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Document 62022CN0029

    Causa C-29/22 P: Impugnazione proposta il 12 gennaio 2022 da KS e KD avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-771/20, KS e KD / Consiglio e a.

    GU C 109 del 7.3.2022, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 109 del 7.3.2022, p. 7–7 (GA)

    7.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 109/18


    Impugnazione proposta il 12 gennaio 2022 da KS e KD avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-771/20, KS e KD / Consiglio e a.

    (Causa C-29/22 P)

    (2022/C 109/26)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: KS e KD (rappresentante: J. Stojsavljevic-Savic, solicitor, F. Randolph, Queen’s Counsel, e P. Koutrakos, barrister)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    accogliere l’impugnazione, annullare l’ordinanza impugnata e accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale;

    in subordine, accogliere l’impugnazione e rinviare la causa al Tribunale, affinché si pronunci in via definitiva; e

    condannare le altre parti nel procedimento a farsi carico delle spese dell’impugnazione, del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla commissione di riesame dei diritti umani dell’Eulex.

    Motivi e principali argomenti

    L’impugnazione si basa sul motivo che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando la propria incompetenza a conoscere del ricorso in primo grado proposto dalle ricorrenti, diretto al risarcimento del danno che queste ultime avrebbero subito in conseguenza della violazione dei loro diritti umani fondamentali ad opera delle altre parti nell’impugnazione. Tale motivo si divide in quattro parti.

    La prima parte verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando estensivamente l’esclusione della PESC (politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) prevista dall’ultima frase del secondo comma dell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dal primo comma dell’articolo 275 TFUE.

    La seconda parte verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto applicando erroneamente la sentenza del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio (C-134/19 P, EU:C:2020:793).

    La terza parte verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto applicando erroneamente la sentenza del 25 marzo 2021, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio (C-565/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:252).

    La quarta parte verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto omettendo di esaminare elementi sostanziali del ricorso e non motivando sufficientemente la propria decisione.


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