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Document 62022CJ0581

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024.
thyssenkrupp AG contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Concentrazione di imprese – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE – Determinazione dei mercati rilevanti – Ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante – Effetti non coordinati – Livello di prova – Nozioni di “importante forza concorrenziale” e di “diretti (close) concorrenti” – Rapporto di concorrenza stretta (close) tra le imprese partecipanti alla concentrazione – Indice Herfindahl-Hirschmann – Richieste di informazioni – Snaturamento.
Causa C-581/22 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:821

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 ottobre 2024 ( *1 )

Indice

 

Contesto normativo

 

Regolamento (CE) n. 139/2004

 

Regolamento (CE) n. 802/2004

 

Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali

 

Fatti e decisione controversa

 

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

Conclusioni delle parti

 

Sull’impugnazione

 

Sul primo motivo di impugnazione

 

Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sul secondo motivo di impugnazione

 

Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla quarta parte del secondo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sul terzo motivo di impugnazione

 

Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla terza parte del terzo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla quarta parte del terzo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla quinta parte del terzo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla sesta parte del terzo motivo di impugnazione

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sul quarto motivo di impugnazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul quinto motivo di impugnazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sulle spese

«Impugnazione – Concorrenza – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Concentrazione di imprese – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE – Determinazione dei mercati rilevanti – Ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante – Effetti non coordinati – Livello di prova – Nozioni di “importante forza concorrenziale” e di “diretti (close) concorrenti” – Rapporto di concorrenza stretta (close) tra le imprese partecipanti alla concentrazione – Indice Herfindahl-Hirschmann – Richieste di informazioni – Snaturamento»

Nella causa C‑581/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o settembre 2022,

thyssenkrupp AG, con sede in Duisburg ed Essen (Germania), rappresentata da M. Klusmann, O. Schley e J. Ziebarth, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Conte, T. Franchoo, C. Sjödin e I. Zaloguin, successivamente da G. Conte, T. Franchoo e I. Zaloguin in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la thyssenkrupp AG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 giugno 2022, thyssenkrupp/Commissione (T‑584/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:386), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione C(2019) 4228 final della Commissione, dell’11 giugno 2019, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 139/2004

2

Il considerando 25 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), così recita:

«(25)

Date le conseguenze che le concentrazioni possono avere nelle strutture di mercato oligopolistiche, è ancor più necessario mantenere una concorrenza effettiva in tali mercati. Molti mercati oligopolistici presentano una concorrenza vivace. Tuttavia, in determinate circostanze, le concentrazioni che comportano l’eliminazione di importanti vincoli concorrenziali reciprocamente esercitati dalle imprese partecipanti alla concentrazione, così come una riduzione della pressione concorrenziale sui restanti concorrenti possono, anche in assenza di una probabilità di coordinamento tra i membri dell’oligopolio, dar luogo ad ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva. Tuttavia, a tutt’oggi gli organi giurisdizionali comunitari non hanno espressamente interpretato il regolamento (CEE) n. 4064/89 [del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, pag. 1),] nel senso che imponga l’obbligo di dichiarare incompatibili con il mercato comune le concentrazioni che danno luogo a tali effetti non coordinati. Pertanto, nell’interesse della certezza del diritto occorre precisare che il presente regolamento consente un controllo efficace di tutte le concentrazioni di questo tipo, prevedendo che qualsiasi concentrazione che ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale debba essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. La nozione di “ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva”, di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dovrebbe essere interpretata come riguardante, al di là del concetto di posizione dominante, solo gli effetti anticoncorrenziali di una concentrazione risultante da un comportamento non coordinato di imprese che non avrebbero una posizione dominante sul mercato in questione».

3

L’articolo 2 del regolamento n. 139/2004 («Valutazione delle concentrazioni») dispone quanto segue:

«1.   Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate conformemente agli obiettivi del presente regolamento e alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione [europea] tiene conto:

a)

della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza effettiva o potenziale di imprese situate all’interno o esterno della Comunità;

b)

della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell’esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all’entrata, dell’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell’evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.

2.   Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

3.   Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune.

4.   Se e in quanto la costituzione di un’impresa comune che costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3 ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento viene valutato sulla base dei criteri di cui all’articolo [101], paragrafi 1 e 3, [TFUE], al fine di stabilire se l’operazione sia compatibile o meno con il mercato comune.

5.   In tale valutazione, la Commissione tiene conto segnatamente:

della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell’impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato,

della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell’impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi di cui trattasi».

4

L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Definizione di concentrazione», al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 4, così prevede:

«1.   Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

(...)

b)

dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.

(…)

4.   La costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, è considerata come una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b)».

5

L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti», al paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Le concentrazioni di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo.

La notificazione è ammessa anche quando le imprese interessate dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l’accordo o l’offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria.

Ai fini del presente regolamento il termine “concentrazione notificata” comprende anche i progetti di concentrazione notificati ai sensi del secondo comma. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, il termine “concentrazione” comprende anche i progetti di concentrazione ai sensi del secondo comma».

6

L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Esame della notificazione e avvio del procedimento», al paragrafo 1, lettera c), così prevede:

«La Commissione procede all’esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

(...)

c)

fatto salvo il paragrafo 2, se la Commissione constata che la concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare il procedimento. Fatto salvo l’articolo 9, ciascun procedimento si conclude mediante una decisione conformemente all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, a meno che le imprese interessate non abbiano dimostrato, in maniera soddisfacente per la Commissione, di aver abbandonato la concentrazione».

7

L’articolo 8 del regolamento n. 139/2004, intitolato «Poteri di decisione della Commissione», ai paragrafi 2 e 3, dispone quanto segue:

«2.   Se la Commissione accerta che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE], essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

La Commissione può subordinare la decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3.   Se la Commissione accerta che una concentrazione soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, non risponde ai criteri di cui all’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE], essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune».

8

L’articolo 11 di tale regolamento, intitolato «Richiesta di informazioni», al paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie».

9

L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Ammende», al paragrafo 1, lettera c), così prevede:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del fatturato totale dell’impresa o associazione di imprese interessata ai sensi dell’articolo 5 quando, intenzionalmente o per negligenza:

(...)

c)

forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata mediante decisione adottata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, o non forniscano le informazioni entro il termine stabilito».

10

L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Penalità di mora», al paragrafo 1, lettera d), dispone quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato dall’impresa o associazione di imprese interessata, ai sensi dell’articolo 5, per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

a)

fornire in maniera completa ed esatta un’informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3;

(...)».

Regolamento (CE) n. 802/2004

11

Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante esecuzione del regolamento n. 139/2004 (GU 2004, L 133, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 172, pag. 9), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013 (GU 2013, L 336, pag. 1), all’articolo 13, paragrafo 2, così prevedeva:

«La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate di tali obiezioni.

La Commissione impartisce altresì alle altre parti interessate un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito».

Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali

12

I punti 14, 16, da 19 a 21, 28, da 32 a 35, 37 e 38 della comunicazione della Commissione, intitolata «Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese» (GU 2004, C 31, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti sulle concentrazioni orizzontali»), enunciano quanto segue:

«III. Quote di mercato e grado di concentrazione

14.

Le quote di mercato e il grado di concentrazione offrono una prima utile indicazione sulla struttura del mercato e sull’importanza concorrenziale sia dei partecipanti alla concentrazione che dei loro concorrenti.

(...)

16.

Il grado complessivo di concentrazione di un mercato può anch’esso fornire informazioni utili sulla situazione concorrenziale. Per misurare il grado di concentrazione, la Commissione utilizza spesso l’indice di Herfindahl-Hirschman (“HHI”). Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato. Lo HHI dà proporzionalmente maggior peso alle quote di mercato delle imprese più grandi. Benché sia preferibile includere nel calcolo tutte le imprese, la mancanza di informazioni sulle imprese molto piccole può non essere importante perché tali imprese non incidono in misura significativa sullo HHI. Mentre il livello assoluto dello HHI può dare una prima indicazione della pressione concorrenziale nel mercato dopo la concentrazione, la variazione dello HHI (nota come “delta”) è un’utile proxy della variazione del grado di concentrazione direttamente prodotta dall’operazione in esame.

(...)

Livello dello HHI

19.

È poco probabile che la Commissione individui problemi sotto il profilo della concorrenza orizzontale in un mercato se dopo la concentrazione lo HHI è inferiore a 1000. Questi mercati non hanno normalmente bisogno di essere sottoposti ad un’analisi approfondita.

20.

È parimenti improbabile che la Commissione formuli obiezioni sotto il profilo della concorrenza orizzontale se, dopo la concentrazione, lo HHI è compreso tra 1000 e 2000 ed il delta è inferiore a 250, ovvero se, dopo la concentrazione, lo HHI è superiore a 2000 ed il delta è inferiore a 150, a meno che siano presenti particolari circostanze come, per esempio, una o più delle situazioni seguenti:

a)

la concentrazione interessa un’impresa che potrebbe entrare nel mercato o che vi è entrata recentemente con una piccola quota di mercato;

b)

una o più delle parti della concentrazione sono importanti promotori di innovazione secondo modalità che non sono rappresentate dalle loro quote di mercato;

c)

vi sono significative partecipazioni incrociate tra le imprese presenti nel mercato;

d)

una delle imprese partecipanti alla concentrazione è un’impresa deviante (maverick), con un’elevata probabilità di interferire nella condotta coordinata;

e)

vi sono indicazioni di un coordinamento passato o in atto, o di comportamenti che facilitano tale coordinamento;

f)

una delle imprese partecipanti alla concentrazione già detiene, prima dell’operazione, una quota di mercato del 50% o superiore.

21.

Ciascuno di questi livelli dello HHI, in combinazione con i rilevanti delta, possono essere utilizzati come indicatori iniziali dell’assenza di preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Tuttavia, essi non danno luogo ad una presunzione né di presenza né di assenza di tali preoccupazioni concorrenziali.

(...)

IV. Possibili effetti anticoncorrenziali delle concentrazioni orizzontali

Le imprese che realizzano la concentrazione sono diretti (close) concorrenti

28.

I prodotti possono, nell’ambito di un mercato rilevante, essere differenziati in modo tale che alcuni prodotti sono sostituti più stretti di altri. Quanto più elevato è il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione, tanto più è probabile che tali imprese aumenteranno i prezzi in misura significativa. Per esempio, una concentrazione tra due produttori i cui prodotti sono considerati da un numero importante di consumatori come la loro prima e seconda scelta potrebbe dare luogo ad un significativo aumento dei prezzi. Quindi, il fatto che la rivalità tra le parti abbia costituito un importante fattore di concorrenza nel mercato può costituire un elemento centrale nell’analisi. Anche l’esistenza di margini elevati prima della concentrazione può rendere più probabile un significativo aumento dei prezzi. L’incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi sarà probabilmente più limitato quando le imprese concorrenti producono stretti sostituti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione rispetto a quando i concorrenti offrono sostituti meno stretti. È perciò meno probabile che una concentrazione ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante, quando vi è un grado elevato di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione e quelli offerti dai produttori concorrenti.

(...)

È improbabile che i concorrenti aumentino le forniture se i prezzi aumentano.

32.

Se le condizioni di mercato sono tali che è improbabile che i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione accrescano sensibilmente le loro forniture nel caso di aumento dei prezzi, le imprese partecipanti alla concentrazione possono avere un incentivo a fissare la produzione ad un livello inferiore rispetto alla somma dei rispettivi livelli prima della concentrazione, facendo quindi salire i prezzi di mercato. La concentrazione accresce l’incentivo a ridurre la produzione in quanto offre all’impresa risultante dalla concentrazione una base di vendite più ampia sulla quale essa può beneficiare di margini più elevati derivanti da un aumento dei prezzi determinato da una riduzione della produzione.

33.

Al contrario, quando le condizioni di mercato sono tali che le imprese concorrenti dispongono di capacità sufficiente e un’espansione adeguata delle vendite è per loro profittevole, è improbabile che la Commissione concluda che la concentrazione creerà o rafforzerà una posizione dominante o ostacolerà in altro modo in misura significativa una concorrenza effettiva.

34.

Una simile espansione della produzione è, in particolare, improbabile quando i concorrenti si trovano di fronte a rigidi vincoli di capacità e l’espansione della capacità è costosa, ovvero se la capacità in eccesso esistente è significativamente più costosa da utilizzare che la capacità correntemente in uso.

35.

Benché sia più probabile che i vincoli di capacità abbiano rilevanza quando i beni sono relativamente omogenei, essi possono essere importanti anche quando le imprese offrono prodotti differenziati.

(...)

La concentrazione elimina un’importante forza concorrenziale.

37.

Alcune imprese hanno sul processo concorrenziale un’influenza maggiore di quanto farebbero pensare le loro quote di mercato o altri sistemi di misurazione similari. Una concentrazione cui partecipa una simile impresa può modificare le dinamiche concorrenziali in modo significativamente anticompetitivo, in particolare quando il mercato è già concentrato (...). Per esempio, un’impresa può essere un concorrente entrato recentemente sul mercato da cui ci si aspetta nel futuro una significativa pressione concorrenziale sulle altre imprese operanti sul mercato.

38.

Nei mercati in cui l’innovazione è un importante fattore di concorrenza, una concentrazione può accrescere la capacità e l’incentivo di un’impresa di immettere nel mercato nuove innovazioni e quindi la pressione concorrenziale esercitata sulle imprese concorrenti perché innovino anch’esse. Al contrario, la concorrenza effettiva può essere significativamente pregiudicata da una concentrazione tra due importanti innovatori, per esempio tra due imprese dotate di prodotti in fase di sviluppo destinati ad uno specifico mercato del prodotto. Analogamente, un’impresa con una quota di mercato relativamente modesta può rappresentare, ciononostante, un’importante forza concorrenziale se dispone di prodotti in fase di sviluppo promettenti».

Fatti e decisione controversa

13

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 23 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue.

14

La thyssenkrupp è una società tedesca che opera nella produzione di prodotti piatti di acciaio al carbonio, nei servizi di materiali, nella tecnologia ascensoristica, nelle soluzioni industriali e nella tecnologia dei componenti. Tale società è uno dei principali produttori europei di acciaio piatto al carbonio e svolge la sua attività lungo tutta la catena del valore dell’acciaio piatto al carbonio, dalla produzione di acciaio primario ai prodotti finiti rivestiti. Essa produce e fornisce, quindi, una gamma di prodotti piatti di acciaio al carbonio, compresi l’acciaio laminato a caldo, l’acciaio laminato a freddo, l’acciaio a rivestimento metallico e l’acciaio laminato per imballaggio, l’acciaio zincato, l’acciaio a rivestimento organico, l’acciaio magnetico a grani orientati (in prosieguo: il «GOES») e l’acciaio magnetico a grani non orientati. Le attività della thyssenkrupp sono concentrate in Germania e i suoi stabilimenti integrati sono tutti situati a Duisburg (Germania), ma essa possiede anche impianti di finitura nello Spazio economico europeo (SEE), in particolare in Francia, in Germania e in Spagna.

15

La Tata Steel Ltd (in prosieguo: la «TSE») è una società indiana che opera nell’estrazione del carbone e del minerale di ferro, nella produzione di prodotti siderurgici e nella vendita di tali prodotti su scala mondiale. La TSE si occupa inoltre della produzione di ferro-leghe e relativi minerali e della fabbricazione di altri prodotti, quali attrezzature agricole e cuscinetti. In particolare, la TSE produce e vende una gamma di prodotti in acciaio al carbonio, compresi l’acciaio laminato a caldo, l’acciaio laminato a freddo, l’acciaio a rivestimento metallico e l’acciaio laminato per imballaggio, l’acciaio zincato e l’acciaio a rivestimento organico, nonché il GOES e l’acciaio magnetico a grani non orientati. La TSE fabbrica anche altri prodotti a valle, quali tubi in acciaio al carbonio e componenti in acciaio per la costruzione. Gli stabilimenti della TSE sono situati principalmente nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, ma la stessa possiede anche un certo numero di impianti di finitura altrove in Europa, in particolare in Belgio, in Francia, in Germania e in Svezia.

16

Il 25 settembre 2018 la thyssenkrupp e la TSE (in prosieguo, congiuntamente: le «imprese partecipanti alla concentrazione progettata») hanno notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, un progetto di concentrazione (in prosieguo: la «concentrazione progettata») con il quale esse avrebbero acquisito il controllo congiunto di un’impresa comune di nuova costituzione (in prosieguo: la «JV»), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, di tale regolamento.

17

Conformemente alla concentrazione progettata, la JV opererebbe nella produzione di acciaio piatto al carbonio e di prodotti di acciaio magnetico. Ciascuna delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata cederebbe alla JV le sue attività e i suoi attivi di produzione di acciaio piatto al carbonio e di acciaio magnetico in Europa. I servizi di acciaieria della thyssenkrupp verrebbero parimenti trasferiti alla JV. Inoltre, le imprese partecipanti alla concentrazione progettata deterrebbero ciascuna il 50% delle azioni della JV. Nessuna di tali imprese partecipanti si vedrebbe accordare diritti di veto pertinenti di cui l’altra non disporrebbe, ed esse controllerebbero quindi congiuntamente l’impresa comune. La JV svolgerebbe stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma avente la propria presenza sul mercato, tanto a monte quanto a valle. La JV sarebbe quindi un’impresa comune a pieno titolo.

18

Con decisione del 20 ottobre 2018, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione progettata suscitasse seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune e ha deciso di avviare un procedimento di esame approfondito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004.

19

Il 13 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni, in cui ha concluso che la concentrazione progettata avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 139/2004.

20

Il 27 febbraio 2019 le imprese partecipanti alla concentrazione progettata hanno presentato alla Commissione la loro risposta alla comunicazione delle obiezioni. Esse hanno confermato che non chiedevano di essere ascoltate.

21

Il 20 marzo 2019 la Commissione ha inviato loro una lettera mediante la quale essa esponeva i fatti e gli elementi di prova che corroboravano le obiezioni formulate nella comunicazione delle obiezioni. Le imprese partecipanti alla concentrazione progettata hanno presentato le loro osservazioni su tale lettera il 25 marzo 2019.

22

Il 1o aprile 2019 le imprese partecipanti alla concentrazione progettata hanno presentato una serie di impegni al fine di risolvere i problemi di concorrenza individuati nella comunicazione delle obiezioni.

23

Il 23 aprile 2019 dette imprese partecipanti hanno presentato impegni riveduti.

24

Nel corso del procedimento amministrativo, oltre alle richieste di informazioni rivolte alle imprese partecipanti alla concentrazione progettata, la Commissione ha contattato un certo numero di operatori del mercato, in particolare i clienti e i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata, e ha chiesto loro, conformemente all’articolo 11 del regolamento n. 139/2004, di fornirle informazioni. Inoltre, vi è stata una serie di scambi e di riunioni tra le imprese partecipanti alla concentrazione progettata e la Commissione. Peraltro, la Commissione ha fornito un certo numero di documenti a tali imprese partecipanti ed è stato concesso loro l’accesso al fascicolo a più riprese.

25

L’11 giugno 2019 la Commissione ha adottato, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, la decisione controversa, con la quale ha dichiarato che la concentrazione progettata era incompatibile con il mercato interno e con il SEE.

26

In tale decisione, la Commissione ha menzionato alcune considerazioni relative, segnatamente, ai mercati in questione, agli effetti della concentrazione progettata sotto il profilo della concorrenza e agli impegni delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata.

27

Per quanto riguarda i mercati dei prodotti di cui trattasi, la Commissione è giunta alla conclusione, al punto 256 della decisione controversa, che l’acciaio zincato a caldo (in prosieguo: lo «HDG») e l’acciaio elettrozincato (in prosieguo: l’«EG») costituivano probabilmente mercati di prodotti distinti, ma che non era necessario formulare conclusioni su tale questione specifica.

28

Al punto 257 di tale decisione, la Commissione ha concluso, in sostanza, che la produzione e la fornitura di HDG all’industria automobilistica (in prosieguo: l’«Auto HDG») costituivano un mercato di prodotti distinto da quello della produzione e della fornitura di HDG per altre applicazioni.

29

Al punto 301 di detta decisione, la Commissione è giunta alla conclusione che la produzione e la fornitura di banda stagnata (in prosieguo: la «TP») e di acciaio rivestito di cromo elettrolitico (in prosieguo: l’«ECCS») destinati all’imballaggio costituivano mercati di prodotti distinti.

30

Al punto 302 della medesima decisione, la Commissione ha concluso, inoltre, che anche la produzione e la fornitura di acciaio laminato destinato all’imballaggio costituivano un mercato di prodotti distinto.

31

Per quanto riguarda i mercati geografici interessati, al punto 456 della decisione controversa, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che il mercato geografico rilevante per la produzione e la fornitura di Auto HDG si estendesse tutt’al più al SEE e che, inoltre, esistessero elementi di prova di una differenziazione geografica all’interno del SEE.

32

Al punto 457 della decisione controversa, la Commissione ha constatato che i mercati geografici rilevanti per la produzione e la fornitura di TP, di ECCS e di acciaio laminato destinati all’imballaggio si estendevano tutt’al più al SEE.

33

Per quanto riguarda gli effetti della concentrazione progettata sulla concorrenza, la Commissione ha ritenuto, ai punti 1250 e 1669 della decisione controversa, che l’operazione avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva per quanto riguarda la produzione e la fornitura di Auto HDG nel SEE a causa di effetti orizzontali non coordinati risultanti dall’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale.

34

Ai punti 1416, 1417, 1419 e 1670 della decisione controversa, la Commissione ha anche ritenuto che la concentrazione progettata avrebbe comportato un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva per quanto riguarda la produzione e la fornitura di TP e di acciaio laminato destinati all’imballaggio nel SEE, in quanto la stessa avrebbe creato una posizione dominante sui mercati in questione. A tal riguardo, la Commissione ha precisato che, in ogni caso, la concentrazione progettata avrebbe prodotto anche effetti orizzontali non coordinati per quanto riguarda la produzione e la fornitura di TP e di acciaio laminato destinati all’imballaggio nel SEE derivanti dall’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale.

35

Ai punti 1418, 1419 e 1671 della decisione controversa, la Commissione ha constatato che la concentrazione progettata avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva per quanto riguarda la produzione e la fornitura di ECCS destinato all’imballaggio nel SEE a causa di effetti orizzontali non coordinati derivanti dall’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale.

36

Quanto agli impegni proposti dalle imprese partecipanti alla concentrazione progettata, la Commissione ha concluso, ai punti 1668 e 1672 della decisione controversa, che tali impegni non eliminavano interamente gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva risultanti dalla concentrazione progettata per quanto riguarda, da un lato, gli acciai rivestiti di metallo (TP e ECCS) nonché agli acciai laminati destinati all’imballaggio nel SEE e, dall’altro, l’Auto HDG nel SEE, e che essi non erano né completi né efficaci sotto ogni profilo. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che non fosse possibile concludere con il grado di certezza richiesto che l’attività della JV sarebbe stata redditizia nell’ambito della struttura correttiva ipotizzata.

37

Di conseguenza, la Commissione ha dichiarato la concentrazione progettata incompatibile con il mercato interno.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

38

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2019, la thyssenkrupp ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.

39

A sostegno di tale ricorso, la thyssenkrupp ha dedotto otto motivi.

40

Il primo motivo di ricorso verteva su errori procedurali, errori di diritto ed errori manifesti di valutazione relativi alla definizione dei mercati dell’Auto HDG nonché dell’acciaio destinato all’imballaggio. Il secondo motivo di ricorso verteva su errori procedurali, errori di diritto ed errori manifesti di valutazione relativi alla definizione dei mercati geografici dell’Auto HDG nonché dell’acciaio destinato all’imballaggio. Il terzo motivo di ricorso verteva su errori procedurali, errori di diritto ed errori manifesti di valutazione riguardanti la conclusione relativa all’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul presunto mercato dell’Auto HDG. Il quarto motivo di ricorso verteva su errori procedurali, errori di diritto ed errori manifesti di valutazione riguardanti la conclusione relativa all’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sui presunti mercati della TP, dell’ECCS e dell’acciaio laminato destinati all’imballaggio. Il quinto motivo verteva su errori procedurali ed errori manifesti di valutazione delle misure correttive proposte dalle imprese partecipanti alla concentrazione progettata. Il sesto motivo verteva su una mancanza di motivazione della decisione controversa in relazione al GOES. Il settimo motivo verteva su un errore procedurale consistente nel non esigere dagli operatori del mercato risposte alle richieste di informazioni. L’ottavo motivo verteva su errori di valutazione riguardanti l’analisi della concentrazione che ha dato luogo alla decisione del 7 maggio 2018, caso COMP/M.8.444 ArcelorMittal/Ilva (in prosieguo: il «caso AM/Ilva») in seguito all’asserito fallimento di tale concentrazione.

41

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti questi motivi e, pertanto, il ricorso della thyssenkrupp nella sua interezza.

Conclusioni delle parti

42

La thyssenkrupp chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca conformemente alla sentenza della Corte, e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte.

43

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la thyssenkrupp alla totalità delle spese del giudizio.

Sull’impugnazione

44

A sostegno della sua impugnazione, la thyssenkrupp deduce cinque motivi.

45

Il primo motivo di impugnazione verte su vari errori di diritto riguardanti, in particolare, la definizione di un mercato di prodotti distinto per l’Auto HDG, la definizione del mercato geografico rilevante, la valutazione dell’incentivo della ArcelorMittal (in prosieguo: la «AM») ad esercitare un vincolo concorrenziale su un aumento dei prezzi dopo la concentrazione, l’eventuale esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nonché il livello di prova applicabile alla Commissione. Il secondo motivo di impugnazione verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale sarebbe, anzitutto, incorso in vari errori di diritto relativi alla determinazione dei mercati dell’Auto HDG e dell’acciaio laminato. Inoltre, esso avrebbe erroneamente respinto taluni argomenti della thyssenkrupp in quanto inoperanti. Infine, esso non avrebbe statuito su talune censure del ricorso in primo grado in quanto non avrebbe correttamente compreso gli addebiti formulati dalla thyssenkrupp. Il terzo motivo di impugnazione verte, in primo luogo, su un’interpretazione erronea dell’articolo 2 del regolamento n. 139/2004 nonché del considerando 25 di quest’ultimo e sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione potesse basarsi sugli stessi fattori per suffragare le sue due teorie del pregiudizio alla concorrenza. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe, in sostanza, interpretato in maniera errata la nozione di «importante forza concorrenziale». In terzo luogo, esso avrebbe interpretato in maniera errata quella di «diretti (close) concorrenti». In quarto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in diversi errori riguardo all’eventuale comportamento della AM dopo la realizzazione della concentrazione progettata e alla questione se tale impresa potesse essere considerata un’alternativa praticabile per gli acquirenti di TP o di ECCS. In quinto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in vari errori relativi all’incidenza sulla concorrenza delle importazioni di prodotti di Auto HDG e di acciaio destinato all’imballaggio. In sesto luogo, il Tribunale avrebbe snaturato taluni elementi di prova e sarebbe incorso in un errore di diritto esercitando il suo controllo giurisdizionale sul calcolo dello HHI, per quanto riguarda i mercati HDG, TP e ECCS. Il quarto motivo di impugnazione verte, da un lato, sul fatto che il Tribunale, snaturando taluni elementi di prova, non avrebbe statuito su un argomento della thyssenkrupp e, dall’altro, sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto constatando che la Commissione non aveva violato i diritti della difesa della thyssenkrupp. Il quinto motivo di impugnazione verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale non avrebbe statuito sul settimo motivo del ricorso in primo grado in quanto non aveva correttamente compreso tale motivo.

Sul primo motivo di impugnazione

Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

46

La thyssenkrupp sostiene che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto nella sentenza impugnata che rientrerebbero in cinque categorie giuridiche diverse. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe effettuato un controllo giurisdizionale corretto e completo della decisione controversa. In secondo luogo, tale giudice si sarebbe limitato a ripetere e a descrivere la valutazione della Commissione contenuta in detta decisione. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe adottato la valutazione della Commissione e non avrebbe proceduto a una sua propria valutazione. In quarto luogo, il Tribunale avrebbe citato elementi di prova senza esaminarli. In quinto luogo, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su punti o motivi pertinenti.

47

In tal senso, la thyssenkrupp presenta una tabella che indica in modo schematico più di settanta punti della sentenza impugnata, le rispettive categorie di errori nonché l’oggetto di ciascun asserito errore.

48

In tale contesto, fornendo, in sostanza, cinque esempi concreti di errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, la thyssenkrupp solleva cinque specifiche censure.

49

Sotto un primo profilo, la thyssenkrupp sostiene che, ai punti da 58 a 63 della sentenza impugnata, che riguardano la definizione di taluni mercati rilevanti, il Tribunale non ha proceduto a una valutazione di taluni punti della decisione controversa, ma si è limitato a riprodurre, più volte, questi ultimi. Pertanto, il Tribunale non avrebbe esaminato se il ragionamento della Commissione fosse corretto e non avrebbe neppure motivato tale mancanza di valutazione.

50

Sotto un secondo profilo, il Tribunale, respingendo, ai punti da 80 a 85 della sentenza impugnata, l’argomentazione della thyssenkrupp con la quale essa mirava a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto applicare il test «Small but Significant and Non-transitory Increase in Price (SSNIP)», un test basato su un aumento lieve ma significativo e non transitorio dei prezzi (in prosieguo: il «test SSNIP»), per valutare la sostituibilità sul versante dell’offerta sui mercati dello HDG, non ha esaminato la valutazione della Commissione su tale punto, ma l’ha semplicemente ribadita.

51

Sotto un terzo profilo, ai punti da 186 a 189 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a riassumere la motivazione della Commissione contenuta nella decisione controversa, senza procedere a una sua propria valutazione, il che l’avrebbe portato a ritenere erroneamente che esistesse una serie di elementi di prova atti a dimostrare che le constatazioni effettuate dalla Commissione erano valide e che tale istituzione aveva implicitamente preso in considerazione le obiezioni della thyssenkrupp.

52

Sotto un quarto profilo, la thyssenkrupp ritiene che, ai punti 279 e 283 di tale sentenza, il Tribunale abbia erroneamente reputato che la Commissione non fosse tenuta né a valutare le prove di natura economica che le erano state presentate, né a provare la sua teoria del pregiudizio alla concorrenza. La thyssenkrupp afferma che, in ogni caso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha ritenuto, al punto 279 della sentenza impugnata, che gli specifici e disponibili elementi di prova di natura economica degli effetti prospettici della concentrazione progettata potessero essere ignorati. Il Tribunale non può ritenere che, alla luce del principio della libertà della prova nel diritto dell’Unione, l’assenza di studi di natura economica che dimostrino la probabile evoluzione della situazione sul mercato rilevante e che indichino l’esistenza di un incentivo per gli operatori del mercato nonché per l’entità risultante dalla concentrazione a comportarsi in un determinato modo non sia di per sé decisiva.

53

Ciò varrebbe anche in una situazione in cui l’interesse commerciale di un’impresa debba essere preso in considerazione per verificare se tale interesse deponga in modo preponderante a favore di un determinato comportamento. Infatti, «l’interesse commerciale di un’impresa» costituirebbe di per sé una questione fondamentalmente economica, che richiede l’analisi di prove di natura economica, e il Tribunale non può dissociare tale questione puramente economica dall’esame delle prove di natura economica disponibili. Inoltre, l’insufficienza di prove di natura economica nelle valutazioni della Commissione e del Tribunale costituirebbe uno snaturamento delle prove commesso rispettivamente dalla Commissione e dal Tribunale.

54

Sotto un quinto profilo, secondo la ricorrente, il Tribunale non ha proceduto a un controllo completo della decisione controversa poiché, come risulterebbe dai punti da 279 a 290 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare questioni precise.

55

In subordine, la thyssenkrupp sostiene che, in tutti i punti della sentenza impugnata citati nella tabella da essa presentata, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.

56

La Commissione contesta sia la ricevibilità che la fondatezza dell’argomento della thyssenkrupp.

– Giudizio della Corte

57

Per quanto riguarda la ricevibilità dell’argomento della thyssenkrupp, esposto schematicamente in una tabella che indica i punti della sentenza impugnata, le rispettive categorie di errori e l’oggetto di ciascun asserito errore, occorre ricordare che, conformemente a costante giurisprudenza, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte si evince che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 28 settembre 2023, QI e a./Commissione e BCE, C‑262/22 P, EU:C:2023:714, punto 71).

58

Non soddisfa segnatamente tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare in quanto gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulato in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. La Corte ha altresì statuito che deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limita ad affermazioni generiche e non contiene indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 28 settembre 2023, QI e a./Commissione e BCE, C‑262/22 P, EU:C:2023:714, punto 72).

59

Orbene, occorre constatare che, nel caso di specie, sebbene nella sua tabella la thyssenkrupp identifichi con precisione i punti della sentenza impugnata che essa intende contestare con il suo primo motivo di impugnazione, essa non espone in modo preciso e specifico gli errori di diritto che il Tribunale avrebbe asseritamente commesso in tali punti.

60

La semplice enunciazione astratta e schematica di oltre settanta punti della sentenza impugnata, delle rispettive categorie di errori nonché dell’oggetto di ciascun errore dedotto non soddisfa i requisiti enunciati ai punti 57 e 58 della presente sentenza. Di conseguenza, tutte le censure che non sono specificamente suffragate da argomenti giuridici devono essere respinte in quanto irricevibili.

61

Solo le cinque censure per le quali la thyssenkrupp ha indicato in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata e ha presentato argomenti di diritto a specifico sostegno delle sue affermazioni possono quindi essere considerate ricevibili.

62

Quanto alla fondatezza della prima censura dedotta dalla thyssenkrupp, con la quale quest’ultima sostiene che, ai punti da 58 a 63 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha proceduto a una sua propria valutazione degli argomenti della thyssenkrupp, ma si è limitato a riprodurre, più volte, taluni punti della decisione controversa, senza motivare tale mancanza di valutazione, si deve constatare che tale censura si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.

63

Ai punti da 58 a 70 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato l’argomento della thyssenkrupp con il quale tale società ha messo in discussione le constatazioni della Commissione secondo cui, da un lato, «l’EG e lo HDG costituiscono probabilmente mercati distinti» e, dall’altro, «il risultato della valutazione sotto il profilo della concorrenza sarebbe lo stesso, che si consideri l’esistenza di un mercato distinto per lo HDG oppure di un mercato globale dell’acciaio zincato (HDG + EG)». Come risulta dal punto 52 di detta sentenza, non contestato dalla thyssenkrupp, tale società aveva affermato dinanzi al Tribunale che dette constatazioni sarebbero errate per tre ragioni. In primo luogo, i concorrenti avrebbero notevoli capacità di riserva per l’EG, la cui inclusione farebbe diminuire le quote di capacità delle imprese partecipanti alla concentrazione. In secondo luogo, una siffatta inclusione avrebbe dimostrato che le capacità di riserva non sono scarse e non si troverebbero, dopo la concentrazione, ampiamente nelle mani della AM e delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata. In terzo luogo, nulla giustificherebbe il fatto di non includere l’EG nel mercato rilevante dell’Auto HDG.

64

Anche se, nella sua valutazione di tali argomenti, il Tribunale ha fatto riferimento a taluni punti della decisione controversa, ciò non toglie che esso lo abbia fatto nell’ambito del proprio esame di tale decisione e delle considerazioni della Commissione ivi contenute.

65

In primo luogo, ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la conclusione della Commissione, contenuta al punto 132 della decisione controversa, secondo la quale non era necessario determinare se lo HDG e l’EG costituissero mercati di prodotti distinti l’uno rispetto all’altro o se esistesse un mercato globale dell’acciaio zincato, fosse fondata su due circostanze, esposte ai punti da 133 a 136 di tale decisione. Da un lato, la Commissione ha rilevato che la TSE non era presente nel mercato dell’EG. Dall’altro lato, tale istituzione ha ritenuto che l’inclusione dell’EG nello stesso mercato dello HGD abbia aumentato la quota combinata di tale mercato detenuta delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata. Tuttavia, dato il modesto volume dell’EG rispetto allo HDG e la modesta quota di acciaio zincato che esso rappresentava, il risultato della valutazione concorrenziale sarebbe stato probabilmente, secondo la Commissione, lo stesso. Il Tribunale ha constatato che tali motivi non erano stati contestati dalla thyssenkrupp. In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato, al punto 59 della sentenza impugnata, che non si poteva, pertanto, addebitare alla Commissione di non aver giustificato la sua conclusione enunciata al punto 132 della decisione controversa.

66

In secondo luogo, dai punti da 60 a 62 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha esaminato la valutazione della Commissione relativa alla sostituibilità tra lo HDG e l’EG. Infatti, al punto 60 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che «la sostituibilità tra lo HDG e l’EG, sul versante dell’offerta, non può verificarsi poiché, come risulta dal punto 138 della decisione [controversa], che fa riferimento a un documento interno della TSE, il quale non è stato contestato dalla [thyssenkrupp], i processi di produzione dello HDG e dell’EG sono diversi, ed è innegabile che le attrezzature utilizzate per produrre l’uno non possono essere utilizzate per produrre l’altro. Pertanto, come indicato al punto 144 di tale decisione, sul versante dell’offerta, il passaggio dallo HDG all’EG non è sufficientemente rapido ed economico».

67

Per quanto riguarda la sostituibilità, sul versante della domanda, tra lo HDG e l’EG, il Tribunale si è basato sui punti 137 e 144 della decisione controversa per dedurre, al punto 61 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che la sostituibilità tra lo HDG e l’EG ‑ che sarebbe possibile solo a senso unico, vale a dire dall’EG verso lo HDG ‑ avesse potuto giustificare l’estensione della definizione del mercato rilevante, restava il fatto che non avrebbe potuto essere utilizzata tutta la capacità di riserva disponibile per l’EG per soddisfare la domanda di clienti dello HDG.

68

È sulla base di tali punti della motivazione, non contestati specificamente dalla thyssenkrupp, che il Tribunale ha ritenuto, al punto 62 della sentenza impugnata, che l’eventuale presa in considerazione delle capacità di riserva per l’EG non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla constatazione della Commissione figurante al punto 132 della decisione controversa.

69

In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 63 della sentenza impugnata, che la thyssenkrupp non aveva suffragato la sua affermazione secondo cui i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata diversi dalla AM disponevano di notevoli capacità di riserva per l’EG.

70

In tali circostanze, non può addebitarsi al Tribunale di non aver proceduto a una sua propria valutazione del ragionamento della Commissione e di essersi limitato a citare taluni punti della decisione controversa.

71

La prima delle cinque specifiche censure sollevate nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto infondata.

72

Con la sua seconda censura, la thyssenkrupp fa valere, in sostanza, che, respingendo, ai punti da 80 a 85 della sentenza impugnata, la sua argomentazione volta a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto applicare il test SSNIP per valutare la sostituibilità sul versante dell’offerta sui mercati dello HDG, il Tribunale non ha proceduto a una sua propria valutazione degli argomenti della thyssenkrupp, ma ha semplicemente ribadito la valutazione della Commissione.

73

Orbene, occorre constatare che detta censura si basa anch’essa su una lettura erronea della sentenza impugnata e, in particolare, dei punti da 74 a 85 di tale sentenza.

74

Dai punti da 74 a 76 della suddetta sentenza risulta che il Tribunale ‑ dopo aver richiamato il contenuto del punto 15 della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla definizione del mercato») ‑ ha ritenuto che la Commissione non sia vincolata ad alcun test per determinare un’eventuale sostituibilità dei prodotti interessati e che essa conservi il diritto di scegliere, tra gli elementi di prova che consentono di valutare fino a che punto si può procedere alla sostituzione, quegli elementi che essa ritenga più appropriati in ciascun caso. Il Tribunale ha quindi ritenuto che tale istituzione non fosse tenuta ad applicare il test SSNIP.

75

Al punto 78 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato che la definizione del «mercato rilevante» non richiedeva che la Commissione seguisse un ordine gerarchico rigido delle diverse fonti di informazione o dei diversi tipi di elementi di prova, ma che, invece, essa era tenuta a procedere ad una valutazione globale e poteva tener conto di diversi elementi di prova.

76

In tale contesto, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la thyssenkrupp, ai punti da 79 a 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a un suo proprio esame degli argomenti di tale società al fine di verificare se e come la Commissione avesse esaminato il grado di sostituibilità sul versante dell’offerta in relazione all’Auto HDG, anche per quanto riguardava la capacità di produzione dello HDG attualmente utilizzata per i clienti al di fuori dell’industria automobilistica.

77

In esito a tale esame, il Tribunale ha constatato, al punto 85 di detta sentenza, che la Commissione non era incorsa in alcun errore nel basare le sue conclusioni relative alla definizione di un mercato distinto di Auto HDG sulla sua valutazione degli elementi di prova raccolti, senza ricorrere al test SSNIP, cosicché la seconda censura sollevata dalla thyssenkrupp nell’ambito della prima parte del primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale doveva essere respinta.

78

In tali circostanze, non può addebitarsi al Tribunale di non aver proceduto a una sua propria valutazione degli argomenti della thyssenkrupp e di aver semplicemente ribadito la valutazione della Commissione. La seconda delle cinque specifiche censure sollevate nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto infondata.

79

Con la sua terza censura, la thyssenkrupp sostiene che, ai punti da 186 a 189 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a riprodurre la motivazione della Commissione contenuta nella decisione controversa, senza procedere a una sua propria valutazione degli argomenti addotti dinanzi ad esso, il che l’avrebbe portato a ritenere erroneamente che esistesse una serie di elementi di prova menzionati in tale decisione atti a dimostrare che le constatazioni della Commissione erano valide e che quest’ultima aveva implicitamente preso in considerazione le obiezioni formulate dalla thyssenkrupp.

80

A tal proposito, va ricordato che, ai citati punti da 186 a 189, il Tribunale ha esaminato l’argomento della thyssenkrupp secondo il quale ‑ nell’ambito dell’interpretazione di alcuni documenti interni della thyssenkrupp e della TSE ‑ la Commissione non aveva tenuto conto delle spiegazioni fornite da tali società nel corso del procedimento amministrativo, le quali avrebbero dimostrato che detti documenti non erano in grado di provare che l’estensione geografica dei mercati dell’Auto HDG e dell’acciaio destinato all’imballaggio fosse limitata al SEE.

81

Orbene, contrariamente a quanto sostiene la thyssenkrupp, il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che l’argomento di tale società, di cui al punto precedente della presente sentenza, non poteva essere accolto.

82

Infatti, procedendo a un esame dettagliato di tale decisione, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, al punto 186 della sentenza impugnata, che gli elementi presi in considerazione dalla Commissione erano costituiti non solo da documenti interni delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata, ma anche da dichiarazioni dei concorrenti raccolte nel corso dell’indagine condotta da tale istituzione.

83

Il Tribunale ha poi dichiarato, al punto 187 della sentenza impugnata, che la thyssenkrupp non aveva dimostrato che la Commissione avesse effettuato una lettura manifestamente contraria al tenore letterale dei documenti interni delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata.

84

Inoltre, al punto 188 di tale sentenza, il Tribunale ha proceduto al proprio esame dell’argomento della thyssenkrupp, relativo alla valutazione della Commissione di detti documenti e ha constatato che le spiegazioni di tale società non erano sufficientemente convincenti da privare di plausibilità le valutazioni della Commissione figuranti ai punti da 351 a 361 della decisione controversa.

85

Infine, il Tribunale ha ritenuto, al punto 189 della sentenza impugnata, che non si potesse addebitare alla Commissione di aver ignorato l’argomento delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata, dato che detta istituzione aveva risposto implicitamente, ma necessariamente, a tale argomento ritenendo che le spiegazioni fornite dalla thyssenkrupp e dalla TSE non fossero in grado di modificare la valutazione da essa adottata nella comunicazione delle obiezioni.

86

Pertanto, non può addebitarsi al Tribunale di non aver proceduto a una sua propria valutazione degli argomenti della thyssenkrupp e di aver semplicemente ribadito le considerazioni della Commissione.

87

La terza delle cinque specifiche censure sollevate nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto infondata.

88

Con la sua quarta censura, la thyssenkrupp afferma che, ai punti 279 e 283 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione non fosse tenuta né a valutare gli elementi di prova di natura economica ad essa presentati né a provare la teoria di un pregiudizio alla concorrenza su cui tale istituzione si sarebbe basata per vietare la concentrazione progettata. In ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 279 della sentenza impugnata, che gli specifici e disponibili elementi di prova di natura economica degli effetti prospettici della concentrazione progettata potessero essere ignorati. Peraltro, la thyssenkrupp ritiene che l’insufficienza di prove di natura economica nelle valutazioni della Commissione e del Tribunale costituisca uno snaturamento degli elementi di prova da parte della Commissione e del Tribunale.

89

A tal riguardo, occorre constatare che detta censura si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata ed è, in ogni caso, infondata.

90

Infatti, come risulta dal punto 277 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione doveva basarsi su elementi di prova attendibili e coerenti e che tutti questi elementi dovevano costituire l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa.

91

Al punto 278 di detta sentenza, il Tribunale ha altresì rilevato che il controllo delle operazioni di concentrazione da parte della Commissione richiedeva un’analisi prospettica consistente nell’esaminare in che modo una siffatta operazione avrebbe potuto modificare i fattori che determinano lo stato della concorrenza in un dato mercato e, di conseguenza, costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Esso ha precisato che tale analisi prospettica imponeva di ipotizzare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di prendere in considerazione quelle maggiormente probabili.

92

Inoltre, al punto 279 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «[spettava] alla Commissione fornire prove solide quanto alla probabilità di tali concatenazioni. In alcuni casi, tali prove [avrebbero potuto] essere costituite da studi di natura economica che stabiliscano la probabile evoluzione della situazione sul mercato rilevante e indichino l’esistenza di un incentivo per gli operatori del mercato e per l’entità risultante dalla concentrazione a comportarsi in un determinato modo. Tuttavia, alla luce del principio della libertà della prova nel diritto dell’Unione, l’assenza di questo tipo di prova non [era] di per sé decisiva. In particolare, in una situazione in cui [era] manifesto che l’interesse commerciale di un’impresa [deponeva] in modo preponderante a favore di un determinato comportamento, la Commissione non [incorreva] in alcun errore manifesto di valutazione quando ritiene probabile l’adozione effettiva del comportamento previsto da parte degli operatori del mercato o dell’entità risultante dalla concentrazione. In una siffatta ipotesi, le semplici realtà economiche e commerciali della fattispecie [potevano] costituire tali solide prove».

93

È alla luce di tali punti della motivazione che il Tribunale ha esaminato la censura sollevata dalla thyssenkrupp, relativa a un errore manifesto di valutazione in relazione all’incentivo della AM ad esercitare un vincolo su un aumento dei prezzi dopo l’operazione di concentrazione progettata.

94

Infatti, al punto 283 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, «al fine di determinare la probabile evoluzione della situazione sul mercato di cui trattasi e di valutare l’esistenza di un incentivo per gli operatori del mercato o per l’entità risultante dalla concentrazione a comportarsi in un determinato modo, la Commissione non [fosse] tenuta a basarsi su elaborati studi di natura economica». Il Tribunale ha ritenuto che essa «potesse basarsi su considerazioni connesse all’effettiva adozione da parte di tali operatori o di tale entità del comportamento previsto, qualora [fosse] evidente che l’interesse commerciale di un’impresa [deponeva] in modo preponderante a favore di un dato comportamento, ipotesi che essa [aveva] dimostrato ricorrere nel caso di specie». Esso ha ritenuto che ne conseguisse «che la Commissione [aveva] potuto basarsi, in particolare, sulle semplici realtà economiche e commerciali del caso in esame».

95

Orbene, occorre constatare che dai punti summenzionati della sentenza impugnata non risulta affatto che il Tribunale abbia ritenuto che la Commissione non fosse tenuta né a valutare gli elementi di prova economici che le erano stati presentati dalle parti interessate né a provare la sua teoria del pregiudizio alla concorrenza.

96

Infatti, il Tribunale ha sottolineato, ai punti 279 e 280 di tale sentenza, che spettava alla Commissione fornire prove solide al fine di dimostrare che un’operazione di concentrazione poteva ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di quest’ultimo.

97

È vero che il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, al fine di determinare la probabile evoluzione della situazione sul mercato interessato e di valutare l’esistenza di un incentivo per gli operatori del mercato o per l’entità risultante dalla concentrazione a comportarsi in un determinato modo, la Commissione non fosse tenuta a basarsi necessariamente su elaborati studi di natura economica, in particolare in una situazione in cui risultava manifestamente da altri elementi di prova che l’interesse commerciale di un’impresa deponeva in modo preponderante a favore di un determinato comportamento.

98

Tuttavia, va notato a tal proposito che non risulta né dal regolamento n. 139/2004 né dalla giurisprudenza che gli unici mezzi di prova ammessi, al fine di determinare la probabile evoluzione della situazione sul mercato interessato e di valutare l’esistenza di un incentivo per i partecipanti al mercato o per l’entità risultante dalla concentrazione a comportarsi in un determinato modo, siano gli studi di natura economica.

99

Infatti, occorre ricordare che il principio che vige nel diritto dell’Unione è quello della libera produzione dei mezzi di prova (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, paragrafo 73 e giurisprudenza citata), sicché la Commissione ha, in linea di principio, la facoltà di avvalersi di mezzi di prova di qualsiasi natura, il che non esclude l’esigenza risultante dalla giurisprudenza secondo cui gli elementi di prova devono essere sufficientemente significativi, concordanti, attendibili, coerenti e materialmente esatti (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punti 75125).

100

Nel caso di specie, il Tribunale ha rinviato, al punto 277 della sentenza impugnata, al punto 35 di tale sentenza, in cui esso ha ricordato che il giudice dell’Unione è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì a controllare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. È in particolare alla luce di tale punto 35 che esso è giunto alle valutazioni di cui ai punti 282 e 283 della sentenza impugnata, esaminando gli elementi di prova presi in considerazione da parte della Commissione nella decisione controversa, oltre ai dati di natura economica forniti dalla thyssenkrupp e dalla TSE, per confutare l’analisi economica presentata da queste ultime nel corso del procedimento amministrativo.

101

In tali circostanze, non si può ritenere che il Tribunale sia incorso nell’errore di diritto addebitatogli in relazione ai punti 279 e 283 della sentenza impugnata.

102

Infine, quanto all’argomento vertente su un asserito snaturamento nella valutazione del Tribunale, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Pertanto, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 26 luglio 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, EU:C:2017:602, punto 34).

103

Orbene, con il suo argomento, la thyssenkrupp non individua in modo preciso gli elementi di prova che sono stati snaturati dal Tribunale.

104

Pertanto, detto argomento dev’essere respinto in quanto irricevibile.

105

In tali circostanze, la quarta delle cinque specifiche censure sollevate nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

106

Per quanto riguarda, infine, la quinta e ultima censura della thyssenkrupp, con cui tale società sostiene che il Tribunale non ha proceduto a un controllo completo della decisione controversa, in quanto, ai punti da 279 a 290 della sentenza impugnata, esso si sarebbe limitato ad esaminare specifiche questioni, occorre ricordare che dalle norme che disciplinano i procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 76 e dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che, in linea di principio, la controversia è determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 324).

107

Sebbene taluni motivi possano, o anche debbano, essere rilevati d’ufficio, quale un difetto o un’insufficienza di motivazione della decisione di cui trattasi, rientrante nelle forme sostanziali, un motivo vertente sulla legalità sostanziale della predetta decisione, riconducibile alla violazione dei Trattati o di qualsiasi norma di diritto relativa alla loro applicazione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, può invece essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dal ricorrente (sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 325).

108

Pertanto, il controllo giurisdizionale che il Tribunale può esercitare è, in linea di principio, strettamente connesso ai motivi specifici dedotti nel ricorso in primo grado.

109

La quinta delle cinque specifiche censure sollevate nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto infondata.

110

Inoltre, alla luce di quanto precede, dev’essere parimenti respinta l’affermazione della thyssenkrupp, sollevata in subordine, secondo cui il Tribunale, in relazione a queste cinque specifiche censure, avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.

111

Pertanto, la prima parte del primo motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

112

Con la sua prima censura, la thyssenkrupp sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non ha rilevato, al fine di dimostrare un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, che la Commissione avrebbe dovuto procedere a un esame in due fasi, ai sensi del punto 51 della sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392), nonché ai sensi del punto 113 e seguenti della sentenza del Tribunale del 28 maggio 2020, CK Telecoms UK Investments/Commissione (T‑399/16, EU:T:2020:217).

113

Tale esame implicherebbe, in primo luogo, di procedere a una valutazione del comportamento futuro che sarà adottato dall’entità risultante dall’operazione di concentrazione e dagli altri operatori in seguito a tale operazione, mediante la valutazione della più probabile evoluzione economica attribuibile a detta operazione.

114

In secondo luogo, detto esame in due fasi implicherebbe di procedere, mediante un’analisi prospettica del mercato di riferimento, a una valutazione della questione se tale comportamento futuro sfocerà verosimilmente in una situazione nella quale la concorrenza effettiva nel mercato rilevante sarà ostacolata in modo significativo.

115

Con la sua seconda censura, la thyssenkrupp afferma che, in particolare ai punti da 270 a 290, 304, 432 e 433, da 448 a 453, da 540 a 544, 551, 570, 613, 633, 737 e 754 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha ritenuto che la Commissione non fosse tenuta a dimostrare con una «seria probabilità» l’eventuale esistenza, nel caso di specie, di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.

116

Ebbene, dal punto 118 della sentenza del 28 maggio 2020, CK Telecoms UK Investments/Commissione (T‑399/16, EU:T:2020:217), si evincerebbe che la Commissione è tenuta a dimostrare con una «seria probabilità» l’esistenza di ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva in seguito a una concentrazione e che il requisito probatorio applicabile a tale istituzione è, di conseguenza, più rigoroso di quello secondo cui un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sarebbe «più probabile che improbabile».

117

Secondo la thyssenkrupp, l’applicazione di un livello di prova meno rigoroso, come quello applicato dal Tribunale nella presente causa, comporta a torto un’inversione dell’onere della prova, in quanto la parte notificante sarebbe tenuta a dimostrare con una «seria probabilità» l’assenza di ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva.

118

Inoltre, la thyssenkrupp ritiene che il Tribunale, non avendo richiesto alla Commissione di dimostrare con una «seria probabilità» che la concentrazione progettata sfocerà in un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva nel mercato interno, abbia accettato che la Commissione potesse basarsi su una presunzione generale dell’esistenza di un siffatto ostacolo.

119

La Commissione contesta sia la ricevibilità che la fondatezza dell’argomento della thyssenkrupp.

120

Nella sua replica, la thyssenkrupp precisa che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la seconda parte del primo motivo è ricevibile in quanto le lacune dell’analisi della concentrazione da parte della Commissione alla luce della necessità di procedere ad un esame in due fasi sarebbero già state sollevate in primo grado, come risulterebbe dai punti 14 e seguenti, 26 e seguenti, 58 e seguenti, 63, 69, 72 e seguenti, 128, 135, 139 e 153 del ricorso in primo grado.

– Giudizio della Corte

121

Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità della prima censura della seconda parte del primo motivo della thyssenkrupp, sebbene tale società affermi di aver evidenziato a più riprese dinanzi al Tribunale che le constatazioni della Commissione riguardanti l’Auto HDG e l’acciaio destinato all’imballaggio erano viziate da errori manifesti di valutazione e di diritto, detta società non ha dimostrato di aver dedotto in primo grado motivi specifici riguardanti l’asserito obbligo gravante sulla Commissione e sul Tribunale di procedere ad un esame in due fasi, ai sensi del punto 51 della sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392), nonché dei punti 113 e seguenti della sentenza del 28 maggio 2020, CK Telecoms UK Investments/Commissione (T‑399/16, EU:T:2020:217).

122

Nessuno dei punti del ricorso in primo grado ai quali fa riferimento la thyssenkrupp per dimostrare di aver sollevato le censure enunciate al punto precedente dinanzi al Tribunale contiene siffatti motivi o argomenti specifici.

123

Orbene, è sufficiente ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non aveva dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era investito il Tribunale (sentenza del 25 marzo 2021, Slovak Telekom/Commissione, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, punti 9899 nonché giurisprudenza ivi citata).

124

Poiché la prima censura della seconda parte del primo motivo di impugnazione non era stata formulata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, essa deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

125

Per quanto riguarda la ricevibilità della seconda censura della seconda parte di tale motivo, vertente sui requisiti probatori che incombono alla Commissione quando essa deve provare l’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’asserita violazione delle norme applicabili in materia di prova costituisce una questione di diritto ricevibile in sede di impugnazione (v., segnatamente, sentenza del 28 novembre 2019, ABB/Commissione, C‑593/18 P, EU:C:2019:1027, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, come ricordato al punto 115 della presente sentenza, la thyssenkrupp addebita al Tribunale di aver ritenuto che la Commissione non fosse tenuta a dimostrare con una «seria probabilità» l’eventuale esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Stanti tali circostanze, si deve ritenere che la seconda censura della seconda parte del primo motivo di impugnazione sia ricevibile.

126

Quanto alla fondatezza di quest’ultima, è sufficiente constatare che l’argomento della thyssenkrupp si fonda sulla premessa secondo cui dal punto 118 della sentenza del 28 maggio 2020, CK Telecoms UK Investments/Commissione (T‑399/16, EU:T:2020:217), si evincerebbe che la Commissione è tenuta a dimostrare con una «seria probabilità» l’esistenza di ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva in seguito a una concentrazione e che il requisito probatorio applicabile a tale istituzione è, di conseguenza, più rigoroso che non nel caso in cui un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva sarebbe «più probabile che improbabile».

127

Orbene, come dichiarato dalla Corte ai punti 87 e 88 della sua sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments (C‑376/20 P, EU:C:2023:561), tale premessa è errata. Infatti, tenuto conto, in particolare, della struttura simmetrica dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004 e della natura prospettica delle analisi economiche della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni, si deve ritenere che, per dichiarare che un’operazione di concentrazione è incompatibile o compatibile con il mercato interno, sia sufficiente che la Commissione dimostri, mediante elementi sufficientemente significativi e concordanti, che è più probabile che improbabile che la concentrazione di cui trattasi ostacoli o meno in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

128

In tali circostanze, la seconda censura della seconda parte del primo motivo di impugnazione è infondata.

129

Ne consegue che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte infondata.

Sul secondo motivo di impugnazione

Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

130

La thyssenkrupp afferma che, ai punti da 55 a 71, da 74 a 85, da 88 a 93, da 98 a 107 e da 112 a 114 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in vari errori relativi alla determinazione del mercato rilevante nel caso di specie. Il Tribunale avrebbe altresì snaturato elementi di prova e/o avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.

131

In primo luogo, ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione non avesse fondato la decisione controversa sull’esistenza di un mercato distinto per l’Auto HDG.

132

In secondo luogo, la thyssenkrupp afferma, in sostanza, che la Commissione era incorsa in un errore manifesto quando si è limitata, ai punti da 9.1 a 9.4 della decisione controversa, ad effettuare un’analisi concorrenziale della concentrazione progettata basandosi unicamente sul mercato di Auto HDG e non anche su un mercato più ampio comprendente l’EG e lo HDG. Secondo detta società, tale errore manifesto della Commissione avrebbe dovuto essere individuato e constatato dal Tribunale.

133

In terzo e ultimo luogo, la thyssenkrupp afferma che, ai fini della determinazione del mercato rilevante, il Tribunale ha erroneamente imposto, in particolare al punto 103 della sentenza impugnata, un «requisito di perfetta sostituibilità» tra l’Auto HDG e lo HDG per applicazioni diverse da quelle automobilistiche. Il Tribunale sarebbe altresì incorso in un errore di diritto non esigendo che la Commissione definisse criteri tecnici in base ai quali talune linee di produzione del mercato di prodotti di cui trattasi avrebbero potuto essere incluse ai fini della determinazione della sostituibilità sul versante dell’offerta. Peraltro, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova esigendo dalle parti notificanti di dimostrare che non esisteva alcun fattore atto a limitare le possibilità di sostituzione tra la produzione di Auto HDG e lo HDG per applicazioni diverse da quelle automobilistiche.

134

La Commissione contesta sia la ricevibilità che la fondatezza dell’argomento della thyssenkrupp.

– Giudizio della Corte

135

Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità della prima parte del secondo motivo, con la quale la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in vari errori relativi alla determinazione del mercato rilevante nel caso di specie, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 57 e 58 della presente sentenza, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione. Non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo, in particolare in quanto gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo coerente e comprensibile dall’impugnazione. La Corte ha altresì statuito che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limita ad affermazioni generiche e non contiene indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto.

136

Orbene, nel caso di specie, poiché le censure formulate dalla thyssenkrupp riguardanti i punti della sentenza impugnata diversi dai punti da 55 a 57 e 103 di tale sentenza non sono suffragate da argomenti di diritto specifici, esse devono essere respinte in quanto irricevibili. Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.

137

Nei limiti in cui la thyssenkrupp contesta i punti da 55 a 57 della sentenza impugnata anche per il motivo che, contrariamente alla constatazione di cui al punto 132 della decisione controversa, la Commissione si sarebbe basata, in sostanza, sull’esistenza di un mercato distinto per l’Auto HDG in altre sezioni di tale decisione, si deve ritenere che la thyssenkrupp contesti la fondatezza di detta constatazione e chieda, pertanto, alla Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti, il che è irricevibile in sede di impugnazione.

138

In secondo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità dell’argomento secondo cui il Tribunale ha snaturato taluni elementi di prova, occorre ricordare, come risulta dal punto 102 della presente sentenza, che, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento.

139

Orbene, con il suo argomento, la thyssenkrupp non individua con precisione gli elementi di prova che sono stati snaturati dal Tribunale.

140

Pertanto, anche detto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

141

In terzo luogo, quanto alla ricevibilità dell’argomento della thyssenkrupp secondo il quale, in sostanza, il Tribunale avrebbe dovuto individuare e constatare che la Commissione era incorsa in un errore manifesto di valutazione quando si è limitata, ai punti da 9.1 a 9.4 della decisione controversa, ad effettuare un’analisi concorrenziale della concentrazione progettata, basandosi unicamente sul mercato di Auto HDG e non anche su un mercato più ampio comprendente l’EG e lo HDG, occorre rilevare che, dinanzi al Tribunale, tale società si è limitata ad affermare che la conclusione della Commissione secondo cui per l’uno o l’altro mercato il risultato della valutazione sotto il profilo della concorrenza sarebbe stato lo stesso era errata. Contrariamente a quanto fatto valere da detta società nella sua replica, tale constatazione è confermata dai punti 14 e seguenti del ricorso in primo grado, ai quali essa aveva fatto riferimento al riguardo.

142

Orbene, come rilevato al punto 123 della presente sentenza, conformemente all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non aveva dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era investito il Tribunale.

143

Pertanto, occorre respingere tale argomento della thyssenkrupp in quanto irricevibile.

144

In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità dell’argomento della thyssenkrupp, secondo cui il Tribunale è incorso in un errore di diritto non esigendo che la Commissione definisse criteri tecnici in base ai quali talune linee di produzione del mercato dei prodotti di cui trattasi avrebbero potuto essere incluse ai fini della determinazione della sostituibilità sul versante dell’offerta, è sufficiente rilevare che, poiché la thyssenkrupp non aveva addotto un siffatto argomento in primo grado, tale argomento deve parimenti essere qualificato come «motivo nuovo» e, pertanto, dev’essere respinto in quanto irricevibile.

145

Per quanto riguarda la fondatezza, sotto un primo profilo, dell’argomento della thyssenkrupp con cui tale società addebita al Tribunale di aver erroneamente constatato che la Commissione non aveva fondato la decisione controversa sull’esistenza di un mercato distinto per l’Auto HDG, occorre ritenere che, in ogni caso, tale argomento si basi su una lettura erronea della sentenza impugnata. Ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha proceduto a una siffatta constatazione. Infatti, esso ha constatato, ai detti punti da 55 a 57, che, secondo la Commissione, non era necessario determinare, nel caso di specie, se lo HDG e l’EG costituissero o meno mercati di prodotti distinti, atteso che il risultato della valutazione concorrenziale sarebbe il medesimo, sia che si tratti di un mercato dello HDG distinto o che si tratti di un mercato globale dell’acciaio zincato (HDG + EG).

146

Pertanto, anche tale censura della thyssenkrupp dev’essere respinta in quanto infondata.

147

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la censura sollevata dalla thyssenkrupp secondo la quale, ai fini della determinazione del mercato rilevante, il Tribunale ha erroneamente imposto, in particolare al punto 103 della sentenza impugnata, un «requisito di perfetta sostituibilità» tra l’Auto HDG e lo HDG per applicazioni diverse da quelle automobilistiche, si deve ritenere che anche tale censura si basi su una lettura erronea della sentenza impugnata.

148

Infatti, ai punti da 101 a 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha semplicemente risposto a uno degli argomenti della thyssenkrupp. Dal punto 95 della sentenza impugnata, che contiene una sintesi fedele di tale argomento, risulta che la thyssenkrupp aveva sostenuto, dinanzi al Tribunale, che tali tipi di acciai erano perfettamente sostituibili sul versante dell’offerta e che, salvo il caso dell’acciaio avanzato ad alta resistenza che necessita di un’utensileria specifica, la maggior parte delle linee di produzione di HDG situate nel SEE era in grado di produrre altri HDG per i clienti del settore automobilistico o poteva essere adeguata a tal fine mediante investimenti di scarsa entità.

149

Inoltre, in particolare dai punti 101 e 102 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha esaminato la questione se, alla luce del punto 20 della comunicazione sulla definizione del mercato, i fornitori potessero riorientare agevolmente la loro gamma di prodotti al punto da giustificare un ampliamento del mercato all’insieme dello HDG. Orbene, da tale punto non risulta alcun requisito di sostituibilità perfetta.

150

Al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che gli investimenti necessari all’ammodernamento delle linee di produzione al fine di adeguarle alla produzione dell’Auto HDG fossero lungi dall’essere di scarsa entità. Pertanto, il Tribunale ha reputato che si potesse contestare alla Commissione di aver ritenuto che l’Auto HDG e lo HDG per applicazioni diverse da quelle automobilistiche non fossero perfettamente sostituibili sul versante dell’offerta.

151

In tali circostanze, la censura vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe imposto un «requisito di perfetta sostituibilità» tra l’Auto HDG e lo HDG per applicazioni diverse da quelle automobilistiche dev’essere respinta in quanto infondata.

152

Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp vertente sul fatto che il Tribunale ha invertito l’onere della prova esigendo dalle parti notificanti che esse dimostrassero che non esisteva alcun fattore atto a limitare le possibilità di sostituzione tra la produzione di Auto HDG e lo HDG per applicazioni diverse da quelle automobilistiche, si deve constatare che tale argomento si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.

153

Infatti, ai punti da 79 a 83 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva effettivamente proceduto a una valutazione del grado di sostituibilità sul versante dell’offerta e che essa aveva dimostrato che tale sostituibilità era insufficiente a giustificare l’inclusione dello HDG per applicazioni diverse da quelle automobilistiche nel mercato del prodotto interessato. Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver invertito l’onere della prova, esigendo non già dalla Commissione, bensì dalle parti notificanti, di dimostrare l’assenza di fattori atti a limitare le possibilità di sostituzione tra la produzione di Auto HDG e lo HDG per applicazioni diverse da quelle automobilistiche.

154

La prima parte del secondo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

155

La thyssenkrupp addebita al Tribunale di aver violato l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 dichiarando, ai punti da 118 a 122 e da 127 a 136 della sentenza impugnata, che l’acciaio laminato destinato all’imballaggio costituiva un mercato di prodotti distinto.

156

In particolare, la thyssenkrupp ritiene, in primo luogo, che la valutazione del Tribunale relativa alla sostituibilità sul versante dell’offerta sia viziata da errori di diritto, da insufficienza di motivazione nonché da snaturamento degli elementi di prova. Tale società sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 118 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva constatato, al punto 293 della decisione controversa, che gli operatori del settore dell’acciaio destinato all’imballaggio non producevano acciaio laminato mediante le attrezzature esistenti utilizzate per la produzione dell’acciaio a rivestimento organico.

157

Infatti, a tale punto 293, la Commissione avrebbe soltanto dichiarato che la produzione di acciaio laminato richiedeva un’attrezzatura di produzione specifica, il che la distingueva dalla produzione di TP e di ECCS. Orbene, secondo la thyssenkrupp, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se le attrezzature esistenti utilizzate per la produzione di acciaio a rivestimento organico potessero essere utilizzate per produrre acciaio laminato, consentendo così una sostituibilità sul versante dell’offerta.

158

In secondo luogo, la thyssenkrupp sostiene che, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale, ritenendo che spettasse a tale società dimostrare una sostituibilità più ampia sul versante dell’offerta, ha invertito l’onere della prova.

159

In terzo e ultimo luogo, la thyssenkrupp afferma, da un lato, che, in particolare ai punti da 132 a 134 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per il motivo che non ha constatato che la Commissione avrebbe dovuto, conformemente ai requisiti derivanti dalla comunicazione sulla definizione del mercato, applicare il test SSNIP per determinare la gamma di prodotti sostituibili.

160

Dall’altro lato, secondo la thyssenkrupp, al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova quando ha ritenuto che dalle risposte fornite dai clienti ai quesiti relativi alla sostituibilità tra l’acciaio laminato e l’acciaio laccato nell’ambito dell’indagine di mercato avviata dalla Commissione emergesse chiaramente che la maggior parte dei clienti che avevano espresso una posizione aveva menzionato, in maniera convincente, l’esistenza di limiti alla sostituibilità.

161

La Commissione contesta l’argomento della thyssenkrupp.

– Giudizio della Corte

162

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della thyssenkrupp vertente, in sostanza, da un lato, sul fatto che, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha riprodotto fedelmente il punto 293 della decisione controversa e, dall’altro, sul fatto che, ai fini della determinazione della sostituibilità sul versante dell’offerta, il Tribunale non ha esaminato se le attrezzature esistenti utilizzate per la produzione di acciaio a rivestimento organico potessero essere utilizzate per la produzione dell’acciaio laminato, occorre constatare che tale argomento si basa su una lettura erronea tanto della sentenza impugnata quanto della decisione controversa.

163

Da un lato, occorre ritenere che il Tribunale abbia riprodotto fedelmente il punto 293 della decisione controversa, dal momento che da tale punto si evince che la Commissione ha reputato che il fatto che le imprese partecipanti alla concentrazione progettata disponevano di linee di produzione specifiche per l’acciaio laminato, e che le linee di produzione di acciaio a rivestimento organico dei concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione non fossero attive nella produzione e nella fornitura di acciaio laminato, mettesse in discussione l’argomento di tali imprese secondo cui l’esistenza delle linee di produzione di acciaio a rivestimento organico consentirebbe una sostituibilità sul versante dell’offerta.

164

D’altro lato, dai punti da 118 a 121 della sentenza impugnata si evince che, ai fini della determinazione della sostituibilità sul lato dell’offerta, il Tribunale ha tenuto conto delle attrezzature esistenti utilizzate per la produzione di acciaio a rivestimento organico quanto alla possibilità di produrre acciaio laminato.

165

Infatti, anzitutto, al punto 119 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la fattibilità tecnica fosse una condizione necessaria, ma non sufficiente, della sostituibilità sul versante dell’offerta. Inoltre, al punto 120 di detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che, come risulta dal punto 23 della comunicazione sulla definizione del mercato, affinché la sostituibilità sul versante dell’offerta sia rilevante ai fini della definizione del mercato del prodotto, i fornitori devono essere in grado di modificare il loro processo produttivo, in particolare, senza ritardi significativi e senza procedere a sostanziali investimenti aggiuntivi, il che è incompatibile con la necessità di una fase di produzione supplementare al fine di trasformare il TP o l’ECCS in acciaio laminato, la quale richiede di aggiungere loro un rivestimento ulteriore, ossia un film plastico per substrato metallico. Infine, al punto 121 della medesima sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la constatazione effettuata dalla Commissione, al punto 293 della decisione controversa, secondo cui la thyssenkrupp e la TSE dispongono di specifiche linee di laminazione per procedere a tale fase supplementare della produzione dell’acciaio laminato, dimostrasse che esse avevano dovuto sostenere considerevoli costi aggiuntivi, il che contravviene a un’eventuale sostituibilità sul versante dell’offerta, ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla definizione del mercato.

166

In tali circostanze, non si può addebitare al Tribunale di non aver esaminato se le attrezzature esistenti utilizzate per la produzione di acciaio a rivestimento organico potessero essere utilizzate per produrre acciaio laminato, consentendo così una sostituibilità sul versante dell’offerta.

167

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp secondo il quale, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha invertito l’onere della prova nella parte in cui ha ritenuto che incombesse a tale società dimostrare una sostituibilità più ampia sul versante dell’offerta, occorre constatare che anche tale argomento si basa su una lettura erronea di tale sentenza.

168

Infatti, da detto punto 119 non risulta affatto che il Tribunale abbia imposto alla thyssenkrupp di dimostrare una sostituibilità più ampia sul versante dell’offerta, liberando al contempo la Commissione dall’onere della prova ad essa incombente in materia di concentrazioni.

169

Dai punti da 118 a 121 della sentenza impugnata risulta invece che il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse suffragato la sua valutazione della sostituibilità sul versante dell’offerta nel caso di specie e che la thyssenkrupp non fosse riuscita a dimostrare che tale valutazione della Commissione era viziata da errori procedurali, da errori di diritto o da errori manifesti di valutazione.

170

Non si può quindi ritenere che il Tribunale abbia dispensato la Commissione dall’obbligo ad essa incombente di provare che la realizzazione della concentrazione progettata avrebbe ostacolato o meno in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Tale giudice non ha neppure richiesto alla thyssenkrupp di dimostrare una sostituibilità più ampia sul versante dell’offerta.

171

In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda, da un lato, la censura della thyssenkrupp secondo cui il Tribunale è incorso in un errore di diritto non constatando la mancata applicazione, da parte della Commissione, del test SSNIP per determinare la gamma di prodotti sostituibili, occorre rilevare che, come confermato dal punto 15 della comunicazione sulla definizione del mercato, il test SSNIP costituisce solo «una delle tecniche» per valutare la sostituibilità tra i prodotti interessati. Dal punto 25 di detta comunicazione emerge altresì che «[v]i è tutta una serie di elementi che permettono di valutare fino a che punto si verificherebbe effettivamente un processo di sostituzione» e che «[l]a Commissione è disposta a prendere in considerazione tutti i dati empirici e si propone di utilizzare nel modo più efficace tutte le informazioni disponibili che siano pertinenti nel caso in esame. Essa non si attiene ad una rigida gerarchia per quanto attiene all’importanza da attribuire alle diverse fonti d’informazione ed ai diversi elementi di prova».

172

Ne consegue che la Commissione non si è autolimitata obbligandosi ad applicare sempre il test SSNIP per determinare un’eventuale sostituibilità dei prodotti interessati. Essa dispone, pertanto, di un margine di discrezionalità e può scegliere, tra la serie di elementi di prova menzionati al punto 25 della comunicazione sulla definizione del mercato, quegli elementi che essa ritenga più appropriati in ciascun caso di specie.

173

Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’addebito della thyssenkrupp vertente su uno snaturamento degli elementi di prova relativi alla sostituibilità tra l’acciaio laminato e l’acciaio laccato, occorre rilevare che tale società si limita, in sostanza, ad affermare che, al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ritenendo che dalle risposte fornite dai clienti ai quesiti relativi alla sostituibilità tra l’acciaio laminato e l’acciaio laccato risultasse chiaramente che la maggior parte dei clienti che avevano espresso una posizione aveva menzionato in maniera convincente l’esistenza di limiti a tale sostituibilità. La thyssenkrupp aggiunge che il fatto di ritenere che tale posizione sia quella della «maggioranza» dei clienti costituisce uno snaturamento degli elementi di prova. Secondo detta società, per giungere a una siffatta constatazione, è necessario procedere non a una nuova valutazione di merito, ma soltanto a un conteggio delle risposte.

174

Orbene, invece di individuare con precisione gli elementi di prova che sarebbero stati snaturati dal Tribunale, la thyssenkrupp si limita a rinviare al suo ricorso in primo grado e all’allegato A.4d menzionato al punto 132 della sentenza impugnata che consta di 592 pagine e che comprende tutte le risposte fornite dai clienti ai quesiti posti dalla Commissione nell’ambito della sua indagine di mercato.

175

Pertanto, poiché la thyssenkrupp non individua in modo preciso gli elementi di prova asseritamente snaturati nel caso di specie, l’argomento di tale società dev’essere respinto in quanto irricevibile.

176

La seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

177

La thyssenkrupp addebita al Tribunale di aver erroneamente ritenuto, al punto 56 della sentenza impugnata, che i suoi argomenti diretti a dimostrare che lo HDG e l’EG appartengono allo stesso mercato dovessero essere respinti in quanto inoperanti nel loro complesso.

178

La Commissione contesta l’argomento della thyssenkrupp.

– Giudizio della Corte

179

A tal proposito, occorre rilevare che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, poiché la Commissione non aveva concluso in maniera definitiva che lo HDG e l’EG appartenevano a due mercati distinti, gli argomenti della thyssenkrupp volti a dimostrare che lo HDG e l’EG appartengono allo stesso mercato dovessero essere respinti in quanto inoperanti nel loro complesso.

180

Al punto 57 di tale sentenza, il Tribunale ha reputato che tali argomenti dovessero, in ogni caso, essere respinti anche in quanto infondati per le ragioni esposte ai punti da 58 a 70 di detta sentenza.

181

Orbene, poiché, come risulta, in sostanza, dai punti da 62 a 70 della presente sentenza, la thyssenkrupp non ha dimostrato che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto ai punti da 58 a 70 della sentenza impugnata, occorre respingere la terza parte del secondo motivo di impugnazione in quanto inoperante.

Sulla quarta parte del secondo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

182

La thyssenkrupp afferma che il Tribunale non ha statuito sulla prima censura del primo motivo del ricorso in primo grado e ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente travisando l’addebito formulato da tale società relativo alla necessità di prendere in considerazione la prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, la decisione emessa nel caso AM/Ilva.

183

Infatti, la thyssenkrupp avrebbe affermato, in primo grado, che non esisteva alcuna base fattuale che consentisse di supporre l’esistenza di un mercato distinto per l’Auto HDG, basandosi su taluni elementi del caso AM/Ilva che avrebbero dovuto essere presi in considerazione anche nella presente causa, atteso che essi riguardavano gli stessi prodotti e gli stessi mercati rilevanti. In particolare, detti elementi avrebbero incluso constatazioni sulla sostituibilità sul versante dell’offerta tra i prodotti di alta gamma e i prodotti di base e la pressione sui prezzi esercitata dai prodotti di base, nonché la circostanza che la AM sarebbe stata sul punto di acquistare due grandi stabilimenti di HDG dell’Ilva, in grado di produrre considerevoli volumi di HDG e di Auto HDG di alta qualità.

184

La Commissione contesta l’argomento della thyssenkrupp.

– Giudizio della Corte

185

A tal riguardo, dal ricorso in primo grado si evince chiaramente che la thyssenkrupp ha sostenuto che, nel caso AM/Ilva, l’Auto HDG non è stato considerato un mercato distinto e che non si doveva ritenere che, nella presente causa, esistesse un siffatto mercato. Secondo tale società, l’inesistenza di un siffatto mercato distinto sarebbe suffragata da due aspetti generali della motivazione della Commissione di cui ai punti 295, 602 e seguenti della decisione emessa nel caso AM/Ilva.

186

Orbene, ai punti da 65 a 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente compreso la censura della thyssenkrupp, respingendo però i suoi argomenti.

187

In particolare, al punto 65 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che il riferimento alle precedenti decisioni della Commissione relative ai prodotti piatti di acciaio al carbonio e, in particolare, alla decisione adottata nel caso AM/Ilva non fosse pertinente.

188

Al punto 66 di detta sentenza, detto giudice ha ritenuto che, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale, quando la Commissione si pronuncia sulla compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno sulla base di una notificazione e di un fascicolo specifici per tale operazione, un ricorrente non ha il diritto di mettere in discussione tali constatazioni sostenendo che sono diverse da quelle effettuate in precedenza in un’altra causa, sulla base di una notificazione e di un fascicolo differenti, anche supponendo che i mercati in esame nelle due cause siano analoghi o addirittura identici. Pertanto, secondo il Tribunale, nei limiti in cui la thyssenkrupp invoca, nel caso di specie, analisi effettuate dalla Commissione in una precedente decisione, tale parte della sua argomentazione è priva di pertinenza.

189

Il Tribunale ha inoltre ritenuto, al punto 68 della sentenza impugnata, che, in ogni caso, né la Commissione né, a fortiori, il Tribunale siano vincolati, nella fattispecie, dalle constatazioni di fatto e dalle valutazioni di natura economica effettuate nelle precedenti decisioni della Commissione relative ai prodotti piatti di acciaio al carbonio e, in particolare, nella decisione emessa nel caso AM/Ilva, alle quali fa riferimento la thyssenkrupp. Anche a voler ammettere che l’analisi svolta in quest’ultima decisione sia diversa da quella svolta nel caso di specie nella decisione controversa, senza che tale differenza sia obiettivamente giustificata, il Tribunale dovrebbe annullare la decisione controversa nella presente causa solo se quest’ultima, e non la decisione emessa nel caso AM/Ilva, fosse viziata da errori.

190

Pertanto, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la thyssenkrupp non possa addebitare alla Commissione di non aver seguito, nella decisione controversa, la sua prassi decisionale anteriore, sostenendo che tale istituzione non avrebbe effettuato le stesse valutazioni in relazione ai fatti del caso di specie e a quelli dei casi precedenti e, in particolare, del caso AM/Ilva, alle quali essa fa riferimento.

191

La quarta parte del secondo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto infondata.

192

Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul terzo motivo di impugnazione

Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

193

Con la sua prima censura, la thyssenkrupp addebita al Tribunale di aver effettuato, in particolare ai punti 561 e 562 della sentenza impugnata, un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 2 del regolamento n. 139/2004 nonché del considerando 25 di tale regolamento, quando ha ritenuto che la Commissione potesse giungere alla conclusione, al punto 1419 della decisione controversa, secondo cui avrebbe potuto sussistere un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva risultante dalla creazione di una posizione dominante per quanto riguarda il TP e l’acciaio laminato destinato all’imballaggio, nonché un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva risultante da effetti orizzontali non coordinati sui mercati di TP, di ECCS e dell’acciaio laminato destinato all’imballaggio. Secondo la thyssenkrupp, il considerando 25 del regolamento 139/2004 non consente l’applicazione in parallelo di questi due diversi concetti. Da tale considerando non risulterebbe affatto che la modifica legislativa derivante da tale regolamento mirasse a facilitare un’interpretazione non restrittiva del criterio dell’ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Pertanto, secondo la thyssenkrupp, il concetto di effetti non coordinati sui mercati oligopolistici può applicarsi solo se non è stata constatata alcuna posizione dominante.

194

Nel caso di specie, la Commissione e il Tribunale avrebbero lasciato aperta la questione se l’entità risultante dalla concentrazione progettata sarebbe diventata dominante o meno e, di conseguenza, avrebbero erroneamente abbassato la soglia di intervento. Tuttavia, come dichiarato dal Tribunale nella sua sentenza del 28 maggio 2020, CK Telecoms UK Investments/Commissione (T‑399/16, EU:T:2020:217), nulla indica che l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 fosse destinato a introdurre una soglia di intervento inferiore.

195

Con la sua seconda censura, la thyssenkrupp afferma, in sostanza, che il Tribunale, ai punti 564 e 565 della sentenza impugnata, si è limitato a fare riferimento, senza procedere ad una sua propria analisi, ai punti da 1413 a 1419 della decisione controversa per ritenere che la Commissione abbia «distinto nettamente gli elementi sui quali si basa la constatazione della creazione di una posizione dominante da quelli che l’hanno portata a concludere per l’esistenza di effetti orizzontali non coordinati». Orbene, secondo la thyssenkrupp, la valutazione degli effetti economici deve essere differente a seconda che la concentrazione implichi una posizione dominante o effetti non coordinati su un mercato oligopolistico. La thyssenkrupp reputa che, anche a voler ammettere che, al punto 565 della sentenza impugnata, il Tribunale avesse potuto ritenere che i medesimi fattori potessero essere presi in considerazione per suffragare le due teorie del pregiudizio alla concorrenza addotte dalla Commissione, ciò non toglieva che esso non potesse ritenere che la Commissione avesse distinto in modo sufficientemente chiaro queste due teorie, nonché i mercati rilevanti.

196

Inoltre, al punto 563 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la thyssenkrupp non avesse fatto riferimento ad alcun elemento specifico dell’analisi della Commissione per addebitare a quest’ultima di non aver operato una distinzione tra le due teorie del pregiudizio alla concorrenza. Infatti, secondo tale società, l’essenza stessa della censura da essa sollevata secondo la quale la Commissione non aveva operato una siffatta distinzione non consente di descrivere dove, di preciso, nell’analisi effettuata dalla Commissione, si sia verificata l’omissione addebitata.

197

Con la sua terza e ultima censura, la thyssenkrupp addebita al Tribunale di essersi limitato, ai punti 567 e 568 della sentenza impugnata, a riassumere la decisione controversa senza valutarne il contenuto.

198

La Commissione contesta la fondatezza dell’argomento della thyssenkrupp nonché la ricevibilità della seconda censura.

– Giudizio della Corte

199

Per quanto riguarda la prima censura della thyssenkrupp, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, le concentrazioni che ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato interno.

200

Come risulta, in sostanza, dal considerando 25 di tale regolamento, l’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento riguarda l’incompatibilità con il mercato interno di una concentrazione tra imprese operanti in un mercato oligopolistico quando tale concentrazione costituisca un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, anche qualora l’entità risultante da tale concentrazione non detenga una posizione dominante sul mercato interessato.

201

In particolare, dall’ultima frase del considerando 25 del regolamento n. 139/2004 deriva che la nozione di «ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva», ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, deve essere interpretata come riguardante, al di là del concetto di posizione dominante, solo gli effetti anticoncorrenziali di una concentrazione risultante da un comportamento non coordinato di imprese che non avrebbero una posizione dominante sul mercato interessato. Infatti, come rilevato alla terza frase di tale considerando, in determinate circostanze, le concentrazioni che comportano l’eliminazione di importanti vincoli concorrenziali reciprocamente esercitati dalle imprese partecipanti alla concentrazione, così come una riduzione della pressione concorrenziale sui restanti concorrenti, possono – anche in assenza di una probabilità di coordinamento tra i membri dell’oligopolio – dar luogo ad ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva.

202

In tale contesto, occorre rilevare che gli effetti orizzontali non coordinati più netti si verificano quando l’entità derivante da un’operazione di concentrazione ottiene o rafforza una posizione dominante individuale.

203

Come affermato dal Tribunale al punto 562 della sentenza impugnata, basandosi sul punto 51 della sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione (85/76, EU:C:1979:36), un mercato può essere dominato da una singola impresa ed essere allo stesso tempo oligopolistico. Orbene, anche su tale mercato oligopolistico, la posizione dominante individuale di una siffatta impresa può essere rafforzata dagli effetti orizzontali non coordinati di una concentrazione, come quelli indicati al punto 201 della presente sentenza.

204

In tali circostanze, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto quando, ai punti 561 e 562 della sentenza impugnata, ha interpretato l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 e il considerando 25 di quest’ultimo nel senso che i concetti, da un lato, di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante e, dall’altro, di esistenza di effetti orizzontali non coordinati derivanti dall’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale su un mercato oligopolistico sono compatibili e non si escludono a vicenda.

205

La prima censura deve quindi essere respinta in quanto infondata.

206

Per quanto riguarda l’irricevibilità eccepita dalla Commissione quanto alla seconda censura, vertente sul fatto che la thyssenkrupp non avrebbe suffragato tale censura con argomenti giuridici specifici, è sufficiente rilevare che, nella sua impugnazione, tale società ha presentato argomenti giuridici sufficientemente specifici. Con tali argomenti, la thyssenkrupp non chiede neppure alla Corte, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, di procedere a una nuova valutazione dei fatti del caso di specie. Pertanto, tale eccezione d’irricevibilità dev’essere respinta.

207

Quanto alla fondatezza della seconda censura, occorre constatare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostiene la thyssenkrupp, il Tribunale ha proceduto a una sua propria analisi dell’argomento di tale società vertente sulla questione se, nel caso di specie, la Commissione si fosse basata sugli stessi fattori per giungere a due conclusioni diverse.

208

Infatti, dai punti 564 e 565 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che, ai punti da 1413 a 1419 della decisione controversa, la Commissione avesse analizzato separatamente, da un lato, la creazione di una posizione dominante e, dall’altro, l’esistenza di effetti orizzontali non coordinati, anche se queste due analisi erano, in parte, fondate sugli stessi elementi di fatto. In particolare, il Tribunale ha precisato, al punto 564 di tale sentenza, che «la Commissione [aveva] concluso, in via principale, per la creazione di una posizione dominante sulla base delle quote di mercato e di vari altri elementi menzionati ai punti da 9.5.3 a 9.5.9 di tale decisione e, in subordine, anche per l’esistenza di effetti orizzontali non coordinati derivanti dall’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale, basandosi sulle considerazioni esposte ai punti da 9.5.3 a 9.5.12 di detta decisione».

209

Per quanto riguarda la circostanza che tali analisi erano, in parte, fondate sugli stessi elementi di fatto, al punto 565 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto che «l’analisi della Commissione relativa alla posizione dominante e quella relativa agli effetti orizzontali non coordinati [potessero] essere effettuate solo concentrandosi necessariamente sugli stessi elementi di fatto, quali le quote di mercato e di capacità, le importazioni, la reazione dei concorrenti e il potere d’acquisto, come [era] stato esaminato nelle suddivisioni del punto 9.5 della decisione [controversa], poiché [erano] gli stessi elementi che [dovevano] essere presi in considerazione per queste due analisi».

210

Da tali punti della motivazione del Tribunale risulta quindi che quest’ultimo ha effettuato esso stesso un esame dell’analisi svolta dalla Commissione sugli effetti della concentrazione di cui trattasi.

211

In secondo luogo, poiché, come risulta dai punti da 202 a 204 della presente sentenza, i concetti, da un lato, di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante e, dall’altro, di esistenza di effetti orizzontali non coordinati derivanti dall’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale su un mercato oligopolistico non si escludono a vicenda e poiché gli effetti orizzontali non coordinati più netti si verificano quando l’entità derivante da un’operazione di concentrazione ottiene o rafforza una posizione dominante individuale, non si può addebitare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto ritenendo, al punto 565 della sentenza impugnata, che la Commissione potesse in una certa misura basarsi sugli stessi fattori e indizi per dimostrare che la concentrazione progettata avrebbe potuto dar luogo alla creazione di una posizione dominante o comportare effetti orizzontali non coordinati.

212

In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp relativo al fatto che, al punto 563 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la thyssenkrupp non si riferisse ad alcun elemento specifico dell’analisi della Commissione per suffragare la sua censura secondo cui tale istituzione non aveva operato una distinzione tra le due teorie del pregiudizio alla concorrenza da essa addotte, è sufficiente rilevare che, poiché la thyssenkrupp non ha dimostrato il fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, ai punti 564 e 565 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse distinto gli elementi sui quali si basano queste due teorie, tale argomento dev’essere respinto in quanto inoperante.

213

Stanti tali circostanze, la seconda censura della thyssenkrupp dev’essere respinta in quanto infondata.

214

Per quanto riguarda la terza e ultima censura, si deve constatare che, poiché l’argomento della thyssenkrupp riprodotto al punto 567 di detta sentenza ed esaminato ai punti 567 e 568 di quest’ultima, verteva unicamente sulla questione se la valutazione da parte della Commissione degli elementi atti a dimostrare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante dovesse essere effettuata in modo diverso rispetto alla valutazione degli altri effetti non coordinati, non può addebitarsi al Tribunale di non aver proceduto a una sua propria analisi della valutazione economica della Commissione allorché intendeva proprio rispondere a tale argomento.

215

Infatti, al punto 568 di detta sentenza, il Tribunale ha evidenziato, da un lato, che «per quanto riguarda il mercato della TP, la Commissione ha valutato gli incentivi della AM per contrastare un aumento dei prezzi dell’entità risultante dalla concentrazione progettata, prendendo segnatamente in considerazione elementi di natura economica, quali la struttura oligopolistica del mercato, la scarsa volontà dei clienti di aumentare la loro dipendenza dalla AM, il fatto che contrastare un aumento dei prezzi avrebbe comportato una diminuzione dei prezzi su tutti i volumi e l’assenza di capacità di riserva della AM (punti 1288 e 1289)». Dall’altro, «quanto al mercato dell’ECCS, la Commissione ha valutato gli incentivi della AM per compensare un siffatto aumento, basandosi in particolare sulla struttura oligopolistica del mercato e su un’analisi dei documenti interni della ricorrente che mostravano, secondo quest’ultima, il probabile comportamento di AM su tale mercato (punti da 1294 a 1297)». Inoltre, poiché la thyssenkrupp non ha dimostrato che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto ai punti 567 e 568 della sentenza impugnata, le sue censure relative al punto 566 di tale sentenza sono inoperanti.

216

In tali circostanze, la terza e ultima censura della thyssenkrupp dev’essere respinta in quanto infondata. Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo di impugnazione è respinta.

Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

217

Con la sua prima censura, la thyssenkrupp afferma che il Tribunale ha frainteso il contenuto della prima censura della quinta parte del terzo motivo del ricorso in primo grado e non ha correttamente definito i criteri pertinenti per valutare se la TSE potesse essere qualificata come «importante forza concorrenziale».

218

Infatti, con tale censura, la thyssenkrupp afferma di aver sostenuto, dinanzi al Tribunale, che, nella decisione controversa, la Commissione non aveva né indicato il criterio giuridico applicabile ai fini della qualificazione della TSE come «importante forza concorrenziale» né analizzato se la situazione in questione rientrasse in uno dei due casi descritti ai punti 37 e 38 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali. Secondo la thyssenkrupp, la Commissione ha semplicemente affermato, al punto 965 di tale decisione, che, prima della concentrazione progettata, la TSE era un’importante forza concorrenziale, anche al di là di quanto potrebbe suggerire la sua attuale quota di mercato, in particolare perché essa progettava attivamente di estendere la sua presenza sul mercato rilevante.

219

In tale contesto, al punto 463 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato in modo molto ampio la nozione di «importante forza concorrenziale» e sarebbe quindi incorso in un errore di diritto nel ritenere, di conseguenza, che tale nozione consentisse di tener conto delle situazioni in cui le quote di mercato di un’impresa forniscono solo una prima indicazione utile dell’importanza concorrenziale degli operatori del mercato.

220

Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto degli insegnamenti derivanti dal punto 174 della sentenza del 28 maggio 2020, CK Telecoms UK Investments/Commissione (T‑399/16, EU:T:2020:217), secondo cui «un’importante forza concorrenziale» deve distinguersi dai suoi concorrenti in termini di conseguenze sulla concorrenza, altrimenti qualsiasi impresa su un mercato oligopolistico che eserciti una pressione concorrenziale potrebbe essere qualificata come «importante forza concorrenziale».

221

Con la sua seconda censura, la thyssenkrupp adduce sei argomenti principali.

222

Sotto un primo profilo, la valutazione operata dal Tribunale nell’ambito del suo esame della seconda censura della quinta parte del terzo motivo del ricorso in primo grado sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe effettuato un controllo giurisdizionale effettivo. In particolare, la thyssenkrupp ritiene che, segnatamente ai punti 476, 478, 484 e 486 della sentenza impugnata, il Tribunale si sia limitato a ripetere e a descrivere la valutazione della Commissione contenuta nella decisione controversa e non abbia fornito ragioni che consentano di comprendere se esso abbia ritenuto che gli argomenti e gli elementi di prova presentati dalla Commissione fossero sufficienti a suffragare le constatazioni effettuate da quest’ultima, secondo le quali, in sostanza, la TSE realizza investimenti superiori alla media e si concentra sull’aumento della sua quota di mercato nel settore dell’Auto HDG.

223

Sotto un secondo profilo, la thyssenkrupp ritiene che il Tribunale abbia erroneamente reputato, al punto 477 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda gli elementi di prova prodotti per dimostrare che anche altri fornitori di Auto HDG realizzavano, nello stesso momento, investimenti analoghi a quelli realizzati dalla TSE in detto settore, occorresse privilegiare le dichiarazioni di tali fornitori rilasciate nell’ambito dell’indagine di mercato della Commissione rispetto alle prove prodotte dalla thyssenkrupp e dalla TSE.

224

Sotto un terzo profilo, ai punti 478 e 485 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe fatto erroneamente riferimento al punto 1079 della decisione controversa ai fini del suo esame della valutazione della Commissione relativa alla questione se la TSE potesse essere qualificata come «importante forza concorrenziale». Orbene, tale punto della decisione non avrebbe alcun rapporto con tale valutazione.

225

Sotto un quarto profilo, la thyssenkrupp ritiene che il punto 482 della sentenza impugnata sia viziato da una motivazione contraddittoria. Da un lato, in tale punto 482, il Tribunale avrebbe constatato che la Commissione non era incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che i dati di natura economica forniti dalla thyssenkrupp e dalla TSE, vertenti sull’evoluzione della quota di mercato della TSE nel corso degli anni dal 2012 al 2017, non fossero determinanti ai fini della qualificazione di tale società come «importante forza concorrenziale», in particolare, in quanto, come risultava dal punto 901 della decisione controversa, dopo gli investimenti realizzati, taluni attivi della TSE avrebbero verosimilmente iniziato la produzione modernizzata non prima degli anni dal 2019 al 2021.

226

Dall’altro lato, al suddetto punto 482, il Tribunale avrebbe ritenuto che, come risultava dal punto 901 della decisione controversa, la Commissione non avesse supposto che, negli anni 2019-2021, la quota di mercato della TSE sarebbe aumentata.

227

In tale contesto, la thyssenkrupp precisa che, se la Commissione ha ritenuto che la quota di mercato della TSE non fosse aumentata in modo significativo in passato perché alcuni dei suoi attivi non avevano ancora iniziato la produzione modernizzata, essa avrebbe dovuto supporre che la quota di mercato della TSE sarebbe aumentata appena sarebbe iniziata la produzione modernizzata. In caso contrario, non esisterebbe alcun argomento che consenta alla Commissione di qualificare la TSE come «importante forza concorrenziale».

228

Inoltre, secondo la thyssenkrupp, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’argomento di tale società secondo cui un aumento della competitività della TSE dopo l’avvio della produzione modernizzata non poteva essere presunto senza tener conto degli effetti degli investimenti contemporanei e paralleli, equivalenti e noti, realizzati dai concorrenti della TSE.

229

Sotto un quinto profilo, la thyssenkrupp afferma che, al punto 487 della sentenza impugnata, il Tribunale ha omesso di esaminare in modo indipendente il suo argomento secondo cui, in sostanza, gli investimenti della TSE miravano solo a raggiungere quelli dei suoi concorrenti. In tale contesto, il Tribunale avrebbe inoltre snaturato il punto 897 della decisione controversa constatando che la thyssenkrupp e la TSE avrebbero ammesso di non disporre di elementi di prova per suffragare la loro affermazione. Infatti, la thyssenkrupp e la TSE avrebbero semplicemente riconosciuto che il fatto sul quale esse si basavano al riguardo non era stato espressamente indicato negli elementi di prova prodotti da queste due imprese. Inoltre, il Tribunale non avrebbe proceduto ad un esame degli elementi di prova di cui disponeva.

230

Sotto un sesto profilo, la thyssenkrupp afferma che, al punto 490 della sentenza impugnata, il Tribunale aveva respinto il suo argomento secondo cui la Commissione aveva ignorato elementi di prova prodotti dalla thyssenkrupp e dalla TSE volti a dimostrare che un certo numero di clienti e di concorrenti non condividevano la qualificazione della TSE come «importante forza concorrenziale», senza procedere ad una sua propria analisi e senza precisare i punti della decisione controversa relativi all’esame, da parte della Commissione, di tali elementi di prova.

231

La Commissione contesta l’argomento della thyssenkrupp.

– Giudizio della Corte

232

Per quanto riguarda la prima censura della thyssenkrupp, vertente, in sostanza, sul fatto che il Tribunale ha frainteso il contenuto della prima censura della quinta parte del terzo motivo del ricorso in primo grado e non ha correttamente definito i criteri pertinenti per valutare se la TSE potesse essere qualificata come «importante forza concorrenziale», occorre, in primo luogo, rilevare che, ai punti da 454 a 464 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la prima censura della quinta parte del terzo motivo del ricorso in primo grado.

233

Ai punti da 454 a 458 di tale sentenza, il Tribunale ha illustrato l’argomento della thyssenkrupp. Da tali punti risulta, in sostanza, che, con la prima censura della quinta parte del terzo motivo del ricorso in primo grado, tale società sosteneva che, ai punti 883 e seguenti della decisione controversa, la Commissione non aveva applicato correttamente i criteri che consentivano di definire che cosa costituisca un’«importante forza concorrenziale» enunciati ai punti 37 e 38 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali.

234

Orbene, come risulta dai punti da 100 a 102 del ricorso in primo grado, la thyssenkrupp faceva effettivamente riferimento alle due ipotesi descritte ai punti 37 e 38 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali quali criteri pertinenti, e riteneva che, nella decisione controversa, la Commissione non avesse esaminato l’applicabilità dei criteri della nozione di «importante forza concorrenziale».

235

Ne consegue quindi che il Tribunale non ha frainteso il contenuto della prima censura della quinta parte del terzo motivo del ricorso in primo grado.

236

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della thyssenkrupp secondo la quale, in sostanza il Tribunale, da un lato, non ha correttamente definito i criteri pertinenti per determinare se la TSE potesse essere qualificata come «importante forza concorrenziale» e, dall’altro, ha erroneamente interpretato in modo molto ampio, al punto 463 della sentenza impugnata, la nozione di «importante forza concorrenziale», occorre rilevare che, ai punti 460 e 461 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato il contenuto dei punti 37 e 38 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali che introducono tale nozione.

237

Al punto 462 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che le due ipotesi esposte ai punti 37 e 38 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali secondo le quali, da un lato, un’impresa entrata recentemente sul mercato interessato può esercitare nel futuro una significativa pressione concorrenziale sulle altre imprese operanti su tale mercato e, dall’altro, un’impresa con una quota di mercato relativamente modesta può rappresentare, ciononostante, un’importante forza concorrenziale se dispone di prodotti in fase di sviluppo promettenti, sono solo esempi di situazioni in cui può presentarsi un’importante forza concorrenziale.

238

Inoltre, al punto 463 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, come si evince dal punto 37 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, la nozione di «importante forza concorrenziale» consentisse di tener conto delle situazioni in cui le quote di mercato di un’impresa potrebbero portare a sottostimare la sua importanza sotto il profilo della concorrenza. Secondo il Tribunale, detta nozione è compatibile con il punto 14 di tali orientamenti, secondo il quale le quote di mercato, benché pertinenti, offrono solo una prima utile indicazione dell’importanza concorrenziale degli operatori del mercato. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che spetti alla Commissione effettuare un’analisi approfondita delle condizioni di concorrenza tenendo conto anche di fattori diversi dalle quote di mercato, quali gli effetti della concentrazione sulla concorrenza tra le parti e le possibili reazioni di clienti e di concorrenti.

239

In tale contesto, ai punti da 464 a 466 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che la Commissione aveva effettuato una siffatta analisi dettagliata della concorrenza tra le parti della concentrazione progettata e del vincolo concorrenziale esercitato dalla TSE sul mercato dell’Auto HDG. Il Tribunale ha quindi ritenuto che tale istituzione avesse analizzato il ruolo e le capacità specifiche della TSE, la sua posizione rispetto ad altri operatori e avesse constatato che la TSE si discostava dalla maggior parte di tali altri operatori.

240

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una lettura combinata dei punti 26, 37 e 38 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, l’eliminazione di un’«importante forza concorrenziale» è, in linea di principio, uno dei fattori che possono influire sulla probabilità che una concentrazione comporti effetti non coordinati significativi e che consentono così di valutare, in particolare, se tale concentrazione comporti l’eliminazione di importanti vincoli concorrenziali reciprocamente esercitati dalle imprese partecipanti alla concentrazione (sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 160).

241

Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che la nozione di «importante forza concorrenziale» non può essere applicata esclusivamente a imprese che esercitino una concorrenza particolarmente aggressiva in materia di prezzi e che costringano i loro concorrenti sul mercato ad allinearsi ai loro prezzi, o a imprese la cui politica dei prezzi potrebbe modificare in modo significativo le dinamiche concorrenziali sul mercato interessato (sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 166).

242

Pertanto, la Corte ha già ritenuto che, per qualificare un’impresa come «importante forza concorrenziale», sia sufficiente, come esposto al punto 37 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, che essa eserciti sul processo concorrenziale un’influenza maggiore di quanto farebbero pensare le sue quote di mercato o altri sistemi di misurazione similari (sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 167).

243

In tali circostanze, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto quando ha definito i criteri pertinenti per determinare se la TSE potesse essere qualificata come «importante forza concorrenziale», ha interpretato la nozione di «importante forza concorrenziale», ritenendo che essa comprendesse anche situazioni in cui le quote di mercato potevano portare a sottostimare l’importanza di un’impresa e ha ritenuto che spettasse alla Commissione effettuare un’analisi approfondita delle condizioni di concorrenza tenendo conto anche di altri fattori, quali gli effetti della concentrazione sulla concorrenza tra le parti interessate e le possibili reazioni di clienti e di concorrenti.

244

La prima censura deve quindi essere respinta in quanto infondata.

245

La seconda censura comprende sei argomenti principali.

246

Per quanto riguarda il primo argomento addotto nell’ambito della seconda censura, di cui al punto 222 della presente sentenza, occorre ricordare che la portata del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della Commissione di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalla ricorrente e in considerazione di tutti gli elementi pertinenti forniti da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 48).

247

La portata del controllo esercitato dal Tribunale è quindi limitata dai motivi dedotti dalla ricorrente, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico.

248

Orbene, da un lato, dal punto 468 della sentenza impugnata, non contestato dalla thyssenkrupp, risulta che tale società si è limitata, in primo grado, ad affermare di non comprendere chiaramente su quali elementi di prova la Commissione si è basata per ritenere che la TSE avesse realizzato investimenti superiori alla media e si fosse concentrata sull’aumento della sua quota di mercato nel settore dell’Auto HDG. Inoltre, la thyssenkrupp ha addebitato alla Commissione di aver respinto, al punto 896 della decisione controversa, gli elementi di prova prodotti dalla thyssenkrupp e dalla TSE per dimostrare che anche altri fornitori di Auto HDG stavano realizzando investimenti analoghi a quelli della TSE in tale settore, per il motivo che tali elementi di prova contraddicevano le risposte dei fornitori stessi e dei clienti in detto settore.

249

Esaminando tali censure ai punti da 475 a 479 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, contrariamente a quanto sosteneva la thyssenkrupp, la decisione controversa contenesse una serie di indizi che dimostrava che la TSE aveva realizzato investimenti superiori alla media nell’Auto HDG e si era concentrata sull’aumento della sua quota di mercato nel settore dell’Auto HDG. In particolare, al punto 476 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che non si potesse addebitare alla Commissione di non aver citato gli elementi di prova sui quali essa si era basata, dal momento che, come risulta segnatamente dai punti da 884 a 892, 948 e 954 della decisione controversa, essa si era basata sui documenti interni della thyssenkrupp e della TSE, nonché sulle risposte dei concorrenti e dei clienti nell’ambito dell’indagine di mercato da essa condotta.

250

Inoltre, ai punti 477 e 478 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, per quanto riguarda la censura della thyssenkrupp secondo cui la Commissione non avrebbe potuto respingere, al punto 896 della decisione controversa, gli elementi di prova della thyssenkrupp e della TSE volti a dimostrare che anche altri fornitori di Auto HDG stavano realizzando investimenti analoghi a quelli della TSE, la Commissione aveva indicato, a tale punto 896, che essa si era basata sulla sua indagine di mercato per respingerli.

251

Dall’altro lato, ai punti da 484 a 486 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato le censure della thyssenkrupp secondo le quali la Commissione non avrebbe confrontato gli investimenti della TSE con quelli dei suoi concorrenti né avrebbe preso in considerazione le spese in ricerca e sviluppo o i piani di strategia interna di detti concorrenti.

252

Tuttavia, dai punti da 484 a 486 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha esaminato tali censure e ha rilevato che, nel caso di specie, la Commissione aveva proceduto, ai punti da 883 a 966 della decisione controversa, ad un’analisi dettagliata del ruolo, della posizione e delle capacità specifiche della TSE rispetto ad altri operatori del mercato interessato e ha constatato che la TSE si discostava dalla maggior parte di tali altri operatori. Ai punti 485 e 486 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che, ai fini della sua analisi, la Commissione aveva preso in considerazione, segnatamente, gli investimenti e i piani di espansione di quattro concorrenti della TSE.

253

In tali circostanze, la critica formulata dalla thyssenkrupp nei confronti dei punti 476, 478, 484 e 486 della sentenza impugnata è infondata.

254

Per quanto riguarda il secondo argomento addotto nell’ambito della seconda censura, di cui al punto 223 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che la thyssenkrupp non ha dimostrato per quale ragione il Tribunale non avrebbe dovuto privilegiare le dichiarazioni dei fornitori diversi dalla TSE laddove, come rilevato dalla Commissione, essi si trovavano in una posizione migliore rispetto alla thyssenkrupp per commentare i propri piani di investimento.

255

Pertanto, tale argomento della thyssenkrupp deve essere respinto in quanto infondato.

256

Per quanto riguarda il terzo argomento addotto nell’ambito della seconda censura, di cui al punto 224 della presente sentenza, occorre rilevare, da un lato, che, al punto 478 della sentenza impugnata, il Tribunale mira a rispondere all’argomento con cui la thyssenkrupp addebita alla Commissione di non aver citato le prove sulle quali essa si era basata per qualificare la TSE come «importante forza concorrenziale».

257

Orbene, la thyssenkrupp non contesta la valutazione del Tribunale, al punto 479 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione non era stata in grado di basarsi su una serie di indizi di fatto esatti, attendibili e concordanti, atti a suffragare le conclusioni che erano state tratte a tal proposito ai punti da 883 a 966 della decisione controversa.

258

Dall’altro lato, con il punto 485 della sentenza impugnata, il Tribunale mira a rispondere all’argomento della thyssenkrupp secondo cui la Commissione non ha proceduto ad un confronto degli investimenti della TSE con quelli dei concorrenti di quest’ultima ai fini della qualificazione della TSE come «importante forza concorrenziale».

259

Orbene, anche supponendo che il Tribunale non dovesse fare riferimento al punto 1079 della decisione controversa, dal momento che quest’ultimo non fa parte della sezione di tale decisione dedicata specificamente alla questione se la TSE costituisca un’importante forza concorrenziale, occorre rilevare che, in ogni caso, il Tribunale si è basato su altri punti di detta decisione che dimostrano che la Commissione aveva effettivamente proceduto a tale confronto.

260

Infatti, dal punto 484 della sentenza impugnata risulta che, ai punti da 883 a 966 della decisione controversa, la Commissione ha analizzato il ruolo e le capacità specifiche della TSE, la posizione della TSE rispetto ad altri operatori del mercato e ha constatato che la TSE si discostava dalla maggior parte di tali altri operatori.

261

Orbene, dal punto 896 di tale decisione, esaminato dal Tribunale al punto 477 di tale sentenza, si evince che la Commissione aveva analizzato l’affermazione delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata secondo la quale i concorrenti della TSE effettuavano a loro volta investimenti paragonabili a quelli della TSE e che essa aveva constatato che tale affermazione era contraddetta dalle informazioni che aveva ricevuto da tali concorrenti e da consumatori dei prodotti di cui trattasi.

262

In tali circostanze, l’argomento della thyssenkrupp dev’essere respinto in quanto inoperante.

263

Per quanto riguarda il quarto argomento addotto nell’ambito della seconda censura, di cui ai punti da 225 a 228 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che tale argomento verte su un punto della motivazione formulato ad abundantiam della sentenza impugnata. Orbene, dal momento che censure dirette contro elementi ultronei della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 96 e giurisprudenza ivi citata), tale argomento dev’essere respinto in quanto inoperante.

264

Per quanto riguarda il quinto argomento addotto nell’ambito della seconda censura, di cui al punto 229 della presente sentenza, occorre ritenere che, anche supponendo che il Tribunale, al punto 487 della sentenza impugnata, non abbia correttamente riassunto il punto 897 della decisione controversa, un siffatto errore sarebbe irrilevante ai fini dell’affermazione della thyssenkrupp secondo cui il Tribunale ha omesso di esaminare in modo indipendente la sua affermazione secondo la quale gli investimenti della TSE miravano solo a raggiungere quelli dei suoi concorrenti. Infatti, al punto 488 di tale sentenza, non contestato dalla thyssenkrupp, il Tribunale ha rilevato che, in ogni caso, la Commissione aveva respinto tale affermazione ai punti da 920 a 932 della decisione controversa e che nessun elemento di prova contraria sufficientemente convincente era stato prodotto dalla thyssenkrupp per privare di plausibilità le valutazioni effettuate dalla Commissione nei suddetti punti.

265

Stanti tali circostanze, il quinto argomento addotto nell’ambito della seconda censura, di cui al punto 229 della presente sentenza, deve essere respinto.

266

Per quanto riguarda il sesto argomento addotto nell’ambito della seconda censura, di cui al punto 230 della presente sentenza, occorre constatare che detto argomento della thyssenkrupp si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.

267

Come risulta dai punti 473 e 490 della sentenza impugnata, che contengono una sintesi delle censure della thyssenkrupp, tale società si è limitata ad affermare dinanzi al Tribunale che la Commissione aveva ignorato detti elementi di prova. Tale circostanza è confermata dalla lettura del punto 107 del ricorso in primo grado.

268

In tale contesto, al punto 490 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato in modo preciso tale censura e, facendo riferimento ai punti da 883 a 966 della decisione controversa, ha constatato che, contrariamente a quanto sostiene la thyssenkrupp, la Commissione, nell’ambito del suo esame dell’insieme degli elementi di prova messi a sua disposizione, aveva preso in considerazione tali elementi di prova, ma aveva ritenuto che essi non fossero sufficientemente convincenti per modificare la sua valutazione al riguardo.

269

Pertanto, non può addebitarsi al Tribunale di non aver esso stesso valutato gli elementi di prova addotti dalle imprese partecipanti alla concentrazione progettata o di non aver precisato in quali punti della decisione controversa la Commissione aveva esaminato tali elementi di prova.

270

In tali circostanze, occorre respingere la seconda censura della seconda parte del terzo motivo di impugnazione in quanto infondata.

271

Pertanto, la seconda parte del terzo motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla terza parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

272

La thyssenkrupp afferma che, contrariamente agli insegnamenti derivanti dai punti 227 e seguenti della sentenza del 28 maggio 2020, CK Telecoms UK Investments/Commissione (T‑399/16, EU:T:2020:217), il Tribunale non ha preteso dalla Commissione che essa dimostrasse un grado particolare di prossimità tra la thyssenkrupp e la TSE, sia quanto al mercato Auto HDG sia quanto al mercato dell’acciaio destinato all’imballaggio. Secondo la thyssenkrupp, tale giudice ha quindi proceduto a un’interpretazione e ad un’applicazione erronee della nozione di «diretti (close) concorrenti» di cui al punto 28 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali.

273

Sotto un primo profilo, al punto 532 della sentenza impugnata, che chiude la sezione relativa all’Auto HDG, il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla constatazione della Commissione secondo cui la thyssenkrupp e la TSE sono «diretti (close) concorrenti» e non concorrenti «particolarmente» stretti. Orbene, l’approccio seguito dal Tribunale ai punti 513, 520 e 521 della sentenza impugnata dimostrerebbe che il Tribunale non ha preteso che la Commissione dimostrasse che queste due società erano concorrenti particolarmente stretti.

274

Sotto un secondo profilo, in tutta la sezione della sentenza impugnata relativa all’acciaio destinato all’imballaggio e, in particolare, ai punti da 740 a 745 e da 750 a 752 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe qualificato le imprese partecipanti alla concentrazione progettata come concorrenti «diretti (close)». In particolare, dalle valutazioni del Tribunale di cui ai punti 735, 739, 747 e 751 di detta sentenza risulterebbe chiaramente che il Tribunale non riconosce che la prossimità della concorrenza, ai sensi dei punti 28 e seguenti degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, richieda un grado particolare di prossimità. Da tali punti della sentenza impugnata risulterebbe quindi che il Tribunale non ha applicato il criterio appropriato di un grado particolare di prossimità della concorrenza.

275

La Commissione contesta sia la ricevibilità che la fondatezza dell’argomento della thyssenkrupp.

276

Nella sua replica, la thyssenkrupp obietta che tale parte è ricevibile, da un lato, per il motivo che, pur non avendo essa utilizzato i termini «concorrenti particolarmente stretti» nel suo ricorso in primo grado, si evincerebbe, in particolare, dal punto 161 di quest’ultimo, che essa ha fatto riferimento al punto 28 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali nonché al fatto che la Commissione non ha applicato il criterio corretto consistente nel determinare se le imprese partecipanti alla concentrazione progettata offrissero prodotti che un gran numero di clienti considerava la loro prima o la loro seconda scelta, circostanza che rivelerebbe un particolare grado di prossimità della concorrenza. Dall’altro lato, tale problematica sarebbe stata sollevata dalla thyssenkrupp all’udienza dinanzi al Tribunale.

– Giudizio della Corte

277

A tal riguardo, occorre ricordare, come rilevato al punto 123 della presente sentenza, che, conformemente all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non aveva dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era investito il Tribunale.

278

Orbene, nel caso di specie, dal ricorso in primo grado, in particolare dal punto 161 di quest’ultimo, risulta che, sebbene la thyssenkrupp abbia fatto riferimento al punto 28 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, resta il fatto che tale società non ha addebitato alla Commissione di essere incorsa in un errore in quanto, ai fini della determinazione della prossimità della thyssenkrupp e della TSE, tale istituzione avrebbe applicato un criterio meno rigido rispetto a quello secondo cui queste due imprese dovevano essere qualificate come «concorrenti particolarmente stretti». La thyssenkrupp, in realtà, si è limitata ad affermare che la valutazione quanto all’esistenza di una prossimità della concorrenza consisteva essenzialmente in una valutazione economica del grado di sostituibilità dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione progettata e che i quesiti posti dalla Commissione ai clienti al fine di determinare la prossimità concorrenziale tra le imprese partecipanti alla concentrazione progettata erano errati.

279

Per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp secondo cui, all’udienza dinanzi al Tribunale, detta società ha espressamente dichiarato, con riferimento alla sentenza del 28 maggio 2020CK Telecoms UK Investments/Commissione (T‑399/16, EU:T:2020:217), che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che la thyssenkrupp e la TSE sono «concorrenti particolarmente stretti», per quanto riguarda sia il mercato Auto HDG che il mercato dell’acciaio destinato all’imballaggio, è sufficiente constatare che la thyssenkrupp non ha prodotto alcuna prova che possa suffragare detto argomento.

280

Ne consegue che la terza parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

281

Pertanto, la terza parte del terzo motivo di impugnazione è respinta.

Sulla quarta parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

282

Sotto un primo profilo, la thyssenkrupp addebita, in sostanza, al Tribunale di non aver esaminato, ai punti da 279 a 287 della sentenza impugnata, l’argomento di tale società esposto ai punti da 63 a 68 del ricorso in primo grado. Secondo detta società, il Tribunale si è limitato a riprendere gli elementi di prova sui quali si era basata la Commissione nella decisione controversa.

283

Sotto un secondo profilo, la thyssenkrupp contesta in sostanza al Tribunale di aver confermato, in particolare al punto 285 della sentenza impugnata, le valutazioni della Commissione secondo le quali gli aumenti di prezzo dopo la concentrazione progettata sarebbero dovuti solo alla minaccia di ritorsioni da parte dell’entità risultante da tale concentrazione nel caso in cui la AM non si adeguasse agli aumenti di prezzo. Secondo la thyssenkrupp, senza constatare effetti coordinati, tale approccio consentirebbe alla Commissione di constatare l’esistenza di ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva in tutte le operazioni di concentrazione. La thyssenkrupp precisa che tutte le entità coinvolte in una fusione sarebbero infatti incentivate ad aumentare i prezzi se potessero minacciare in modo credibile ritorsioni nei confronti dei rivali che non vi si adeguassero.

284

Sotto un terzo profilo, la thyssenkrupp addebita al Tribunale di essersi limitato, ai punti 611, 612, 615, 617 e 619 della sentenza impugnata, senza procedere a una sua propria analisi della questione se la AM fosse un’alternativa praticabile per gli acquirenti di TP o di ECCS, a riassumere la decisione controversa, constatando che l’analisi economica della Commissione era «coerente», «molto plausibile» e «solida».

285

Inoltre, secondo la thyssenkrupp, la valutazione del Tribunale di cui al punto 615 della sentenza impugnata e vertente sull’eventuale comportamento della AM dopo un aumento di prezzo da parte dell’entità risultante dalla concentrazione è erronea in quanto il Tribunale ha trascurato il fatto che un concorrente vedrebbe aumentare la sua domanda solo se non seguisse l’aumento (ipotetico) dei prezzi dell’entità risultante dalla concentrazione.

286

Peraltro, la thyssenkrupp addebita al Tribunale di aver omesso di valutare, ai punti 613 e seguenti della sentenza impugnata, quali capacità di riserva potessero essere considerate «sufficienti».

287

La Commissione contesta l’argomento della thyssenkrupp.

– Giudizio della Corte

288

Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura della thyssenkrupp secondo cui il Tribunale non ha esaminato, ai punti da 279 a 287 della sentenza impugnata, l’argomento di tale società esposto ai punti da 63 a 68 del ricorso in primo grado, occorre constatare che tale censura risulta da una lettura erronea della sentenza impugnata.

289

L’argomento della thyssenkrupp di cui ai punti da 63 a 68 del ricorso in primo grado e riassunto ai punti 270 e 271 della sentenza impugnata è respinto ai punti da 282 a 290 di tale sentenza. In particolare, come risulta dai punti 282, 283, 285 e da 287 a 289 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che la Commissione si era basata su vari elementi di prova, sul comportamento reale ed effettivo della AM sul mercato Auto HDG nonché sui dati di natura economica forniti dalla thyssenkrupp e dalla TSE per dimostrare che la AM non sarebbe stata incentivata a reagire con un aumento della sua produzione agli aumenti di prezzo dell’entità risultante dalla concentrazione progettata. Inoltre, come risulta dal punto 288 della sentenza impugnata, il Tribunale ha approvato le conclusioni della Commissione basandosi su un suo proprio esame di detti elementi di prova.

290

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp, vertente, in sostanza, sul fatto che, in particolare al punto 285 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente confermato le conclusioni della Commissione secondo cui gli aumenti di prezzo dopo la concentrazione progettata sarebbero dovuti solo alla minaccia di ritorsioni da parte dell’entità risultante da tale concentrazione nel caso in cui la AM non si adeguasse agli aumenti di prezzo, occorre constatare che tale argomento si basa parimenti su una lettura erronea della sentenza impugnata.

291

Da un lato, come risulta dal punto 266 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato l’argomento della thyssenkrupp secondo cui la Commissione aveva concluso, implicitamente, per l’esistenza di effetti orizzontali coordinati, in quanto, secondo tale istituzione, la AM coordinava i suoi prezzi con l’entità risultante dalla concentrazione progettata e tale entità teneva conto di detto coordinamento nell’adottare le proprie decisioni tariffarie dopo la concentrazione progettata. Ai punti 268 e 269 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto tale argomento della thyssenkrupp e ha constatato, in sostanza, che la Commissione non aveva menzionato, neppure implicitamente, una qualsivoglia esistenza di effetti orizzontali coordinati tra la AM e l’entità risultante da tale concentrazione.

292

Dall’altro lato, ai punti da 282 a 290 della medesima sentenza, il Tribunale ha respinto l’argomento della thyssenkrupp secondo cui, in sostanza, la decisione controversa è viziata da un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda gli elementi di prova presi in considerazione per dimostrare l’assenza di incentivi da parte della AM per esercitare un vincolo su un aumento dei prezzi dopo l’operazione di concentrazione progettata, malgrado enormi capacità a sua disposizione.

293

Nell’ambito della sua valutazione, il Tribunale non ha affatto constatato che gli aumenti di prezzo dopo la concentrazione progettata sarebbero dovuti solo alla minaccia di ritorsioni da parte dell’entità risultante da tale concentrazione nel caso in cui la AM non si adeguasse agli aumenti di prezzo.

294

In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp di cui ai punti da 284 a 286 della presente sentenza, occorre rilevare che, per quanto riguarda i punti 611, 612, 615, 617 e 619 della sentenza impugnata, essi riguardano l’esame da parte del Tribunale della terza parte del quarto motivo del ricorso in primo grado, relativa ad un errore di diritto e ad errori manifesti di valutazione circa le possibilità per i clienti di cambiare fornitore nel SEE.

295

Dai punti da 611 a 620 della sentenza impugnata risulta con sufficiente chiarezza che, contrariamente a quanto sostiene la thyssenkrupp, il Tribunale non solo ha respinto la censura di tale società secondo cui la Commissione non aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che, dopo la concentrazione progettata, la AM non sarebbe stata un’alternativa praticabile per gli acquirenti di TP o di ECCS, ma ha anche proceduto a una sua propria valutazione delle conclusioni della Commissione.

296

Infatti, dopo aver constatato, in particolare ai punti 612 e 616 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda tanto per il mercato di TP che per quello di ECCS, la Commissione aveva corroborato la sua analisi prospettica degli incentivi della AM per contrastare un eventuale aumento dei prezzi dell’entità risultante dalla concentrazione progettata, il Tribunale ha anzitutto proceduto, al punto 614 di tale sentenza, a una verifica della questione se tale analisi fosse conforme ai punti da 32 a 35 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, figuranti sotto il titolo «È poco probabile che i concorrenti aumentino la loro produzione se i prezzi aumentano». Al termine del suo esame, esso ha ritenuto che l’aumento della produzione fosse improbabile, in particolare, quando i concorrenti avevano vincoli di capacità, come avviene nel caso di specie con la AM riguardo alla TP.

297

Inoltre, come risulta dal punto 615 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’analisi prospettica della Commissione e ha constatato che era molto probabile che, di fronte ad un eventuale aumento dei prezzi da parte dell’entità risultante dalla concentrazione progettata, anche i clienti che avessero tentato di rivolgersi ad un concorrente, come la AM – che è l’unico altro operatore importante sul mercato di cui trattasi – si sarebbero trovati a far fronte ad aumenti di prezzo.

298

Infatti, secondo il Tribunale, quando un tale concorrente vede aumentare la domanda dei suoi prodotti, è a sua volta indotto unilateralmente ad aumentare i prezzi e non a mantenerli costanti o a diminuirli per conquistare nuovi clienti, poiché ciò sarebbe contrario all’ottimizzazione dei suoi utili. Pertanto, il Tribunale ha approvato l’analisi prospettica della Commissione in quanto coerente e molto plausibile e, contrariamente a quanto sostiene la thyssenkrupp, non si può addebitare al Tribunale di aver determinato erroneamente, al punto 615 della sentenza impugnata, l’eventuale comportamento della AM in caso di aumento dei prezzi da parte dell’entità risultante dalla concentrazione progettata, tenuto conto, in particolare, dei vincoli di capacità di tale società, invocati al punto 613 di tale sentenza.

299

Inoltre, al punto 617 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il ragionamento, esposto ai punti 612 e seguenti di tale sentenza, relativo al mercato della TP si applicasse, in sostanza, anche al mercato dell’ECCS. Esso ha quindi confermato che l’analisi prospettica della Commissione, secondo la quale la AM non sarebbe stata incentivata a contrastare un eventuale aumento dei prezzi dell’ECCS dopo l’operazione di concentrazione progettata, ma piuttosto a seguirlo e a beneficiarne, era infatti altrettanto coerente e molto plausibile, tenuto conto anche del fatto che la struttura oligopolistica del mercato dell’ECCS sarebbe probabilmente ulteriormente rafforzata a seguito di tale concentrazione.

300

Infine, il Tribunale ha ritenuto, al punto 619 della sentenza impugnata, che l’analisi prospettica della Commissione, effettuata ai punti 1288 e 1289 nonché ai punti 1294 e seguenti della decisione controversa, fosse effettivamente fondata su una solida analisi economica della reazione della AM nei confronti di un eventuale aumento dei prezzi dell’entità risultante dalla concentrazione sui mercati della TP e dell’ECCS.

301

In tali circostanze, non può addebitarsi al Tribunale di non aver proceduto ad una sua propria analisi della valutazione della Commissione relativa alla questione se la AM sia un’alternativa praticabile per gli acquirenti di TP o di ECCS. Tale censura della thyssenkrupp risulta quindi da una lettura erronea della sentenza impugnata.

302

Non si può neppure addebitare al Tribunale di aver omesso di valutare, ai punti 613 e seguenti della sentenza impugnata, le capacità di riserva che potevano essere considerate «sufficienti». A tal riguardo, è sufficiente rilevare, da un lato, che né dal punto 136 del ricorso in primo grado né dal punto 601 della sentenza impugnata, che riproduce l’argomento della thyssenkrupp in primo grado, risulta che tale società abbia dedotto un siffatto argomento dinanzi al Tribunale, circostanza questa che rende tale censura manifestamente irricevibile. Dall’altro lato, il Tribunale ha tenuto conto delle capacità di riserva della AM poiché, come risulta dai punti 612, 613, 618 e 619 di tale sentenza, il Tribunale ha fatto riferimento al punto 1289 della decisione controversa, che contiene una stima delle capacità di riserva dei concorrenti dell’entità risultante dalla concentrazione progettata e, in particolare, di quelle della AM.

303

Pertanto, la quarta parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla quinta parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

304

Con la sua prima censura, la thyssenkrupp addebita al Tribunale, sotto un primo profilo, di aver omesso di rilevare che non era possibile ritenere, sulla base dell’attuale strategia della TSE, che i clienti stabiliti nel SEE non costituissero un obiettivo strategico per i fornitori asiatici Posco, Hyundai Steel e Baosteel, senza chiedere direttamente a tali imprese quale fosse il loro obiettivo strategico. Sotto un secondo profilo, la thyssenkrupp ritiene che sussista una contraddizione al punto 545 della sentenza impugnata, dal momento che, in tale punto, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che la Posco, la Hyundai Steel e la Baosteel riuscissero a provvedere a una parte significativa del fabbisogno di taluni clienti e, dall’altro, che «erano gli stessi clienti ad esprimere una netta preferenza per l’approvvigionamento all’interno del SEE». Sotto un terzo profilo, la thyssenkrupp ritiene che, al punto 545 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia erroneamente preteso da tale società la dimostrazione che tutti i clienti potessero essere riforniti in larga misura da importatori. Sotto un quarto profilo, la thyssenkrupp sostiene che il Tribunale ha ignorato gli elementi di prova pertinenti, quando, al punto 545 della sentenza impugnata, ha ritenuto che le ragioni dirette a giustificare il fatto che la Fiat Chrysler Automobiles NV (in prosieguo: la «FCA») si riforniva ricorrendo alle importazioni non fossero trasponibili agli altri clienti.

305

Con la sua seconda censura, la thyssenkrupp afferma, sotto un primo profilo, che, al punto 645 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha proceduto a una sua propria analisi degli argomenti della thyssenkrupp vertenti sul fatto che la Commissione aveva attribuito un peso sproporzionato a talune dichiarazioni di clienti riguardanti restrizioni asseritamente imputabili alla volatilità della domanda, ma si è limitato a descrivere l’approccio della Commissione e a fare riferimento alle risposte fornite al questionario 13, senza fornire altre spiegazioni.

306

Sotto un secondo profilo, a parere della thyssenkrupp, al punto 646 della sentenza impugnata, il Tribunale ha invertito l’onere della prova ritenendo che la censura sollevata dalla thyssenkrupp, secondo cui la Commissione avrebbe ignorato il fatto che le parti stesse vedevano volumi significativi a clienti stabiliti al di fuori del SEE, potesse avere solo una rilevanza molto limitata per l’analisi dei mercati in questione e della reazione dei clienti stabiliti all’interno del SEE, non avendo la thyssenkrupp dimostrato il contrario.

307

Sotto un terzo profilo, la thyssenkrupp afferma, da un lato, che, al punto 647 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova di cui disponeva e che la sua motivazione è contraddittoria. Essa ritiene infatti che, sebbene il Tribunale abbia constatato che i documenti interni della thyssenkrupp, riprodotti alle immagini 200 e 201 della decisione controversa, «[corroboravano]» le constatazioni della Commissione relative all’importanza dei termini, l’interpretazione errata di tali documenti interni da parte della Commissione abbia necessariamente un’incidenza sulla valutazione di tale istituzione.

308

Dall’altro lato, per quanto riguarda la qualità delle importazioni, la thyssenkrupp ha addebitato, in sostanza, alla Commissione di aver selezionato, ai punti da 1312 a 1316 della decisione controversa, citazioni tratte dalla sua indagine di mercato e ignorato le informazioni provenienti dalle parti o da tale indagine che le contraddicevano. A tal riguardo, la thyssenkrupp ritiene che dal punto 649 della sentenza impugnata risulti che il Tribunale si sia limitato a fare riferimento alle risposte fornite al quesito 63 del questionario 4 senza procedere ad una propria analisi.

309

La Commissione contesta sia la fondatezza dell’argomento della thyssenkrupp che la ricevibilità di alcuni dei suoi argomenti.

– Giudizio della Corte

310

Per quanto riguarda la prima censura della thyssenkrupp relativa all’incidenza delle importazioni di prodotti di Auto HDG sulla concorrenza, occorre rilevare che il Tribunale ha esaminato la settima parte del terzo motivo del ricorso in primo grado ai punti da 534 a 551 della sentenza impugnata.

311

Anzitutto, ai punti da 541 a 544 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato l’addebito mosso dalla thyssenkrupp alla Commissione secondo cui tale istituzione non aveva sufficientemente esaminato la questione della misura in cui le importazioni costituirebbero un vincolo sulle imprese partecipanti dopo l’attuazione della concentrazione progettata.

312

A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, come risulta dal punto 974 della decisione controversa, l’indagine di mercato condotta dalla Commissione avesse rivelato che i futuri flussi di importazioni possibili di Auto HDG verso il SEE erano minimi e che le importazioni costituivano un vincolo limitato a causa dei fattori di natura strutturale e regolamentare, quali i tempi di esecuzione più lunghi, la mancanza di reattività degli importatori, il rischio di danneggiamento durante il trasporto, la mancanza di capacità tecniche dei fornitori stabiliti al di fuori del SEE, la mancanza di presenza commerciale nel SEE nonché le misure di difesa commerciale recentemente imposte sulle importazioni di prodotti di Auto HDG.

313

Inoltre, ai punti 545 e 546 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che il raro esempio della FCA, in quanto cliente che si rifornisce ricorrendo alle importazioni, invocato dalla thyssenkrupp, non potesse, di per sé, smentire il fatto che la grande maggioranza dei clienti del settore automobilistico non si rifornisce o si rifornisce in modo trascurabile presso fornitori stabiliti al di fuori del SEE, circostanza che sembra tale da cambiare in futuro, come risulta dai punti 974 e 981 della decisione controversa, non contestati dalla thyssenkrupp. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che uno specifico cliente automobilistico si rifornisse tramite le importazioni non significava che ciò valesse per tutti i clienti.

314

Inoltre, ai punti da 547 a 549 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’addebito mosso dalla thyssenkrupp alla Commissione secondo cui tale istituzione, senza chiedere alla Posco, alla Hyundai Steel e alla Baosteel se i clienti stabiliti nel SEE fossero il loro obiettivo strategico, al punto 1001 della decisione controversa avrebbe dedotto dalla strategia attuale della TSE la constatazione che tali clienti stabiliti nel SEE non costituivano un siffatto obiettivo per tali società.

315

A tal riguardo, sotto un primo profilo, il Tribunale ha ritenuto che dette società non concentrassero le loro strategie sui clienti nel SEE, poiché il trasporto dei prodotti su scala mondiale era difficile e oneroso. Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha constatato che la Commissione si era fondata sulla tabella n. 8 della decisione controversa, redatta sulla base dei dati forniti dalle imprese partecipanti alla concentrazione progettata, per affermare che i volumi limitati delle importazioni nel SEE indicavano che tali importazioni costituivano un vincolo limitato per i fornitori stabiliti nel SEE. Sotto un terzo profilo, il Tribunale ha ritenuto che l’indagine di mercato della Commissione avesse dimostrato che erano gli stessi clienti ad esprimere una netta preferenza per l’approvvigionamento all’interno del SEE. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, anche a voler ammettere che la Commissione non avesse dedotto dall’attuale strategia della TSE che i clienti di tale società non costituivano un obiettivo strategico per la Posco, la Hyundai Steel e la Baosteel, tale istituzione sarebbe necessariamente pervenuta alla medesima constatazione, ossia che detti clienti non costituivano un obiettivo strategico per tali società.

316

Infine, al punto 550 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la Posco riveste un’importanza minima come concorrente della thyssenkrupp e della TSE sul mercato dell’Auto HDG del SEE. Tale constatazione non è contestata dalla thyssenkrupp dinanzi alla Corte.

317

Pertanto, il Tribunale ha constatato, al punto 551 della sentenza impugnata, che, alla luce della motivazione di cui ai punti da 540 a 550 di tale sentenza, la thyssenkrupp non può validamente addebitare alla Commissione di essere incorsa, ai punti da 967 a 1033 della decisione controversa, in errori manifesti di valutazione che avrebbero inficiato la conclusione secondo cui le importazioni costituivano un vincolo concorrenziale limitato sui fornitori del SEE nel settore dell’Auto HDG all’interno del SEE.

318

In tale contesto, occorre, in primo luogo, esaminare il terzo argomento formulato nell’ambito della prima censura della thyssenkrupp, secondo cui, al punto 545 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente imposto a tale società di dimostrare che tutti i clienti potevano essere riforniti in larga misura da importatori.

319

Si deve constatare, al riguardo, che tale affermazione risulta da una lettura erronea di tale punto 545.

320

È vero che, in detto punto 545, il Tribunale ha ritenuto che «il fatto che uno specifico cliente automobilistico si rifornisca mediante le importazioni non significa che ciò valga per tutti i clienti». Tuttavia, siffatta considerazione non implica che il Tribunale abbia preteso dalla thyssenkrupp la dimostrazione che tutti i clienti potessero essere riforniti in larga misura da importatori. Infatti, il Tribunale ha precisato che, «[i]n ogni caso, un solo esempio, se non alcuni sporadici esempi, non possono, di per sé, smentire il fatto che la grande maggioranza dei clienti del settore automobilistico non si rifornisce o si rifornisce in misura trascurabile presso fornitori stabiliti al di fuori del SEE». Si deve quindi ritenere che il Tribunale abbia semplicemente precisato che da esempi isolati non poteva trarsi una conclusione generale.

321

In secondo luogo, occorre esaminare il quarto argomento formulato nell’ambito della prima censura della thyssenkrupp secondo cui, al punto 545 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ignorato gli elementi di prova pertinenti quando ha ritenuto che le ragioni volte a giustificare il fatto che la FCA si riforniva ricorrendo alle importazioni non fossero trasponibili agli altri clienti.

322

A tal riguardo, dal momento che la thyssenkrupp non contesta, nel merito, la valutazione del Tribunale contenuta al punto 545 della sentenza impugnata, secondo cui «un solo esempio, se non alcuni sporadici esempi, non possono, di per sé, smentire il fatto che la grande maggioranza dei clienti del settore automobilistico non si rifornisce o si rifornisce in misura trascurabile presso fornitori stabiliti al di fuori del SEE», occorre respingere in quanto inoperante tutto l’argomento della thyssenkrupp relativo alla FCA.

323

In terzo luogo, occorre esaminare il secondo argomento formulato nell’ambito della prima censura della thyssenkrupp, secondo cui esisteva una contraddizione al punto 545 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto, da un lato, che la Posco, la Hyundai Steel e la Baosteel riuscissero a soddisfare una parte significativa del fabbisogno di taluni clienti e, dall’altro, che «fossero gli stessi clienti ad esprimere una netta preferenza per l’approvvigionamento all’interno del SEE».

324

Orbene, tale argomento si basa anche su una lettura erronea del punto 545 della sentenza impugnata. Infatti, a tale punto 545, il Tribunale non ha affatto ritenuto che la Posco, la Hyundai Steel e la Baosteel riuscissero a soddisfare una parte significativa del fabbisogno di alcuni o di tutti i clienti stabiliti nel SEE. Al contrario, come ricordato al punto 313 della presente sentenza, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che l’esempio isolato della FCA menzionato dalla thyssenkrupp non può di per sé smentire il fatto che la grande maggioranza dei clienti del settore automobilistico stabiliti nel SEE non si rifornisse o si rifornisse in misura trascurabile presso fornitori stabiliti al di fuori del SEE. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che uno specifico cliente automobilistico si rifornisse mediante le importazioni non significava che ciò valesse per tutti i clienti. Tale considerazione è coerente con la constatazione secondo cui tali clienti non costituivano un obiettivo strategico per i fornitori stabiliti al di fuori del SEE.

325

In quarto e ultimo luogo, occorre esaminare il primo argomento formulato nell’ambito della prima censura della thyssenkrupp, con il quale tale società ritiene che, senza chiedere direttamente alla Posco, alla Hyundai Steel e alla Baosteel quale fosse il loro obiettivo strategico, il Tribunale non potesse reputare, sulla base delle informazioni di cui disponeva, che i clienti del SEE non costituissero un obiettivo strategico per tali fornitori asiatici.

326

Tale argomento deve essere respinto in quanto inoperante. Infatti, la questione se i clienti stabiliti nel SEE costituissero un obiettivo strategico per la Posco, la Hyundai Steel e la Baosteel è irrilevante in quanto, da un lato, come risulta dai punti da 541 a 544 della sentenza impugnata, l’indagine di mercato condotta dalla Commissione ha rivelato che i futuri flussi di importazioni possibili di Auto HDG verso il SEE erano minimi e che le importazioni costituivano un vincolo limitato a causa dei fattori di natura strutturale e regolamentare, come i tempi di esecuzione più lunghi, la mancanza di reattività degli importatori, il rischio di danni durante il trasporto, la mancanza di capacità tecniche dei fornitori stabiliti al di fuori del SEE, la mancanza di presenza commerciale nel SEE e le misure di difesa commerciale recentemente imposte sulle importazioni di prodotti di Auto HDG.

327

Dall’altro lato, come risulta dai punti 545 e 546 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la grande maggioranza dei clienti del settore automobilistico non si riforniva o si riforniva in misura trascurabile presso fornitori stabiliti al di fuori del SEE, circostanza questa che non poteva cambiare in futuro, come risulta dai punti 974 e 981 della decisione controversa, non contestati dalla thyssenkrupp.

328

Pertanto, anche supponendo che la Commissione abbia erroneamente dedotto dall’attuale strategia della TSE la constatazione che tali clienti non costituivano un siffatto obiettivo per detti fornitori, tale eventuale errore non può inficiare la valutazione del Tribunale, contenuta al punto 551 della sentenza impugnata, secondo cui, alla luce dell’insieme delle considerazioni di cui ai punti da 540 a 550 di tale sentenza, la thyssenkrupp non può validamente addebitare alla Commissione di essere incorsa, ai punti da 967 a 1033 della decisione controversa, in errori manifesti di valutazione che inficiano la conclusione secondo cui le importazioni costituivano un vincolo concorrenziale limitato sui fornitori stabiliti nel SEE nel settore dell’Auto HDG all’interno del SEE.

329

Pertanto, la prima censura dev’essere respinta in quanto infondata.

330

Per quanto riguarda il primo dei tre argomenti dedotti nell’ambito della seconda censura, di cui al paragrafo 305 della presente sentenza, si deve ritenere che tale argomento si basi su una lettura erronea del punto 645 della sentenza impugnata. A tale punto 645, il Tribunale ha precisato «che dall’indagine di mercato condotta dalla Commissione e, in particolare, dalle risposte al questionario 13 (allegato A.4h), risulta che la Commissione non [aveva] dato, come sostiene [la thyssenkrupp], un peso eccessivo a determinate dichiarazioni dei clienti. Infatti, le conclusioni della Commissione, ai punti da 1307 a 1309 della decisione [controversa], riflett[evano] ragionevolmente tali risposte». Esso ha aggiunto «che, sebbene la Commissione non [avesse] menzionato, nella decisione [controversa], le dichiarazioni di clienti che avevano confermato l’uso di scorte in consegna nel SEE o il fatto che essi tollerassero tempi lunghi di consegna, ciò non signific[ava] necessariamente che la Commissione le [avesse] ignorate. Nel caso di specie, la Commissione [aveva] semplicemente ritenuto, come risulta in particolare dal punto 1311 di detta decisione, che tali dichiarazioni non fossero sufficientemente rappresentative o pertinenti tra tutte le risposte dei clienti ottenute nell’ambito della sua indagine di mercato». Esso ha infine sottolineato «che, leggendo le risposte a detto questionario 13, in effetti così [era]».

331

Da tale punto risulta con sufficiente chiarezza che, quando il Tribunale ha fatto riferimento all’indagine di mercato condotta dalla Commissione e, in particolare, alle risposte al questionario 13, e ha dedotto da ciò che la Commissione non aveva attribuito un peso sproporzionato alle dichiarazioni dei clienti, tale giudice ha proceduto a un suo proprio esame degli elementi di prova. L’effettivo svolgimento di tale esame è inoltre suffragato, da un lato, dalla seconda frase del punto 645 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha ritenuto che le constatazioni della Commissione «[riflettessero] ragionevolmente tali risposte» e, dall’altro, dall’ultima frase di tale punto, da cui risulta, senza alcuna ambiguità, che il Tribunale ha effettuato una propria lettura di tali risposte.

332

In tali circostanze, il primo argomento della thyssenkrupp nell’ambito della seconda censura dev’essere respinto in quanto infondato.

333

Per quanto riguarda il secondo argomento dedotto nell’ambito della seconda censura, di cui al punto 306 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che tale argomento risulta da una lettura erronea del punto 646 della sentenza impugnata, poiché, come risulta da tale punto, il Tribunale ha, in realtà, ritenuto che tale censura fosse praticamente priva di pertinenza ai fini dell’analisi della Commissione vertente sul vincolo concorrenziale esercitato dalle importazioni sull’entità risultante dalla concentrazione. Tale argomento deve quindi essere respinto in quanto infondato.

334

Per quanto riguarda il terzo argomento addotto nell’ambito della seconda censura, di cui al punto 307 della presente sentenza, è sufficiente constatare, per quanto riguarda l’asserito snaturamento degli elementi di prova, che, nel caso di specie, la thyssenkrupp si limita a criticare in modo generico le valutazioni del Tribunale senza tuttavia dimostrare che il ragionamento di quest’ultimo si basi su uno snaturamento degli elementi di prova concreti da cui risulti in maniera evidente che tale giudice avrebbe manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole. Pertanto, e in tale misura, l’argomento della thyssenkrupp deve essere respinto in quanto irricevibile, dal momento che non è conforme ai requisiti ricordati al punto 102 della presente sentenza.

335

Nei limiti in cui la thyssenkrupp sostiene poi che il ragionamento di cui al punto 647 della sentenza impugnata è contraddittorio, occorre rilevare che il suo argomento risulta da una lettura erronea di tale punto. Infatti, al suddetto punto 647, il Tribunale ha ritenuto che le constatazioni della Commissione, relative all’importanza dei tempi di consegna quale fattore rilevante per valutare se le importazioni esercitassero una pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione progettata nel settore dell’acciaio a rivestimento metallico destinato all’imballaggio nel SEE, fossero state debitamente e sufficientemente suffragate, ai punti da 1307 a 1309 e 1311 della decisione controversa.

336

Pertanto, tale giudice ha ritenuto che la questione se la Commissione fosse incorsa in un errore di interpretazione dei documenti interni, riprodotti nelle immagini 200 e 201 della decisione controversa, che si limitano a «corroborare» le constatazioni della Commissione, non possa avere alcuna incidenza decisiva sull’analisi della Commissione, che è sufficientemente suffragata da altri elementi di prova.

337

In tali circostanze, l’argomento della thyssenkrupp, relativo ad una motivazione contraddittoria al punto 647 della sentenza impugnata, dev’essere respinto in quanto infondato.

338

Infine, quanto all’argomento secondo cui, al punto 649 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a fare riferimento alle risposte a un quesito di un questionario utilizzato dalla Commissione senza procedere a una sua propria analisi, occorre ritenere che anche tale argomento risulti da una lettura erronea di tale punto 649.

339

Infatti, da detto punto 649 risulta che il Tribunale ha dichiarato che l’argomento della thyssenkrupp secondo cui meno della metà dei clienti consultati ha dichiarato che esistevano differenze tra i fornitori stabiliti all’interno del SEE e gli importatori situati al di fuori del SEE quanto alla loro capacità di soddisfare la domanda dei clienti doveva essere respinto. Per giustificare tale valutazione, il Tribunale ha ritenuto che la thyssenkrupp avesse fornito una lettura parziale e distorta delle risposte date dai clienti al quesito di cui trattasi. Come si evince dalla terza frase del punto 649 della sentenza impugnata, il Tribunale ha necessariamente proceduto a un suo proprio esame delle risposte a tale quesito del suddetto questionario allorché ha constatato che, contrariamente a quanto afferma la thyssenkrupp, da tali risposte risulta che la maggior parte dei clienti che hanno risposto a tale quesito ha menzionato l’esistenza di siffatte differenze.

340

Pertanto, la seconda censura della quinta parte dev’essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

341

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la quinta parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla sesta parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

342

La thyssenkrupp afferma che, ai punti da 377 a 384 e da 594 a 597 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova di cui disponeva ed è incorso in un errore di diritto in sede di controllo giurisdizionale del calcolo dello HHI effettuato dalla Commissione, per quanto riguarda i mercati dello HDG, della TP e dell’ECCS.

343

Nel caso di specie, secondo la thyssenkrupp, gli HHI calcolati dalla Commissione per i rispettivi mercati rilevanti erano artificiosamente aumentati e il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che tali cifre manifestamente errate non potessero essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di un eventuale ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva in tali mercati. Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che tali HHI non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla valutazione della Commissione e che l’applicazione degli HHI corretti avrebbe portato tale istituzione al medesimo risultato, vale a dire alla constatazione di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.

344

La Commissione contesta l’argomento della thyssenkrupp.

– Giudizio della Corte

345

Per quanto riguarda, in primo luogo, il mercato dello HDG, occorre rilevare che, ai punti da 370 a 384 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato gli addebiti della thyssenkrupp relativi al calcolo dello HHI prima e dopo l’attuazione della concentrazione progettata.

346

Nell’ambito del suo esame, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, ai punti 379 e 381 di tale sentenza, che, anche a voler ammettere il calcolo proposto dalla thyssenkrupp, che suggeriva che lo HHI del mercato dello HDG sarebbe stato di 1821 prima della concentrazione progettata e di 2013 dopo quest’ultima, con un delta di 192, i livelli e la crescita dello HHI per il mercato dello HDG superavano le soglie fissate ai punti da 19 a 21 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, al di là delle quali potrebbero porsi problemi di concorrenza orizzontali sul mercato interessato, così come avviene anche nel calcolo della Commissione.

347

Dal punto 381 di detta sentenza risulta inoltre che il Tribunale ha evidenziato che il delta era identico, tanto nel calcolo della Commissione quanto in quello della thyssenkrupp, il che significava che non vi era differenza neppure a tal riguardo tra i due calcoli dello HHI.

348

Per quanto riguarda, in secondo luogo, i mercati della TP e dell’ECCS, dai punti da 594 a 596 della sentenza impugnata risulta che, sebbene la thyssenkrupp avesse addebitato, in sostanza, alla Commissione di essere incorsa nello stesso errore di calcolo commesso per il mercato dell’Auto HDG, il Tribunale ha respinto tale addebito in quanto inoperante per le stesse ragioni.

349

In tali circostanze, il Tribunale ha potuto ritenere, senza incorrere in errori di diritto, che occorresse respingere in quanto inoperante l’argomento della thyssenkrupp, vertente su errori nel calcolo dello HHI.

350

Infatti, dai punti 16 e 21 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali risulta che il livello assoluto dello HHI può fornire una prima indicazione delle pressioni concorrenziali che si eserciteranno sul mercato a seguito dell’operazione di concentrazione progettata. Inoltre, il delta è utilizzato dalla Commissione come un’utile proxy della variazione del grado di concentrazione direttamente prodotta dall’operazione in esame. In ogni caso, tali valori non danno luogo a una presunzione di esistenza o di assenza di tali problemi.

351

Orbene, nei limiti in cui i valori dello HHI e del delta superano le soglie enunciate al punto 20 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, tale circostanza potrebbe essere utilizzata come indicatore degli effetti anticoncorrenziali potenziali della concentrazione di cui trattasi.

352

Pertanto, dal momento che la thyssenkrupp non contesta il fatto che, indipendentemente dal metodo di calcolo applicato (compreso il metodo di calcolo proposto dalla thyssenkrupp), gli HHI e i delta sono superiori alle soglie enunciate al punto 20 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, la sesta parte del terzo motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto inoperante.

353

Per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp relativo ad uno snaturamento di taluni elementi di prova contenuti nel fascicolo di cui disponeva il Tribunale, esso deve essere respinto in quanto irricevibile, dal momento che tale società non individua in modo preciso tali elementi di prova.

354

Pertanto, la sesta parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

355

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il terzo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quarto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

356

Con la sua prima censura, la thyssenkrupp addebita al Tribunale di aver snaturato, ai punti da 300 a 303 della sentenza impugnata, taluni elementi di prova e, di conseguenza, di non aver statuito sul suo argomento rientrante nella terza censura della seconda parte del terzo motivo in primo grado, vertente sul fatto che la Commissione aveva comunicato alle imprese partecipanti alla concentrazione progettata la sua nuova analisi economica, come sviluppata al punto 1095 della decisione controversa, solo nella fase della decisione finale.

357

La thyssenkrupp afferma, in sostanza, che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova contenuti nel suo fascicolo in un modo che è, con ogni evidenza, in contraddizione con la corretta interpretazione di detto punto della decisione. Tale società osserva che, ai punti 301 e 302 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento solo al tenore letterale dei fatti e ha erroneamente affermato che la Commissione non aveva modificato in alcun modo l’analisi economica da essa esposta in detto punto della decisione.

358

Con la sua seconda censura, la thyssenkrupp afferma che, poiché il punto 1095 della decisione controversa contiene una nuova analisi economica della Commissione che le è stata comunicata per la prima volta con la decisione controversa, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 300 a 303 della sentenza impugnata constatando che la Commissione non aveva violato i diritti della difesa della thyssenkrupp. In particolare, tale società non avrebbe avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di sollevare le sue obiezioni in merito a tale analisi, il che costituisce, secondo la thyssenkrupp, una violazione dei suoi diritti della difesa derivanti dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 e dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 802/2004, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 1269/2013.

359

La Commissione contesta l’argomento della thyssenkrupp.

Giudizio della Corte

360

Per quanto riguarda la prima censura della thyssenkrupp, vertente su uno snaturamento di taluni elementi di prova contenuti nel fascicolo di cui disponeva il Tribunale, occorre ricordare, come rilevato al punto 102 della presente sentenza, che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Pertanto, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento.

361

Orbene, nel caso di specie, la thyssenkrupp si limita, in sostanza, ad addebitare al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova contenuti nel suo fascicolo e, di conseguenza, di aver erroneamente ritenuto, ai punti da 300 a 302 della sentenza impugnata, che il punto 1095 della decisione controversa non contenesse alcuna nuova analisi economica della Commissione.

362

Tale società non individua, tuttavia, gli errori di analisi che, nella sua valutazione del documento oggetto dell’impugnazione, avrebbero portato il Tribunale allo snaturamento dedotto. Essa si limita a criticare in modo generico le constatazioni effettuate da tale giudice senza tuttavia dimostrare che il ragionamento di quest’ultimo si basi su uno snaturamento concreto degli elementi di prova né che risulti in modo evidente che tale giudice ha manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole.

363

Pertanto, la prima censura del quarto motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto irricevibile.

364

Per quanto riguarda la seconda censura della thyssenkrupp, vertente sul fatto che i diritti della difesa di tale società sono stati violati in quanto quest’ultima non ha avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di esprimere le sue obiezioni in merito ad un’asserita nuova analisi economica figurante al punto 1095 della decisione controversa, dal punto 302 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che tale punto non contenesse alcuna nuova analisi economica della Commissione.

365

Di conseguenza, poiché, come risulta dai punti 361 e 362 della presente sentenza, la thyssenkrupp non è riuscita a dimostrare che il Tribunale avesse snaturato gli elementi di prova pervenendo a tale constatazione, la seconda censura del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

366

Pertanto, il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quinto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

367

Con il suo quinto motivo, la thyssenkrupp fa valere, in primo luogo, che il Tribunale non ha statuito sul settimo motivo dedotto nel ricorso in primo grado in quanto non lo ha correttamente compreso.

368

Con tale settimo motivo, la thyssenkrupp non avrebbe soltanto affermato che la Commissione era incorsa in un errore procedurale non facendo uso dei suoi poteri di esecuzione per ricevere un numero maggiore di risposte alle semplici richieste di informazioni inviate conformemente all’articolo 11 del regolamento n. 139/2004. Con tale motivo, infatti, la thyssenkrupp avrebbe altresì affermato, in sostanza, che la Commissione non doveva attribuire valore probatorio alle risposte aleatorie ed incomplete che essa aveva ricevuto nel corso del procedimento amministrativo, in particolare in quanto meno della metà dei destinatari ai quali la Commissione aveva ritenuto necessario inviare le semplici richieste di informazioni aveva effettivamente risposto.

369

Se la Commissione riteneva di dover ottenere le informazioni necessarie, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 139/2004, essa non poteva inviare semplici richieste di informazioni, pena l’illegittimità di un siffatto approccio procedurale. Infatti, a causa del fatto che il numero di risposte ricevute era troppo esiguo, queste ultime non avrebbero dovuto essere considerate idonee a rappresentare l’opinione di tutti gli operatori del mercato o, quanto meno, di tutti gli operatori del mercato che avevano ricevuto una richiesta di informazioni. Di conseguenza, le risposte ricevute dalla Commissione, nel caso di specie, non potevano giustificare la decisione di vietare la concentrazione progettata.

370

In secondo luogo, la thyssenkrupp fa valere che, al punto 956 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che esistesse un preciso tasso di risposta alle richieste di informazioni che consentiva di misurare in modo affidabile la rappresentatività del mercato interessato. In particolare, la thyssenkrupp ritiene irrilevante che la percentuale di risposte ricevute dai concorrenti sia superiore o inferiore ad una «soglia del 50%» del numero totale delle richieste di informazioni inviate dalla Commissione, dato che tale soglia non esiste e che il numero di risposte ricevute nel caso di specie era manifestamente troppo esiguo.

371

Inoltre, la thyssenkrupp ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore constatando, al punto 956 della sentenza impugnata, che l’attendibilità dell’affermazione della Commissione secondo cui la soglia del 50% di risposte è stata superata non poteva essere contestata.

372

La Commissione ritiene che l’argomento della ricorrente sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte

373

Per quanto riguarda la ricevibilità del quinto motivo di impugnazione dedotto dalla thyssenkrupp, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale motivo diretto ad addebitare al Tribunale, da un lato, il mancato esame del settimo motivo del ricorso in primo grado e, dall’altro, l’imposizione di una soglia che consenta di misurare in modo affidabile la rappresentatività del mercato interessato, solleva questioni di diritto e non può essere respinto in quanto irricevibile.

374

Quanto alla fondatezza, in primo luogo, dell’argomento della thyssenkrupp, relativo al fatto che il Tribunale non ha statuito sul settimo motivo del ricorso in primo grado in quanto non lo avrebbe correttamente compreso, si deve ritenere che tale argomento si basi su una lettura erronea della sentenza impugnata.

375

In via preliminare, occorre rilevare che dal ricorso in primo grado risulta che il settimo motivo dedotto in primo grado era intitolato «Errore di procedura consistente nel non esigere risposte alle richieste di informazioni». Esso riguardava, di conseguenza, un eventuale errore procedurale della Commissione.

376

Dal contenuto di detto motivo e, in particolare, dai punti da 197 a 199 del ricorso in primo grado risulta altresì che la thyssenkrupp si è limitata a criticare il fatto che, nel caso di specie, la Commissione avesse rivolto agli operatori del mercato di cui trattasi semplici richieste di informazioni e non avesse quindi imposto ai destinatari di rispondervi, sebbene essa disponesse del potere di esigere risposte alle sue richieste di informazioni ai sensi degli articoli 11, 14 e 15 del regolamento n. 139/2004. Di conseguenza, come risulta dal punto 198 di tale ricorso, la thyssenkrupp riteneva che il test di mercato effettuato dalla Commissione mediante le risposte ricevute alle suddette richieste fosse nullo a causa di un errore procedurale, in particolare perché si trattava di una situazione in cui «la metà o più delle persone intervistate non rispond[eva] [alle richieste di informazioni della Commissione], e se la cava[va] senza alcuna misura coercitiva».

377

In tale contesto, è necessario constatare che il punto 947 della sentenza impugnata riflette fedelmente l’argomento della thyssenkrupp di cui ai punti da 197 a 199 del ricorso in primo grado.

378

Ai punti da 950 a 955 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento della thyssenkrupp secondo cui la Commissione non aveva svolto i suoi test di mercato in modo adeguato sul piano procedurale.

379

Anzitutto, dopo aver richiamato, al punto 950 della sentenza impugnata, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, il Tribunale ha correttamente operato una distinzione tra le richieste di informazioni della Commissione a seconda che esse siano formulate sulla base di semplici domande o sulla base di una decisione. In tale contesto, ai punti 951 e 952 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che se i destinatari non forniscono le informazioni richieste nel termine impartito, la Commissione può, unicamente quando le richieste di informazioni sono state formulate sulla base di una decisione, infliggere un’ammenda in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004 o una penalità di mora sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo.

380

Inoltre, ai punti da 953 a 955 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nel caso di specie, la Commissione ha affermato di aver inviato semplici richieste di informazioni e di aver sistematicamente inviato solleciti ai destinatari che non avevano risposto entro il termine impartito, circostanza che la thyssenkrupp non avrebbe contestato. Per quanto riguarda l’addebito di tale società, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adottare decisioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, poi, eventualmente, avviare le procedure di imposizione di ammende o penalità di mora per ciascun caso di mancata risposta da parte di un operatore del mercato, il Tribunale ha ritenuto che tali richieste di informazioni fossero incompatibili con l’imperativo di celerità che caratterizza la struttura generale del regolamento n. 139/2004 e che impone alla Commissione di rispettare termini rigorosi per l’adozione della decisione finale. Pertanto, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale che spetta alla Commissione nell’ambito dell’applicazione degli articoli 11, 14 e 15 del regolamento n. 139/2004, non può esserle contestato il fatto di non aver preteso, a parte l’invio di solleciti ai destinatari che non avevano risposto entro il termine impartito, da tutti i destinatari o, almeno, da un numero sufficiente di essi una risposta alle sue richieste di informazioni ai sensi dei detti articoli.

381

Infine, per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp, di cui al punto 198 del ricorso in primo grado, secondo cui «[s]e fino alla metà o più delle persone intervistate non rispondono, e se la cavano senza che venga loro applicata alcuna misura coercitiva, il risultato della consultazione degli operatori del mercato è già viziato da nullità dal punto di vista del processo», il Tribunale ha ritenuto, al punto 956 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, la Commissione aveva affermato che il tasso medio di risposta ai questionari pertinenti inviati agli operatori dei mercati rilevanti era superiore al 50% e che tale tasso non poteva essere considerato insufficientemente rappresentativo. Peraltro, il Tribunale ha constatato che la thyssenkrupp non era riuscita a dimostrare il contrario.

382

In tali circostanze, non può addebitarsi al Tribunale di non aver correttamente inteso il settimo motivo del ricorso in primo grado né di non aver statuito su quest’ultimo.

383

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della thyssenkrupp relativo al fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 956 della sentenza impugnata, che esistesse un preciso tasso di risposta alle richieste di informazioni che consente di misurare in modo affidabile la rappresentatività del mercato interessato, occorre rilevare che anche tale argomento si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata.

384

È vero che il Tribunale ha fatto riferimento ad una «soglia del 50%» quando ha constatato che, nel caso di specie, il tasso medio di risposta ai questionari superava tale percentuale.

385

Tuttavia, il Tribunale ha fatto riferimento a detta soglia al fine di rispondere all’argomento preciso della thyssenkrupp secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione le risposte alle richieste di informazioni da essa ricevute nel corso del procedimento amministrativo, dal momento che il 50%, se non più, delle imprese consultate non aveva risposto a tali richieste.

386

Infatti, risulta, in particolare, dal punto 197 del ricorso in primo grado e dal punto 65 del controricorso della thyssenkrupp in primo grado che era la parte ricorrente, ossia tale società, ad aver invocato detta percentuale dinanzi al Tribunale.

387

Tale circostanza è confermata al punto 947 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha riassunto i principali argomenti della thyssenkrupp. Da tale punto risulta che detta società ha ritenuto che, «in assenza di coercizione esercitata dalla Commissione (...) per ottenere le risposte mancanti degli operatori consultati e tenuto conto del tasso medio di risposta inferiore al 50%, come risulterebbe dal fascicolo, non si [potesse] trarre alcuna conclusione, nella decisione controversa, dalle risposte ricevute quanto alla questione se una maggioranza di clienti o di concorrenti condivid[esse] o meno un certo punto di vista».

388

In tale contesto, occorre ritenere che, al punto 956 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia fatto riferimento a tale percentuale solo al fine di rispondere all’argomento della thyssenkrupp.

389

Non si può quindi addebitare al Tribunale di aver dedotto una regola in base alla quale, affinché risposte alle semplici richieste di informazioni rivolte agli operatori del mercato di cui trattasi possano essere prese in considerazione dalla Commissione nell’ambito della sua analisi di un’operazione di concentrazione, è necessario che almeno il 50% dei destinatari di tali richieste abbia fornito una risposta.

390

Infine, per quanto riguarda l’argomento della thyssenkrupp secondo cui il Tribunale ha constatato erroneamente, al punto 956 della sentenza impugnata, che l’attendibilità dell’affermazione della Commissione secondo cui la soglia del 50% di risposte era stata superata nel caso di specie non poteva essere contestata, è sufficiente rilevare che, sebbene la thyssenkrupp contesti tale asserita constatazione, detta società non contesta tuttavia che il tasso medio di risposta ai questionari pertinenti inviati agli operatori sui mercati per i quali la Commissione aveva constatato un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva – ossia i mercati dell’Auto HDG e dell’acciaio destinato all’imballaggio (TP, ECCS e acciaio laminato) – fosse effettivamente superiore alla soglia del 50%, come rilevato dal Tribunale al punto 956 della sentenza impugnata. In tali circostanze, l’argomento della thyssenkrupp riguardante tale asserita constatazione è inoperante.

391

Alla luce di quanto precede, il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

392

Atteso che nessuno dei motivi dedotti dalla thyssenkrupp a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, tale impugnazione dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese

393

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

394

Nel caso di specie, la ricorrente, rimasta soccombente nei suoi motivi, dev’essere condannata alle spese relative alla presente impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La thyssenkrupp AG è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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