Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CJ0364

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2025.
ZR contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Impugnazione – Funzione pubblica – Trasferimento interistituzionale – Domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea presentata in risposta a un avviso di posto vacante – Rigetto di tale domanda – Obbligo di prendere in considerazione l’ordine di priorità previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale statuto – Errori di diritto – Motivazione contraddittoria.
Causa C-364/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:428

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 giugno 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Trasferimento interistituzionale – Domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea presentata in risposta a un avviso di posto vacante – Rigetto di tale domanda – Obbligo di prendere in considerazione l’ordine di priorità previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale statuto – Errori di diritto – Motivazione contraddittoria»

Nella causa C‑364/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 giugno 2023,

ZR, rappresentata da A. Champetier e S. Rodrigues, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Lekan e A. Lukošiūtė, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: R. Norkus

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 gennaio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, ZR chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 marzo 2023, ZR/EUIPO (T‑400/21; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:169), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 settembre 2020, recante rigetto della sua domanda di trasferimento all’EUIPO (in prosieguo: la «decisione controversa»).

I. Contesto normativo

A. Regolamento (UE) 2017/1001

2

Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), «[f] atta salva l’applicazione dell’articolo 166 del presente regolamento ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell’ [EUIPO] lo statuto [dei funzionari dell’Unione europea], il regime [applicabile agli altri agenti dell’Unione europea] e i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione [europea]».

B. Statuto

3

L’articolo 1 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), è formulato come segue:

«1.   È funzionario dell’Unione ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione dell’Unione mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina [(in prosieguo: l’“APN”)].

2.   La definizione di cui al paragrafo 1 include altresì le persone nominate dagli organismi dell’Unione ai quali il presente statuto si applica in virtù degli atti dell’Unione che li costituiscono (in appresso denominati «agenzie»). Salvo contrarie disposizioni, qualsiasi riferimento del presente statuto alle istituzioni si applica alle agenzie».

4

Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto:

«Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.

Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell’istituzione stessa non appena l’[APN] abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all’articolo 45 bis o promozioni, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno».

5

L’articolo 8 dello Statuto così dispone:

«Il funzionario che sia stato comandato presso un’altra istituzione dell’Unione europea, può, allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.

Se, d’intesa tra l’istituzione d’origine del funzionario e l’istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la sua carriera presso l’Unione presso quest’ultima istituzione. Per questo trasferimento, non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione dell’Unione

(...)».

6

L’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto così recita:

«Prima di assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’[APN] tiene anzitutto in considerazione:

a)

la possibilità di occupare il posto mediante:

i)

trasferimento; o

ii)

nomina ai sensi dell’articolo 45 bis; o

iii)

promozione,

all’interno dell’istituzione;

b)

eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni; e/o

c)

se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alle lettere a) e b), le liste di candidati idonei ai sensi dell’articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all’allegato III; e/o

d)

le possibilità di organizzare un concorso interno all’istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea;

oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. (...)

(...)».

II. Fatti

7

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei seguenti termini.

8

La ricorrente, funzionaria di grado AD 5 presso la Commissione europea, è stata comandata, su sua richiesta, presso l’EUIPO, dove ha occupato un posto di assistente in materia di proprietà intellettuale in qualità di agente temporaneo a decorrere dal 16 settembre 2013.

9

Il 1o marzo 2019, la ricorrente ha concluso con l’EUIPO un nuovo contratto della durata di cinque anni, in base al quale ella ha occupato un posto di specialista in proprietà intellettuale in qualità di agente temporaneo di grado AD 6.

10

Nel corso del mese di marzo 2020, l’EUIPO ha pubblicato, internamente, un invito a manifestare interesse, diretto a nominare quali funzionari dell’EUIPO agenti temporanei e contrattuali nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti (in prosieguo: l’«esercizio annuale di trasferimenti»). Tale invito precisava che esso era aperto a tutti i profili professionali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale. L’EUIPO ha ivi indicato che l’APN avrebbe analizzato le candidature presentate tenendo conto dell’interesse del servizio e alla luce di criteri quali: i) i posti o le conoscenze chiave in seno all’EUIPO, ii) la carriera e i risultati in seno all’EUIPO, iii) le opportunità esistenti nella tabella dell’organico, iv) l’incidenza sul bilancio, e v) la durata residua del contratto o il periodo di validità residuo degli elenchi di riserva (in prosieguo: i «criteri in materia di trasferimenti»).

11

Il 31 marzo 2020 la ricorrente ha risposto a detto invito, chiedendo il suo trasferimento all’EUIPO conformemente all’articolo 8 dello Statuto.

12

Il 16 aprile 2020 l’EUIPO ha pubblicato l’avviso di posto vacante EXT/20/38/AD 6/Specialista PI al fine di redigere un elenco di riserva di candidati per coprire un posto di specialista in proprietà intellettuale mediante l’assunzione di un agente temporaneo di grado AD 6 (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante esterno»).

13

Il 28 aprile 2020 l’EUIPO ha pubblicato l’avviso di posto vacante interno IM/FT&TA/20/47/AD/OD rivolto a funzionari o agenti temporanei di grado da AD 5 a AD 8, al fine di coprire un posto di specialista in proprietà intellettuale (in prosieguo: il «posto vacante»).

14

Il 12 maggio 2020 la ricorrente ha presentato la sua candidatura in risposta a tale avviso di posto vacante.

15

Con un messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, inviato all’APN, la ricorrente ha fatto riferimento a detto avviso di posto vacante e, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ha chiesto di essere trasferita all’EUIPO, conformemente agli articoli 8 e 29 dello Statuto (in prosieguo: la «domanda controversa»).

16

L’8 settembre 2020, con la decisione controversa, l’APN ha respinto tale domanda.

17

Il 5 novembre 2020 l’EUIPO ha assunto un agente temporaneo, selezionato a seguito della pubblicazione dell’avviso di posto vacante esterno.

18

L’8 dicembre 2020 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione controversa, che è stato respinto con decisione del 22 marzo 2021 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo.

20

A sostegno del proprio ricorso, essa ha sollevato tre motivi. Il primo verteva, in sostanza, sulla violazione degli articoli 4, 8, 29 e 110 dello Statuto nonché del principio di continuità della carriera dei funzionari dell’Unione. Il secondo motivo atteneva alla violazione del principio di parità di trattamento. Infine, il terzo motivo verteva su una violazione dell’obbligo di motivazione, sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del dovere di sollecitudine.

21

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questi tre motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.

22

In particolare, nell’ambito dell’esame del primo motivo, il Tribunale ha considerato che la domanda controversa doveva essere qualificata come domanda di trasferimento, fondata sull’articolo 8, primo comma, dello Statuto, e non come candidatura all’avviso di posto vacante interno. Esso ha altresì dichiarato che una siffatta domanda di trasferimento, per sua stessa natura, non può essere considerata come diretta a coprire un posto vacante oggetto di un avviso di posto vacante, cosicché, nell’esame della domanda controversa, l’EUIPO non doveva prendere in considerazione l’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, né le norme previste all’articolo 4 di quest’ultimo.

IV. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

23

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa e la decisione sul reclamo o, in mancanza, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca, e

condannare l’EUIPO alle spese.

24

L’EUIPO chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione nel suo insieme in quanto manifestamente irricevibile e, in subordine, in quanto infondata e

condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

V. Sull’impugnazione

25

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi con i quali essa contesta, rispettivamente, il rigetto di ciascuno dei tre motivi dedotti in primo grado.

A. Sulla ricevibilità dell’impugnazione

1.   Argomenti delle parti

26

L’EUIPO ritiene che l’impugnazione sia irricevibile in quanto si fonda principalmente sull’asserita interpretazione erronea della domanda controversa da parte del Tribunale, poiché quest’ultimo, secondo la ricorrente, l’avrebbe erroneamente qualificata come domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, anziché come candidatura all’avviso di posto vacante interno.

27

Infatti, tale argomento non sarebbe sufficientemente chiaro e preciso per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo, poiché gli elementi essenziali sui quali si fonda l’impugnazione non risulterebbero in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione. Inoltre, detto argomento costituirebbe un tentativo di reinterpretazione della domanda controversa in modo manifestamente contraddittorio con i fatti accertati nel fascicolo.

28

Per quanto riguarda il resto degli argomenti dedotti a sostegno dell’impugnazione, la ricorrente si limiterebbe a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, senza precisare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata.

29

La ricorrente sostiene che l’impugnazione è ricevibile.

2.   Giudizio della Corte

30

Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 99 e giurisprudenza citata).

31

Non soddisfa segnatamente tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare in quanto gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulato in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. La Corte ha altresì dichiarato che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, limitata ad affermazioni generiche e non contenente indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 100 e giurisprudenza citata).

32

Peraltro, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Per contro, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v. sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 53 e giurisprudenza citata).

33

Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che la qualificazione giuridica della domanda controversa è una questione che rientra nella qualificazione giuridica dei fatti e che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, può essere sottoposta al controllo della Corte in sede di impugnazione. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, la ricorrente individua diversi punti della sentenza impugnata, in particolare i punti da 45 a 48 e da 60 a 64 di quest’ultima, nei quali essa ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto o abbia snaturato gli elementi di prova in relazione a tale qualificazione giuridica, esponendo in modo comprensibile le ragioni per le quali essa ritiene che tale sentenza debba essere annullata.

34

Inoltre, nella parte in cui l’EUIPO sostiene che la ricorrente riproduce i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, occorre ricordare che, quando un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato (sentenza del 4 ottobre 2024, Aeris Invest/Commissione e CRU, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, punto 106 e giurisprudenza citata).

35

In tali circostanze, la presente impugnazione deve essere dichiarata ricevibile.

B. Sul primo motivo

36

Con il suo primo motivo, suddiviso in tre parti, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto il primo motivo da essa dedotto in primo grado.

1.   Sulla prima parte del primo motivo

a)   Argomenti delle parti

37

Con la prima parte del suo primo motivo, la ricorrente contesta la qualificazione giuridica della domanda controversa effettuata dal Tribunale e contesta a quest’ultimo errori di diritto nell’interpretazione degli articoli 4, 8 e 29 dello Statuto.

38

A suo avviso, in primo luogo, ai punti da 45 a 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ritenendo che tale domanda non fosse una candidatura all’avviso di posto vacante interno, bensì una domanda di trasferimento fondata sull’articolo 8 dello Statuto.

39

In secondo luogo, tale qualificazione giuridica sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che tale articolo 8 e l’articolo 29 dello Statuto non siano collegati.

40

Infatti, il Tribunale avrebbe stabilito, al punto 60 della sentenza impugnata, una distinzione assoluta tra i trasferimenti interistituzionali effettuati in forza di detto articolo 8 e quelli effettuati a seguito della pubblicazione di avvisi di posto vacante interistituzionali, conformemente a tale articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

41

Tuttavia, in forza dell’articolo 4 dello Statuto, ogni posto vacante dovrebbe essere pubblicato e i mezzi per coprire un siffatto posto sarebbero disciplinati dall’articolo 29 dello Statuto, tra i quali figura il trasferimento, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto. Pertanto, tali articoli 8 e 29 non disciplinerebbero due procedimenti diversi.

42

In terzo luogo, ai punti 48 e da 61 a 63 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato l’articolo 8 dello Statuto come applicabile unicamente nell’ipotesi di una domanda di trasferimento senza posto vacante. Orbene, una siffatta ipotesi non può esistere, in quanto sarebbe contraria all’articolo 4 dello Statuto, il quale esige che esista un posto vacante al quale il funzionario può essere trasferito.

43

Pertanto, il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 64 di tale sentenza, che, nell’esame della domanda controversa, l’EUIPO non doveva prendere in considerazione l’articolo 4 e l’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto.

44

In quarto luogo, la decisione controversa sarebbe il risultato di un procedimento arbitrario, vale a dire l’esercizio annuale di trasferimenti, mediante il quale l’EUIPO eluderebbe l’articolo 29 dello Statuto, tenendo conto di criteri, quali il rendimento o la durata residua del contratto, che sarebbero rilevanti per la promozione e non per l’assunzione. Inoltre, tale procedura sarebbe altresì contraria allo Statuto in quanto si applicherebbe non solo a funzionari comandati che intendano essere trasferiti, ma anche a persone che desiderano essere assunte a partire da un elenco di riserva, mentre queste ultime non potrebbero essere assunte sulla base dell’articolo 8 dello Statuto, dal momento che esse non sono funzionari.

45

L’EUIPO sostiene che la ricorrente confonde i due tipi di trasferimenti interistituzionali di cui al punto 60 della sentenza impugnata, menzionati al punto 40 della presente sentenza, e precisa che l’esercizio annuale di trasferimenti mira a dare una struttura all’applicazione dell’articolo 8 dello Statuto per la nomina, quali funzionari dell’EUIPO, di funzionari di altre istituzioni che già lavorano presso tale ufficio come agenti temporanei o contrattuali.

46

Secondo l’EUIPO, la ricorrente ha fatto sistematicamente riferimento, nel corso del procedimento amministrativo nonché nei suoi ricorsi in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione, alla domanda controversa come una «domanda di trasferimento». Orbene, con il suo ricorso, essa tenterebbe di far valere che la domanda controversa era in realtà una candidatura all’avviso di posto vacante interno, il che equivarrebbe a modificare l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale e a sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un argomento che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale, ragion per cui tale argomento sarebbe irricevibile.

47

Anche ammettendo che la domanda controversa sia stata depositata sulla base dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, ciò non toglie che la ricorrente cercasse di ottenere un trasferimento all’EUIPO.

48

In ogni caso, il Tribunale avrebbe giustamente considerato che l’EUIPO non era tenuto a prendere in considerazione né l’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, né l’articolo 4 di quest’ultimo, in quanto l’avviso di posto vacante interno era stato pubblicato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, al fine di coprire un posto vacante mediante l’assunzione di un funzionario o di un agente temporaneo già in servizio presso tale ufficio.

b)   Giudizio della Corte

1) Sulla ricevibilità

49

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può, di conseguenza, sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha sollevato dinanzi al Tribunale, dato che ciò si risolverebbe nel consentire alla stessa di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale (sentenza del 27 febbraio 2025, Lukoil/Registro per la trasparenza e a., C‑223/24 P, EU:C:2025:129, punto 34 e giurisprudenza citata).

50

Nel caso di specie, dai punti da 56 a 58 della sentenza impugnata risulta che, con la seconda parte del primo motivo del suo ricorso in primo grado, la ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, l’EUIPO era tenuto ad analizzare la domanda controversa in relazione al posto vacante che intendeva coprire a seguito della pubblicazione dell’avviso di posto vacante interno. Orbene, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, con la prima parte del primo motivo della sua impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver commesso un errore di diritto in quanto ha respinto tale argomento. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, mediante questa prima parte la ricorrente non solleva un argomento non dedotto dinanzi al Tribunale e non modifica l’oggetto della controversia dinanzi a tale giudice, cosicché detta parte è ricevibile.

51

Ne consegue che la prima parte del primo motivo è ricevibile.

2) Nel merito

52

Al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, con il suo argomento secondo cui l’articolo 8 e l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto devono essere applicati contemporaneamente, la ricorrente confondeva, da un lato, i trasferimenti interistituzionali effettuati in forza di tale articolo 8 e, dall’altro, i trasferimenti interistituzionali effettuati a seguito della pubblicazione di avvisi di posto vacante interistituzionali, conformemente a tale articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

53

Ai punti 61 e 62 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, per sua stessa natura, una domanda di trasferimento interistituzionale, presentata sulla base di detto articolo 8, primo comma, non può essere considerata come diretta a coprire un posto vacante oggetto di un avviso di posto vacante e che, di conseguenza, la domanda controversa non può validamente ricollegarsi al posto vacante oggetto dell’avviso di posto vacante interno.

54

Pertanto, al punto 63 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui l’EUIPO era tenuto, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, a prendere in considerazione la domanda controversa nell’ambito dell’esame degli atti di candidatura presentati in risposta all’avviso di posto vacante interno.

55

Infine, al punto 64 della medesima sentenza, il Tribunale ha aggiunto che, ai fini dell’esame di tale domanda, l’EUIPO non doveva neppure prendere in considerazione l’articolo 4 dello Statuto, dato che tale articolo 29, paragrafo 1, lettera b), e detto articolo 4 riguardano la portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni dei posti vacanti. Esso ne ha concluso che l’argomento della ricorrente relativo alla violazione, da parte dell’EUIPO, dell’ordine di priorità enunciato in detto articolo 29 e delle norme previste da detto articolo 4 era inoperante.

56

A tal riguardo, occorre rilevare che dall’articolo 8, primo comma, dello Statuto risulta che un funzionario di un’istituzione dell’Unione comandato presso un’altra istituzione può, alla scadenza di un termine di sei mesi, chiedere di essere trasferito in quest’ultima istituzione.

57

Risulta inoltre dall’articolo 29, paragrafo 1, lettere da a) a c), dello Statuto che, prima di coprire i posti vacanti in un’istituzione, l’APN esamina, in primo luogo, le possibilità di coprire il posto, in seno a tale istituzione, mediante trasferimento, nomina ai sensi dell’articolo 45 bis o di promozione, nonché le domande di trasferimento di funzionari dello stesso grado di altre istituzioni, e/o, qualora non sia stato possibile coprire tale posto vacante mediante tali possibilità e domande, le possibilità di esaminare gli elenchi di candidati idonei compilati a seguito di un concorso generale.

58

La Corte ha dichiarato che tale articolo 29, paragrafo 1, elenca le fasi successive che devono essere seguite quando occorre coprire un posto vacante in un’istituzione, mentre l’APN deve esaminare, in ordine di preferenza, le possibilità di assunzione elencate in tale disposizione. La detta disposizione accorda quindi la precedenza ai funzionari che già prestano servizio nell’istituzione interessata rispetto ai funzionari delle altre istituzioni, e a questi ultimi rispetto alle persone che si trovano su elenchi di candidati idonei compilati a seguito di un concorso (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 1999, Carbajo Ferrero/Parlamento, C‑304/97 P, EU:C:1999:152, punti 2930 e giurisprudenza citata).

59

Occorre rilevare che le nozioni di «comando» ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, e di «trasferimento», ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo, devono essere considerate equivalenti.

60

Infatti, sebbene, nella loro versione in lingua francese, tali disposizioni utilizzino, rispettivamente, i termini «transféré/transfert» e «mutation», esse impiegano, in numerose altre versioni linguistiche, termini identici o, quanto meno, molto simili. Ciò vale non solo per la versione in lingua inglese di dette disposizioni, che è la lingua processuale (rispettivamente, «transferred/transfer» e «transfer»), ma anche per le versioni in lingua spagnola («transferido/transferencia» e «traslado»), tedesca («Übernahme» e «Übernahmeanträge»), italiana («comandato/trasferimento» e «trasferimento»), olandese («over te gaan/overgang» e «overgang»), portoghese («transferência» e «transferência») o rumeno («transferul/transfer» e «transfer») delle stesse disposizioni.

61

Del resto, la Corte ha già dichiarato, in relazione al trasferimento all’interno di un’istituzione, di cui all’articolo 7 dello Statuto, che vi è trasferimento in caso di trasferimento di un funzionario ad un posto vacante (v., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 1981, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, 161/80 e 162/80, EU:C:1981:51, punto 19, nonché del 21 maggio 1981, Kindermann/Commissione, 60/80, EU:C:1981:115, punto 12).

62

Ne consegue che, quando, dopo aver constatato, in forza dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, che, per avere la possibilità di procedere alla nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di rendimento, competenza e integrità, è necessario estendere la procedura di assunzione almeno fino alle domande previste all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, l’APN pubblica un avviso di posto vacante, essa è tenuta a prendere in considerazione, ai sensi di quest’ultima disposizione, le domande di trasferimento interistituzionale depositate in forza dell’articolo 8 dello Statuto.

63

È vero che l’articolo 8 dello Statuto riguarda la situazione di un funzionario considerato individualmente, riconoscendogli il diritto di chiedere un trasferimento nell’istituzione in cui è stato comandato da almeno sei mesi. Tuttavia, ciò non implica che, qualora l’APN abbia ritenuto necessario, al fine di avere la possibilità di condurre alla nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di efficienza, competenza e integrità, di ampliare la procedura di assunzione al di là delle possibilità previste all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, tale autorità possa esimersi dal prendere in considerazione una domanda di trasferimento interistituzionale presentata in forza di tale articolo 8.

64

Infatti, come risulta dalla formulazione dell’articolo 4, primo comma, dello Statuto, ogni nomina deve avere come unico scopo quello di coprire la vacanza di un posto. Di conseguenza, come sostiene la ricorrente, in caso di trasferimento interistituzionale ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, un funzionario può essere trasferito solo verso un posto vacante nell’istituzione in cui è comandato, compreso verso il posto che occupa temporaneamente al momento del suo comando. Inoltre, conformemente all’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto, il posto vacante verso il quale tale funzionario è trasferito deve essere un impiego permanente. Orbene, al fine di coprire un siffatto posto vacante, l’APN deve tener conto dell’ordine di precedenza previsto all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 24 febbraio 1981, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, 161/80 e 162/80, EU:C:1981:51, punto 19, nonché del 21 maggio 1981, Kindermann/Commissione, 60/80, EU:C:1981:115, punto 12).

65

È vero che, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, lo Statuto non conferisce alcun diritto a un trasferimento interistituzionale ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto.

66

Tuttavia, da tale articolo risulta che i funzionari di un’istituzione comandati da almeno sei mesi in un’altra istituzione hanno il diritto di chiedere di essere trasferiti in quest’ultima. Orbene, al fine di garantire l’effettività di tale diritto, ogni istituzione che riceva una siffatta domanda nell’ambito di una procedura di assunzione estesa al di là delle possibilità previste all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto ha l’obbligo di prenderla in considerazione e di esaminarla al fine di coprire il posto vacante di cui trattasi.

67

Pertanto, affermando, al punto 61 della sentenza impugnata, che, per sua stessa natura, una domanda di trasferimento interistituzionale, presentata sulla base dell’articolo 8, primo comma, dello Statuto, non può essere considerata come diretta a coprire un posto vacante oggetto di un avviso di posto vacante, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

68

Di conseguenza, anche i punti da 62 a 64 di detta sentenza, che si basano su tale erronea premessa, sono viziati da illegittimità.

69

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, l’errore di diritto di cui al punto 67 della presente sentenza ha inciso anche sulla qualificazione giuridica della domanda controversa. Infatti, ai punti da 40 a 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sostanza, escluso che la domanda controversa potesse essere presa in considerazione ed esaminata quale candidatura all’avviso di posto vacante interno fondata sull’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, per il motivo che tale domanda era fondata sull’articolo 8 di quest’ultimo e che queste due disposizioni non potevano, a suo avviso, essere applicate contemporaneamente.

70

Orbene, poiché quest’ultima valutazione del Tribunale è viziata da un errore di diritto, occorre constatare che anche la qualificazione giuridica della domanda controversa è viziata da un siffatto errore, senza che sia necessario esaminare se, come sostiene la ricorrente, il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova in relazione a tale qualificazione.

71

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve accogliere la prima parte del primo motivo.

2.   Sulla terza parte del primo motivo

a)   Argomenti delle parti

72

Con la terza parte del suo primo motivo, la ricorrente afferma che, in primo grado, essa ha fatto valere l’assenza di fondamento giuridico dell’esercizio annuale di trasferimenti, il fatto che quest’ultimo viola le disposizioni degli articoli 4 e 29 dello Statuto e l’assenza di nesso tra tale esercizio e l’articolo 8 dello Statuto. Tuttavia, il Tribunale, in violazione dei diritti della difesa, avrebbe risposto solo parzialmente a tali argomenti.

73

Infatti, il Tribunale avrebbe considerato, al punto 69 della sentenza impugnata, che gli argomenti della ricorrente relativi all’esercizio annuale di trasferimenti non erano pertinenti, in quanto riguardavano la sua domanda di trasferimento del 31 marzo 2020, menzionata al punto 11 della presente sentenza, mentre il ricorso in primo grado aveva ad oggetto un’altra domanda di trasferimento presentata oltre il termine fissato per rispondere all’invito a manifestare interesse nell’ambito di tale esercizio.

74

Orbene, tale affermazione, da un lato, contraddirebbe il punto 47 della sentenza impugnata e, dall’altro, sarebbe fondata su uno snaturamento degli elementi di prova, dal momento che dal fascicolo risulterebbe che la decisione controversa è stata adottata nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti e che il Tribunale avrebbe confermato, al punto 51 di tale sentenza, che «dalla decisione [controversa] risulta che l’EUIPO ha analizzato la domanda controversa alla luce dei criteri in materia di trasferimenti».

75

Pertanto, la ricorrente ritiene di avere il diritto di contestare la procedura di esercizio annuale di trasferimenti, dal momento che essa le è stata applicata.

76

L’EUIPO replica, nel suo controricorso, che la ricorrente si limita a riprodurre gli argomenti da essa già presentati dinanzi al Tribunale, cosicché questi ultimi sarebbero irricevibili. Inoltre, poiché la domanda controversa è stata presentata con il riferimento all’avviso di posto vacante interno, qualsiasi argomento che contesti l’esercizio annuale di trasferimenti sarebbe privo di pertinenza.

b)   Giudizio della Corte

1) Sulla ricevibilità

77

Per quanto riguarda la ricevibilità della terza parte del primo motivo, è sufficiente constatare che la ricorrente non si limita a riprodurre motivi e argomenti già presentati in primo grado, ma che essa addebita al Tribunale, in particolare, di non aver esaminato l’insieme degli argomenti da essa dedotti dinanzi ad esso per contestare la legittimità dell’esercizio annuale di trasferimenti nonché di aver viziato la motivazione della sentenza impugnata con contraddizioni.

78

Orbene, costituiscono questioni di diritto che possono essere invocate nell’ambito di un’impugnazione tanto la questione se il Tribunale abbia alterato l’oggetto o la sostanza dei vari capi delle conclusioni e dei motivi dedotti dalla parte ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑463/17 P, EU:C:2018:411, punto 18 e giurisprudenza citata) che quella di stabilire se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑587/21 P, EU:C:2024:1017, punto 58 e giurisprudenza citata).

79

Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 34 della presente sentenza, la terza parte del primo motivo è ricevibile.

2) Nel merito

80

Al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che qualsiasi argomento connesso all’esercizio annuale di trasferimenti era irrilevante nell’ambito del controllo di legittimità della decisione controversa, poiché la domanda controversa era stata presentata oltre il termine fissato per rispondere all’invito a manifestare interesse nell’ambito di tale esercizio.

81

Occorre rilevare che, come sostiene la ricorrente, tale constatazione contraddice, in particolare, quella di cui al punto 51 di tale sentenza, vale a dire che «dalla decisione [controversa] risulta che l’EUIPO ha analizzato la domanda controversa alla luce dei criteri in materia di trasferimenti» e che «la domanda controversa contiene numerosi riferimenti [a tali] criteri», fermo restando che detti criteri sono stati elaborati, come risulta dal punto 10 della presente sentenza, nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti.

82

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata è viziata da una contraddizione al riguardo.

83

Infatti, il punto 69 della sentenza impugnata, secondo il quale «qualsiasi argomento connesso all’esercizio annuale di trasferimenti è irrilevante nell’ambito del controllo di legittimità della decisione [controversa]», si pone in contraddizione con il punto 51 di tale sentenza, secondo il quale «dalla decisione [controversa] risulta che l’EUIPO ha analizzato la domanda controversa alla luce dei criteri in materia di trasferimenti».

84

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve accogliere la terza parte del primo motivo.

C. Sulla prima parte del secondo motivo

1.   Argomenti delle parti

85

Con il suo secondo motivo, suddiviso in tre parti, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto il secondo motivo da essa dedotto in primo grado.

86

Con la prima parte del suo secondo motivo, la ricorrente contesta il rigetto, da parte del Tribunale, dei suoi argomenti relativi alla disparità di trattamento tra i candidati esterni e i funzionari che intendono essere trasferiti, con la motivazione che tali argomenti erano fondati sul mancato rispetto dell’ordine di priorità previsto all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto.

87

In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 76 della sentenza impugnata, che, tenuto conto della qualificazione della domanda controversa come «domanda di trasferimento fondata sull’articolo 8, primo comma, dello Statuto», qualsiasi argomento vertente su una violazione di tale articolo 29, paragrafo 1, era irrilevante.

88

In secondo luogo, la ricorrente contesta l’affermazione di cui al punto 79 della sentenza impugnata, secondo cui, in quanto funzionario che chiede di essere trasferito all’EUIPO, essa non può assimilare la sua situazione a quella di un candidato impiegato a titolo temporaneo, poiché queste due situazioni rientrano in due regimi distinti, vale a dire, rispettivamente, lo Statuto e il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. Infatti, secondo la ricorrente, tale affermazione non è conforme all’avviso di posto vacante interno, aperto sia ai funzionari sia agli agenti temporanei.

89

L’EUIPO sostiene che, con il suo secondo motivo, la ricorrente tenta di reinterpretare la domanda controversa come una candidatura all’avviso di posto vacante interno, il che costituirebbe un tentativo illegittimo di riesame dei fatti e degli elementi di prova del fascicolo, e che, di conseguenza, tale motivo deve essere dichiarato irricevibile.

90

In ogni caso, per quanto riguarda la prima parte di detto motivo, l’EUIPO afferma che l’avviso di posto vacante interno non avrebbe potuto applicarsi ai funzionari comandati in seno a tale ufficio, vale a dire alla situazione in cui si trovava la ricorrente.

2.   Giudizio della Corte

a)   Sulla ricevibilità

91

Poiché, secondo l’EUIPO, con il suo secondo motivo, la ricorrente tenta di reinterpretare la domanda controversa come una candidatura all’avviso di posto vacante interno, il che costituirebbe un tentativo illegittimo di riesame dei fatti e degli elementi di prova del fascicolo, è sufficiente constatare che, per le ragioni esposte nell’ambito della valutazione del primo motivo, la ricorrente è legittimata a contestare la qualificazione giuridica di tale domanda.

92

Pertanto, il secondo motivo, ivi compresa la prima parte di quest’ultimo, è ricevibile.

b)   Nel merito

93

La prima parte del secondo motivo riguarda il rigetto, da parte del Tribunale, dell’argomento della ricorrente secondo cui il mancato rispetto dell’ordine di priorità previsto all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto aveva condotto a una disparità di trattamento tra i candidati esterni e i funzionari che intendevano essere trasferiti.

94

Al punto 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che qualsiasi argomento vertente su un’eventuale violazione di tale disposizione era irrilevante, in quanto il ricorso di cui era stato investito era diretto all’annullamento di una decisione di rigetto di una domanda di trasferimento fondata sull’articolo 8, primo, dello Statuto, ossia la decisione controversa, e non all’annullamento di una decisione di rigetto della candidatura della ricorrente presentata in risposta all’avviso di posto vacante interno.

95

Orbene, per le ragioni esposte nell’ambito della valutazione della prima parte del primo motivo, si deve constatare che tale conclusione è viziata da un errore di diritto, in quanto l’ordine di priorità può essere pertinente ai fini dell’esame della domanda controversa da parte dell’EUIPO.

96

Per le stesse ragioni, anche il punto 79 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto. Infatti, in tale punto, il Tribunale ha considerato che l’argomento della ricorrente vertente su una violazione del principio della parità di trattamento era infondato, in quanto la situazione della ricorrente e quella del candidato assunto a titolo temporaneo a seguito della pubblicazione dell’avviso di posto vacante esterno rientravano in due regimi distinti, vale a dire, rispettivamente, lo Statuto e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, cosicché tali situazioni non erano comparabili.

97

Orbene, una volta che l’APN abbia ritenuto necessario estendere una procedura di assunzione al di là delle possibilità previste all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, tanto i funzionari nella situazione della ricorrente quanto i candidati assunti come agenti temporanei su un impiego permanente sono soggetti alle disposizioni del capo 1 del titolo III dello Statuto, nel quale figura in particolare tale articolo 29, paragrafo 1.

98

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve accogliere la prima parte del sesto motivo di impugnazione.

99

Di conseguenza, poiché la prima e la terza parte del primo motivo nonché la prima parte del secondo motivo sono state accolte, occorre accogliere anche l’impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario statuire sulle altre parti di tali motivi né sul terzo motivo.

VI. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

100

Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

101

Tale è la situazione nella fattispecie.

102

Come menzionato al punto 20 della presente sentenza, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi vertenti, il primo, in sostanza, sulla violazione degli articoli 4, 8, 29 e 110 dello Statuto nonché del principio di continuità della carriera dei funzionari dell’Unione, il secondo, sulla violazione del principio di parità di trattamento e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del dovere di sollecitudine.

103

Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere, in particolare, che l’EUIPO ha violato l’articolo 29 dello Statuto omettendo di prendere in considerazione la domanda controversa nell’ambito dell’avviso di posto vacante interno. La ricorrente aggiunge che tale avviso di posto vacante non indica che esso è basato sul paragrafo 1, lettera a), di tale articolo 29 e, più in generale, non menziona il fondamento giuridico sul quale esso è fondato.

104

L’EUIPO replica di non poter prendere in considerazione la domanda controversa nell’ambito del citato avviso di posto vacante interno, dal momento che quest’ultimo riguardava la «mobilità interna» del personale dell’EUIPO e, pertanto, era rivolto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei dell’EUIPO e non ai funzionari di altre istituzioni, come la ricorrente, funzionario della Commissione.

105

Dalla lettura della decisione controversa e della decisione sul reclamo risulta che l’EUIPO ha respinto la domanda controversa essenzialmente per il motivo che tale domanda non poteva essere presa in considerazione nell’ambito dell’avviso di posto vacante interno, dal momento che quest’ultimo sarebbe stato pubblicato sulla base dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto e sarebbe stato indirizzato soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei dell’EUIPO, e non ai funzionari di altre istituzioni, come la ricorrente. Secondo l’EUIPO, la citata domanda poteva essere presa in considerazione solo nell’ambito di un avviso di trasferimento interistituzionale, pubblicato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto. L’EUIPO ha inoltre rilevato di aver esaminato la domanda di trasferimento della ricorrente nell’ambito dell’esercizio annuale di trasferimenti e alla luce dei criteri in materia di trasferimenti e ha ritenuto che il trasferimento della ricorrente all’EUIPO non fosse nell’interesse del servizio, in particolare alla luce del numero limitato di posti disponibili. Per quanto riguarda l’avviso di posto vacante esterno, l’EUIPO ha rilevato che esso era irrilevante ai fini della valutazione della domanda controversa, in quanto riguardava l’assunzione di agenti temporanei e la ricorrente occupava già un posto di agente temporaneo in seno all’EUIPO.

106

Occorre constatare che, come sostiene la ricorrente, l’avviso di posto vacante interno, una copia del quale è stata allegata da quest’ultima al suo ricorso in primo grado, non precisa a titolo di quale dei punti dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto è stato pubblicato. Del resto, dall’indicazione, contenuta in tale avviso, secondo la quale potevano candidarvi sia i funzionari sia gli agenti temporanei, si deduce che l’APN aveva ritenuto che, per avere la possibilità di giungere alla nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di efficienza, di competenza e di integrità, fosse necessario estendere la procedura di assunzione al di là delle possibilità previste a tale articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto.

107

Orbene, dal punto 69 della presente sentenza risulta che, in un siffatto contesto, la domanda controversa avrebbe dovuto essere presa in considerazione ed esaminata dall’APN quale candidatura all’avviso di posto vacante interno fondata su detto articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto.

108

Infatti, come indicato al punto 66 della presente sentenza, l’istituzione che riceve, nell’ambito di una procedura di assunzione che è stata estesa al di là delle possibilità previste dallo stesso articolo 29, paragrafo 1, lettera a), una domanda di trasferimento depositata in forza dell’articolo 8 dello Statuto ha l’obbligo di prenderla in considerazione e di esaminarla al fine di coprire il posto vacante di cui trattasi. Di conseguenza, l’APN non poteva respingere la domanda controversa per il motivo che la ricorrente era originariamente funzionario della Commissione.

109

La circostanza che tale ultima domanda sia stata esaminata dall’APN nell’ambito di una procedura distinta, vale a dire l’esercizio annuale di trasferimenti, non può condurre ad una conclusione diversa, tanto più che uno dei motivi addotti dall’APN per giustificare il suo rifiuto di chiedere il trasferimento della ricorrente nell’ambito di tale esercizio era il numero limitato di posti disponibili.

110

Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso, occorre annullare la decisione controversa.

111

Quanto al capo delle conclusioni del ricorso diretto all’annullamento, «per quanto necessario», della decisione sul reclamo, occorre rilevare che, poiché quest’ultima decisione è meramente confermativa della decisione controversa, non occorre statuire specificamente su tale capo delle conclusioni (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, punti da 36 a 39 e giurisprudenza citata).

VII. Sulle spese

112

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

113

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

114

Nel caso di specie, poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, l’EUIPO, rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico, oltre delle proprie spese, delle spese sostenute dalla ricorrente in occasione della presente impugnazione nonché quelle da essa sostenute in primo grado.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 marzo 2023, ZR/EUIPO (T‑400/21, EU:T:2023:169), è annullata.

 

2)

La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 settembre 2020, recante rigetto della domanda di ZR del 12 maggio 2020, con la quale essa chiedeva, conformemente agli articoli 8 e 29 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, il suo trasferimento presso l’EUIPO, è annullata.

 

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a farsi carico, oltre delle proprie spese, delle spese sostenute da ZR in occasione della presente impugnazione nonché quelle da essa sostenute in primo grado.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Top