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Document 62022TN0453

Causa T-453/22: Ricorso proposto il 21 luglio 2022 — BASF e a. / Commissione

GU C 389 del 10.10.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/13


Ricorso proposto il 21 luglio 2022 — BASF e a. / Commissione

(Causa T-453/22)

(2022/C 389/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania), Dow Europe GmbH (Horgen, Svizzera), Nouryon Functional Chemicals BV (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentanti: J.P. Montfort e P. Chopova-Leprêtre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (in prosieguo: il «regolamento impugnato») (1), nella parte in cui introduce una classificazione e un’etichettatura armonizzate per tre sostanze, segnatamente N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio (in prosieguo, congiuntamente: il «DTPA» o la «sostanza»), ossia i considerando 2 e 3, gli articoli 1 e 2 e l’allegato del regolamento impugnato, nella parte in cui riguardano il DTPA e, in particolare, le voci introdotte dall’allegato del regolamento impugnato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «regolamento CLP») (2), per le singole sostanze:

N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(acido acetico);

pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato;

pentapotassio 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etano-1,2-diilnitrilo) pentaacetato.

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dei criteri di classificazione previsti all’articolo 36, paragrafo 1, e all’allegato I, sezione 3.7.2.2.1, del regolamento CLP, poiché il DTPA non ha la «proprietà intrinseca e specifica di produrre un effetto nocivo per la riproduzione». Pur essendo stati osservati taluni effetti sullo sviluppo in animali esposti a dosi molto elevate di DTPA, tali effetti sono «effetti secondari non specifici sullo sviluppo» che non giustificano la sua classificazione come sostanza tossica per la riproduzione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’allegato I, sezione 3.7.2.2.2, del regolamento CLP, poiché le autorità dell’Unione hanno omesso di valutare e considerare correttamente il possibile influsso della tossicità materna all’atto della classificazione del DTPA. Il DTPA produce una carenza di zinco, determinando l’interruzione dell’omeostasi materna nei ratti, ed è tale tossicità materna che causa gli effetti secondari non specifici sullo sviluppo osservati. Ciò non può giustificare la classificazione del DTPA come sostanza tossica per la riproduzione in linea con i requisiti di cui al regolamento CLP.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’allegato I, sezione 3.7.2.1.1 e tabella 3.7.1 (a), del regolamento CLP, poiché i dati disponibili non costituiscono una «forte presunzione» che il DTPA possa produrre effetti sulla riproduzione umana e non «dimostrano chiaramente» che il DTPA possa produrre effetti sullo sviluppo in assenza di altri effetti tossici (ossia la tossicità materna). Si ribadisce che, in assenza di tali elementi, la classificazione del DTPA come sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B, non è giustificata.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del dovere della Commissione, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento CLP, di verificare che la classificazione armonizzata proposta sia «appropriata». La Commissione ha avallato i pareri del comitato di valutazione dei rischi (in prosieguo: il «RAC») senza verificare se essi fossero coerenti, attendibili e idonei a supportare la classificazione proposta. Se la Commissione avesse tenuto conto di tutte le informazioni pertinenti sulle proprietà del DTPA, come è stata ripetutamente invitata a fare, tra il 2018 e il 2022, dal soggetto che ha presentato il fascicolo, essa non avrebbe classificato il DTPA come sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del requisito procedurale di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento CLP, ai sensi del quale anche i pareri del RAC sono oggetto di consultazione, e non soltanto la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate operata dal soggetto che ha presentato il fascicolo.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, avendo adottato il regolamento impugnato senza aver previamente effettuato e documentato una valutazione d’impatto, la Commissione ha violato i suoi impegni ai sensi dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e il principio di buona amministrazione.


(1)  GU 2022, L 129, pag. 1.

(2)  GU 2008, L 353, pag. 1.


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