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Document 62022CN0696

    Causa C-696/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) l’8 novembre 2022 — C SPRL / AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

    GU C 94 del 13.3.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 94/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) l’8 novembre 2022 — C SPRL / AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

    (Causa C-696/22)

    (2023/C 94/12)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Cluj

    Parti

    Ricorrente: C SPRL

    Convenute: AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario — come quella del caso di specie, che ha imposto obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo, una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione — consistente nel determinare il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità nel momento in cui sono stati prestati i servizi nell’ambito di una procedura di insolvenza, laddove l’onorario dell’amministratore delle procedure di insolvenza era stato determinato dal giudice fallimentare o dall’assemblea dei creditori, con conseguente obbligo a carico del soggetto passivo di emettere le fatture entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il fatto generatore dell’IVA.

    2)

    Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario, come quella del caso di specie, consistente nell’imporre obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo — una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione — in quanto esso ha emesso fatture e riscosso l’IVA solo alla data dell’incasso dei pagamenti per i servizi forniti nell’ambito della procedura d’insolvenza, anche se l’assemblea dei creditori ha stabilito che il pagamento dell’onorario dell’amministratore di procedure di insolvenza è subordinato alla disponibilità di liquidità nei conti dei debitori.

    3)

    Se, nel caso di un accordo di cooperazione tra marchi (co-branding) tra uno studio legale e il soggetto passivo, al fine di concedere il diritto a detrazione sia sufficiente che il soggetto passivo, nel provare l’esistenza di un collegamento diretto e immediato tra gli acquisti effettuati dal soggetto passivo a monte e le operazioni a valle, dimostri, dopo l’accordo, un aumento del fatturato/valore delle operazioni imponibili, senza ulteriore documentazione giustificativa. In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri che devono essere presi in considerazione per determinare l’effettiva portata del diritto a detrazione.

    4)

    Se il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa debba essere interpretato nel senso che, qualora, nel corso di un procedimento amministrativo nazionale per la decisione su un reclamo avverso un avviso di accertamento che ha stabilito il pagamento di IVA supplementare, siano accolti argomenti di fatto e di diritto nuovi rispetto a quelli contenuti nel rapporto sulla verifica fiscale su cui si basa la decisione di emettere detto avviso, e al soggetto passivo siano state concesse misure giurisdizionali di tutela provvisoria, in attesa della decisione del giudice di merito, mediante la sospensione del titolo di credito, il giudice adito nel merito possa considerare che tale principio non è stato violato senza verificare se il procedimento avrebbe potuto sfociare in un esito diverso in assenza di tale irregolarità.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


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