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Document 62022CN0440

    Causa C-440/22 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2022 dalla Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022, causa T-718/20, Wizz Air / Commissione

    GU C 318 del 22.8.2022, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/32


    Impugnazione proposta il 4 luglio 2022 dalla Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022, causa T-718/20, Wizz Air / Commissione

    (Causa C-440/22 P)

    (2022/C 318/44)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (rappresentanti: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, e I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza impugnata, e

    annullare la decisione C(2020) 1160 final della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56244 (2020/N) — Romania — Aiuto per il salvataggio della TAROM (1) e condannare la Commissione alle spese, oppure

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di una nuova decisione e riservare la decisione sulle spese dei procedimenti di primo grado e d’impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

    In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che fosse soddisfatta la condizione dell’esistenza di un importante servizio difficile da riprodurre, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2) (in prosieguo: gli «Orientamenti»).

    In secondo luogo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente gli Orientamenti per quanto concerne la prova delle difficoltà che incontrerebbe un concorrente per garantire il servizio al posto del beneficiario.

    In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi a esso nel valutare la capacità disponibile sul mercato e la capacità delle compagnie aeree a basso costo di operare collegamenti interni.

    In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che gli aumenti di capitale non potessero essere relativi a un piano di ristrutturazione.

    In quinto luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi a esso nel valutare la durata del periodo di ristrutturazione della TAROM.

    In sesto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che la Commissione non dovesse verificare se l’aiuto esistente fosse divenuto un nuovo aiuto.

    In settimo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto concerne il mancato avvio del procedimento d’indagine formale da parte della Commissione.


    (1)  GU 2020, C 310, pag. 3.

    (2)  GU 2014, C 249, pag. 1.


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