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Document 62022CN0222

Causa C-222/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 29 marzo 2022 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

GU C 244 del 27.6.2022, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 244 del 27.6.2022, p. 18–18 (GA)

27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 244/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 29 marzo 2022 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Causa C-222/22)

(2022/C 244/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Altra parte: JF

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di uno Stato membro in forza della quale lo status di avente diritto di asilo non è di norma riconosciuto allo straniero che introduce una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dallo straniero stesso dopo la partenza dal paese di origine, salvo sia accertato che si tratta di attività consentite nello Stato membro (l’Austria) che costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese di origine.


(1)  GU 2011, L 337, pag. 9.


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