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Document 62022CN0173
Case C-173/22 P: Appeal brought on 3 March 2022 by MG against the judgment of the General Court (First Chamber) delivered on 21 December 2021 in Case T-573/20, MG v European Investment Bank
Causa C-173/22P: Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 da MG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20, MG/Banca europea per gli investimenti
Causa C-173/22P: Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 da MG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20, MG/Banca europea per gli investimenti
GU C 244 del 27.6.2022, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 244 del 27.6.2022, p. 15–15
(GA)
27.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 244/15 |
Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 da MG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20, MG/Banca europea per gli investimenti
(Causa C-173/22P)
(2022/C 244/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MG (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
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Annullare la sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 nella causa T-573/20; |
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Conseguentemente, concedere al ricorrente il beneficio di cui alla sua domanda in primo grado e, pertanto:
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Condannare la convenuta a tutte le spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Nella sua impugnazione, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:
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La sentenza impugnata avrebbe violato la nozione di diritto a essere ascoltato; |
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La sentenza impugnata avrebbe violato il contesto regolamentare applicabile relativo all’obbligo di motivazione; |
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La sentenza impugnata avrebbe snaturato il fascicolo e violato la nozione di errore manifesto di valutazione. Essa avrebbe parimenti violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità rigettando l’eccezione di illegittimità concernente le disposizioni amministrative relative alle allocazioni familiari; |
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La sentenza impugnata avrebbe violato il contesto regolamentare applicabile (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 (1)); |
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La sentenza impugnata avrebbe snaturato il fascicolo respingendo il quinto motivo, avrebbe violato l’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale e compiuto una qualificazione erronea dei fatti. Il Tribunale non avrebbe risposto alla totalità delle censure sollevate e avrebbe violato il suo obbligo di motivazione. |
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8).