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Document 62022CN0173

    Causa C-173/22P: Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 da MG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20, MG/Banca europea per gli investimenti

    GU C 244 del 27.6.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 244 del 27.6.2022, p. 15–15 (GA)

    27.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 244/15


    Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 da MG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20, MG/Banca europea per gli investimenti

    (Causa C-173/22P)

    (2022/C 244/19)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: MG (rappresentante: L. Levi, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

    Conclusioni del ricorrente

    Dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

    Annullare la sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20;

    Conseguentemente, concedere al ricorrente il beneficio di cui alla sua domanda in primo grado e, pertanto:

    Annullare la decisione della BEI dell’11 ottobre 2018 con la quale il ricorrente è stato privato del beneficio delle allocazioni familiari (ivi comprese, segnatamente, le spese per l’asilo e il doposcuola indebitamente dedotte dalla BEI dallo stipendio del ricorrente fino a novembre 2019) e dei diritti finanziari derivati (ivi compresi, segnatamente, gli abbattimenti fiscali e i rimborsi delle spese mediche sostenute dal ricorrente);

    Per quanto necessario, annullare la lettera/ decisione del 7 gennaio 2019 recante rigetto delle domande del ricorrente in toto;

    Per quanto necessario, annullare la decisione della BEI del 30 luglio 2020 che dichiara la mancanza di conciliazione e conferma la decisione dell’11 ottobre 2018;

    Risarcire il danno materiale e morale del ricorrente;

    Condannare la convenuta a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Nella sua impugnazione, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

    La sentenza impugnata avrebbe violato la nozione di diritto a essere ascoltato;

    La sentenza impugnata avrebbe violato il contesto regolamentare applicabile relativo all’obbligo di motivazione;

    La sentenza impugnata avrebbe snaturato il fascicolo e violato la nozione di errore manifesto di valutazione. Essa avrebbe parimenti violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità rigettando l’eccezione di illegittimità concernente le disposizioni amministrative relative alle allocazioni familiari;

    La sentenza impugnata avrebbe violato il contesto regolamentare applicabile (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 (1));

    La sentenza impugnata avrebbe snaturato il fascicolo respingendo il quinto motivo, avrebbe violato l’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale e compiuto una qualificazione erronea dei fatti. Il Tribunale non avrebbe risposto alla totalità delle censure sollevate e avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.


    (1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8).


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