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Document 62022TN0333
Case T-333/22: Action brought on 6 June 2022 — Khan v Council
Causa T-333/22: Ricorso proposto il 6 giugno 2022 — Khan / Consiglio
Causa T-333/22: Ricorso proposto il 6 giugno 2022 — Khan / Consiglio
GU C 276 del 18.7.2022, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 276/23 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2022 — Khan / Consiglio
(Causa T-333/22)
(2022/C 276/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: German Khan (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/429 (1) del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 (2) del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’assenza di base giuridica del criterio riguardante gli «imprenditori di spicco (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina», sulla base del rilievo che non sarebbe stato dimostrato alcun legame sufficiente tra la categoria di persone cui si riferisce tale criterio e la Federazione russa. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità del criterio riguardante gli «imprenditori di spicco (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina» a causa di una doppia violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente sostiene, da un lato, che il criterio invocato dal Consiglio è manifestamente inidoneo rispetto all’obiettivo perseguito e, dall’altro, che vi era la possibilità di adottare mezzi meno costrittivi. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione. Il ricorrente sostiene, da un lato, che nessuno degli elementi di prova addotti dal Consiglio soddisfa i requisiti della giurisprudenza dell’Unione europea in materia di standard e di qualità della prova e, dall’altro, che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è dimostrata e nessuna di esse può quindi soddisfare i criteri di cui alle lettere d) e g) della decisione 2014/145/PESC nella versione allora vigente. |
(1) Decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 44).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 1).