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Document 62023CA0635

Causa C-635/23, WBS GmbH: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht – Germania) – procedimento penale (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo d’indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 2, lettera c), ii) – Nozione di altra autorità competente che agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale – Competenza a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale – Perquisizioni che richiedono l’autorizzazione di un magistrato inquirente – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Condizioni di emissione di un ordine europeo d’indagine)

GU C, C/2025/4719, 8.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4719/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4719/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/4719

8.9.2025

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht – Germania) – procedimento penale

(Causa C-635/23  (1) , WBS GmbH)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Ordine europeo d’indagine - Direttiva 2014/41/UE - Articolo 2, lettera c), ii) - Nozione di «altra autorità competente che agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale» - Competenza a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale - Perquisizioni che richiedono l’autorizzazione di un magistrato inquirente - Articolo 6, paragrafi 1 e 2 - Condizioni di emissione di un ordine europeo d’indagine)

(C/2025/4719)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht

Parte nel procedimento penale principale

WBS GmbH

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Dispositivo

L’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale,

deve essere interpretato nel senso che:

può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria.


(1)  GU C, C/2024/934.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4719/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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