Parlamento di comunicargli elementi che appaiano pertinenti, il Parlamento non può respingere tale domanda senza violare il diritto di essere ascoltato del deputato interessato, salvo invocare, a sostegno di tale rifiuto, motivi che possono essere considerati giustificati alla luce, da un lato, delle circostanze del caso di specie e, dall’altro, delle norme applicabili.
85 Si tratta, in entrambi i casi, di motivi e argomenti tratti dalla sentenza impugnata medesima, i quali, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 82 della presente sentenza, sono ricevibili.
86 Nel merito, in primo luogo, per quanto riguarda la motivazione esposta al punto 90 della sentenza impugnata, contestata dal Parlamento nell’ambito del suo quinto motivo, occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, costituisce un diritto fondamentale che è parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale diritto comprende, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 98 e 99).
87 In particolare, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il diritto di essere ascoltato, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, deve essere rispettato in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo e garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
88 Quanto al diritto di accesso al fascicolo, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, esso implica di dare all’interessato la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere pertinenti per la sua difesa. Tali documenti comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali, i documenti interni dell’istituzione di cui trattasi e le altre informazioni riservate (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑110/10 P, EU:C:2011:687, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
89 Risulta quindi dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e dalla giurisprudenza citata ai punti da 86 a 88 della presente sentenza che, prima di formulare le sue osservazioni a titolo dell’esercizio del suo diritto di essere ascoltato sancito da tale articolo 41, paragrafo 2, lettera a), l’interessato può, a titolo dell’esercizio del diritto riconosciutogli da detto articolo 41, paragrafo 2, lettera b), chiedere e ottenere, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, l’accesso a tutti gli elementi contenuti nel fascicolo costituito dall’amministrazione interessata.
90 Per contro, il diritto di essere ascoltato deve essere distinto dal diritto di chiedere e di ottenere l’accesso a qualsiasi documento che, pur non figurando in tale fascicolo, si trovi in possesso dell’istituzione di cui trattasi e sia considerato dall’interessato rilevante ai fini della sua difesa. Per tale motivo, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta prevede un diritto specifico che garantisce all’interessato l’accesso al fascicolo che lo riguarda.
91 Le particolarità della situazione di un deputato chiamato a giustificare le spese di assistenza parlamentare sostenute nei suoi confronti dal Parlamento non possono giustificare una diversa interpretazione dei suoi diritti della difesa, sanciti dall’articolo 41 della Carta.
92 Come ricordato dal Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, dall’articolo 33, paragrafi 1 e 2, delle misure di attuazione risulta che spetta ai deputati che chiedono una presa a carico finanziaria, da parte del Parlamento, delle spese di assistenza di collaboratori personali dimostrare che tali spese sono state effettivamente sostenute e corrispondono all’assistenza necessaria e direttamente connessa all’esercizio del loro mandato (sentenza del 4 luglio 2024, SN/Parlamento, C‑430/23 P, EU:C:2024:576, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
93 Orbene, non si può escludere che gli elementi necessari per fornire tale prova si trovino in possesso non del deputato interessato, bensì del Parlamento. In un caso del genere, è possibile che tale deputato non possa ottenere siffatti elementi sulla sola base del suo diritto di ottenere, in forza dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, l’accesso al fascicolo che lo riguarda, il quale si trova in possesso del Parlamento.
94 Infatti, come indicato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, poiché spetterà al deputato in questione fornire detta prova, il fascicolo costituito dal Parlamento conterrà, almeno in un primo momento, solo gli elementi all’origine della domanda rivolta a tale deputato, in particolare un riepilogo delle spese di assistenza parlamentare sostenute dal Parlamento nei suoi confronti.
95 Resta il fatto che ogni deputato conosce il lavoro svolto dal suo assistente parlamentare e, pertanto, è in grado di descriverlo, anche se non dispone di tutte le prove necessarie per suffragare le proprie affermazioni.
96 Di conseguenza, come rilevato anche dall’avvocata generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, un deputato che si trovi di fronte a una richiesta di giustificazione delle spese di assistenza parlamentare sostenute nei suoi confronti e che non disponga di tutte le prove necessarie a tal fine, le quali si trovano in possesso del Parlamento, può, in un primo momento, limitarsi a esporre, nelle sue osservazioni presentate al Parlamento in risposta a tale domanda, il lavoro svolto dal suo assistente, producendo gli elementi di prova di cui dispone e rinviando agli elementi di prova che possono trovarsi in possesso del Parlamento.
97 Orbene, occorre sottolineare, al pari dell’avvocata generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, che un siffatto rinvio deve indicare con sufficiente precisione tanto gli elementi di prova di cui trattasi quanto i fatti, relativi all’effettività del lavoro dell’assistente interessato nonché al nesso esistente tra tale lavoro e il mandato del deputato, che tali elementi di prova sarebbero idonei a dimostrare. Infatti, indicazioni siffatte condizionano la possibilità, per il Parlamento, di identificare detti elementi e di esaminarli per verificare che essi forniscano effettivamente la prova richiesta a tale deputato.
98 Se il Parlamento, dopo aver esaminato gli elementi in questione, ritiene che essi non provino l’effettività del lavoro svolto dall’assistente parlamentare del deputato interessato o il nesso esistente tra tale lavoro e l’esercizio del mandato di quest’ultimo, esso dovrà, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti della difesa di tale deputato, versare al fascicolo tali elementi, concedere a detto deputato l’accesso a tale fascicolo, nel rispetto dei requisiti, in particolare, della riservatezza, e dargli la possibilità di completare, se lo desidera, le sue osservazioni.
99 Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 86 a 98 della presente sentenza, occorre constatare che il punto 90 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto, nella parte in cui il Tribunale ha ivi dichiarato che, salvo invocare motivi che possono essere considerati giustificati alla luce delle circostanze del caso di specie e delle norme applicabili, qualora un deputato chiamato a dimostrare l’effettività del lavoro del suo assistente parlamentare nonché il nesso esistente tra tale lavoro e l’esercizio del suo mandato ne faccia richiesta, il Parlamento deve comunicare a tale deputato tutti gli elementi in suo possesso che «appaiano pertinenti», senza esigere che una siffatta domanda esponga, conformemente alle condizioni enunciate ai punti 96 e 97 della presente sentenza, in modo sufficientemente preciso, sia gli elementi di prova, che possono trovarsi in possesso del Parlamento, sia i fatti, relativi alla realtà del lavoro di tale assistente nonché al nesso esistente tra tale lavoro e il mandato del deputato, che tali elementi potrebbero provare, affinché il Parlamento possa identificarli ai fini della loro verifica.
100 Ne consegue che il quinto motivo dev’essere accolto.
101 In secondo luogo, per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo nonché la terza e la quarta parte del terzo motivo, con le quali il Parlamento contesta la motivazione della sentenza impugnata relativa alla violazione dei diritti della difesa di TC, in ragione del fatto che i suoi messaggi di posta elettronica degli anni 2015 e 2016, i dati relativi all’utilizzo della tessera di accesso al Parlamento di A nonché le informazioni relative al numero di volte in cui la tutela del Parlamento è stata richiesta nei confronti di A non gli sono stati comunicati, occorre rilevare che non si può pretendere che un’istituzione inserisca nel fascicolo relativo ad un procedimento amministrativo avviato elementi che sono inesistenti o che, alla data in cui tale procedimento è stato avviato, non esistono più.
102 Tale considerazione non significa che la mancata registrazione di talune informazioni o la mancata conservazione di taluni elementi non possa incidere sull’esito del procedimento di cui trattasi. Tuttavia, tale questione non riguarda il diritto di accesso al fascicolo, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta. Essa è pertinente ai fini della valutazione delle prove disponibili e della fondatezza, in fatto, dell’atto adottato dall’istituzione interessata in esito al procedimento di cui trattasi.
103 In particolare, in un caso in cui, come nel caso di specie, spetta all’amministrato, nel caso di specie a un deputato o a un ex deputato del Parlamento, dimostrare l’effettività di taluni fatti, in mancanza dei quali l’istituzione interessata, nel caso di specie il Parlamento, ha il diritto di adottare una decisione in un senso determinato, sarebbe possibile ritenere che tale amministrato abbia soddisfatto l’onere della prova ad esso incombente, sebbene gli elementi di prova da lui prodotti appaiano, prima facie, insufficienti, se risulta che tale istituzione non ha, a torto, conservato taluni altri elementi che avrebbero potuto fornire una prova più completa.
104 Viceversa, si potrebbe ritenere che detto amministrato non abbia soddisfatto tale onere, qualora gli elementi da esso prodotti siano insufficienti e non abbia presentato prove che avrebbe dovuto conservare e produrre su richiesta.
105 Nel caso di specie, dai punti 85, 86, 92 e 96 della sentenza impugnata risulta che l’8 giugno 2020, data di avvio del procedimento di recupero nei confronti di TC, i messaggi di posta elettronica di quest’ultimo per gli anni 2015 e 2016 erano già stati cancellati dal sistema del Parlamento, conformemente alla politica di conservazione dei messaggi di posta elettronica di tale istituzione, secondo la quale i messaggi di posta elettronica erano, in linea di principio, soppressi dopo 90 giorni o, eccezionalmente, dopo un anno.
106 Inoltre, dal punto 106 della sentenza impugnata risulta che i dati relativi all’utilizzo delle carte di accesso al Parlamento erano conservati per un periodo massimo di quattro mesi e che gli interventi degli agenti di sicurezza del Parlamento non erano oggetto di una registrazione ufficiale.
107 Ai punti 130 e 131 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che i motivi invocati dal Parlamento nella lettera dell’8 gennaio 2021 per giustificare la mancata comunicazione a TC, in particolare, dei suoi messaggi di posta elettronica degli anni 2015 e 2016, dei dati relativi all’utilizzo della tessera di accesso al Parlamento di A nonché delle informazioni relative al numero di volte in cui la protezione del Parlamento è stata richiesta nei confronti di A non erano fondati o erano insufficienti e che, di conseguenza, non si poteva escludere che TC fosse stato privato della possibilità di garantire meglio la propria difesa, esercitando utilmente ed efficacemente il suo diritto di essere ascoltato, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.
108 Orbene, anzitutto, dalle considerazioni esposte ai punti da 101 a 104 della presente sentenza risulta che, dichiarando, in sostanza, che, per salvaguardare i diritti della difesa di TC, il Parlamento doveva dare a TC accesso ad elementi che non erano mai esistiti o che non esistevano più alla data in cui ha avviato il procedimento sfociato nell’adozione della decisione controversa e costituito il fascicolo di tale procedimento, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
109 Poi, senza che sia necessario stabilire se una conservazione, da parte del Parlamento, dei messaggi di posta elettronica dei deputati per un periodo indefinito o più lungo dei 90 giorni previsti dalla politica di conservazione dei messaggi di posta elettronica del Parlamento in vigore al momento dei fatti del caso di specie possa, come fatto valere dal Parlamento, pregiudicare la libertà e l’indipendenza dei deputati, è sufficiente rilevare, al pari del Tribunale al punto 93 della sentenza impugnata, che nulla impediva al Parlamento di prevedere la cancellazione automatica, alla scadenza di tale periodo, dei messaggi di posta elettronica non conservati specificamente dai deputati e dagli altri utenti del sistema di posta elettronica del Parlamento.
110 Orbene, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 95 della sentenza impugnata, che, poiché, dall’inizio del 2016, il Parlamento è venuto a conoscenza di una «situazione conflittuale tra [TC e A], quanto al fatto che [A] esercitava le sue attività per [TC] nel rispetto delle norme che disciplinano l’assistenza parlamentare», spettava al Parlamento garantire «la conservazione dei messaggi di posta elettronica idonei a dimostrare la natura esatta delle attività di [A] durante lo svolgimento della procedura di licenziamento e, qualora quest’ultima desse luogo ad altri procedimenti, giurisdizionali o amministrativi, come un procedimento di recupero, fintantoché tali altri procedimenti restassero avviati».
111 Infatti, dai punti 86, 92 e da 96 a 98 della sentenza impugnata risulta che il Parlamento si era impegnato a rispettare una politica di conservazione dei messaggi di posta elettronica secondo la quale, in linea di principio, al di là di un periodo di conservazione di 90 giorni, i messaggi di posta elettronica sarebbero stati automaticamente cancellati, a meno che gli interessati non li avessero essi stessi salvaguardati. La conoscenza, da parte del Parlamento, di una «situazione conflittuale» tra un deputato e il suo assistente parlamentare non può giustificare che il Parlamento si discosti da tale impegno.
112 Ciò è tanto più vero in quanto, per poter conservare i messaggi di posta elettronica che possono presentare una rilevanza per quanto riguarda la situazione conflittuale tra TC e A, il Parlamento avrebbe dovuto effettuare una cernita dei loro messaggi di posta elettronica, il che avrebbe costituito un’ingerenza grave e ingiustificata nelle sfere private di tale deputato e di tale assistente parlamentare. A tal riguardo, occorre del resto rilevare, al pari dell’avvocata generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, che, conformemente all’articolo 4 dello statuto dei deputati, i messaggi di posta elettronica inviati da un deputato o ricevuti da quest’ultimo non costituiscono documenti del Parlamento e, pertanto, appartengono al deputato stesso.
113 Inoltre, per statuire sui procedimenti eventualmente sorti da tale situazione conflittuale, non era affatto necessario che il Parlamento conservasse, a titolo preventivo e di propria iniziativa, i messaggi di posta elettronica scambiati tra TC e A. Il Parlamento poteva basarsi, al riguardo, sulle dichiarazioni degli interessati e sugli elementi di prova prodotti da questi ultimi, ivi compresi, se del caso, i messaggi di posta elettronica che l’uno o l’altro di essi avrebbe conservato e prodotto.
114 In tale contesto, occorre ricordare, come precisato al punto 92 della presente sentenza, che l’onere della prova delle spese di assistenza dei collaboratori personali incombe ai deputati.
115 Infine, per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 112 a 114 della presente sentenza, occorre considerare che, contrariamente a quanto sostanzialmente ritenuto dal Tribunale, il Parlamento non era neppure tenuto a conservare i dati relativi all’utilizzo della tessera di accesso al Parlamento di A oltre il loro periodo abituale di conservazione né a tenere un registro degli interventi dei suoi agenti di sicurezza richiesti nei confronti di A.
116 Dalle considerazioni esposte ai punti da 101 a 115 della presente sentenza risulta che anche la prima parte del secondo motivo nonché la terza e la quarta parte del terzo motivo devono essere accolte.
117 In terzo luogo, per quanto riguarda la motivazione esposta ai punti da 109 a 118 della sentenza impugnata riguardanti l’invocazione, da parte del Parlamento, nella lettera dell’8 gennaio 2021, del regolamento 2018/1725, motivazione che il Parlamento contesta con la prima parte del suo terzo motivo, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 110 di tale sentenza, che i dati richiesti da TC non potevano essere considerati «necessari per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito [il destinatario]», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.
118 Per contro, come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi 97 e 98 delle sue conclusioni, la prosecuzione di un procedimento di recupero delle spese di assistenza parlamentare indebitamente sostenute dal Parlamento nei confronti di un deputato, nel rispetto dei diritti della difesa di tale deputato, deve essere considerata rispondente a un «fine specifico di servire l’interesse pubblico», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725.
119 Pertanto, qualora nel fascicolo del procedimento di recupero di cui trattasi figurino dati personali, tale regolamento non osta a che, per conformarsi al suo obbligo, derivante dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, il Parlamento conceda al deputato interessato l’accesso a tali dati, rispettando le condizioni alle quali l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento subordina un siffatto accesso, fermo restando che, conformemente a tale articolo 41, paragrafo 2, lettera b), l’accesso al fascicolo deve essere concesso nel rispetto, in particolare, «dei legittimi interessi della riservatezza».
120 Ne consegue che l’incoerenza rilevata dal Parlamento nella motivazione della sentenza impugnata deriva da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 111 di tale sentenza, che la trasmissione di tali dati non rispondeva a un «fine specifico di servire l’interesse pubblico», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725.
121 Tuttavia, pur avendo dichiarato, ai punti 110 e 111 della sentenza impugnata, che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725 non può giustificare la trasmissione di dati personali a un deputato di fronte a una richiesta di giustificazione delle spese di assistenza parlamentare sostenute nei suoi confronti, il Tribunale ha considerato, al punto 117 di tale sentenza, che, nel caso di specie, il Parlamento era tenuto a dare a TC accesso ai dati personali contenuti nel fascicolo di A «dopo aver ponderato, da un lato, l’interesse di tale [assistente parlamentare] a che i dati che lo riguardano non siano trasmessi a terzi e, dall’altro, l’interesse [di TC] a presentare le sue osservazioni in modo utile ed effettivo nell’ambito del procedimento di recupero avviato nei suoi confronti».
122 Così facendo, il Tribunale ha, in definitiva, ammesso che il Parlamento era tenuto a concedere a TC l’accesso ai dati personali di detto assistente parlamentare, nel rispetto di condizioni sostanzialmente identiche a quelle previste all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725.
123 Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo non può, in ogni caso, comportare l’annullamento della sentenza impugnata e deve essere respinta in quanto inoperante.
124 In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda il fascicolo personale di A, come fatto valere dal Parlamento nell’ambito della seconda parte del suo terzo motivo, dall’articolo 26, ultimo comma, dello Statuto, applicabile agli assistenti parlamentari accreditati in forza dell’articolo 127, prima frase, del RAA, risulta che il fascicolo personale di un siffatto assistente può essere consultato solo negli uffici del Parlamento o su un supporto informatico sicuro e può essere trasmesso solo alla Corte di giustizia dell’Unione europea qualora sia proposto un ricorso che interessa l’assistente in questione.
125 Nel caso di specie, dal punto 87, ultimo trattino, della sentenza impugnata risulta che TC aveva chiesto al Parlamento non di poter consultare, negli uffici di quest’ultimo o su un supporto informatico protetto, il fascicolo personale di A, ma che quest’ultimo gli fosse trasmesso. Orbene, una siffatta trasmissione sarebbe stata contraria all’articolo 26 dello Statuto.
126 Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, in sostanza, ai punti 121 e 122 della sentenza impugnata, che il Parlamento non poteva validamente fondarsi sull’articolo 26 dello Statuto per respingere tale domanda di TC, per il motivo che la riservatezza dei documenti contenuti in tale fascicolo non poteva essere opposta a TC nella misura necessaria all’esercizio, da parte di quest’ultimo, del suo diritto di essere ascoltato, mentre TC era, del resto, l’autore di taluni documenti contenuti in detto fascicolo, in quanto superiore gerarchico di A.
127 Di conseguenza, anche la seconda parte del terzo motivo di ricorso deve essere accolta.
128 Da tutto quanto precede risulta che occorre accogliere l’impugnazione e annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata.
129 In tali circostanze, non occorre esaminare il primo e il quarto motivo, né la seconda e la terza parte del secondo motivo, in quanto sono diretti a contestare punti della motivazione della sentenza impugnata che si basano su una premessa viziata da un errore di diritto, come dimostrato nell’ambito dell’esame del quinto motivo.
130 Per contro, il punto 1 di tale dispositivo, con il quale il Tribunale ha dichiarato che il ricorso di annullamento era divenuto privo di oggetto e che non vi era luogo a statuire sulla legittimità della decisione controversa e della nota di addebito, nella parte in cui riguardavano le retribuzioni, i costi sociali e le spese di viaggio relativi all’impiego di A nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 22 novembre 2016, per una somma di EUR 28 083,67, non deve essere considerato oggetto dell’impugnazione, in quanto il Parlamento non è rimasto soccombente per quanto riguarda tale parte della sentenza impugnata.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
131 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
132 Nel caso di specie, lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda il primo e il secondo motivo del ricorso.
133 Il primo motivo verte formalmente su una violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, previsto all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. Gli argomenti dedotti da TC a sostegno di tale motivo sono stati riassunti ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata e sono stati respinti dal Tribunale per le ragioni esposte ai punti da 57 a 66 di tale sentenza, che non occorre rimettere in discussione, poiché TC non ha proposto un’impugnazione incidentale riguardante tale parte di detta sentenza (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
134 Tuttavia, nell’ambito di detto motivo, TC ha altresì dedotto argomenti relativi al rifiuto del Parlamento, nella lettera dell’8 gennaio 2021, di trasmettergli gli elementi che aveva richiesto. Tali argomenti, riassunti ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, sono stati esaminati dal Tribunale congiuntamente al secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltato, del diritto di accesso al fascicolo e dell’obbligo di motivazione, quali previsti all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, che il Tribunale ha accolto. Poiché la sentenza impugnata è stata annullata, occorre esaminare congiuntamente detti argomenti e tale secondo motivo.
135 TC sostiene che il Parlamento ha violato il suo diritto di essere ascoltato e il suo diritto di accesso al fascicolo, sanciti all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, in quanto esso ha fatto riferimento, nella decisione controversa, alle conclusioni della sentenza L/Parlamento, senza comunicargli gli elementi di prova, in particolare una nota di A del 9 maggio 2016, che suffragavano tali conclusioni. Inoltre, egli ritiene che, a causa della politica del Parlamento relativa alla conservazione dei messaggi di posta elettronica, che considera inconciliabile con il considerando 22 del regolamento 2018/1725 e di cui sostiene di non aver avuto conoscenza, egli sia stato privato della possibilità di produrre elementi di prova contro le affermazioni del Parlamento. Inoltre, egli contesta a tale istituzione di aver erroneamente invocato l’articolo 9 di tale regolamento per negargli l’accesso agli elementi di prova da lui richiesti.
136 Orbene, dalla motivazione esposta ai punti da 86 a 116 e da 124 a 126 della presente sentenza risulta che il rifiuto del Parlamento, nella lettera dell’8 gennaio 2021, di trasmettere a TC gli elementi che quest’ultimo aveva richiesto non può essere considerato costitutivo di una violazione dei suoi diritti della difesa e, in particolare, del suo diritto di essere ascoltato.
137 In primo luogo, nelle sue domande del 4 agosto e del 22 settembre 2020, menzionate rispettivamente ai punti 24 e 26 della presente sentenza, TC si era limitato a chiedere la comunicazione di tutta una serie di elementi menzionati in modo globale, senza individuare i fatti da provare né gli elementi che avrebbero potuto provare tali fatti. In particolare, TC non ha indicato quale fosse il lavoro che A aveva svolto, quale fosse il nesso esistente tra tale lavoro e l’esercizio del suo mandato parlamentare e come gli elementi richiesti, che sarebbero stati in possesso del Parlamento, avrebbero potuto fornire la prova di tale lavoro e di tale nesso.
138 In secondo luogo, alcuni degli elementi richiesti, vale a dire i messaggi di posta elettronica di TC del 2015 e del 2016, i dati relativi all’utilizzo della tessera di accesso al Parlamento di A nonché le informazioni relative al numero di volte in cui la protezione del Parlamento è stata richiesta nei confronti di A non erano mai esistiti o erano, in ogni caso, inesistenti alla data in cui il procedimento di cui trattasi è stato avviato e, pertanto, quando TC ha presentato la sua domanda.
139 In terzo luogo, la comunicazione a TC del fascicolo personale di A era vietata, conformemente all’articolo 26 dello Statuto.
140 Quanto all’argomento di TC relativo all’asserito riferimento del Parlamento, nella decisione controversa, alle conclusioni della sentenza L/Parlamento, è sufficiente ricordare che, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, il Parlamento ha trasmesso a TC una copia della sentenza L/Parlamento, cosicché non può essergli addebitato di aver preso in considerazione, nella decisione controversa, elementi ai quali TC non ha avuto accesso.
141 Pertanto, occorre respingere il primo e il secondo motivo del ricorso dinanzi al Tribunale.
142 Quanto al resto, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia, atteso che i motivi dal terzo al quinto dedotti da TC a sostegno del proprio ricorso non sono stati esaminati dal Tribunale.
143 Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale, affinché si statuisca su tali motivi.
Sulle spese
144 Poiché la causa è rinviata dinanzi al Tribunale occorre riservare la decisione sulle spese relative alla presente impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1) I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 giugno 2023, TC/Parlamento (T‑309/21, EU:T:2023:315), sono annullati.
2) Il primo e il secondo motivo del ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono respinti.
3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si statuisca sui motivi del ricorso dal terzo al quinto.
4) Le spese sono riservate.
Firme
* Lingua processuale: il lituano.