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Document 62023CC0743
Opinion of Advocate General Rantos delivered on 5 June 2025.#A v GKV-Spitzenverband.#Request for a preliminary ruling from the Landessozialgericht für das Saarland.#Reference for a preliminary ruling – Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons – Migrant workers – Social security – Applicable legislation – Regulation (EC) No 883/2004 – Article 11 – Article 13(1) – Regulation (EC) No 987/2009 – Article 14(8) – Worker pursuing an activity as an employed person in the territory of several States, including a Member State, the Swiss Confederation and third countries – Concept of ‘substantial part of the activity’ – Taking account of the activity pursued in third countries.#Case C-743/23.
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 5 giugno 2025.
A contro GKV-Spitzenverband.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland.
Rinvio pregiudiziale – Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi.
Causa C-743/23.
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 5 giugno 2025.
A contro GKV-Spitzenverband.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland.
Rinvio pregiudiziale – Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi.
Causa C-743/23.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:414
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 5 giugno 2025 (1)
Causa C‑743/23
A
contro
GKV‑Spitzenverband,
con l’intervento di
Moguntia Food Group AG
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland, Germania)]
« Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), i) – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Allegato II – Articolo 1, paragrafo 2 – Persona che esercita abitualmente e contemporaneamente un’attività subordinata in Germania, in Svizzera e, per una quota quantitativamente maggioritaria, in Stati terzi – Criteri di collegamento – Nozione di “parte sostanziale delle attività” – Presa in considerazione delle attività esercitate in Stati terzi – Applicabilità della legislazione dello Stato membro in cui si trova la sede legale del datore di lavoro »
I. Introduzione
1. A (in prosieguo: il «ricorrente»), che risiedeva in Germania dove lavorava abitualmente 10,5 giorni per trimestre, è stato assunto dalla società Moguntia Food Group AG, con sede legale in Svizzera. Egli lavorava inoltre abitualmente 10,5 giorni per trimestre in tale Stato, pur esercitando una quota quantitativamente maggioritaria del proprio lavoro in Stati terzi diversi dalla Confederazione svizzera.
2. In tale situazione si pone la questione di quale legislazione in materia di sicurezza sociale fosse applicabile al ricorrente. In proposito, occorre o meno prendere in considerazione le attività esercitate in Stati terzi per stabilire se egli esercitasse nel proprio Stato membro di residenza una «parte sostanziale» delle sue attività subordinate, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), e dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 (4), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009»)? È questa, in sostanza, la questione sollevata dal Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland, Germania).
3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il ricorrente e lo Spitzenverband Bund der Krankenkassen (in prosieguo: il «GKV‑Spitzenverband»), istituzione tedesca designata per determinare la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile qualora l’attività sia esercitata abitualmente in due o più Stati membri, riguardo alla decisione di quest’ultimo secondo cui al rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Moguntia Food Group era applicabile la legislazione tedesca.
II. Contesto normativo
A. Diritto internazionale
4. Il 21 giugno 1999 la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno firmato sette accordi, tra cui l’accordo sulla libera circolazione delle persone (5). Con la decisione 2002/309/CE (6), questi sette accordi sono stati approvati a nome della Comunità europea e sono entrati in vigore il 1º giugno 2002.
5. Ai sensi del preambolo di detto accordo sulla libera circolazione delle persone, come modificato dalla decisione n. 1/2012 (7) (in prosieguo: l’«ALCP»), le parti contraenti sono «decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea».
6. L’articolo 8 dell’ALCP, intitolato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», alla lettera b) enuncia quanto segue:
«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
(...)
b) la determinazione della normativa applicabile».
7. L’allegato II dell’ALCP, intitolato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», all’articolo 1 prevede quanto segue:
«1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.
2. I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea».
8. La sezione A di tale allegato II, intitolata «Atti giuridici cui si fa riferimento», menziona i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, come modificati.
B. Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 883/2004
9. L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Definizioni», alla lettera a) dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “attività subordinata”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione».
10. All’interno del titolo I di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», si trova l’articolo 2 di quest’ultimo, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione personae”», il cui paragrafo 1 è così formulato:
«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».
11. Il titolo II di detto regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», include gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo. L’articolo 11 del medesimo regolamento, intitolato «Norme generali», ai paragrafi 1 e 3 enuncia quanto segue:
«1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
(...)
3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
(...)».
12. In forza dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Esercizio di attività in due o più Stati membri»:
«1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure
b) se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:
i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro; oppure
(...)
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
(...)
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
(...)».
2. Regolamento n. 987/2009
13. Il titolo II del regolamento n. 987/2009, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 14 a 21 di quest’ultimo. L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento [n. 883/2004]», ai paragrafi 8, 9 e 11 prevede quanto segue:
«8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004], per “parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:
a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione;
b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.
9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 883/2004], il “centro di interessi” delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze.
(...)
11. Nel caso in cui una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
14. Il ricorrente, che risiedeva in Germania, è stato assunto in qualità di tecnico alimentare dalla società Moguntia Food Group, con sede in Svizzera, al fine di esercitare l’attività di specialista delle esportazioni, nel periodo compreso tra il 1º dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020. Tale attività consisteva nel recarsi presso clienti e fornire loro consulenza, organizzare corsi di formazione e seminari nonché degustazioni. Il ricorrente lavorava abitualmente 10,5 giorni per trimestre in Svizzera, 10,5 giorni per trimestre in Germania, in regime di telelavoro presso il proprio domicilio e, per la parte quantitativamente maggioritaria, in Stati terzi, dove si trovavano principalmente i suoi clienti, vale a dire in Bielorussia, Iran, Moldavia, Russia e Ucraina. Egli percepiva la propria retribuzione mensile in maniera uniforme e senza attribuzione proporzionale in base al luogo delle sue attività.
15. Il 19 novembre 2015 il ricorrente si è rivolto al GKV‑Spitzenverband, che, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 (8), è l’istituzione designata del luogo di residenza per determinare la legislazione applicabile qualora l’attività professionale della persona interessata sia esercitata abitualmente in due o più Stati membri, dichiarando che lavorava per conto della Moguntia Food Group e che realizzava meno del 25% della propria attività in Germania. Il 1º dicembre 2015 il ricorrente ha sottoscritto un’assicurazione malattia in Svizzera presso un ente sanitario. Il 16 dicembre 2015 gli è stato rilasciato un permesso di lavoro frontaliero per la Svizzera. Con lettera del 22 febbraio 2016, l’Amt für Sozialbeiträge des Kantons Basel‑Stadt (Ufficio per i contributi sociali del Cantone di Basilea, Svizzera) ha informato il ricorrente di aver ricevuto il suo giustificativo relativo all’assicurazione malattia e di prendere atto del fatto che in Svizzera egli era affiliato all’assicurazione legale prevista dal Bundesgesetz über die Krankenversicherung (legge federale svizzera sull’assicurazione malattia), del 18 marzo 1994. Tale ufficio ha aggiunto che, in linea di principio, non era più possibile cambiare con un’assicurazione legale o privata all’estero.
16. Con decisione del 18 agosto 2016 (in prosieguo: la «decisione del 18 agosto 2016»), sulla base dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, il GKV‑Spitzenverband ha ritenuto che la legislazione tedesca in materia di sicurezza sociale fosse applicabile al ricorrente per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2015 e il 30 novembre 2020 e tale organismo gli ha rilasciato il relativo certificato A1, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 (9). Tale decisione ha dichiarato che il ricorrente esercitava abitualmente la propria attività subordinata in due o più Stati membri e che effettuava una parte sostanziale delle proprie attività nel suo Stato membro di residenza, ossia la Germania. Detta decisione, accompagnata altresì dal certificato A1, è stata trasmessa alla Moguntia Food Group e al Bundesamt für Sozialversicherungen (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Svizzera) nonché, a fini di controllo dei contributi, alla cassa tedesca di assicurazione malattia interessata e al regime legale tedesco di assicurazione contro gli infortuni.
17. Con decisione del 18 dicembre 2020, il GKV‑Spitzenverband ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente avverso la decisione del 18 agosto 2016, rilevando, in particolare, che i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 erano applicabili ai fatti di specie e che, tenuto conto del loro ambito geografico di applicazione, occorreva prendere in considerazione unicamente i periodi di lavoro svolti dal ricorrente in Germania e Svizzera, il che implicava che egli esercitava una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro in cui risiedeva. Il 28 dicembre 2020, il ricorrente ha proposto un ricorso avverso tale decisione del 18 dicembre 2020 dinanzi al Sozialgericht für das Saarland (Tribunale per il contenzioso sociale del Saarland, Germania) affermando, in particolare, che, al fine di stabilire se egli esercitasse una parte sostanziale delle sue attività nel proprio Stato membro di residenza, occorreva basarsi sulla sua intera attività subordinata e, quindi, anche sulle sue attività svolte in Stati terzi. Con sentenza del 4 agosto 2022, tale giudice ha annullato la decisione del 18 agosto 2016 e ha condannato il GKV‑Spitzenverband a stabilire l’applicabilità, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 16 del regolamento n. 987/2009, della legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale all’attività subordinata esercitata presso la Moguntia Food Group dal ricorrente. In proposito, detto giudice ha rilevato in particolare che quest’ultimo lavorava in Germania soltanto 10,5 giorni per trimestre, ossia appena un sesto del suo orario di lavoro trimestrale, e che tale periodo non poteva essere considerato come una «parte sostanziale» delle sue attività, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009. Secondo lo stesso giudice, la Corte avrebbe già statuito in tal senso nella sentenza INAIL e INPS (10).
18. Il 6 settembre 2022, il GKV‑Spitzenverband ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland), giudice del rinvio, chiedendone l’annullamento, in particolare per il motivo che l’individuazione della legislazione applicabile è correlata esclusivamente alle attività esercitate entro l’ambito di applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 e che se, nel contesto dell’articolo 13 del primo regolamento, il legislatore dell’Unione avesse voluto che si tenesse conto delle attività esercitate in Stati terzi, sarebbero state adottate delle norme a tale scopo. Inoltre, la sentenza INAIL e INPS non sarebbe rilevante nel caso di specie, in quanto ha ad oggetto la specifica situazione del personale navigante e non indica che le persone interessate abbiano esercitato un’attività in uno Stato in cui il regolamento n. 883/2004 non trova applicazione.
19. Il giudice del rinvio sottolinea che la questione di sapere in quale Stato membro il ricorrente fosse soggetto all’obbligo di affiliazione all’assicurazione malattia durante il periodo controverso dipende dalla corretta interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 14 del regolamento n. 987/2009. Poiché il ricorrente percepiva la propria retribuzione mensile in maniera uniforme e senza attribuzione proporzionale in base al luogo delle sue attività, quest’ultima non fornirebbe indicazioni secondo cui egli ha esercitato una parte sostanziale delle sue attività in Germania. Il suo orario di lavoro assumerebbe dunque un’importanza decisiva e, a tal proposito, su circa 65 giorni di attività per trimestre, avrebbe lavorato per 10,5 giorni (circa il 16% del suo orario di lavoro) in Germania, dove risiede, mentre per altri 10,5 giorni (ossia la stessa percentuale) in Svizzera e per i giorni restanti in Stati terzi (ossia circa il 68% del suo orario di lavoro).
20. Tale giudice afferma che, qualora occorresse basarsi sull’orario di lavoro complessivo del ricorrente, dunque prendendo in considerazione le sue attività in Stati terzi, esso respingerebbe l’appello del GKV‑Spitzenverband. Infatti, in una simile ipotesi, la parte di attività subordinata del ricorrente in Germania sarebbe inferiore al 25% del suo orario di lavoro e dunque non costituirebbe una «parte sostanziale» delle sue attività, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, il che implicherebbe l’applicabilità nei suoi confronti della legislazione svizzera. Il ricorrente potrebbe allora esigere anche che il GKV‑Spitzenverband constati l’applicabilità di tale legislazione, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, prima frase, del regolamento in parola. Per contro, qualora occorresse tener conto unicamente dell’attività del ricorrente negli Stati membri, la parte della sua attività in Germania ammonterebbe al 50% del suo orario di lavoro e, pertanto, costituirebbe una parte sostanziale delle sue attività, con la conseguenza che egli sarebbe soggetto alla legislazione tedesca.
21. Secondo detto giudice, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata chiaramente sulla questione se, per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia esercitata nello Stato membro di residenza, occorra basarsi sull’insieme di tali attività, comprese quelle svolte in Stati terzi. In particolare, la sentenza INAIL e INPS nonché due sentenze citate dal GKV‑Spitzenverband, ossia le sentenze Inspecteur van de Belastingdienst (11) e Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante) (12), riguarderebbero ipotesi differenti da quella oggetto della presente causa.
22. In tale contesto, il Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una parte sostanziale dell’attività sia esercitata in uno Stato membro, si debba tenere conto di tutte le attività del lavoratore, comprese quelle esercitate in Stati terzi.
2) Oppure, se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una parte sostanziale dell’attività sia esercitata in uno Stato membro, si debba tenere conto solo dell’attività esercitata dal lavoratore negli Stati membri».
23. Hanno presentato alla Corte osservazioni scritte il ricorrente, il GKV‑Spitzenverband, la Moguntia Food Group, i governi tedesco e belga nonché la Commissione europea. Tali parti e il governo francese hanno svolto osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 5 marzo 2025.
IV. Analisi
24. Con le sue due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri sia soggetta alla legislazione in materia di sicurezza sociale del suo Stato membro di residenza, la nozione di «parte sostanziale delle attività», ai sensi di tali disposizioni, implichi la presa in considerazione di tutte le attività di tale persona, comprese quelle svolte in Stati terzi, o soltanto delle attività che quest’ultima realizza negli Stati membri.
25. In via preliminare, ricordo che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, di cui fa parte l’articolo 13, paragrafo 1, di quest’ultimo, costituiscono, secondo giurisprudenza costante della Corte, sistemi completi e uniformi di norme sul conflitto di leggi. Tali disposizioni mirano, infatti, non solo a evitare l’applicazione simultanea di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche ad impedire che i soggetti rientranti nel campo di applicazione di tale regolamento restino senza tutela in materia di sicurezza sociale, per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso. Pertanto, dal momento che un soggetto rientra nell’ambito di applicazione ratione personae di detto regolamento, come definito dall’articolo 2 di quest’ultimo, il principio di unicità sancito all’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento è, in linea di principio, applicabile e la normativa nazionale applicabile è determinata conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004. A tal fine, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento stabilisce il principio secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Tale principio è tuttavia formulato «[f]atti salvi gli articoli da 12 a 16» di detto regolamento. Infatti, in alcune situazioni particolari, l’applicazione pura e semplice della regola generale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento rischierebbe non già di evitare, bensì, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 (13).
26. Fra tali situazioni particolari vi è quella di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), i), del regolamento in parola, secondo cui la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza, oppure, se non vi esercita una parte sostanziale della sua attività, alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro. La Corte ha precisato, a tal riguardo, che una persona può rientrare nell’ambito di applicazione di tale articolo 13 solo a condizione che eserciti abitualmente attività significative nel territorio di due o più Stati membri (14).
27. L’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, per «parte sostanziale» di un’attività subordinata o autonoma esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte «quantitativamente sostanziale» dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Il citato articolo 14, paragrafo 8, precisa che, per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono, per l’attività subordinata, i criteri indicativi costituiti dall’orario di lavoro e/o dalla retribuzione e che, nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.
28. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, nel periodo compreso tra il 1º dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020, il ricorrente risiedeva in Germania e lavorava abitualmente 10,5 giorni per trimestre in tale Stato membro, in regime di telelavoro presso il proprio domicilio, 10,5 giorni per trimestre in Svizzera, dove si trovava la sede legale del suo datore di lavoro, e, per il resto, in Stati terzi. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se il ricorrente fosse soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale tedesca o svizzera.
29. In proposito rilevo che, ai sensi dell’articolo 8 dell’ALCP, conformemente all’allegato II di quest’ultimo, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire, in particolare, la determinazione della normativa applicabile. Detto allegato II, all’articolo 1, paragrafo 2, prevede che «[i] termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A [di tale] allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea». Orbene, detta sezione A prevede l’applicazione, tra le parti contraenti, dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Di conseguenza, ai fini della presente causa, occorre considerare la Confederazione svizzera non già come uno Stato terzo, bensì come uno Stato membro.
30. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, la mera circostanza che le attività di un lavoratore siano svolte al di fuori del territorio dell’Unione non è sufficiente ad escludere l’applicazione delle norme dell’Unione sulla libera circolazione dei lavoratori, in particolare del regolamento n. 883/2004, qualora il rapporto di lavoro conservi un collegamento sufficientemente stretto con tale territorio. Un simile collegamento deriva, in particolare, dalla circostanza che un cittadino dell’Unione, residente in uno Stato membro, sia stato assunto da un’impresa stabilita in un altro Stato membro per conto della quale svolga quindi attività lavorativa (15). Inoltre, l’applicazione del sistema di norme sul conflitto di leggi introdotto da tale regolamento dipende solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato e dal complesso delle circostanze del lavoro prestato (16).
31. Considerato che il ricorrente ha esercitato le proprie attività in due Stati membri, ossia la Germania e la Svizzera, posto che la Confederazione svizzera è assimilata a uno Stato membro, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, determina la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile nei confronti di quest’ultimo.
32. Come risulta dall’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, l’orario di lavoro e/o la retribuzione devono obbligatoriamente essere presi in considerazione (17). Nel caso di specie, come precisa il giudice del rinvio, il ricorrente percepiva la propria retribuzione mensile in maniera uniforme e senza attribuzione proporzionale in base al luogo delle sue attività. Poiché tale giudice non menziona altri criteri che possano essere presi in considerazione, la legislazione alla quale il ricorrente era soggetto dev’essere determinata sulla base del suo orario di lavoro. Secondo i calcoli di detto giudice, considerato che vi sono circa 65 giorni di attività per trimestre, le attività del ricorrente in Germania rappresentavano circa il 16% del suo orario di lavoro qualora si prendano in considerazione quelle svolte negli Stati terzi mentre, qualora queste ultime siano escluse, egli svolgeva il 50% del suo orario di lavoro in Germania, tenuto conto del suo lavoro in Svizzera.
33. Ritengo che discenda al contempo dalla formulazione del regolamento n. 987/2009 e dalla giurisprudenza della Corte che devono essere prese in considerazione tutte le attività di un lavoratore subordinato, comprese quelle esercitate in Stati terzi.
34. Per quanto attiene alla formulazione del regolamento n. 987/2009, infatti, l’articolo 14, paragrafo 8, primo comma, di quest’ultimo prevede che occorre fare riferimento all’insieme delle attività del lavoratore. Di conseguenza, tale disposizione non si riferisce soltanto alle attività esercitate in Stati membri. Inoltre, il terzo comma della disposizione in parola precisa che, per l’attività subordinata, «[n]el quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% [dei] criteri [dell’orario di lavoro e/o della retribuzione] è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione». In circostanze come quelle del procedimento principale, in cui la retribuzione non costituisce un criterio rilevante, detta disposizione prevede quindi che la legislazione dello Stato membro di residenza di un lavoratore si applica nei confronti di quest’ultimo unicamente qualora egli svolga oltre il 25% del suo orario di lavoro in tale Stato membro. Inoltre, secondo la stessa disposizione, occorre procedere a una valutazione globale per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in detto Stato membro. L’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 non opera alcuna distinzione al riguardo a seconda che le attività siano svolte in uno Stato membro o in uno Stato terzo. Pertanto, il metodo scelto da tale regolamento consiste nel concentrarsi, fra tutte le attività del lavoratore interessato, sulla quota di attività esercitata nello Stato membro di residenza e nel verificare se essa raggiunga almeno il 25%, senza che occorra valutare se le altre parti di attività si svolgano in uno Stato membro o in uno Stato terzo.
35. Tale interpretazione è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte relativa alla determinazione della legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile nel contesto dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Certamente, come rilevato dal giudice del rinvio, tale giurisprudenza non verte direttamente sulla questione sollevata nella presente causa. Tuttavia, essa fornisce indicazioni sul metodo da seguire quando una persona lavora abitualmente e simultaneamente in due o più Stati membri e in Stati terzi.
36. In primo luogo, rilevo quindi che, se è vero che il regolamento n. 883/2004, come enuncia il suo considerando 3, ha mirato a modernizzare e semplificare le norme di coordinamento delle normative nazionali sulla sicurezza sociale, lo stesso ha conservato i medesimi obiettivi del regolamento (CEE) n. 1408/71 (18). Al riguardo, la Corte ha dichiarato che dall’impianto sistematico di tale regolamento emerge che il criterio del «luogo di esercizio» dell’attività subordinata o autonoma del lavoratore considerato costituisce il criterio principale per designare un’unica legislazione applicabile e che si deve derogare a tale criterio solo in situazioni specifiche, applicando criteri di pertinenza sussidiari come quelli dello Stato di residenza del lavoratore, dello Stato ove ha sede l’impresa da cui esso dipende oppure del luogo di ubicazione di una succursale o di una rappresentanza permanente di tale impresa, o ancora del luogo di svolgimento dell’attività principale del lavoratore (19). Orbene, secondo la Corte, la nozione di «luogo di esercizio» di un’attività va intesa come indicativa del luogo in cui il soggetto interessato compie, in concreto, gli atti collegati a detta attività (20). Perciò, per stabilire a quale legislazione in materia di sicurezza sociale il lavoratore sia soggetto, occorre esaminare la sua situazione reale e prendere quindi in considerazione tutte le attività che svolge, a prescindere dal loro luogo di esercizio. In altre parole, prendere in considerazione unicamente le attività esercitate in Stati membri creerebbe una fictio iuris lontana dalla realtà concreta dell’attività svolta nello Stato membro di residenza, ossia il 16% del suo effettivo orario di lavoro.
37. In secondo luogo, nella sentenza INAIL e INPS, che il ricorrente fa valere a sostegno della sua argomentazione, la Corte ha valutato, nelle circostanze del caso di specie, quale legislazione in materia di sicurezza sociale fosse applicabile al personale navigante di una compagnia aerea. In proposito, al punto 64 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che la decisione di rinvio non conteneva informazioni relative alla retribuzione dei lavoratori in questione e che, per quanto riguarda l’orario di lavoro di questi ultimi, il giudice del rinvio ha precisato che, durante i periodi di cui trattasi, tali lavoratori risiedevano in Italia e lavoravano nel territorio di tale Stato membro, in particolare nel locale destinato ad accogliere l’equipaggio, situato in un aeroporto, per 45 minuti al giorno e che, per il tempo lavorativo restante, si trovavano a bordo degli aeromobili della compagnia aerea. La Corte ne ha dedotto che, fatta salva la determinazione dell’orario di lavoro quotidiano totale di detti lavoratori, non risultava che almeno il 25% dell’orario di lavoro di questi ultimi venisse effettuato nel loro Stato membro di residenza (21). Di conseguenza, la Corte ha proceduto come è stato indicato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, ossia concentrandosi sulla quota di attività esercitata in Italia, senza valutare se le altre quote dell’orario di lavoro fossero svolte in Stati membri o in Stati terzi. Infatti, per pervenire alla conclusione che la legislazione dello Stato membro di residenza non è applicabile, è sufficiente constatare che la percentuale di attività realizzata in tale Stato è inferiore al 25% del totale delle attività. In altre parole, come rilevato dalla Moguntia Food Group nelle sue osservazioni scritte, dalla sentenza INAIL e INPS risulta che importa unicamente sapere quale quota di attività sia esercitata nello Stato membro di residenza e quale sia svolta al di fuori di quest’ultimo.
38. Ritengo, al pari del giudice del rinvio, che le sentenze Inspecteur van de Belastingdienst (22) e Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante) (23) non risultino pertinenti al fine di rispondere alle questioni sollevate in quanto, a differenza del procedimento principale, i lavoratori interessati lavoravano unicamente in Stati terzi e non ricadevano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004. Peraltro, la sentenza Sozialversicherungsanstalt (24), menzionata in udienza dal GKV‑Spitzenverband, dal governo francese e dalla Commissione, verteva, per parte sua, sulla questione di come applicare l’ALCP e l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (25), come modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo (26), nella situazione in cui un cittadino dell’Unione, che esercita attività lavorative autonome contemporaneamente in uno Stato membro dell’Unione e in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, avvia un’attività lavorativa autonoma supplementare in Svizzera. Tale questione era quindi relativa, non già alla presa in considerazione delle attività esercitate in Stati terzi per stabilire se una parte sostanziale delle attività fosse esercitata in uno Stato membro, bensì alla delimitazione dell’ambito di applicazione di tali accordi.
39. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, se la persona interessata non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro.
40. Aggiungo che la presa in considerazione delle attività svolte in Stati terzi non inficia affatto la regola generale secondo la quale un lavoratore che esercita attività in più Stati membri è sempre soggetto alla legislazione di uno Stato membro. Infatti, se la sede legale del datore di lavoro si trova in uno Stato terzo, dall’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento n. 987/2009 risulta esplicitamente che, «[n]el caso in cui una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza».
41. Nessuno degli elementi addotti dal GKV‑Spitzenverband nonché dai governi tedesco, belga e francese è idoneo a porre in discussione l’interpretazione secondo la quale, in un caso come quello del ricorrente, la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile dev’essere determinata prendendo in considerazione l’insieme delle attività esercitate, anche in Stati terzi.
42. Infatti, in primo luogo, il GKV‑Spitzenverband nonché i governi tedesco, belga e francese affermano che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 si basa esplicitamente sull’ipotesi di una persona che eserciti abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale regolamento, la definizione del termine «attività subordinata» implicherebbe che tale nozione è sempre collegata a un’attività in uno Stato membro. Inoltre, non vi sarebbe un’attività subordinata abituale in due o più Stati membri qualora una persona eserciti la propria attività in uno Stato membro e in uno Stato terzo. Di conseguenza, l’articolo 13 di detto regolamento non si applicherebbe alle attività svolte in Stati terzi e l’orario di lavoro dedicato alle attività in tali Stati non dovrebbe essere preso in considerazione qualora si tratti di valutare se una parte sostanziale dell’attività subordinata sia esercitata nello Stato membro di residenza. Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente «esercita abitualmente» un’attività subordinata in uno Stato membro, ossia la Repubblica federale di Germania, e in uno Stato assimilato a uno Stato membro, ossia la Confederazione svizzera. Non è oggetto di contestazione neppure il fatto che il ricorrente lavori per conto e sotto la direzione di un datore di lavoro la cui sede legale si trova in Svizzera. Ne deriva che il citato articolo 13, paragrafo 1, si applica alla situazione del ricorrente, anche se egli ha lavorato prevalentemente in Stati terzi, come confermato dalla giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, e tale disposizione non prevede che le attività svolte in Stati terzi debbano essere escluse in sede di determinazione della legislazione applicabile.
43. In secondo luogo, tali parti sostengono che l’obiettivo perseguito dall’articolo 13 del regolamento n. 883/2004 è quello di assoggettare la persona interessata alla legislazione dello Stato membro con cui intrattiene i legami più stretti, obiettivo che potrebbe essere compromesso se le attività esercitate in Stati terzi fossero prese in considerazione. È vero che tale presa in considerazione, unicamente ai fini del calcolo della percentuale di attività del lavoratore realizzate nei differenti Stati membri interessati, conduce de facto a una riduzione della quota quantitativa di attività svolte nello Stato membro di residenza, il che favorisce l’applicazione della legislazione dello Stato membro della sede legale del datore di lavoro. Tuttavia, secondo i termini stessi della giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione del regolamento n. 1408/71, l’applicazione della normativa dello Stato membro di residenza del lavoratore appare come una norma accessoria che interviene solo nel caso in cui tale normativa presenti un nesso con il rapporto di lavoro (27). Di conseguenza, tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale consistente nell’applicare la legislazione dello Stato membro del luogo di attività. Nello stesso senso, la Corte ha riconosciuto il carattere derogatorio del collegamento allo Stato membro di residenza (28). Una simile interpretazione si applica per analogia al regolamento n. 883/2004, fermo restando che l’articolo 14, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento n. 987/2009 è intervenuto a precisare la quota quantitativa necessaria per stabilire tale collegamento. Pertanto, non condivido l’argomento del governo tedesco secondo il quale l’applicabilità del diritto dello Stato membro di residenza costituisce il punto di partenza per le norme sul conflitto enunciate all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
44. In terzo luogo, secondo il GKV‑Spitzenverband nonché secondo i governi tedesco e francese, anche supponendo che, nel quadro dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, siano prese in considerazione le attività subordinate esercitate in Stati terzi, non potrebbe avvenire lo stesso per quanto riguarda il paragrafo 2 di tale articolo, relativo alle attività autonome. Infatti, se così fosse, considerando la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento e il fatto che non esiste una norma analoga all’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento n. 987/2009 per le attività autonome, non sarebbe chiaro a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sia soggetto un lavoratore autonomo. Riguardo a tale argomento, rilevo che le norme applicabili ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi sono differenti, cosicché la soluzione adottata per i primi non è applicabile per analogia ai secondi. Quanto a questi ultimi, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se tale persona non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività. Ancora una volta, tale disposizione perviene espressamente a designare la legislazione in materia di sicurezza sociale di uno Stato membro e non quella di uno Stato terzo. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 9, del regolamento n. 987/2009, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 883/2004, è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze. Si tratta quindi di una valutazione di fatto, la quale non è modificabile a seconda che le attività esercitate negli Stati terzi siano o meno prese in considerazione per il calcolo della percentuale di attività esercitate nello Stato membro di residenza.
45. In quarto luogo, tali parti considerano che i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 prevedono meccanismi di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione delle loro disposizioni, in particolare all’articolo 76 del regolamento n. 883/2004 (29). Tuttavia, l’obbligo di leale cooperazione sussisterebbe soltanto tra gli Stati membri e le informazioni, ad esempio sull’orario di lavoro o sulla sede del datore di lavoro, di cui l’istituzione competente ha bisogno per determinare la legislazione applicabile, non potrebbero essere ottenute o verificate presso Stati terzi, il che creerebbe un rischio di abusi. In proposito, ricordo che, in forza di tali regolamenti, la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile sarà sempre quella di uno Stato membro. In tali circostanze, supponendo che la presa in considerazione delle attività esercitate in Stati terzi conduca all’applicazione della legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale, l’istituzione competente di quest’ultimo Stato e quella dello Stato membro di residenza, così come il lavoratore interessato, sono vincolati da un reciproco obbligo di informazione e di cooperazione (30). In particolare, come sottolineato dalla Commissione in udienza, l’istituzione competente dello Stato membro di residenza, nell’ambito della valutazione globale che deve effettuare, può chiedere all’istituzione dello Stato membro in cui si trova la sede legale del datore di lavoro di verificare presso quest’ultimo l’effettività delle prestazioni esercitate dal lavoratore in Stati terzi, richiedendo, ad esempio, prove come titoli di viaggio o fatture. Contrariamente a quanto afferma il governo belga, la presa in considerazione delle attività esercitate in uno Stato terzo non fa sì che tali attività siano definite dalle legislazioni degli Stati terzi nei quali il lavoro è svolto.
46. In quinto luogo, il governo belga illustra la propria posizione mediante l’esempio di una persona che risiede in uno Stato membro A e che esercita un’attività subordinata nei territori degli Stati membri B e D. Parallelamente, tale persona appartiene a una forza militare di riserva di uno Stato terzo in cui, durante il fine settimana o nei suoi giorni di congedo, svolge missioni attive e segue corsi di formazione nel territorio di tale Stato terzo. Secondo tale governo, in forza del suo diritto nazionale, detto Stato terzo considererà, di regola, tali attività come attività di servizio pubblico, il che, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, condurrebbe ad applicare a detta persona la legislazione in materia di sicurezza sociale dello stesso Stato terzo. In proposito, rilevo che, ai sensi di tale disposizione, una persona occupata in qualità di pubblico dipendente «in uno Stato membro» e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende. Di conseguenza, detta disposizione non è applicabile a una persona che sia pubblico dipendente in uno Stato terzo.
47. In sesto luogo, in udienza, i governi belga e francese hanno sostenuto che includere le attività svolte in Stati terzi rafforzerebbe artificiosamente, de facto o de iure, lo Stato membro della sede legale del datore di lavoro. Il governo francese ha quindi fornito l’esempio di un lavoratore subordinato residente in Francia, il cui datore di lavoro ha sede legale in Germania, e che, inoltre, lavora in Danimarca nonché, nel tempo rimanente, in Stati terzi. Nei confronti di tale lavoratore, la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile sarebbe la legislazione tedesca, quand’anche vi trascorra lo 0% del suo tempo di lavoro. Se è vero che un lavoratore ha certamente una migliore conoscenza della legislazione del proprio Stato membro di residenza, padroneggiando al contempo la lingua utilizzata per comunicare con l’istituzione competente, la logica sottesa ai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, come spiegato, è quella di assoggettare un lavoratore che eserciti attività in più Stati membri alla legislazione dello Stato membro in cui si trova la sede legale del suo datore di lavoro qualora, come nel procedimento principale, egli non eserciti una parte sostanziale delle sue attività nel proprio Stato membro di residenza. In tal senso, ignorare completamente la maggior parte dell’orario di lavoro unicamente perché realizzata in Stati terzi contraddice l’obiettivo di tali regolamenti. Inoltre, ritenere che il 16% dell’orario di lavoro svolto nello Stato membro di residenza debba essere conteggiato come se rappresentasse il 50% dell’orario complessivo delle attività esercitate risulta chiaramente artificioso.
48. Infine, nelle proprie osservazioni, la Commissione, per parte sua, ha ritenuto che l’intento del legislatore dell’Unione non fosse quello di trascurare completamente le attività esercitate negli Stati terzi. Tale istituzione ha quindi proposto di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate nel senso che, per valutare se una parte sostanziale delle attività sia esercitata nello Stato membro di residenza, occorre prendere in considerazione tutte le attività svolte dal lavoratore interessato, incluse quelle svolte in Stati terzi, posto che queste ultime devono essere imputate allo Stato membro nel quale si trova la sede legale dell’impresa da cui egli dipende, dal momento che tale lavoratore esercita altresì attività nello Stato membro della sede di tale impresa e svolge le proprie attività all’estero a nome di detta impresa e conformemente alle sue istruzioni. Come detto al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, la legislazione applicabile dev’essere determinata iniziando con il verificare quale quota quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato sia esercitata nello Stato membro di residenza. A seconda che tale quota sia superiore o inferiore al 25%, si applicherà la legislazione dello Stato membro di residenza oppure quella dello Stato membro in cui si trova la sede legale del datore di lavoro.
49. Tenuto conto di tutto quanto precede, sono del parere che, per stabilire se una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri sia soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, la nozione di «parte sostanziale delle attività» implica che si debba tenere conto di tutte le attività di tale persona, comprese quelle svolte in Stati terzi, e non soltanto delle attività da lei realizzate in Stati membri.
50. Ne consegue che, nel caso di specie, era applicabile al ricorrente la legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato assimilato a uno Stato membro in cui si trovava la sede legale del suo datore di lavoro, ossia la Confederazione svizzera.
V. Conclusione
51. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Landessozialgericht für das Saarland (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Saarland, Germania) nel modo seguente:
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465/2012,
dev’essere interpretato nel senso che:
per stabilire se una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri sia soggetta alla legislazione in materia di sicurezza sociale del suo Stato membro di residenza, la nozione di «parte sostanziale delle attività», ai sensi di tali disposizioni, implica che si debba tenere conto di tutte le attività di tale persona, comprese quelle svolte in Stati terzi, e non soltanto delle attività da lei realizzate in Stati membri.
1 Lingua originale: il francese.
2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1).
3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4).
4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).
5 GU 2002, L 114, pag. 6.
6 Decisione Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1 e rettifica GU 2015, L 210, pag. 38).
7 Decisione del comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2012, L 103, pag. 51), entrata in vigore il 1º aprile 2012.
8 Secondo tale disposizione, «[l]’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento [n. 883/2004] e dell’articolo 14 del regolamento [n. 987/2009]. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata».
9 Ai sensi di tale disposizione, «[s]u richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento [n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni».
10 Sentenza del 19 maggio 2022 (C‑33/21, EU:C:2022:402; in prosieguo: la «sentenza INAIL e INPS»).
11 Sentenza dell’8 maggio 2019 (C‑631/17, EU:C:2019:381).
12 Sentenza del 25 novembre 2021 (C‑372/20, EU:C:2021:962).
13 V. sentenza del 3 giugno 2021, TEAM POWER EUROPE (C‑784/19, EU:C:2021:427, punti da 32 a 35 e giurisprudenza ivi citata).
14 V. sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a. (C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
15 V. sentenza del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante) (C‑372/20, EU:C:2021:962, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata).
16 V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a. (C‑610/18, EU:C:2020:565, punti 54 e 60 nonché giurisprudenza ivi citata).
17 «Guida pratica. La legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera», redatta e approvata dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e pubblicata nel mese di dicembre del 2013, pag. 27, spiega che «poss[o]no essere presi in considerazione anche altri criteri. Spetta alle istituzioni competenti tenere conto di tutti i criteri pertinenti e, prima di decidere in merito alla legislazione applicabile, effettuare una valutazione globale della situazione della persona» senza, tuttavia, definire questi altri criteri. Tale guida, disponibile nelle differenti lingue ufficiali dell’Unione, può essere consultata al seguente indirizzo Internet: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/moving-working-europe/eu-social-security-coordination/specialised-information/official-documents_en.
18 Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2). V. sentenza del 5 giugno 2014, I (C‑255/13, EU:C:2014:1291, punto 41).
19 V. sentenza del 27 settembre 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, punto 49).
20 V., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, punto 57).
21 Al punto 65 di detta sentenza, la Corte ha aggiunto che, tuttavia, spetterà al giudice del rinvio verificare, sulla base dei criteri precedentemente indicati, se, durante i periodi di cui trattasi, i lavoratori interessati abbiano o meno svolto una parte sostanziale della loro attività nello Stato membro in cui risiedono, vale a dire in Italia, e che in caso affermativo essi, conformemente al regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2009, dovranno essere considerati soggetti, a partire dal 1º maggio 2010, data di entrata in vigore di tale regolamento, alla legislazione previdenziale italiana.
22 Sentenza dell’8 maggio 2019 (C‑631/17, EU:C:2019:381).
23 Sentenza del 25 novembre 2021 (C‑372/20, EU:C:2021:962).
24 Sentenza del 26 settembre 2024 (C‑329/23, EU:C:2024:802).
25 GU 1994, L 1, pag. 3.
26 GU 2007, L 221, pag. 15.
27 V. sentenza del 19 marzo 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Come rilevato dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa Chain (C‑189/14, EU:C:2015:345, punto 62), all’epoca della redazione del primo regolamento relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, la mobilità dei lavoratori consisteva principalmente in una migrazione unica in un altro Stato membro e, quindi, il collegamento allo Stato del luogo di esecuzione del lavoro poggiava sulla presunzione che si trattasse della soluzione maggiormente protettrice del lavoratore, nella misura in cui quest’ultimo poteva, così, rivendicare gli stessi diritti dei lavoratori nazionali.
28 V. sentenza del 13 settembre 2017, X (C‑570/15, EU:C:2017:674, punto 28).
29 Tale articolo, al paragrafo 4, prevede che «[l]e istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento».
30 Secondo la giurisprudenza della Corte, il buon funzionamento del sistema istituito dal regolamento n. 883/2004 richiede una cooperazione efficace e stretta sia tra le istituzioni competenti dei diversi Stati membri sia tra tali istituzioni e le persone che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. La Corte ha aggiunto che tale cooperazione è necessaria per determinare i diritti e gli obblighi delle persone interessate e per consentire a queste ultime di far valere i loro diritti nel più breve tempo possibile e nelle migliori condizioni possibili (v. sentenza del 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C‑422/22, EU:C:2023:869, punto 53).