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Document 62022CJ0207

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2023.
    Lineas - Concessões de Transportes SGPS, S.A. e a. contro Autoridade Tributária e Aduaneira.
    Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione europea – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Ente finanziario – Nozione – Impresa la cui attività consiste nell’acquisizione di partecipazioni sociali.
    Cause riunite C-207/22, C-267/22 e C-290/22.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:810

     SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    26 ottobre 2023 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione europea – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Ente finanziario – Nozione – Impresa la cui attività consiste nell’acquisizione di partecipazioni sociali»

    Nelle cause riunite C‑207/22, C‑267/22 e C‑290/22,

    aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (centro di arbitrato amministrativo), Portogallo] (C‑207/22 e C‑267/22), con decisioni del 24 febbraio e del 12 aprile 2022, pervenute in cancelleria il 17 marzo e il 20 aprile 2022, nonché dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo) (C‑290/22), con decisione del 23 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2022, nei procedimenti

    Lineas – Concessões de Transportes SGPS, SA (C‑207/22),

    Global Roads Investimentos SGPS, Lda (C‑267/22),

    NOS-SGPS SA (C‑290/22)

    contro

    Autoridade Tributária e Aduaneira,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

    avvocato generale: L. Medina

    cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2023,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Lineas – Concessões de Transportes SGPS, SA, la Global Roads Investimentos SGPS, Lda e la NOS-SGPS SA, da A. Fernandes de Oliveira, advogado;

    per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, H. Gomes Magno e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da I. Melo Sampaio, A. Nijenhuis, L. Santiago de Albuquerque e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2023,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

    2

    Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, la Lineas – Concessões de Transportes SGPS SA, la Global Roads Investimentos SGPS Lda e la NOS-SGPS SA e, dall’altro, l’Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione tributaria e doganale, Portogallo), in merito all’imposizione di un’imposta di bollo sulle operazioni di credito.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Direttiva 2002/87/CE

    3

    La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2003, L 35, pag. 1), all’articolo 2, punto 15, stabilisce quanto segue:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    (...)

    15)

    “società di partecipazione finanziaria mista”: un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede principale nella Comunità, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario».

    Direttiva 2013/36

    4

    I considerando 5 e 20 della direttiva 2013/36 sono così formulati:

    «(5)

    La presente direttiva dovrebbe costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, sotto il duplice aspetto della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi finanziari nel settore degli enti creditizi.

    (...)

    (20)

    È opportuno estendere il beneficio del mutuo riconoscimento a tali attività qualora siano esercitate da enti finanziari che sono filiazioni di enti creditizi, purché tali filiazioni siano incluse nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la loro impresa madre e soddisfino alcune rigorose condizioni».

    5

    L’articolo 1 della direttiva in parola dispone quanto segue:

    «La presente direttiva fissa norme concernenti:

    a)

    l’accesso all’attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento (congiuntamente “enti”);

    b)

    i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti;

    c)

    la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;

    d)

    gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti».

    6

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della suddetta direttiva:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    (...)

    22)

    “ente finanziario”, un ente finanziario secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013».

    7

    L’articolo 5 della stessa direttiva precisa quanto segue:

    «Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti a esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, sulle imprese di investimento e sugli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità».

    8

    L’articolo 34 della direttiva 2013/36 così dispone:

    «1.   Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell’elenco di cui all’allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, (...), tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto consenta l’esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

    a)

    l’impresa madre o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l’ente finanziario;

    b)

    le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;

    c)

    l’impresa madre o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’ente finanziario;

    d)

    l’impresa madre o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell’ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni assunti dall’ente finanziario, con l’assenso delle autorità competenti dello Stato membro d’origine;

    e)

    l’ente finanziario è incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l’impresa madre, o ciascuna delle imprese madri (...)

    Le autorità competenti dello Stato membro d’origine controllano il rispetto delle condizioni di cui al primo comma e rilasciano all’ente finanziario un attestato (...)

    2.   Se l’ente finanziario di cui al paragrafo 1, primo comma, non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, le autorità competenti dello Stato membro d’origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante e l’attività svolta da detto ente finanziario nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla normativa dello Stato membro ospitante.

    3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti alle filiazioni degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma».

    9

    L’articolo 117, paragrafo 1, di tale direttiva enuncia quanto segue:

    «Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

    (...)

    Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente o di un ente finanziario in un altro Stato membro.

    (...)».

    10

    L’articolo 118 di tale direttiva è così formulato:

    «Qualora, nell’applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in casi specifici, le informazioni riguardanti un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società strumentale, una società di partecipazione mista, (...), situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell’altro Stato membro che si proceda alla verifica. (...)».

    11

    L’allegato I della medesima direttiva stabilisce un elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento.

    Regolamento n. 575/2013

    12

    Il considerando 14 del regolamento n. 575/2013 dispone quanto segue:

    «(...) Il codice unico assicura un quadro regolamentare solido e uniforme che agevola il funzionamento del mercato interno ed elimina le possibilità di arbitraggio regolamentare. (...)».

    13

    Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:

    «Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

    a)

    requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

    b)

    requisiti che limitano le grandi esposizioni;

    c)

    dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 460, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

    d)

    obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria;

    e)

    obblighi di informativa al pubblico.

    (...)».

    14

    L’articolo 4, paragrafo 1, punti 3, 20, 21, 26 e 27, di detto regolamento precisa quanto segue:

    «Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (...)

    3)

    “ente”, un ente creditizio o un’impresa di investimento;

    (...)

    20)

    “società di partecipazione finanziaria”, un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista;

    21)

    “società di partecipazione finanziaria mista”, una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;

    (...)

    26)

    “ente finanziario”, un’impresa diversa da un ente la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento (...) e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste (...)

    27)

    “soggetto del settore finanziario”, uno dei seguenti soggetti:

    a)

    un ente;

    b)

    un ente finanziario;

    (...)

    d)

    un’impresa di assicurazione;

    (...)».

    15

    L’articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento prevede quanto segue:

    «Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. (...)».

    16

    L’articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento n. 575/2013 enuncia quanto segue:

    «Gli enti detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1:

    (...)

    g)

    gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente quando tali soggetti detengono con l’ente una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell’ente;

    h)

    l’importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall’ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l’ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

    i)

    l’importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall’ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l’ente ha un investimento significativo in tali soggetti;

    (...)

    k)

    l’importo dell’esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando, in alternativa all’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, l’ente detrae l’importo dell’esposizione dall’importo degli elementi del capitale primario di classe 1:

    i)

    partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;

    (...)».

    17

    L’articolo 56, lettere c) e d), di tale regolamento è così formulato:

    «Gli enti detraggono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:

    (...)

    c)

    l’importo applicabile (...) degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

    d)

    gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall’ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno».

    18

    L’articolo 66, lettere da b) a d), di detto regolamento così dispone:

    «Dagli elementi di classe 2 è detratto quanto segue:

    (...)

    b)

    gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente dall’ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l’ente e tali soggetti che l’autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell’ente;

    c)

    l’importo applicabile (...) degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall’ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

    d)

    gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall’ente direttamente, indirettamente e sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi».

    19

    Ai sensi dell’articolo 89, paragrafi da 1 a 3, dello stesso regolamento:

    «1.   Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15% del capitale ammissibile dell’ente, in un’impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:

    a)

    un soggetto del settore finanziario;

    b)

    un’impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l’autorità competente ritiene essere una delle seguenti:

    i)

    l’estensione diretta dell’attività bancaria;

    ii)

    servizi ausiliari dell’attività bancaria;

    iii)

    leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d’investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.

    2.   L’importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60% del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

    3.   Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

    a)

    ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% al maggiore dei seguenti importi:

    i)

    l’importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15% del capitale ammissibile;

    ii)

    l’importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60% del capitale ammissibile dell’ente;

    b)

    le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.

    Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b)».

    20

    L’articolo 90 del regolamento n. 575/2013 prevede quanto segue:

    «In alternativa all’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1250% agli importi che superano i limiti specificati all’articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k)».

    Regolamento (UE) 2019/876

    21

    Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2019, L 150, pag. 1), all’articolo 1, punto 2, lettera a), iii), enuncia quanto segue:

    «L’articolo 4 è così modificato:

    a)

    Il paragrafo 1 è così modificato:

    (...)

    iii)

    il punto 26 è sostituito dal seguente:

    “26)

    ’ente finanziario’, un’impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento (...) e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste (...)”».

    22

    L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2019/876 è così formulato:

    «I punti seguenti dell’articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 27 giugno 2019:

    (...)

    b)

    il punto 2), contenente le definizioni, a meno che non facciano riferimento esclusivamente a disposizioni che si applicano a norma del presente articolo a partire da una data differente, nel qual caso esse si applicano a decorrere da tale data».

    Diritto portoghese

    23

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del Código do Imposto do Selo (codice dell’imposta di bollo) prevede quanto segue:

    «Sono parimenti esenti da imposta:

    (...)

    e)

    gli interessi e le commissioni percepiti, le garanzie prestate nonché l’utilizzo dei crediti concessi da enti creditizi, società finanziarie ed enti finanziari (...) a società o a enti la cui forma e il cui oggetto sono conformi alle tipologie di enti creditizi, di società finanziarie e di enti finanziari previsti nella legislazione comunitaria aventi sede negli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato (...)».

    Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    Causa C‑207/22

    24

    La Lineas – Concessões de Transportes SGPS è una holding, con sede in Portogallo, il cui oggetto sociale è la gestione di partecipazioni sociali in altre società. Essa detiene partecipazioni sociali in società che gestiscono infrastrutture di trasporto.

    25

    Nell’ambito della sua attività, tale holding ha fatto ricorso a finanziamenti presso enti creditizi. Tali enti hanno versato l’imposta di bollo gravante sulle operazioni di credito e l’hanno trasferita su detta holding.

    26

    Contestando il pagamento di detta imposta di bollo, quest’ultima ha presentato una domanda di riesame d’ufficio, per quanto riguarda i periodi compresi tra l’aprile del 2015 e il gennaio del 2016, e un ricorso amministrativo, per quanto concerne i periodi compresi tra il mese di giugno del 2017 e il mese di dicembre del 2017.

    27

    Poiché tale domanda e tale ricorso sono stati respinti con decisioni dell’amministrazione tributaria, la Lineas – Concessões de Transportes SGPS ha proposto diversi ricorsi gerarchici avverso tali decisioni, che sono stati respinti con ordinanze del 17 luglio 2020.

    28

    Il 21 ottobre 2020 detta società ha depositato, dinanzi al Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD (centro di arbitrato amministrativo, Portogallo), una domanda per la costituzione di un tribunale arbitrale e ha presentato una richiesta di arbitrato diretta all’annullamento di tali ordinanze.

    29

    Il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (centro di arbitrato amministrativo), Portogallo], giudice del rinvio nella causa C‑207/22, constata che dalla legislazione portoghese emerge che l’imposta di bollo gravante sulle operazioni di credito non è applicabile agli enti finanziari, ai sensi della legislazione dell’Unione.

    30

    Orbene, esistono divergenze nell’ambito della giurisprudenza nazionale in merito all’interpretazione della nozione di «ente finanziario». In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene necessario stabilire se detta nozione si applichi a tutte le holding che non rientrano nel settore assicurativo o se essa riguardi soltanto le holding che detengono partecipazioni sociali in società soggette alla vigilanza e ai requisiti prudenziali applicabili alle attività bancarie.

    31

    In tali circostanze, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (centro di arbitrato amministrativo)] ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se possa essere considerato “ente finanziario”, ai sensi della direttiva [2013/36] e del regolamento [n. 575/2013], una holding che abbia come unico scopo la gestione di partecipazioni sociali in altre società, quale forma indiretta di esercizio di attività economiche, e che, in tale ambito, acquisti e detenga a lungo termine tali partecipazioni che, di norma, non sono inferiori al 10% del capitale sociale delle società partecipate, la cui attività rientra nella gestione di infrastrutture di trasporto, includendo la progettazione, la costruzione e la gestione di strade/di autostrade».

    Causa C‑267/22

    32

    La Global Roads Investimentos SGPS è una holding con sede in Portogallo.

    33

    Nell’ambito della sua attività, tale holding ha fatto ricorso a finanziamenti presso enti creditizi. Tali enti hanno versato l’imposta di bollo gravante sulle operazioni di credito e l’hanno trasferita su detta holding.

    34

    Il 28 dicembre 2018 la stessa holding ha presentato una domanda di riesame d’ufficio di detta imposta di bollo.

    35

    Tale domanda è stata respinta con decisione dell’amministrazione tributaria del 21 novembre 2019. La Global Roads Investimentos SGPS ha proposto un ricorso gerarchico avverso tale decisione, che è stato respinto con ordinanza del 5 agosto 2021.

    36

    Il 20 gennaio 2022 detta società ha depositato dinanzi al centro di arbitrato amministrativo – CAAD una domanda per la costituzione di un tribunale arbitrale e ha presentato una richiesta di arbitrato diretta all’annullamento di tale ordinanza.

    37

    Il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (centro di arbitrato amministrativo)], giudice del rinvio nella causa C‑267/22, ritiene, per la ragione indicata ai punti 29 e 30 della presente sentenza, che la risoluzione del procedimento principale dipenda dalla questione di stabilire se una società di gestione di partecipazioni sociali possa essere qualificata come «ente finanziario» ai sensi della direttiva 2013/36 e del regolamento n. 575/2013.

    38

    In tali circostanze, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (centro di arbitrato amministrativo)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se una SGPS (holding) con sede in Portogallo, (...) avente come unico oggetto sociale la gestione di partecipazioni sociali in altre società, quale forma indiretta di esercizio di attività economiche, e che, in tale ambito, acquista e detiene a lungo termine tali partecipazioni, di norma, non inferiori al 10% del capitale sociale delle società partecipate, le quali non operano né nel settore assicurativo né in quello finanziario, rientri nella nozione di ente finanziario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva [2013/36] e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento [n. 575/2013]».

    Causa C‑290/22

    39

    La NOS-SGPS è una holding con sede in Portogallo.

    40

    Nell’ambito della sua attività, tale holding ha fatto ricorso a finanziamenti presso enti creditizi. Tali enti hanno versato l’imposta di bollo gravante sulle operazioni di credito e l’hanno trasferita su detta holding.

    41

    Contestando il pagamento di detta imposta di bollo, quest’ultima ha proposto, il 22 gennaio 2019, una domanda di riesame d’ufficio e, il 23 gennaio 2019, un ricorso amministrativo per quanto riguarda, rispettivamente, i periodi compresi tra il gennaio del 2015 e l’ottobre del 2016 e tra il mese di marzo del 2017 e il mese di ottobre del 2018.

    42

    Tali ricorsi sono stati respinti con decisione dell’amministrazione tributaria del 27 settembre 2019.

    43

    La NOS-SGPS ha presentato una richiesta di arbitrato dinanzi al centro di arbitrato amministrativo – CAAD, che ha respinto le sue richieste con decisione del 6 gennaio 2021.

    44

    Ritenendo che tale decisione arbitrale fosse contraria a una decisione arbitrale definitiva relativa alla stessa questione fondamentale di diritto, tale holding ha proposto impugnazione ai fini dell’unificazione della giurisprudenza dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), giudice del rinvio nella causa C‑290/22.

    45

    Tale giudice constata che il legislatore portoghese, nel delimitare l’esenzione dall’imposta di bollo gravante sulle operazioni di credito come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, ha scelto di rinviare espressamente al tipo e alla forma di ente finanziario previsti nella «legislazione comunitaria».

    46

    In tali circostanze, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se una società di gestione di partecipazioni sociali con sede in Portogallo, (...) il cui unico scopo prevede esclusivamente la gestione di partecipazioni sociali di altre società che non operano nel settore assicurativo, rientri nella nozione di “ente finanziario” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva [2013/36] e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26 del regolamento [n. 575/2013]».

    Sulla competenza della Corte

    47

    Dalle decisioni di rinvio risulta che le controversie oggetto dei procedimenti principali riguardano l’applicazione di una normativa tributaria nazionale che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/36 o del regolamento n. 575/2013.

    48

    Conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati nonché degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita da detto articolo spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 30 gennaio 2020, I.G.I., C‑394/18, EU:C:2020:56, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    49

    In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell’Unione, ma nelle quali le disposizioni di tale diritto erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si era uniformata, per le soluzioni date a situazioni non rientranti nel diritto dell’Unione, a quelle adottate da quest’ultimo (sentenze del 19 ottobre 2017, Europamur Alimentación, C‑295/16, EU:C:2017:782, punto 29, e del 30 gennaio 2020, I.G.I., C‑394/18, EU:C:2020:56, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    50

    Orbene, i giudici del rinvio hanno precisato che la normativa portoghese di cui trattasi nel procedimento principale riserva l’applicazione dell’esenzione fiscale fatta valere dalle ricorrenti nel procedimento principale ai soli «enti finanziari» e che la stessa normativa definisce tale nozione mediante un rinvio diretto e incondizionato al diritto dell’Unione.

    51

    Ne consegue che la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate.

    Sulle questioni pregiudiziali

    52

    Con le loro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36 e l’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013 debbano essere interpretati nel senso che un’impresa la cui attività consiste nell’acquisizione di partecipazioni sociali in società che non svolgono attività nel settore finanziario rientra nella nozione di «ente finanziario» ai sensi di tale direttiva e di tale regolamento.

    53

    Secondo una costante giurisprudenza, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola [v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2023, М. Ya. M. (Rinuncia di un coerede all’eredità), C‑651/21, EU:C:2023:277, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

    54

    Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36, tale disposizione stabilisce che, ai fini della stessa direttiva, per «ente finanziario» si intende un ente finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013.

    55

    L’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del medesimo, dispone che, ai sensi di detto regolamento, per «ente finanziario» si intende un’impresa, diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento, la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell’allegato I della direttiva 2013/36, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento e una società di gestione patrimoniale. Detto articolo 4, paragrafo 1, punto 26, esclude, per contro, dalla nozione di «ente finanziario» le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste.

    56

    Tale disposizione, pertanto, menziona in termini generali le imprese la cui attività principale consiste nell’assumere partecipazioni sociali rientranti nella nozione di «ente finanziario» ai sensi del suddetto regolamento e, nella sua versione applicabile alle date rilevanti per i procedimenti principali, esclude da tale nozione unicamente gli enti creditizi, le imprese di investimento e talune holding del settore assicurativo.

    57

    Occorre precisare al riguardo che, sebbene l’articolo 1, punto 2, lettera a), iii), del regolamento 2019/876 preveda una nuova formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013, che esclude dalla nozione di «ente finanziario», ai sensi di tale regolamento, anche le società di partecipazione industriale pura, dalla decisione di rinvio nella causa C‑290/22 emerge che tale nuova formulazione non è applicabile, ratione temporis, ai procedimenti principali.

    58

    Inoltre, benché la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013 faccia riferimento alle imprese la cui attività principale consiste nell’esercizio di una o più attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell’allegato I della direttiva 2013/36, attività che rientrano nel settore finanziario, l’uso della congiunzione coordinativa «o» indica che il legislatore dell’Unione non ha inteso fare dell’esercizio diretto di una o più di tali attività un criterio di definizione della nozione di «ente finanziario» ai sensi del regolamento n. 575/2013.

    59

    Ciò premesso, occorre altresì sottolineare che dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013 risulta che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista devono essere considerate «enti finanziari» a norma del medesimo regolamento.

    60

    Orbene, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, di detto regolamento stabilisce che, ai sensi di quest’ultimo, per «società di partecipazione finanziaria» si intende un ente finanziario che non è una società di partecipazione finanziaria mista e le cui filiali sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio o un’impresa di investimento.

    61

    Dall’altro lato, dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87, emerge che deve essere considerata come «società di partecipazione finanziaria mista», ai sensi di tale regolamento, un’impresa madre, diversa da un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario.

    62

    Risulta quindi che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista costituiscono tipi di società definiti con precisione, caratterizzati al contempo dal fatto che la loro attività principale consiste nell’assumere partecipazioni sociali e dall’esistenza di legami specifici con un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento.

    63

    Ne consegue che l’espresso riferimento, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista sarebbe privo di qualsiasi utilità se tale disposizione dovesse essere intesa, per il solo fatto che riguarda le imprese la cui attività principale consiste nell’acquisire partecipazioni sociali, nel senso che include sistematicamente nella nozione di «ente finanziario», ai sensi di detto regolamento, tutte le società che svolgono tale attività principale.

    64

    Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, dai termini stessi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013 emerge che l’elenco degli enti finanziari previsto in tale disposizione non è esaustivo. Pertanto, dalla menzione, in tale disposizione, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista non si può dedurre che l’assenza di determinati legami specifici con un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento osti necessariamente alla qualificazione come «ente finanziario» ai sensi del medesimo regolamento.

    65

    In secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono l’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36 e l’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013 indica che il legislatore dell’Unione ha definito il regime applicabile agli enti finanziari basandosi sull’esistenza di un legame tra questi ultimi e l’esercizio di determinate attività che rientrano nel settore finanziario.

    66

    Anzitutto, l’elemento principale del regime applicabile agli enti finanziari definito dalla direttiva 2013/36 attiene alla facoltà loro concessa di esercitare, nell’ambito della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, attività che rientrano nel settore finanziario in un altro Stato membro.

    67

    Infatti, l’articolo 34 della stessa direttiva, intitolato «Enti finanziari» e che costituisce l’unico articolo di detta direttiva a riferirsi unicamente agli enti finanziari, autorizza, a determinate condizioni, siffatti enti ad esercitare le attività di cui all’allegato I della suddetta direttiva in un altro Stato membro. Tale articolo concretizza quindi il principio, enunciato al considerando 20 della medesima direttiva, secondo il quale è opportuno estendere, a determinate condizioni, il beneficio del mutuo riconoscimento a talune attività finanziarie qualora siano esercitate da enti finanziari che sono filiali di enti creditizi.

    68

    Pertanto, il fatto che un’impresa sia qualificata come «ente finanziario» ai sensi della direttiva 2013/36 è irrilevante, ai fini dell’articolo 34 di quest’ultima, se tale impresa non intende esercitare attività rientranti nel settore finanziario.

    69

    Il regolamento n. 575/2013, poi, prevede, ai fini dell’applicazione dei requisiti prudenziali da esso imposti, una serie di conseguenze derivanti dalla qualificazione di una determinata impresa come «ente finanziario».

    70

    Più precisamente, dall’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che gli enti creditizi e le imprese di investimento che sono tenuti a rispettare i requisiti del medesimo regolamento sulla base della loro situazione consolidata effettuano, in linea di principio, un consolidamento integrale, in particolare, di tutti gli enti finanziari che sono loro filiali o, se del caso, filiali della stessa società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre.

    71

    Tale disposizione non impone, per contro, di effettuare un consolidamento prudenziale che includa tutte le filiali degli enti e delle imprese di investimento.

    72

    Inoltre, dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento n. 575/2013 discende che gli enti finanziari, al pari, segnatamente, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione, costituiscono «soggetti del settore finanziario».

    73

    Orbene, dall’articolo 36, paragrafo 1, lettere da g) a i), dall’articolo 56, lettere c) e d), nonché dall’articolo 66, lettere da b) a d), di tale regolamento risulta che gli investimenti effettuati dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento nei soggetti del settore finanziario sono sottoposti a un regime specifico che comporta, in particolare, alcune detrazioni nel calcolo dei fondi propri di tali enti e imprese.

    74

    Le partecipazioni qualificate degli enti creditizi e delle imprese di investimento al di fuori del settore finanziario sono, per contro, disciplinate da norme differenti, previste segnatamente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), nonché agli articoli 89 e 90 di detto regolamento, le quali possono, in particolare, comportare una ponderazione di tali partecipazioni ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri o una proibizione di tali partecipazioni qualora esse superino determinate percentuali dei fondi propri dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento di cui trattasi.

    75

    Da quanto precede emerge che il regolamento n. 575/2013 definisce norme sul consolidamento e sui requisiti prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento che, poiché sono norme proprie delle partecipazioni sociali negli enti finanziari o in altri soggetti del settore finanziario e differiscono dalle norme applicabili alle partecipazioni al di fuori del settore finanziario, possono essere intese come basate sulla presa in considerazione della specificità delle attività di tale settore.

    76

    Orbene, una siffatta logica sarebbe messa in discussione in caso di applicazione delle norme proprie delle partecipazioni sociali nei soggetti del settore finanziario ad una partecipazione al di fuori di tale settore di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, in ragione del solo fatto che quest’ultima partecipazione è effettuata tramite una filiale di tale ente o impresa la cui attività consiste nell’acquisire partecipazioni sociali.

    77

    Infine, l’articolo 5 della direttiva 2013/36 prevede il coordinamento interno delle attività delle autorità competenti per la vigilanza non solo degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ma anche degli enti finanziari, stabilendo così un legame tra, da un lato, la vigilanza prudenziale del settore finanziario e, dall’altro, il controllo sugli enti finanziari.

    78

    Del pari, l’articolo 117, paragrafo 1, e l’articolo 118 di tale direttiva stabiliscono obblighi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri che sono applicabili agli enti finanziari, senza estendere tale regime ai soggetti non rientranti nel settore finanziario nei quali un ente creditizio o un’impresa di investimento detiene una partecipazione.

    79

    In terzo luogo, dall’articolo 1 della direttiva 2013/36 e dall’articolo 1 del regolamento n. 575/2013 risulta che tali atti hanno lo scopo di definire le norme concernenti l’accesso all’attività, alla vigilanza e ai vari requisiti applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento. Dal considerando 5 di tale direttiva e dal considerando 14 di tale regolamento emerge altresì che detti atti hanno, in particolare, l’obiettivo di contribuire alla realizzazione del mercato interno nel settore degli enti creditizi.

    80

    Dall’insieme degli elementi che precedono risulta che un’impresa la cui attività principale non ha alcun legame con il settore finanziario, in quanto non svolge, direttamente o tramite partecipazioni sociali, una o più delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36 non può essere considerata un ente finanziario ai sensi della direttiva 2013/36 e del regolamento n. 575/2013.

    81

    Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36 e l’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013 devono essere interpretati nel senso che un’impresa la cui attività consiste nell’acquisizione di partecipazioni sociali in società che non svolgono attività nel settore finanziario non rientra nella nozione di «ente finanziario» ai sensi di tale direttiva e di tale regolamento.

    Sulle spese

    82

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012,

     

    devono essere interpretati nel senso che:

     

    un’impresa la cui attività consiste nell’acquisizione di partecipazioni sociali in società che non svolgono attività nel settore finanziario non rientra nella nozione di «ente finanziario» ai sensi di tale direttiva e di tale regolamento.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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