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Document 62022TN0675

Causa T-675/22: Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Flynn / BCE

GU C 94 del 13.3.2023, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/37


Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Flynn / BCE

(Causa T-675/22)

(2023/C 94/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: James T. Flynn (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Dornan, Barrister at Law, e K. Winters, Solicitor)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea del 1o settembre 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata») che nega la divulgazione integrale della corrispondenza e dello scambio di documenti tra la Banca centrale europea e la Banca centrale d'Irlanda per quanto riguarda la decisione 2013/211/UE della Banca centrale europea (1), come aveva richiesto il ricorrente;

disporre che siano sostenute le spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, della decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea (2). La convenuta ha commesso un errore negando al ricorrente l'accesso alle informazioni richieste adducendo che la divulgazione totale o parziale dei documenti avrebbe arrecato pregiudizio all'interesse pubblico consistente nel tutelare l'integrità delle banconote in euro.

2.

Secondo motivo, sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 4, paragrafo l), lettera c), della decisione 2004/258. La convenuta ha commesso un errore negando al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti, in tutto o in parte, adducendo che gli scambi di opinioni tra la BCE e le banche centrali nazionali sono informazioni riservate tutelate dal diritto [dell’Unione].

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 4 della decisione 2004/258/CE. La convenuta ha commesso un errore non ravvisando un interesse pubblico prevalente alla divulgazione laddove il ricorrente ha chiesto i documenti ai fini di un procedimento giudiziario e laddove il diniego di divulgazione impedisce o ostacola l'esercizio del diritto all'informazione ai sensi della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non motiva adeguatamente il diniego di accesso ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto a una buona amministrazione e a un ricorso effettivo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


(1)  Decisione 2013/211/EU della Banca centrale europea del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (rifusione) (ECB/2013/10) (GU 2013 L 118, pag. 37).

(2)  Decisione 2004/258/EC della Banca centrale europea del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (ECB/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).

(3)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).


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