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Document 62022CJ0583

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 gennaio 2023.
Procedimento penale a carico di MV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di equiparazione delle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscere a tali condanne effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali – Norme nazionali relative al cumulo delle pene a posteriori – Pluralità di reati – Determinazione di una pena cumulativa – Limite massimo di quindici anni per le pene detentive temporanee – Articolo 3, paragrafo 5 – Eccezione – Reato commesso prima della pronuncia o dell’esecuzione delle condanne nell’altro Stato membro.
Causa C-583/22 PPU.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:5

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 gennaio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di equiparazione delle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscere a tali condanne effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali – Norme nazionali relative al cumulo delle pene a posteriori – Pluralità di reati – Determinazione di una pena cumulativa – Limite massimo di quindici anni per le pene detentive temporanee – Articolo 3, paragrafo 5 – Eccezione – Reato commesso prima della pronuncia o dell’esecuzione delle condanne nell’altro Stato membro»

Nella causa C‑583/22 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 29 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 7 settembre 2022, nel procedimento penale

MV

con l’intervento di:

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 novembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per MV, da S. Akay, Rechtsanwalt;

per il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, da C. Maslow e L. Otte, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S. Grünheid e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per cassazione (Revision) proposto da MV dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) avverso una sentenza del Landgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale del Land, Friburgo in Brisgovia, Germania) che l’aveva condannato a una pena detentiva di sei anni per fatti di violenza sessuale aggravata.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando da 1 a 5, 8, 9 e 13 della decisione quadro 2008/675 così recitano:

«(1)

L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna per prevenire nuovi reati e in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale.

(2)

Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio[dell’Unione europea] ha adottato il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il quale prevede “l’adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili”.

(3)

La presente decisione quadro è intesa a stabilire un obbligo minimo per gli Stati membri di prendere in considerazione le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri. (...)

(4)

Alcuni Stati membri attribuiscono effetti alle condanne penali pronunciate in altri Stati membri, mentre altri prendono in considerazione soltanto le decisioni di condanna nazionali.

(5)

È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. Tuttavia, la presente decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti e l’obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale.

(...)

(8)

Se nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro sono disponibili informazioni su una decisione di condanna precedente in un altro Stato membro, occorrerebbe nella misura del possibile evitare che la persona abbia un trattamento meno favorevole di quello che avrebbe se la condanna precedente fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.

(9)

L’articolo 3, paragrafo 5, dovrebbe essere interpretato, conformemente tra l’altro al considerando 8, in modo che se in occasione di un nuovo procedimento penale il tribunale nazionale, tenendo conto di una pena irrogata precedentemente in un altro Stato membro, ritiene che l’irrogazione di una pena di un certo livello entro i limiti del diritto nazionale sia sproporzionatamente dura per l’autore del reato in considerazione della sua situazione, e se lo scopo della pena può essere raggiunto con una condanna più mite, esso può ridurre di conseguenza il livello della pena qualora ciò fosse stato possibile in casi meramente nazionali.

(...)

(13)

La presente decisione quadro rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per tener conto di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro. (...)».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro così dispone:

«La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri».

5

L’articolo 3 della menzionata decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», prevede quanto segue:

«1.   Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

2.   Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione.

(...)

5.   Se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l’applicazione di tali norme a condanne pronunciate all’estero limiti il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri».

Diritto tedesco

6

Le disposizioni che disciplinano il cumulo delle pene sono contenute negli articoli da 53 a 55 dello Strafgesetzbuch (codice penale) del 13 novembre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 3322), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «StGB»).

7

L’articolo 53 dello StGB, che riguarda il concorso materiale di reati, al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Se una persona ha commesso più reati oggetto di condanne contemporanee, che stabiliscono più pene detentive o pecuniarie, viene irrogata una pena cumulativa».

8

L’articolo 54 dello StGB, che disciplina il cumulo delle pene, prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.   Se una delle singole pene consiste nell’ergastolo, la pena cumulativa è l’ergastolo. In tutti gli altri casi, la pena cumulativa viene determinata aumentando la pena più alta irrogata, e ove le pene siano di natura diversa, aumentando la pena più severa in base alla sua natura. A tale riguardo, la persona dell’autore del reato e i singoli reati vanno valutati globalmente.

2.   La pena cumulativa non può essere pari alla somma delle singole pene. Non può essere superiore a quindici anni in caso di pene detentive temporanee e a settecentoventi giorni-ammenda in caso di pena pecuniaria».

9

L’articolo 55 dello StGB, che riguarda il cumulo delle pene a posteriori, così dispone:

«Gli articoli 53 e 54 trovano altresì applicazione ove una persona condannata in via definitiva, prima che la pena irrogata nei suoi confronti sia stata eseguita, sia caduta in prescrizione o sia stata rimessa, venga condannata per un altro reato commesso prima della condanna precedente. Per condanna precedente si intende quella emessa nel procedimento precedente in cui è stato possibile effettuare per l’ultima volta gli accertamenti di fatto che sono alla base della decisione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il 10 ottobre 2003 MV, cittadino francese, ha rapito una studentessa in un campus universitario in Germania e l’ha violentata.

11

Prima di tale data, MV non era mai stato oggetto di una condanna penale in Germania. Per contro, il suo casellario giudiziario in Francia contiene 25 iscrizioni. MV, in particolare, è stato oggetto di cinque condanne, tutte pronunciate da giudici francesi dopo tale data e vertenti su fatti commessi tra l’agosto 2002 e il settembre 2003.

12

Il 30 settembre 2004, MV è stato condannato alla pena detentiva di due anni dal tribunal de grande instance Guéret (Tribunale di primo grado di Guéret, Francia).

13

Il 29 febbraio 2008, la cour d’assises du Loir-et-Cher à Blois (Corte d’assise del dipartimento di Loir-et-Cher con sede a Blois, Francia) ha condannato MV alla pena detentiva di quindici anni. Tale pena ha assorbito le condanne successive dell’interessato, pronunciate il 16 maggio 2008 dalla cour d’assises de Loire-Atlantique à Nantes (Corte d’assise del dipartimento della Loira Atlantica con sede a Nantes, Francia), a una pena detentiva di sei anni, da un lato, e il 23 aprile 2012 dalla cour d’appel de Grenoble (Corte d’appello di Grenoble, Francia) a una pena detentiva di un anno e sei mesi, dall’altro.

14

Il 24 gennaio 2013 la cour d’assises du Maine-et-Loire à Angers (Corte d’assise del dipartimento di Maine-et-Loire con sede ad Angers, Francia) ha condannato MV a una nuova pena detentiva di sette anni.

15

Il 20 ottobre 2003 MV è stato arrestato nei Paesi Bassi, in forza di un mandato d’arresto emesso dalle autorità francesi, e posto sotto arresto provvisorio a fini estradizionali. Il 17 maggio 2004 egli è stato consegnato alle autorità francesi. MV è stato detenuto in carcere in Francia ininterrottamente fino al 23 luglio 2021, cosicché, a quest’ultima data, le pene detentive individuate ai punti da 12 a 14 della presente sentenza erano state eseguite fino a concorrenza di 17 anni e 9 mesi.

16

Il 23 luglio 2021 le autorità francesi hanno consegnato MV alle autorità tedesche. MV è stato sottoposto a custodia cautelare in Germania in forza di un mandato d’arresto emesso dall’Amtsgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale circoscrizionale di Friburgo in Brisgovia, Germania).

17

Il 21 febbraio 2022, il Landgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale del Land, Friburgo in Brisgovia, Germania) ha giudicato MV per i fatti commessi il 10 ottobre 2003 in Germania, lo ha riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata e l’ha condannato a una pena detentiva di sei anni. Tale giudice ha ritenuto che la pena «effettivamente proporzionata» alla luce dei fatti commessi da MV in Germania fosse una detenzione di sette anni. Tuttavia, non essendo possibile cumulare tale pena a posteriori con le pene inflitte in Francia, detto giudice ha ridotto tale pena di un anno «a titolo compensativo».

18

MV ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia).

19

Per due ordini di motivi distinti, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità, con le disposizioni della decisione quadro 2008/675, della sentenza pronunciata dal Landgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale del Land, Friburgo in Brisgovia).

20

In primo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che la possibilità di irrogare una pena detentiva esecutiva nei confronti di MV, per il reato di violenza sessuale aggravata oggetto del procedimento principale, dipende dall’interpretazione del principio dell’equiparazione delle condanne penali pronunciate in altri Stati membri, attuato all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, e dall’eccezione a tale principio, prevista all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, di tale decisione quadro.

21

Il giudice del rinvio constata che per le condanne pronunciate in Francia nei confronti di MV, in linea di principio, potrebbe essere disposto il cumulo conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, dello StGB, se fossero equiparate a condanne pronunciate in Germania.

22

La finalità perseguita dall’articolo 55, paragrafo 1, dello StGB, che prevede il cumulo delle pene a posteriori, consisterebbe nel non trattare in modo diverso l’autore di più reati a seconda che tali reati siano oggetto di un procedimento unico, nel qual caso una siffatta persona beneficerebbe del cumulo delle pene ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, dello StGB, o di più procedimenti distinti, ipotesi in cui è applicabile il cumulo delle pene a posteriori di cui all’articolo 55, paragrafo 1, dello StGB.

23

Il giudice del rinvio precisa inoltre che, nell’ambito del cumulo delle pene a posteriori, occorre tener conto del limite massimo di quindici anni previsto all’articolo 54, paragrafo 2, dello StGB per le pene detentive temporanee. Orbene, in caso di equiparazione delle condanne pronunciate in Francia nei confronti di MV, tale limite massimo sarebbe già stato raggiunto con la condanna dell’interessato a quindici anni di detenzione pronunciata il 29 febbraio 2008 dalla cour d’assises du Loir-et-Cher à Blois (Corte d’assise del dipartimento di Loir-et-Cher con sede a Blois, Francia).

24

Di conseguenza, in caso di equiparazione delle condanne pronunciate in Francia a condanne pronunciate in Germania, una pena individuale potrebbe certamente essere pronunciata nei confronti di MV per il reato di violenza sessuale aggravata di cui è stato riconosciuto colpevole. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, dello StGB, la pena cumulativa non potrebbe eccedere il limite massimo di quindici anni di detenzione, cosicché la pena inflitta non potrebbe, in pratica, essere eseguita nei confronti di MV.

25

Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che il cumulo a posteriori con pene inflitte in un altro Stato non può essere disposto sulla base dell’articolo 55, paragrafo 1, dello StGB, e ciò per ragioni di diritto internazionale pubblico. Infatti, il cumulo delle pene, in un contesto transfrontaliero siffatto, interferirebbe al contempo con l’autorità di cosa giudicata della condanna straniera e con la sovranità di tale Stato per quanto riguarda l’esecuzione di tale condanna.

26

Data tale impossibilità di disporre, sulla base del diritto tedesco, il cumulo delle pene a posteriori con riferimento alle condanne pronunciate in un altro Stato membro, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione da dare all’articolo 3 della decisione quadro 2008/675.

27

Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, tale giudice rileva che l’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro impone agli Stati membri di fare in modo che alle decisioni di condanna precedenti pronunciate in un altro Stato membro vengano riconosciuti effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali in forza del diritto nazionale.

28

Detto giudice si interroga tuttavia sulla portata dell’eccezione prevista all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, di detta decisione quadro. Esso ritiene che una pena esecutiva nei confronti di MV possa essere pronunciata, per i fatti di violenza sessuale aggravata oggetto del procedimento principale, solo nel caso in cui tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta alla presa in considerazione delle condanne pronunciate in altri Stati membri, prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima decisione quadro, qualora tale presa in considerazione comporti un superamento del limite massimo di quindici anni previsto all’articolo 54, paragrafo 2, dello StGB, per le pene detentive temporanee.

29

In secondo luogo, per il caso in cui l’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che il principio dell’equiparazione delle condanne penali pronunciate in altri Stati membri, enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro, non è applicabile nelle circostanze del procedimento principale, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione da dare all’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, di detta decisione quadro.

30

Esso si chiede, a tal riguardo, se la presa in considerazione della pena irrogata in un altro Stato membro, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della decisione quadro 2008/675, implichi che lo svantaggio derivante dall’impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori, previsto all’articolo 55, paragrafo 1, dello StGB, sia «specificamente dimostrato e giustificato» al momento della determinazione della pena inflitta per il reato commesso nel territorio nazionale.

31

Tale giudice spiega che, in sede di recepimento della decisione quadro 2008/675 nel diritto tedesco, il legislatore tedesco non ha ritenuto necessario adottare una misura di recepimento per l’articolo 3 di tale decisione quadro. L’idea che le condanne pronunciate in un altro Stato non possano, certamente, costituire formalmente oggetto di un cumulo delle pene a posteriori, ma che il condannato non debba, per quanto possibile, esserne pregiudicato, corrisponderebbe alla riduzione che i giudici tedeschi applicano «a titolo compensativo» quando le condanne precedenti sono state pronunciate all’estero.

32

Il giudice del rinvio indica che, secondo la propria giurisprudenza su tale punto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori, per quanto riguarda le condanne pronunciate in un altro Stato membro, viene di norma preso in considerazione, nell’ambito della determinazione della pena, mediante la concessione di una riduzione non quantificata, «a titolo compensativo», a discrezione del giudice di merito. A tal riguardo, sarebbe sufficiente che detto giudice tenga conto dell’impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori quale elemento a favore della persona condannata.

33

Tale giudice ritiene tuttavia che solo una compensazione chiaramente motivata e quantificata dello svantaggio risultante dall’impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori sia conforme alle norme dell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675.

34

Dalla giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione di tale decisione quadro risulterebbe che il modo in cui sono prese in considerazione le condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri dovrebbe avvicinarsi il più possibile al modo in cui lo sono le precedenti condanne nazionali. Orbene, al fine di avvicinarsi il più possibile ad un cumulo delle pene quale previsto agli articoli da 53 a 55 dello StGB, il quale richiede un calcolo quantificato di una pena complessiva, il giudice del rinvio ritiene necessario che il giudice di merito dimostri concretamente lo svantaggio derivante dall’impossibilità di disporre il cumulo delle pene e sottrarlo dalla nuova pena complessiva da irrogare.

35

Tale giudice aggiunge che una compensazione motivata e quantificata dello svantaggio risultante dall’impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori è indispensabile non solo per ragioni di trasparenza, ma anche per consentire al giudice di cassazione (Revision) di esercitare un controllo sulla determinazione della pena irrogata.

36

Il giudice del rinvio rileva che, nell’ambito del procedimento principale, il Landgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale del Land, Friburgo in Brisgovia) ha determinato la pena irrogata senza tenere conto del fatto che una pena detentiva di sei anni comportava il superamento del limite massimo di quindici anni stabilito all’articolo 54, paragrafo 2, dello StGB, per le pene detentive temporanee. Inoltre, tale giudice non avrebbe fatto riferimento a un criterio preciso che l’abbia guidato nel modo in cui tenere conto delle condanne pronunciate in Francia, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della decisione quadro 2008/675.

37

In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, alla luce del principio di parità di trattamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, e in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 5, di tale decisione quadro, in presenza di un cumulo di pene tra le condanne pronunciate in Germania e quelle pronunciate in altri Stati membri, sia possibile comminare una pena per un reato commesso nel territorio nazionale anche qualora un’inclusione fittizia della pena irrogata in un altro Stato membro comporti il superamento del limite massimo previsto dal diritto tedesco per la pena cumulativa in caso di pene detentive temporanee.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la presa in considerazione della pena irrogata in un altro Stato membro, prevista dall’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, della decisione quadro 2008/675, debba essere effettuata in modo tale che lo svantaggio risultante dall’impossibilità di determinare a posteriori una pena cumulativa, conformemente ai principi stabiliti dal diritto tedesco in materia di cumulo di pene, debba essere specificamente dimostrato e giustificato all’atto della fissazione della pena effettuata con riguardo al reato nazionale».

Sull’attivazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

38

Avvalendosi del potere conferitogli dall’articolo 107, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, il presidente della Corte ha invitato la Seconda Sezione a esaminare la necessità di sottoporre d’ufficio la presente causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

39

Occorre constatare che le condizioni previste per l’attivazione di tale procedimento sono soddisfatte nell’ambito della presente causa.

40

In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura, possono essere sottoposti al procedimento d’urgenza soltanto i rinvii pregiudiziali che sollevino una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, posto che tale titolo V è dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

41

Tra i settori contemplati da detto titolo V figura, in particolare, la cooperazione giudiziaria in materia penale.

42

Nel caso di specie, il rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2008/675, la quale disciplina la presa in considerazione, in occasione di un nuovo procedimento penale, delle condanne penali pronunciate in altri Stati membri per fatti diversi.

43

Inoltre, tale decisione quadro è stata adottata sulla base dell’articolo 31 TUE, il quale è stato sostituito dagli articoli 82, 83 e 85 TFUE. Orbene, tali articoli del Trattato FUE rientrano formalmente nell’ambito del capo relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

44

Da quanto precede risulta che il rinvio pregiudiziale solleva diverse questioni relative ai settori previsti dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, vale a dire la cooperazione giudiziaria in materia penale e, pertanto, può essere sottoposto al procedimento d’urgenza.

45

In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante risulta che tale criterio è soddisfatto qualora la persona di cui si discute nel procedimento principale sia privata della libertà alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e il suo mantenimento in stato di detenzione dipenda dalla soluzione della controversia di cui al procedimento principale [v., da ultimo, sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna)C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

46

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che MV è effettivamente privato della libertà e che la soluzione della controversia principale può influire sulla questione del suo mantenimento in stato di detenzione.

47

Il giudice del rinvio ha spiegato che, nell’ipotesi in cui l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675 dovesse essere interpretato nel senso che occorre riconoscere alle decisioni di condanna precedenti pronunciate in Francia effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali, non sarebbe più possibile irrogare una pena passibile di esecuzione nei confronti di MV, a causa del superamento del limite massimo di quindici anni previsto all’articolo 54, paragrafo 2, dello StGB, per le pene detentive temporanee.

48

Ciò premesso, in data 27 settembre 2022, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Seconda Sezione ha deciso di sottoporre d’ufficio il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

49

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, in occasione di un procedimento penale avviato nei confronti di una persona, ad attribuire alle decisioni di condanna precedenti pronunciate in un altro Stato membro, nei confronti di tale persona e per fatti diversi, effetti equivalenti a quelli connessi alle precedenti condanne nazionali conformemente alle norme del diritto nazionale interessato relative al cumulo delle pene qualora, da un lato, il reato all’origine di tale procedimento sia stato commesso prima della pronuncia di tali condanne precedenti e, dall’altro, la presa in considerazione di dette condanne precedenti conformemente a tali norme del diritto nazionale impedirebbe al giudice nazionale investito di tale procedimento di irrogare una pena passibile di esecuzione nei confronti della persona interessata.

50

Come risulta dai suoi considerando da 5 a 8, la decisione quadro 2008/675 mira a far sì che ciascuno Stato membro garantisca che alle condanne penali precedenti pronunciate in un altro Stato membro siano attribuiti effetti giuridici equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali conformemente al suo diritto nazionale [sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa), C‑221/19, EU:C:2021:278, punto 49].

51

In conformità a tale obiettivo, l’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata decisione quadro, letto alla luce del considerando 5 della medesima, attribuisce agli Stati membri l’obbligo di far sì che, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona determinata, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro a carico della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, da un lato, siano prese in considerazione, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e, dall’altro, siano loro riconosciuti effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto in parola, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale.

52

L’articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione quadro precisa che tale obbligo si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme relative al tipo e al livello della pena comminata nonché quelle che disciplinano l’esecuzione della decisione.

53

La Corte ha già dichiarato che la decisione quadro 2008/675 è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una precedente condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro a carico della medesima persona per fatti diversi [sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa), C‑221/19, EU:C:2021:278, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata].

54

Nel caso di specie, risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, riassunte ai punti da 21 a 24 della presente sentenza, che se, nelle circostanze del procedimento principale, le decisioni di condanna precedenti pronunciate da giudici francesi nei confronti di MV fossero equiparate a condanne pronunciate da giudici tedeschi conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro, il giudice del merito sarebbe tenuto a procedere a un cumulo delle pene conformemente alle norme previste agli articoli da 53 a 55 dello StGB. In tal caso, non sarebbe possibile pronunciare una pena passibile di esecuzione nei confronti di MV, a causa del superamento del limite massimo di quindici anni previsto all’articolo 54, paragrafo 2, dello StGB, per le pene detentive temporanee.

55

Tuttavia, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della decisione quadro 2008/675, se il reato all’origine del nuovo procedimento è stato commesso prima che la precedente condanna sia pronunciata o completamente eseguita, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro non obbliga gli Stati membri ad applicare le loro norme nazionali in materia di irrogazione delle pene qualora l’applicazione di tali norme a condanne pronunciate all’estero avrebbe come conseguenza di limitare il potere che il giudice ha di irrogare una pena nell’ambito del nuovo procedimento.

56

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nell’ambito del procedimento penale avviato dinanzi ai giudici tedeschi, MV è stato riconosciuto colpevole di un reato di violenza sessuale aggravata per fatti commessi il 10 ottobre 2003. Inoltre, le condanne da prendere in considerazione nell’ambito di tale procedimento sono state pronunciate da giudici francesi dopo tale data. È quindi giocoforza constatare che la condizione di ordine temporale contenuta nell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della decisione quadro 2008/675, è soddisfatta nelle circostanze del procedimento principale.

57

Di conseguenza, le circostanze del procedimento principale possono rientrare nell’eccezione prevista da tale disposizione.

58

Per quanto riguarda la portata di tale eccezione, l’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, di detta decisione quadro esenta gli Stati membri dall’obbligo di applicare la «legislazione penale sulla comminazione delle pene» alle precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro, qualora l’applicazione di tali norme «limiti il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento».

59

Nel caso di specie, si deve constatare, da un lato, che le norme del diritto tedesco relative al cumulo delle pene di cui agli articoli da 53 a 55 dello StGB, invocate nel procedimento principale, rientrano nella «legislazione penale sulla comminazione delle pene» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, di tale decisione quadro. Infatti, tali norme del diritto tedesco disciplinano il potere del giudice penale di comminare una pena in caso di pluralità di reati, indipendentemente dal fatto che questi siano oggetto di un procedimento unico o di più procedimenti distinti.

60

Dall’altro lato, come rilevato al punto 54 della presente sentenza, l’applicazione di tali norme per quanto riguarda le decisioni di condanna precedenti pronunciate in Francia impedirebbe al giudice nazionale di irrogare una pena passibile di esecuzione nell’ambito del procedimento principale.

61

Pertanto, nelle circostanze del procedimento principale, il fatto di attribuire alle decisioni di condanna precedenti pronunciate in Francia effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali «limit[erebbe] il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della decisione quadro 2008/675.

62

Da quanto precede risulta che l’eccezione prevista da tale disposizione è senz’altro applicabile nelle circostanze del procedimento principale e produce l’effetto di esonerare il giudice nazionale dall’obbligo di attribuire alle decisioni di condanna precedenti pronunciate in Francia effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente alle norme sul cumulo delle pene previste agli articoli da 53 a 55 dello StGB.

63

Una siffatta interpretazione è peraltro corroborata sia dal contesto dell’articolo 3 della decisione quadro 2008/675 sia dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 3, paragrafo 5, di tale decisione quadro.

64

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 3 della decisione quadro 2008/675, occorre ricordare che, ai sensi del suo considerando 5, tale decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti. Dal suo considerando 3 risulta altresì che detta decisione quadro si limita a stabilire un obbligo minimo, per gli Stati membri di prendere in considerazione, in occasione di un nuovo procedimento penale, le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri.

65

Inoltre, secondo il suo considerando 13, la decisione quadro 2008/675 rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per tener conto di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro. Pertanto, tale decisione quadro contribuisce alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione nel rispetto dei diversi ordinamenti e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, TFUE.

66

Pertanto, il principio dell’equiparazione delle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro, deve essere conciliato con la necessità di rispettare la diversità delle tradizioni e degli ordinamenti penali degli Stati membri. Come precisato dal considerando 8 di detta decisione quadro, è solo «nella misura del possibile» che occorre evitare che la persona abbia un trattamento meno favorevole di quello che avrebbe se la condanna precedente fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.

67

Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 3, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/675, dalla sua formulazione risulta esplicitamente che tale disposizione mira a tutelare «[il potere del giudice all’atto di irrogare una pena» per sanzionare un reato commesso nel territorio nazionale prima che le condanne in un altro Stato membro siano state pronunciate o eseguite.

68

Come fanno valere il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Procuratore generale presso la Corte federale di giustizia) e la Commissione europea, in sostanza, in un contesto caratterizzato dalla diversità delle tradizioni e degli ordinamenti penali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i livelli di pena e le relative modalità di esecuzione, non è escluso che la presa in considerazione di condanne pronunciate in un altro Stato membro possa ostare all’irrogazione di una pena passibile di esecuzione, al fine di sanzionare un reato commesso nel territorio dello Stato membro interessato prima ancora che tali condanne vengano pronunciate o eseguite.

69

Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, nel contesto del procedimento principale, il riconoscimento, alle condanne precedenti pronunciate in Francia, di effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali nell’ambito del cumulo delle pene a posteriori, previsto dall’articolo 55, paragrafo 1, dello StGB, osterebbe all’irrogazione di una pena passibile di esecuzione per fatti di violenza sessuale aggravata commessi in Germania prima che tali condanne siano state pronunciate.

70

Orbene, l’obiettivo perseguito dall’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della decisione quadro 2008/675 consiste proprio nel preservare il potere dei giudici nazionali di irrogare una pena in un caso del genere, nel rispetto della diversità delle tradizioni e degli ordinamenti penali degli Stati membri, esonerando questi ultimi dall’obbligo di equiparare le decisioni di condanna precedenti pronunciate in un altro Stato membro alle precedenti condanne nazionali, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro.

71

Occorre inoltre precisare che, tuttavia, nulla vieta agli Stati membri di accordare alle condanne pronunciate in un altro Stato membro effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali nella fattispecie di cui all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, della decisione quadro 2008/675. Come precisato dal suo considerando 3, tale decisione quadro mira a stabilire un obbligo minimo di presa in considerazione delle condanne pronunciate in un altro Stato membro, cosicché gli Stati membri restano liberi di prendere in considerazione tali condanne nei casi in cui non vi sono tenuti in forza di detta decisione quadro.

72

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto, in occasione di un procedimento penale avviato nei confronti di una persona, ad attribuire alle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro, nei confronti di tale persona e per fatti diversi, effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali conformemente alle norme del diritto nazionale interessato relative al cumulo delle pene qualora, da un lato, il reato all’origine di tale procedimento sia stato commesso prima che venissero pronunciate tali condanne precedenti e, dall’altro, la presa in considerazione di dette condanne precedenti conformemente a tali norme del diritto nazionale impedirebbe al giudice nazionale investito di detto procedimento di irrogare una pena passibile di esecuzione nei confronti della persona interessata.

Sulla seconda questione

73

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che la presa in considerazione delle decisioni di condanna precedenti pronunciate in un altro Stato membro, ai sensi di tale disposizione, impone al giudice nazionale di accertare e motivare concretamente lo svantaggio derivante dall’impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori previsto per le precedenti condanne nazionali .

74

Dalla formulazione di tale disposizione risulta che, in qualsiasi procedimento penale rientrante nell’eccezione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, di tale decisione quadro, gli Stati membri devono garantire che «i propri tribunali possano tenere conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri».

75

Per soddisfare tale obbligo, è sufficiente che gli Stati membri prevedano, nel rispetto del diritto dell’Unione e degli obiettivi perseguiti da detta decisione quadro, la possibilità per i loro giudici nazionali di tener conto, in altro modo, delle decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri.

76

Per contro, da tale disposizione non può essere dedotto alcun obbligo per quanto riguarda le modalità concrete, di diritto sostanziale o procedurale, che dovrebbero essere rispettate dai giudici nazionali quando tengono effettivamente conto delle decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri.

77

In assenza di ulteriori precisazioni nelle stesse disposizioni della decisione quadro 2008/675, si deve constatare che essa lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alle modalità concrete di attuazione per quanto riguarda la possibilità per i giudici nazionali di tener conto delle decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, di tale decisione quadro.

78

Di conseguenza, dall’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della decisione quadro 2008/675 non si può dedurre un obbligo per il giudice di merito di procedere, nelle circostanze del procedimento principale, a un calcolo quantificato dello svantaggio risultante dall’impossibilità di applicare le norme nazionali relative al cumulo delle pene previsto per le condanne nazionali e di concedere successivamente una riduzione di pena fondata su tale calcolo.

79

Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 85 e 86 delle sue conclusioni, l’unico requisito deducibile da tale disposizione riguarda l’esistenza della possibilità, per i giudici nazionali, di prendere in considerazione le decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri, senza tuttavia che le modalità concrete di tale presa in considerazione siano state adottate dal legislatore dell’Unione.

80

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il Landgericht Freiburg im Breisgau (Tribunale del Land, Friburgo in Brisgovia) ha effettivamente tenuto conto delle condanne precedenti pronunciate in Francia. Infatti, nella sua sentenza del 21 febbraio 2022, tale giudice ha concesso una riduzione di pena di un anno «a titolo compensativo», su una pena detentiva iniziale di sette anni, per tener conto dell’impossibilità di procedere a un cumulo delle pene a posteriori con le condanne pronunciate in Francia.

81

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che la presa in considerazione delle decisioni di condanna precedenti pronunciate in un altro Stato membro, ai sensi di tale disposizione, non impone al giudice nazionale di accertare e motivare concretamente lo svantaggio derivante dall’impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori previsto per le precedenti condanne nazionali.

Sulle spese

82

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale,

deve essere interpretato nel senso che:

uno Stato membro non è tenuto, in occasione di un procedimento penale avviato nei confronti di una persona, ad attribuire alle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro, nei confronti di tale persona e per fatti diversi, effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali conformemente alle norme del diritto nazionale interessato relative al cumulo delle pene qualora, da un lato, il reato all’origine di tale procedimento sia stato commesso prima che venissero pronunciate tali condanne precedenti e, dall’altro, la presa in considerazione di dette condanne precedenti conformemente a tali norme del diritto nazionale impedirebbe al giudice nazionale investito di detto procedimento di irrogare una pena passibile di esecuzione nei confronti della persona interessata.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della decisione quadro 2008/675

deve essere interpretato nel senso che:

la presa in considerazione delle decisioni di condanna precedenti pronunciate in un altro Stato membro, ai sensi di tale disposizione, non impone al giudice nazionale di accertare e motivare concretamente lo svantaggio derivante dall’impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori previsto per le precedenti condanne nazionali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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