Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0292

    Causa C-292/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 4 maggio 2022 — Teritorialna direktsia Mitnitsa -Varna / «NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD

    GU C 266 del 11.7.2022, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 266/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 4 maggio 2022 — Teritorialna direktsia Mitnitsa -Varna / «NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD

    (Causa C-292/22)

    (2022/C 266/21)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad Varna

    Parti

    Ricorrente: Teritorialna direktsia Mitnitsa -Varna

    Convenuta:«NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD

    Questioni pregiudiziali

    1)

    In base a quali criteri un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, segnatamente olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato recante la designazione commerciale PALM FAT MP 36-39, il quale nel corso del suo processo tecnologico di produzione è stato «agitato, filtrato, raffreddato, temperato e confezionato» unicamente mediante processi fisici che non lo hanno modificato chimicamente, debba essere classificato nella voce 1511 o, rispettivamente, nella voce 1517 del capitolo 15 della NC.

    2)

    Quale sia il significato della nozione di «testurizzazione» utilizzata per descrivere il processo con cui è stato dichiarato l’ottenimento dei prodotti menzionati come «grassi solidi» nelle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci relative alla voce 1517.

    3)

    Se il fatto che «l’olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente» siano stati sottoposti a un «processo di testurizzazione» costituisca un motivo sufficiente per escluderlo dalla classificazione nella voce 1511.

    4)

    Se, in assenza di norme, metodi, criteri e valori di orientamento previsti dalla NC, dalle note esplicative della NC e dalle note esplicative del sistema armonizzato per la verifica della consistenza dell’olio di palma e per la prova della sua trasformazione mediante «testurizzazione», sia consentito alle autorità doganali competenti, ai fini della classificazione tariffaria dei prodotti rispettivamente nella voce 1511 e nella voce 1517, sviluppare e applicare autonomamente procedure operative analitiche come la RAP 66, versione 02/17.11.2020, impiegata nel caso di cui trattasi ai fini del rilevamento della testurizzazione dei grassi mediante penetrazione, che si basa sul metodo AOCS Cc-16-60 ufficialmente pubblicato.

    Ove ciò non sia consentito, in base a quali norme, metodi, criteri e valori di riferimento possa essere condotto l’esame del prodotto al fine di dimostrare che esso è stato sottoposto a un «processo di testurizzazione» e che quindi costituisce un «grasso solido di palma».

    5)

    Se la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018 (2), debba essere interpretata nel senso che i prodotti descritti come «grassi solidi» ottenuti dall’olio di palma raffinato mediante testurizzazione devono essere classificati nella voce 1517 di detta nomenclatura e, in particolare, nella sottovoce 1517 90 99 della stessa.


    (1)  GU 1987, L 256, pag. 1.

    (2)  GU 2018, L 273, pag. 1.


    Top