EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0701

Causa C-701/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 15 novembre 2022 — SC AA SRL / MFE

GU C 94 del 13.3.2023, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 15 novembre 2022 — SC AA SRL / MFE

(Causa C-701/22)

(2023/C 94/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: SC AA SRL

Resistente: MFE

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio della sana gestione finanziaria debba essere interpretato nel senso che, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osti a che una persona giuridica, la quale gestisce un'impresa a scopo di lucro ed è beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto del FESR, possa ottenere dall'autorità pubblica di uno Stato membro interessi di mora (interessi di penalità) in relazione al ritardato pagamento delle spese ammissibili per un periodo in cui era in vigore un atto amministrativo che ne escludeva il rimborso e che in seguito è stato annullato da una decisione giudiziaria.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se presenti rilevanza per la quantificazione dell’importo degli interessi di mora la colpa del beneficiario del finanziamento constatata da tale decisione, tenuto conto del fatto che la stessa autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei ha dichiarato, alla fine, successivamente alla pronuncia di detta decisione, ammissibili tutte le spese.

3)

Se, nell’interpretare il principio di equivalenza con riferimento al momento in cui vengono riconosciuti gli interessi di mora al beneficiario del finanziamento a fondo perduto del FESR, sia rilevante una norma di diritto nazionale la quale prevede che, nel caso di accertamento di irregolarità, l'unica conseguenza sia costituita dalla mancata concessione del relativo beneficio finanziario, oppure, a seconda del caso, dalla sua revoca (restituzione degli importi non dovuti), al livello in cui sono stati concessi, senza percezione di interessi, benché il beneficiario di tali importi abbia goduto del vantaggio del loro utilizzo fino al momento della restituzione, e solo nel caso in cui detta restituzione non avvenga entro il termine legale stabilito, pari a 30 giorni dalla comunicazione del titolo di credito, le disposizioni dell’articolo 42 paragrafo 1 e 2 dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011(decreto legge n. 66/2011) consentano di percepire interessi dopo la scadenza del termine menzionato.

4)

Se le disposizioni dell’articolo 288, paragrafo 3, TFUE ostino a che, in circostanze come quelle di specie, l'applicabilità della direttiva 2011/7/UE (1) sia estesa tramite una norma nazionale anche al caso di un contratto relativo alla concessione di un finanziamento a fondo perduto del FESR stipulato tra l'autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei e una persona giuridica che gestisce un’impresa a scopo di lucro.


(1)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1).


Top