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Document 62023CA0157

Causa C-157/23, Ford Italia: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione – Italia) – Ford Italia SpA / ZP, Stracciari SpA (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di produttore – Nozione di persona che si presenta come produttore – Presupposti – Fornitore il cui nome coincide in parte con quello del produttore e con il marchio apposto da quest’ultimo sul prodotto)

GU C, C/2025/1062, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1062/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1062/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1062

24.2.2025

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione – Italia) – Ford Italia SpA / ZP, Stracciari SpA

(Causa C-157/23  (1) , Ford Italia)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «produttore» - Nozione di «persona che si presenta come produttore» - Presupposti - Fornitore il cui nome coincide in parte con quello del produttore e con il marchio apposto da quest’ultimo sul prodotto)

(C/2025/1062)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ford Italia SpA

Intimati: ZP, Stracciari SpA

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,

deve essere interpretato nel senso che:

il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.


(1)   GU C 189 del 30.5.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1062/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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