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Document 62023CA0600

Causa C-600/23, Royal Football Club Seraing: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Belgio) – Royal Football Club Seraing SA / Fédération internationale de football association (FIFA), Union des associations européennes de football (UEFA), Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) [Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Possibilità di ricorrere all’arbitrato – Arbitrato tra privati – Arbitrato imposto – Decisione di un organo di una federazione sportiva internazionale che infligge una sanzione – Lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo – Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale – Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi – Poteri e obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto lodo arbitrale – Controllo effettivo della conformità di tale lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell’Unione]

GU C, C/2025/5064, 29.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5064/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5064/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5064

29.9.2025

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Belgio) – Royal Football Club Seraing SA / Fédération internationale de football association (FIFA), Union des associations européennes de football (UEFA), Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA)

(Causa C-600/23  (1) , Royal Football Club Seraing)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 19, paragrafo 1, TUE - Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Possibilità di ricorrere all’arbitrato - Arbitrato tra privati - Arbitrato imposto - Decisione di un organo di una federazione sportiva internazionale che infligge una sanzione - Lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo - Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale - Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi - Poteri e obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto lodo arbitrale - Controllo effettivo della conformità di tale lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell’Unione)

(C/2025/5064)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Royal Football Club Seraing SA

Resistenti: Fédération internationale de football association (FIFA), Union des associations européennes de football (UEFA), Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA)

con l'intervento di: Doyen Sports Investment Ltd

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che:

l’autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia nell’ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione europea e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale Stato membro, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale;

a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.


(1)  GU C, C/2024/707.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5064/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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