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Document 62022CJ0398

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2023.
RQ.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Interessato che non è comparso personalmente né in primo grado né in appello – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme.
Causa C-398/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1031

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

21 dicembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Interessato che non è comparso personalmente né in primo grado né in appello – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C‑398/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 14 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2022, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

RQ

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Berlin,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche, M. Hellmann e R. Kanitz, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da S. Grünheid e H. Leupold, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione, in Germania, del mandato d’arresto europeo spiccato nei confronti di un cittadino ceco ai fini dell’esecuzione, nella Repubblica ceca, di una pena privativa della libertà.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato [UE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

4

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», è così formulato:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente

a)

a tempo debito,

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

(...)».

Diritto tedesco

5

L’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), del 23 dicembre 1982 (BGBl. 1982 I, pag. 2071), nella versione pubblicata il 27 giugno 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 1537) (in prosieguo: l’«IRG»), prevede quanto segue:

«L’estradizione non è ammissibile, qualora:

(...)

3.

in caso di domanda di esecuzione di una pena, la persona condannata non sia comparsa personalmente all’udienza del processo conclusosi con la condanna (...)».

Diritto ceco

6

L’articolo 64 dello zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) [legge n. 141/1961 sulla procedura penale (Codice di procedura penale)], del 29 novembre 1961, prevede, in sostanza, che, dopo un primo tentativo di notifica, la persona alla quale deve essere notificato un atto deve essere informata del luogo in cui può ottenere tale atto. Quando detto atto non viene ritirato entro un termine di dieci giorni, il medesimo atto può essere depositato nella cassetta delle lettere usata da tale persona, circostanza che costituisce la notifica di quest’ultimo.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

Il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), giudice del rinvio, è stato investito dalle autorità ceche di una domanda diretta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo spiccato il 15 giugno 2021 nei confronti di un cittadino ceco dall’Okresní soud v Ostravě (Tribunale circoscrizionale d’Ostrava, Repubblica ceca). Detto mandato d’arresto europeo è diretto all’arresto e alla consegna dell’interessato a tali autorità ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà di quindici mesi, pronunciata con sentenza del 19 giugno 2020, come riformata in appello da una sentenza del Krajský soud v Ostravě (Corte regionale d’Ostrava, Repubblica ceca), del 25 agosto 2020 (in prosieguo: la «sentenza pronunciata in appello»).

8

La sentenza pronunciata in appello ha portato a una riduzione della pena pronunciata in primo grado.

9

È pacifico che l’interessato è comparso personalmente all’udienza di primo grado. L’interessato non ha invece partecipato al processo d’appello e non è stato neppure rappresentato da un avvocato.

10

La citazione a comparire in appello, che era stata inviata all’indirizzo indicato dall’interessato alle autorità ceche competenti come indirizzo di residenza permanente, in cui egli aveva ricevuto personalmente la citazione a comparire in primo grado, è stata depositata nella cassetta delle lettere dell’interessato il 17 agosto 2020, in quanto quest’ultimo non si era recato a ritirala di persona come era stato invitato a fare il precedente 3 agosto. Sebbene non vi siano prove che l’interessato abbia di fatto ricevuto tale citazione a comparire in appello e sebbene quest’ultimo dichiari di essersi trasferito in Germania nell’agosto 2020 senza averne informato le autorità ceche competenti, si ritiene, in applicazione dell’articolo 64 del Codice di procedura penale, che detta citazione a comparire in appello sia stata notificata all’interessato il decimo giorno successivo all’invito a ritirarla.

11

Il 10 ottobre 2021 l’interessato è stato arrestato a Berlino (Germania) sul fondamento del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale ed è stato posto in stato di custodia cautelare in carcere. Egli ha quindi dichiarato di non acconsentire a essere oggetto di una procedura semplificata di consegna alle autorità ceche.

12

Il 14 ottobre 2021 il giudice del rinvio ha disposto la detenzione dell’interessato ai fini della sua consegna alle autorità ceche.

13

Dopo aver ottenuto presso l’autorità giudiziaria emittente di cui trattasi precisazioni sulle circostanze esatte in cui l’interessato era stato convocato, la Generalstaatsanwaltschaft (Procura generale di Berlino, Germania) ha scarcerato l’interessato e ha chiesto al giudice del rinvio di annullare il mandato d’arresto emesso ai fini dell’estradizione nonché di dichiarare illegittima la consegna dell’interessato per il motivo che l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG, che traspone nel diritto tedesco l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, osterebbe a una siffatta consegna.

14

Con ordinanza del 4 novembre 2021, il giudice del rinvio ha revocato il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’estradizione dell’interessato. Benché esso abbia ritenuto che la condizione della doppia incriminazione del fatto, a cui è subordinata una siffatta consegna e che consiste nel verificare che i fatti contestati costituiscono un reato in entrambi gli Stati membri che sono portati a cooperare, fosse soddisfatta nel caso di specie, ha deciso di sospendere il procedimento riguardante la domanda diretta a dichiarare illegittima la consegna dell’interessato.

15

In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda il processo che ha preceduto la decisione di primo grado qualora tale decisione sia stata riformata in appello in senso favorevole all’interessato.

16

Il giudice del rinvio rammenta la giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628), secondo cui, in caso di procedimento penale che comporta vari gradi, detta nozione riguarda il processo nell’ambito del quale si è statuito in modo definitivo in merito alla colpevolezza dell’interessato nonché in merito alla condanna di quest’ultimo a una pena in seguito a un nuovo esame, tanto in fatto quanto in diritto, della causa nel merito, ossia l’ultimo grado di giudizio nel merito.

17

Il giudice del rinvio ne deduce che, nel caso di specie, è il procedimento dinanzi al giudice che statuisce in appello, a cui l’interessato non ha partecipato, ad essere determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e che, nella misura in cui l’interessato non è comparso personalmente nell’ambito di tale procedimento, occorre dichiarare illegittima la sua consegna e negare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui al procedimento principale.

18

Tuttavia, il giudice del rinvio dubita dell’applicabilità della giurisprudenza derivante da tale sentenza in una situazione come quella di cui il procedimento principale in cui l’interessato è comparso personalmente in primo grado, ma ha impedito la sua convocazione all’udienza nell’ambito del procedimento di appello.

19

Al riguardo, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che sussistano divergenze nell’organizzazione del procedimento d’appello nei vari Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’obbligo, per il giudice nazionale, di effettuare, in caso di assenza dell’interessato, un esame del caso nel merito. Indubbiamente, ciò avverrebbe nel diritto ceco, e tale esame potrebbe, come nella specie, condurre a una decisione che riforma la sentenza di primo grado in senso favorevole all’interessato. Tuttavia, se, come nel diritto tedesco applicabile, un siffatto obbligo non fosse previsto, la sentenza pronunciata non rientrerebbe nella nozione di «processo», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

20

Dall’altro lato, il giudice del rinvio ritiene che, se l’appello è respinto senza che venga effettuato un esame nel merito, la sentenza pronunciata in primo grado acquisisce autorità di cosa giudicata ed è quindi esecutiva, il che implicherebbe che la consegna dell’interessato è, in realtà, chiesta ai fini dell’esecuzione di tale sentenza. Esso ne deduce che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo», ai sensi di tale disposizione, riguarda la decisione da eseguire. Il giudice del rinvio ritiene che tale interpretazione valga altresì quando, come nel caso di specie, la decisione di primo grado è stata riformata in appello in senso favorevole all’interessato, anche se tale decisione di primo grado non costituisce in tal caso, contrariamente a una sentenza in appello pronunciata senza che sia stato effettuato un esame nel merito, di per sé, la decisione da eseguire, ma essa debba essere associata alla sentenza pronunciata in appello che l’ha riformata.

21

In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale, quale l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG, che concepisce la condanna in contumacia quale «impedimento assoluto» alla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo mentre l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che è trasposto nel diritto tedesco da tale normativa, prevede al riguardo solo un motivo facoltativo di rifiuto.

22

Secondo il giudice del rinvio, quest’ultima disposizione non è stata pienamente trasposta nel diritto tedesco dal momento che l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG non prevede la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di esercitare un potere discrezionale in caso di condanna in contumacia.

23

Il giudice del rinvio rileva che, nella sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 69, 72, 7376), la Corte ha dichiarato che, sebbene l’applicazione diretta della decisione quadro 2002/584 sia esclusa, essendo quest’ultima priva di effetto diretto, ciò non toglie che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a interpretare il diritto interno conformemente a tale decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa, escludendo peraltro un’interpretazione contra legem.

24

Il giudice del rinvio ritiene di non poter interpretare l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG nel senso che esso gli conferirebbe, nell’ambito dell’esame dell’impedimento alla consegna dell’interessato, un margine di discrezionalità che gli consentirebbe di dichiarare tale consegna legittima a prescindere dalle eccezioni previste ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo. Esso considera che, in applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584 e del margine di discrezionalità di cui disporrebbe al riguardo, dovrebbe poter giungere alla conclusione che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il diritto di essere ascoltato dell’interessato è stato debitamente rispettato, anche se non è comparso personalmente nell’ambito del procedimento di appello e che la consegna di quest’ultimo è quindi legittima. Infatti, l’interessato avrebbe egli stesso impedito la sua partecipazione al procedimento di appello poiché, dopo aver interposto appello, si è reso irreperibile e non ha ritirato la citazione a comparire in appello che gli era stata inviata all’indirizzo che aveva indicato alle autorità ceche competenti, nonostante il fatto che fosse al corrente del deposito di quest’ultima.

25

In tale contesto, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, nell’ambito del ricorso in appello che è stato svolto, la nozione di «processo» di cui all’articolo 4 bis della [decisione quadro 2002/584] debba essere interpretata nel senso che si riferisce al processo che ha portato alla decisione in primo grado, se solo l’imputato ha proposto appello e il ricorso è stato respinto o la sentenza di primo grado è stata modificata a suo favore.

2)

Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione che il legislatore tedesco, all’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, [dell’IRG] abbia concepito il caso di condanna in contumacia quale ostacolo assoluto alla consegna, benché l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584] preveda in tal senso unicamente un motivo facoltativo di non esecuzione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda il processo terminato con la decisione di primo grado quando quest’ultima è stata riformata in appello in senso favorevole all’interessato.

27

In altri termini, il giudice del rinvio chiede se, qualora, come nel caso di specie, l’interessato non sia comparso nell’ambito del procedimento di appello che ha condotto a una sentenza di riforma della decisione pronunciata in primo grado, tale procedimento rientri nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

28

Occorre rammentare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima, indipendentemente dalle sue qualificazioni negli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas,C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 67, e del 22 dicembre 2017, Ardic,C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 63)

29

Tale nozione deve essere intesa nel senso che designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo [sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑ 270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 74, nonché del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 52].

30

È la decisione giudiziaria che statuisce definitivamente nel merito della causa, nel senso che essa non è soggetta ad alcun gravame ordinario, ad essere determinante per l’interessato, poiché incide direttamente sulla sua situazione personale per quanto riguarda la dichiarazione di colpevolezza nonché, eventualmente, la determinazione della pena privativa della libertà che egli dovrà scontare (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 83).

31

Di conseguenza, è in tale fase del procedimento che la persona interessata deve poter esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, in modo da far valere in maniera efficace il suo punto di vista ed esercitare così un’influenza sulla decisione finale che potrebbe comportare la privazione della sua libertà individuale. L’esito a cui conduce tale procedimento è irrilevante in tale contesto (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 84).

32

Per quanto attiene, in particolare, a un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui il processo si è svolto nel corso di due gradi di giudizio successivi, segnatamente un primo grado seguito da un appello, la Corte ha dichiarato che il solo procedimento rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è il procedimento conclusosi con la decisione d’appello, a condizione che tale procedimento sia sfociato nella decisione che non è più suscettibile di un gravame ordinario e che, pertanto, statuisce definitivamente sul merito della causa (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 90).

33

Ne consegue che l’elemento determinante ai fini della qualificazione di un procedimento come rientrante nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è la circostanza che tale procedimento sia sfociato in una sentenza che costituisce una condanna definitiva e che, di conseguenza, statuisce definitivamente nel merito del caso.

34

Pertanto, un procedimento d’appello come quello di cui al procedimento principale, che ha condotto a una sentenza di riforma della decisione pronunciata in primo grado e che ha così statuito definitivamente sulla causa di cui trattasi, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare, rientra in tale nozione.

35

Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un procedimento d’appello che ha condotto a una sentenza di riforma della decisione pronunciata in primo grado e che statuisce così definitivamente sulla causa rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione.

Sulla seconda questione

36

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che traspone l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi.

37

Occorre rammentare, al riguardo, che la decisione quadro 2002/584 stabilisce, al suo articolo 1, paragrafo 2, la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di tale decisione quadro. Salvo circostanze eccezionali, le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono quindi rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo nei casi, tassativamente elencati, previsti in detta decisione quadro. L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo può essere subordinata esclusivamente a una delle condizioni ivi tassativamente previste. Di conseguenza, dato che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 50).

38

Infatti, la decisione quadro 2002/584 enuncia esplicitamente, da un lato, i motivi obbligatori (articolo 3 di tale decisione quadro) e, dall’altro, i motivi facoltativi (articoli 4 e 4 bis di detta decisione quadro) di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo. In particolare, l’articolo 4 bis della stessa decisione quadro limita la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo stabilendo, in modo dettagliato e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 53).

39

Dal tenore letterale dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 emerge che tale disposizione prevede un motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, per il caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo conclusosi con la sua condanna. Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni, sancite, rispettivamente, ai punti da a) a d) di tale disposizione, che privano l’autorità giudiziaria dell’esecuzione interessata della possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo indirizzatole (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni,C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 40).

40

Di conseguenza, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di cui trattasi, salvo che tale mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 54).

41

Ne consegue che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione di cui trattasi, in presenza di una delle circostanze previste, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas,C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 55).

42

La Corte ha avuto modo di precisare che, poiché tale articolo 4 bis prevede un caso di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in ogni caso, anche dopo aver constatato che le circostanze di cui al punto precedente della presente sentenza non ricomprendono la situazione della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell’interessato non comporta una violazione dei diritti della difesa di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C- 271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 107, nonché del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg,C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

43

Nel contesto di una simile valutazione, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà così prendere in considerazione la condotta tenuta dall’interessato. Infatti, è in questa fase del procedimento di consegna che potrà essere concessa una particolare attenzione, segnatamente, al fatto che l’interessato abbia cercato di evitare la notifica dell’informazione a lui indirizzata (sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg,C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

44

Ne discende che non si può impedire a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando verifica se una delle condizioni previste dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sia soddisfatta, di assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato prendendo, al riguardo, debitamente in considerazione tutte le circostanze che caratterizzano il caso di cui è investita, incluse le informazioni di cui può essa stessa disporre.

45

Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale obbliga, in modo generale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di cui trattasi a negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in contumacia. Tale normativa non lascia a detta autorità giudiziaria dell’esecuzione alcun margine di discrezionalità nel verificare l’esistenza di una delle situazioni indicate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati e, di conseguenza, decidere di eseguire il mandato d’arresto europeo di cui trattasi.

46

In tali circostanze, è giocoforza constatare che una siffatta normativa nazionale è contraria all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

47

Occorre rammentare che la Corte ha dichiarato che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con disposizioni della decisione quadro 2002/584, essendo quest’ultima priva di effetto diretto. Tuttavia, le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tenute a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita da tale decisione quadro (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski,C 573/17, EU:C:2019:530, punto 109).

48

Infatti, sebbene le decisioni quadro non possano avere effetto diretto, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tali decisioni quadro. Nell’applicazione del loro diritto nazionale, tali autorità sono perciò tenute ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro di cui trattasi al fine di conseguire il risultato perseguito da questa, essendo tuttavia esclusa un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Infatti, il principio d’interpretazione conforme esige che venga preso in considerazione il diritto interno nel suo complesso e che vengano applicati i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 24 giugno 2019, PopławskiC 573/17, EU:C:2019:530, punti da 72 a 77).

49

Spetterà pertanto al giudice nazionale, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, interpretare la normativa nazionale di cui al procedimento principale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584.

50

Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che un procedimento d’appello che ha condotto a una sentenza di riforma della decisione pronunciata in primo grado e che statuisce così definitivamente sulla causa rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione.

 

2)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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